LEGGE 14 gennaio 2026, n. 13
Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.
Art. 3
Autorita' nazionali competenti
Art. 4
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), del medesimo Atto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Geneva Act
GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS Parte di provvedimento in formato grafico
Atto di Ginevra-art. 1
Traduzione non ufficiale ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE Indice degli articoli Capo I: Disposizioni introduttive e generali Articolo 1: Abbreviazioni Articolo 2: Oggetto Articolo 3: Autorita' competente Articolo 4: Registro internazionale Capo II: Domanda e registrazione internazionale Articolo 5: Domanda Articolo 6: Registrazione internazionale Articolo 7: Tasse Articolo 8: Periodo di validita' delle registrazioni internazionali Capo III: Protezione Articolo 9: Impegno a garantire la protezione Articolo 10: Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti Articolo 11: Protezione rispetto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate Articolo 12: Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico Articolo 13: Salvaguardie rispetto ad altri diritti Articolo 14: Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso Capo IV: Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali Articolo 15: Rifiuto Articolo 16: Ritiro del rifiuto Articolo 17: Periodo transitorio Articolo 18: Notifica della concessione della protezione Articolo 19: Invalidazione Articolo 20: Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale Capo V: Disposizioni amministrative Articolo 21: Appartenenza all'Unione di Lisbona Articolo 22: Assemblea dell'Unione particolare Articolo 23: Ufficio internazionale Articolo 24: Finanze Articolo 25: Regolamento di esecuzione Capo VI: Revisione e modifica Articolo 26: Revisione Articolo 27: Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea Capo VII: Disposizioni finali Articolo 28: Condizioni e modalita' per aderire al presente atto Articolo 29: Data di validita' delle ratifiche e delle adesioni Articolo 30: Divieto di riserve Articolo 31: Applicazione dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967 Articolo 32: Denuncia Articolo 33: Lingue del presente atto; firma Articolo 34: Pagina del depositario Articolo 1 Abbreviazioni Ai fini del presente atto, salvo espressa disposizione contraria, si intende per: (i.) «Accordo di Lisbona», l'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958; (ii.) «atto del 1967», l'Accordo di Lisbona riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979; (iii.) «presente atto», l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche quale stabilito dal presente atto; (iv.) «regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25; (v.) «convenzione di Parigi», la convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata; (vi.) «denominazione di origine», una denominazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto i); (vii.) «indicazione geografica», un'indicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto ii); (viii.) «registro internazionale», il registro internazionale tenuto presso l'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 4 come raccolta ufficiale dei dati concernenti le registrazioni internazionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati; (ix.) «registrazione internazionale», la registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale; (x.) «domanda», una domanda di registrazione internazionale; (xi.) «registrato», iscritto nel registro internazionale conformemente al presente atto; (xii.) «zona geografica di origine», una zona geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 2; (xiii.) «zona geografica transfrontaliera», una zona geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di parti contraenti limitrofe; (xiv.) «parte contraente», uno Stato o un'organizzazione intergovernativa parte del presente atto; (xv.) «parte contraente di origine», la parte contraente in cui e' situata la zona geografica di origine o le parti contraenti in cui e' situata la zona geografica di origine transfrontaliera; (xvi.) «autorita' competente», il soggetto designato conformemente all'articolo 3; (xvii.) «beneficiari», le persone fisiche o giuridiche legittimate, in virtu' della legislazione della parte contraente di origine, a utilizzare una denominazione di origine o un'indicazione geografica; (xviii.) «organizzazione intergovernativa», un'organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, punto iii), per divenire parte del presente atto; (xix.) «Organizzazione», l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale; (xx.) «Direttore generale», il Direttore generale dell'Organizzazione; (xxi.) «Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.
Atto di Ginevra-art. 2
Articolo 2 Oggetto (1) [Denominazioni di origine e indicazioni geografiche] Il presente atto si applica a: (i.) qualsiasi denominazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra denominazione notoriamente riferita a tale zona utilizzata per designare un prodotto che ne e' originario, nel caso in cui la qualita' o i caratteri del prodotto sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali e umani, e che ha conferito al prodotto la sua reputazione; nonche' (ii.) qualsiasi indicazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra indicazione notoriamente riferita a tale zona, che identifica un prodotto come originario di quella zona geografica, nel caso in cui una data qualita', reputazione o altri caratteri specifici del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica. (2) [Zone geografiche di origine possibili] Una zona geografica di origine come descritta al paragrafo 1 puo' comprendere l'intero territorio della parte contraente di origine o una regione, una localita' o un luogo della parte contraente di origine. Cio' non esclude l'applicazione del presente atto a una zona geografica di origine, come descritta al paragrafo 1, consistente in una zona geografica transfrontaliera o parte di essa.
Atto di Ginevra-art. 3
Articolo 3 Autorita' competente Ciascuna parte contraente designa un soggetto responsabile dell'amministrazione del presente atto nel suo territorio e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale previste dal presente atto e dal regolamento di esecuzione. La parte contraente notifica il nome e il recapito dell'autorita' competente all'Ufficio internazionale, come specificato nel regolamento di esecuzione.
Atto di Ginevra-art. 4
Articolo 4 Registro internazionale L'Ufficio internazionale tiene un registro internazionale in cui sono iscritte le registrazioni internazionali effettuate a norma del presente atto, a norma dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967 o a norma di entrambi, nonche' i dati relativi a dette registrazioni internazionali.
Atto di Ginevra-art. 5
Articolo 5 Domanda (1) [Luogo del deposito] Le domande devono essere depositate presso l'Ufficio internazionale. (2) [Deposito della domanda da parte dell'autorita' competente] Fatto salvo il paragrafo 3, la domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica deve essere depositata dall'autorita' competente a nome: (i.) dei beneficiari; o (ii.) di una persona fisica o giuridica legittimata, in virtu' della legislazione del paese contraente di origine, ad agire per far valere i diritti dei beneficiari e altri diritti correlati alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. (3) [Domanda depositata direttamente] a) Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, se la legislazione della parte contraente di origine lo consente, la domanda puo' essere depositata dai beneficiari o da una persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 2, punto ii). b) La lettera a) si applica subordinatamente al rilascio di una dichiarazione della parte contraente che la sua legislazione consente il deposito diretto. La dichiarazione puo' essere rilasciata dalla parte contraente al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo. Se la dichiarazione e' rilasciata al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, essa avra' efficacia dalla data dell'entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente. Se e' rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente, avra' efficacia dopo tre mesi dalla data della sua ricezione da parte del Direttore generale. (4) [Possibilita' di domanda congiunta nel caso di una zona geografica transfrontaliera] Nel caso di una zona geografica di origine costituita da una zona geografica transfrontaliera, le parti contraenti limitrofe possono, conformemente al loro accordo, depositare una domanda congiunta tramite un'autorita' competente designata di comune accordo. (5) [Contenuti obbligatori] Il regolamento di esecuzione specifica le informazioni che devono essere obbligatoriamente incluse nella domanda, in aggiunta a quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 3. (6) [Contenuti facoltativi] Il regolamento di esecuzione puo' specificare le informazioni che possono essere facoltativamente incluse nella domanda.
Atto di Ginevra-art. 6
Articolo 6 Registrazione internazionale (1) [Verifica della correttezza formale da parte dell'Ufficio internazionale] Al ricevimento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presentata nella debita forma, secondo quanto specificato nel regolamento, l'Ufficio internazionale procede con l'iscrizione della denominazione di origine, o dell'indicazione geografica, nel registro internazionale. (2) [Data della registrazione internazionale] Fatto salvo il paragrafo 3, la data della registrazione internazionale e' la data in cui la domanda perviene all'Ufficio internazionale. (3) [Data della registrazione internazionale in caso di informazioni mancanti] Nell'eventualita' in cui la domanda non contenga tutte le seguenti informazioni: (i.) l'indicazione dell'autorita' competente o, nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del richiedente o dei richiedenti; (ii.) le informazioni che identificano i beneficiari e, se del caso, la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii); (iii.) la denominazione di origine, o l'indicazione geografica, per la quale si richiede la registrazione internazionale; (iv.) il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica; la data della registrazione internazionale e' quella in cui l'Ufficio internazionale riceve l'ultima delle informazioni mancanti. (4) [Pubblicazione e notifica delle registrazioni internazionali] L'Ufficio internazionale pubblica, senza indugio, ogni registrazione internazionale e ne da' tempestiva notifica all'autorita' competente di ciascuna parte contraente. (5) [Data di decorrenza degli effetti della registrazione internazionale] a) Fatta salva la lettera b), una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata e' protetta a decorrere dalla data della registrazione internazionale nel territorio di ciascuna parte contraente che non ha rifiutato la protezione conformemente all'articolo 15 o che ha inviato all'Ufficio internazionale una notifica della concessione della protezione conformemente all'articolo 18. b) Una parte contraente puo' comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che, conformemente alla sua legislazione nazionale o regionale, una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata e' protetta a decorrere dalla data menzionata nella dichiarazione stessa; la data tuttavia non deve essere posteriore alla scadenza del termine ultimo per il rifiuto indicata nel regolamento, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).
Atto di Ginevra-art. 7
Articolo 7 Tasse (1) [Tassa di registrazione internazionale] La registrazione internazionale di ciascuna denominazione di origine e indicazione geografica e' subordinata al pagamento della tassa prevista dal regolamento di esecuzione. (2) [Tasse per altre iscrizioni nel registro internazionale] Il regolamento di esecuzione precisa le tasse da versare con riferimento ad altre iscrizioni nel registro internazionale e per il rilascio di estratti, attestati o di altre informazioni riguardanti i contenuti della registrazione internazionale. (3) [Riduzione delle tasse] L'Assemblea stabilisce una riduzione delle tasse per talune registrazioni internazionali di denominazioni di origine e per talune registrazioni internazionali di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche rispetto alle quali la parte contraente di origine e' un paese in via di sviluppo o un paese meno avanzato. (4) [Tassa individuale] a) Qualsiasi parte contraente puo' comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che la protezione derivante dalla registrazione internazionale e' estesa alla parte interessata soltanto previo versamento di una tassa a copertura del costo dell'esame del merito della registrazione internazionale. L'importo di tale tassa individuale e' indicato nella dichiarazione e puo' essere soggetto a variazioni nelle dichiarazioni successive. Detto importo non puo' essere superiore all'equivalente dell'importo previsto dalla legislazione nazionale o regionale della parte contraente, al netto della somma risparmiata con la procedura internazionale. Inoltre, la parte contraente puo' comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, la sua intenzione di applicare una tassa amministrativa sull'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica da parte dei beneficiari sul suo territorio. b) A norma del regolamento di esecuzione, il mancato pagamento di una tassa individuale equivale a una rinuncia alla protezione con riguardo alla parte contraente che ha richiesto la tassa.
Atto di Ginevra-art. 8
Articolo 8 Periodo di validita' delle registrazioni internazionali (1) [Dipendenza] Le registrazioni internazionali hanno validita' illimitata, fermo restando che la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica registrata non e' piu' necessaria se la denominazione che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica non e' piu' protetta nella parte contraente di origine. (2) [Annullamento] a) L'autorita' competente della parte contraente di origine oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, i beneficiari o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), o l'autorita' competente della parte contraente di origine possono in qualsiasi momento richiedere all'Ufficio internazionale l'annullamento della registrazione internazionale in questione. b) Laddove la denominazione che costituisce una denominazione di origine registrata o l'indicazione che costituisce un'indicazione geografica registrata non sia piu' protetta nella parte contraente di origine, l'autorita' competente della parte contraente di origine richiede l'annullamento della registrazione internazionale.
Atto di Ginevra-art. 9
Articolo 9 Impegno a garantire la protezione Ogni parte contraente protegge sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, ma conformemente alle disposizioni del presente atto, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni che possano prendere effetto sul proprio territorio, e fermo restando che le parti contraenti che non fanno distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche non sono tenute a introdurre tale distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale.
Atto di Ginevra-art. 10
Articolo 10 Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti (1) [Forma di protezione giuridica] Ogni parte contraente e' libera di scegliere il tipo di legislazione in forza della quale garantire la protezione sancita nel presente atto, purche' tale legislazione rispetti le prescrizioni sostanziali dello stesso. (2) [Protezione conferita da altri strumenti] Le disposizioni del presente atto non incidono in alcun modo su qualsiasi altra forma di protezione possa essere accordata da una parte contraente alle denominazioni di origine registrate o alle indicazioni geografiche registrate in virtu' della sua legislazione nazionale o regionale o di altri strumenti internazionali. (3) [Relazione con altri strumenti] Il presente atto lascia impregiudicati gli obblighi che intercorrono tra le parti contraenti in forza di altri strumenti internazionali, cosi' come i diritti che spettano a una parte contraente in virtu' di altri strumenti internazionali.
Atto di Ginevra-art. 11
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