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DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2026, n. 29

Current text a fecha 2026-03-07

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 29;

Visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»;

Visto il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, concernente «Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, recante «Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 gennaio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana:

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1.Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

2.Il presente decreto si applica alle batterie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» è pubblicata Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013. - Si riporta l'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n.91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 29 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542; b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi; c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti; d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonchè le attività di gestione dei relativi rifiuti; e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonchè per le relative operazioni di raccolta; f) individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti; g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore; h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157; l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale; m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542; n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita; o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonchè dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione; p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.». - Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 (relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 luglio 2023, n. L 191. - La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 (relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266. - Il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2028 (che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011), è pubblicato nella G.U.U.E. 25 giugno 2019, n. L 169. - Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 (relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)) è pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022, n. L 277. - La legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994. - Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006. - Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2008, è abrogato dal presente decreto. - Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235 recante: «Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49» è pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». Note all'art. 1: - Per il regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse. - La direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive è pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312/3. - Per il regolamento (UE) 2019/1020 si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 2006/66/CE si vedano le note alle premesse.