DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10

Type Decreto legislativo
Publication 2026-01-19
Ultimo aggiornamento 2026-01-30
State In force
Source Normattiva
articles 170
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Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;

Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale»;

Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.

2.Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Note alle premesse - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189. - Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023: «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - Il Governo e' delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali. 2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024. «Art. 1 (Proroga di termine). - 1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".». - La legge 8 agosto 2025, n. 120, recante: «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Allegato-art. 1

TESTO UNICO IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ART. 1 Operazioni imponibili (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 37 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Unione europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intraunionali secondo le disposizioni di cui al presente testo unico.

Allegato-art. 2

ART. 2 Territorialita' dell'imposta - Definizioni ([articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7)) 1. Agli effetti del presente testo unico: a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano; b) per «Unione europea» o «territorio dell'Unione europea» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT) con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'[articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT); 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; c) il Principato di Monaco e le zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e della Repubblica di Cipro; d) per «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato» si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva; e) per «parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Unione europea», si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Unione europea tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; «luogo di partenza di un trasporto passeggeri» e' il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Unione europea, eventualmente dopo uno scalo fuori della Unione europea; «luogo di arrivo di un trasporto passeggeri» e' l'ultimo punto di sbarco previsto nella Unione europea, per passeggeri imbarcati nella Unione europea, eventualmente prima di uno scalo fuori della Unione europea; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e' considerato come un trasporto distinto; f) per «trasporto intraunionale di beni» si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. «Luogo di partenza» e' il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; «luogo di arrivo» e' il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente; g) per «locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto» si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

Allegato-art. 3

ART. 3 Esercizio di imprese ([articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art4); [articolo 36, comma 19-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art36-com19bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 13, comma 48](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427~art13-com48), [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326)) 1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli [articoli 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135) e [2195 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2195), anche se non organizzate in forma di impresa, nonche' l'esercizio di attivita', organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'[articolo 2195 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2195). 2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all'[articolo 2509 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2509) e dalle societa' di fatto; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. 3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del comma 2, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. 4. Per gli enti indicati al comma 2, lettera b), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. 5. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 6. Non sono invece considerate attivita' commerciali: a) le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita'; b) le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia; c) la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; d) la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; e) le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali; f) le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. 7. Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche in deroga al comma 2: a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita' da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle societa' partecipate. 8. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'[articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287~art3-com6-lete), le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. 9. Le disposizioni di cui ai commi 4, secondo periodo, e 8 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'[articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com190), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'[articolo 2538, secondo comma, del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2538-com2), sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. 10. Le disposizioni di cui al comma 9, lettere c) ed e), non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. 11. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 149 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 12. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attivita' commerciali. 13. Non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi di cui all'[articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art13-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326).

Allegato-art. 4

ART. 4 Esercizio di arti e professioni ([articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art5)) 1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse, nonche' da parte di societa' tra professionisti e di societa' tra avvocati. 2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della [legge 12 giugno 1973, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349), nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al [regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-09-26;1952).

Allegato-art. 5

ART. 5 Cessioni di beni ([articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art2)) 1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 2. Costituiscono inoltre cessioni di beni: a) le vendite con riserva di proprieta'; b) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti; c) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; d) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a 50 euro e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 56, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94; e) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 56; f) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica. 3. Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda ovvero un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale; c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'[articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art17-com3-leta), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380); d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; e) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale; f) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; g) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui agli [articoli da 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-10-26;430~art1) [a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-10-26;430~art14).

Allegato-art. 6

ART. 6 Vendite a distanza ([articolo 38-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Per vendite a distanza intraunionali di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. 2. Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano: a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi; b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto. 4. Per le cessioni di cui all'articolo 7 la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.

Allegato-art. 7

ART. 7 Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche ([articolo 2-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art2bis)) 1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi: a) le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea; b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. 2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

Allegato-art. 8

ART. 8 Acquisti intraunionali ([articolo 38 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intraunionali di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. 2. Costituiscono acquisti intraunionali le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto. 3. Costituiscono inoltre acquisti intraunionali: a) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; b) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta; c) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro; d) l'introduzione da parte delle forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 44, comma 1, lettera c); e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non e' soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 chilogrammi (kg), e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 centimetri cubici (cc) o potenza superiore a 7,2 Kilowatt (Kw), destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d); i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti. 5. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema. 6. Non costituiscono acquisti intraunionali: a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi del [regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali; b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto; c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, dai soggetti passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a norma dell'articolo 56, comma 2, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 133 che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intraunionali e degli acquisti di cui all'articolo 16, comma 3, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa; d) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 15, comma 3; e) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese. 7. La disposizione di cui al comma 6, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso. 8. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto intraunionale nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 3, comma 4, assoggettati all'imposta per gli acquisti intraunionali effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione. 9. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intraunionali da parte di commissionari senza rappresentanza.

Allegato-art. 9

ART. 9 Acquisti intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock» ([articolo 38-ter decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera a), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intraunionale se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi; b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nello Stato; c) il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identita' e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b), nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto. 2. L'acquisto intraunionale, se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, purche' i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato. 3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intraunionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a): a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1; c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato; e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita. 4. Non si realizza alcun acquisto intraunionale in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 101, comma 5. 5. L'acquisto intraunionale e' effettuato dal soggetto che entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nello Stato sostituisce il soggetto passivo destinatario della cessione purche', al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 101, comma 5.

Allegato-art. 10

ART. 10 Prestazioni di servizi ([articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art3); [articolo 5, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953~art5-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-28;53)) 1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. 2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: a) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; b) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; c) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; d) le somministrazioni di alimenti e bevande; e) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 3. Le prestazioni indicate nei commi 1 e 2, sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore a 50 euro, prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate all'articolo 5, comma 2, lettera f), sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui al comma 2, lettere a), b), ed e). Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. 4. Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui all'[articolo 2, primo comma, numeri 5)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art2-com1-num5) e [6), della legge 22 aprile 1941, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art2-com1-num6), e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c); d) i passaggi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e); e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e quelle dei mandatari di cui al comma 3. 5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al presente testo unico, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita'; b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte; c) dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale. 6. Le disposizioni del primo periodo del comma 3 non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta e' stata operata in funzione della percentuale di cui all'articolo 58, comma 1, lettera c); b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 56, comma 4, secondo periodo. 7. I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato e dalle regioni non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attivita' commerciali di cui all'[articolo 2195 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2195).

Allegato-art. 11

ART. 11 Importazioni ([articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art67)) 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio dell'Unione europea e che non siano stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese membro dell'Unione europea medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dall'Unione europea a norma dell'articolo 2: a) le operazioni di immissione in libera pratica; b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'[articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952); c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione; d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dalle isole Åland, dai territori francesi di cui all'articolo 349 e all'[articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano. 2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di perfezionamento passivo e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori dell'Unione europea. 3. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, previamente autorizzate dall'autorita' doganale. 4. Per fruire della sospensione di cui al comma 3 l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione europea. 5. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti dal codice doganale dell'Unione, di cui al [regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 4, l'autorita' doganale puo' esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa. L'autorita' doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L'autorita' doganale provvede, altresi', all'incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione europea. La cauzione non e' richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'[articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952) e a quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 dell'allegato 1 al [decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141).

Allegato-art. 12

ART. 12 Definizione di buono-corrispettivo ([articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art6bis)) 1. Ai fini del presente testo unico, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identita' dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Allegato-art. 13

ART. 13 Buono corrispettivo monouso ([articolo 6-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art6ter)) 1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 12 si considera monouso se al momento della sua emissione e' nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto. 2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso da' diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, e' rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

Allegato-art. 14

ART. 14 Buono-corrispettivo multiuso ([articolo 6-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art6quater)) 1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 12 si considera multiuso se al momento della sua emissione non e' nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto. 2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso da' diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 24 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi. 4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.

Allegato-art. 15

ART. 15 Territorialita' - Cessioni di beni ([articolo 7-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7bis)) 1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili unionali o vincolati al regime del perfezionamento attivo e ammissione temporanea, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. 2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell'Unione europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato. 3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando il cessionario e' un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attivita' in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile; b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

Allegato-art. 16

ART. 16 Territorialita' delle operazioni intraunionali ([articolo 40 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art40), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Gli acquisti intraunionali sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 28 e [29 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. 2. L'acquisto intraunionale si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intraunionale di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intraunionali e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa. 3. In deroga all'articolo 15, le vendite a distanza intraunionali di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto e' nel territorio dello Stato. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il cedente e' stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea; b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), e delle vendite a distanza intraunionali nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato. 5. Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto e' nel territorio dello Stato. Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 151.

Allegato-art. 17

ART. 17 Territorialita' - Prestazioni di servizi ([articolo 7-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7ter)) 1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attivita'; b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, anche quando agiscono al di fuori delle attivita' commerciali o agricole; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Allegato-art. 18

ART. 18 Territorialita' - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi ([articolo 7-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7quater)) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell'Unione europea, se il luogo di partenza del trasporto e' situato nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell'Unione europea e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

Allegato-art. 19

ART. 19 Territorialita' - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ([articolo 7-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7quinquies)) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1: a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attivita' che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o e' ivi residente senza domicilio all'estero; b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza e' virtuale.

Allegato-art. 20

ART. 20 Territorialita' - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi ([articolo 7-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7sexies)) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intraunionale, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di trasporto intraunionale di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; f) le prestazioni di cui alla lettera e), relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato estero fuori dell'Unione europea e il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e).

Allegato-art. 21

ART. 21 Territorialita' - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto ([articolo 1, commi 725](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com725) e [726, legge 27 dicembre 2019, n. 160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com726); [articolo 1, commi 710](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com710), [711](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com711) e [712, legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com712)) 1. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), e all'articolo 20, comma 1, lettera f), di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono individuati le modalita' e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020. 3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera f), e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 92, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo e' responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonche' delle eventuali sanzioni e interessi. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 48, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 3, all'articolo 48, comma 3, e all'articolo 32, commi 4, 5 e 8, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonche' delle ricevute di presentazione. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 nonche' quelle di cui all'articolo 48, comma 3, del presente testo unico, e all'articolo 32, commi 4, 5 e 8, del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo n. 173 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;173), si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

Allegato-art. 22

ART. 22 Territorialita' - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Unione europea ([articolo 7-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7septies)) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea: a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b); b) le prestazioni pubblicitarie; c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e) la messa a disposizione del personale; f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati; h) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Allegato-art. 23

ART. 23 Territorialita' - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi ([articolo 7-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7octies)) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero; b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. 2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni: a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea, di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato. 3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni: a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro. 4. L'opzione di cui al comma 3 e' comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima e' stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.

Allegato-art. 24

ART. 24 Effettuazione delle operazioni ([articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art6)) 1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 2. In deroga al comma 1 l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), all'atto del prelievo dei beni; d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; e) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile. 3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. 4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei commi 1, 2 e 3 o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. 5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 e l'imposta e' versata con le modalita' e nei termini stabiliti nei titoli X, XI e XII. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nella tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo unico effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui all'articolo 3, comma 4, nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267), alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 72, comma 4, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. 6. In deroga ai commi 3 e 4, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 18 e 19, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. 7. In deroga ai commi 1 e 4, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 7, nonche' le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui e' accettato il pagamento del corrispettivo.

Allegato-art. 25

ART. 25 Effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale ([articolo 1, commi 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com38), [39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com39) e [50, legge 23 agosto 2004, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com50)) 1. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'[articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art5-com1), si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del comma 4 del medesimo articolo 24. 2. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'[articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;79~art5-com1), le rettifiche previste dall'articolo 92, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta. 3. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del [decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164), si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del comma 4 del medesimo articolo 24.

Allegato-art. 26

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