DECRETO 2 dicembre 2025, n. 218
8.La domiciliazione non comporta una stabile organizzazione in Italia dell'agente sportivo domiciliato.
9.L'agente domiciliato in ogni documento a propria firma indica il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e utilizza la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi la Federazione sportiva nell'ambito della quale e' legittimato ad operare.
10.I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono svolgere la loro attivita' in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate nel presente comma. Il CONI e' l'autorita' competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di agente sportivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' considerata attivita' di carattere temporaneo e occasionale l'acquisizione di un solo mandato per anno solare, purche' di durata massima annuale. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al CONI, secondo le modalita' dallo stesso definite con apposito regolamento, l'intenzione di svolgere in Italia la propria attivita', specificando il periodo nel quale la stessa sara' eseguita e i soggetti interessati dall'esecuzione del mandato sportivo a lui conferito. Con il medesimo regolamento di cui al quarto periodo, sono definite le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione, da parte del CONI sulla veridicita' delle comunicazioni inviate.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione; b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita'; c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici; d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici; f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche; h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale; i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini; m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo; n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione; o) Scuola dello Sport: la struttura della societa' Sport e salute S.p.a. che svolge attivita' di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport; p) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico; q) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata; r) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli; s) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario n. 126, reca approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. - Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note all'articolo 5.
Art. 16
Regime disciplinare e sanzioni
1.Il regime sanzionatorio disciplinato al presente articolo si applica agli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale e a coloro i quali in violazione delle disposizioni previste all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, hanno svolto attivita' di agente sportivo senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione, nonche' per violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.
4.Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 37 del 2021, da parte di coloro che hanno svolto l'attivita' di agente senza essere iscritti al Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione o mancato rinnovo, e' prevista la sanzione dell'annotazione, oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria per l'ipotesi di cui all'articolo 348 del codice penale.
5.Ferme restando le ipotesi di correita' di cui all'articolo 348 del codice penale, le singole Federazioni sportive irrogano provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi, delle societa' sportive affiliate e dei lavoratori sportivi tesserati che hanno agevolato o si sono avvalsi dei servizi o dell'operato, anche di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro nazionale ovvero in elenchi o albi, nazionali o internazionali, disciplinanti la professione di agente sportivo, o, comunque, in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 37 del 2021.
6.La competenza ad accertare le violazioni contemplate dal presente articolo, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione per gli agenti sportivi istituita in seno alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare e, in secondo grado, alla Commissione per gli agenti sportivi, secondo il procedimento disciplinare contenuto nel regolamento del CONI.
7.La sanzione pecuniaria irrogata e' dovuta alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare.
Note all'art. 16: - Per il testo degli articoli 4, 6 e 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37: «Art. 7 (Obblighi nell'esercizio dell'attivita'). - 1. L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto dei principi di lealta', probita', dignita', diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonche' ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera. 2. L'agente sportivo e' tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.». «Art. 8 (Compenso). - 1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attivita' svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, e' determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo. 2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalita' di pagamento tracciabile. 3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo. 4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Societa' e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalita' e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei dodici mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove e' ubicato il medesimo istituto. 5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalita', ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruita'.». «Art. 9 (Societa' di agenti sportivi). - 1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attivita' in forma societaria, attraverso la costituzione di una societa' di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, e' ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni: a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attivita' di cui all'articolo 3 e da eventuali attivita' connesse o strumentali; b) la maggioranza assoluta delle quote della societa' deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4; c) la rappresentanza e i poteri di gestione della societa' devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4; d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre societa' di agenti sportivi. 2. La possibilita' di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della societa' di agenti sportivi, e' subordinata all'iscrizione della societa' medesima nell'apposita sezione «Societa' di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi. 3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della societa', dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi. 4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della societa' di agenti sportivi non possono svolgere l'attivita' di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima societa' di agenti sportivi.». «Art. 10 (Tutela dei minori). - 1. Il lavoratore sportivo puo' essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'. 2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di eta' ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullita', da uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. 3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di sport. 4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di eta', ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalita' del minore.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 348 del codice penale: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo.».
Art. 17
Disposizioni finali
1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il CIP, il CONI e le Federazioni sportive adottano gli atti necessari per l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, previa comunicazione all'Autorita' politica delegata in materia di sport.
2.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalle predette disposizioni mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto munito del sigillo di Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 dicembre 2025 Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3392
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