IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 13, comma 12;
Vista la direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024
2.Ai gestori di FIA italiani e di FIA UE che erogano crediti in Italia a valere sul proprio patrimonio, tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 dell'articolo 46-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, adottata in attuazione dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
N O T E Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonchè sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 12, della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, nonchè per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.). Omissis 12. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024. Omissis.». - La direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi è pubblicata nella G.U.U.E. 26 marzo 2024, Serie L. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, 4, commi 4 e 5, 6, comma 1 e 2, 7, 7-quater, 7-quinquies, 18, comma 2, 33, 34, 35, 35-bis, 35-ter, comma 2, 44, 46-bis, 46-ter, 46-quater, comma 1, 47, 98-ter.1, comma 4, 190, comma 1, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto: "Art. 1 (Definizione). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa; c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; d-ter) "UE": l'Unione europea; d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale; d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento; e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attività è corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) 'società di investimento a capitale variabilè (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; i-bis) 'società di investimento a capitale fissò (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i-bis.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 50 milioni; 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 3) non ricorre alla leva finanziaria; 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); j) 'fondo comune di investimentò: l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore; k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmiò (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonchè investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata; k-bis) 'Oicr apertò: l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; k-ter) 'Oicr chiusò: l'Oicr diverso da quello aperto; l) 'Oicr italianì: i fondi comuni d'investimento, le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna; m) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italianì (OICVM italiani): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicav in gestione esterna rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UÈ (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-ter) 'Oicr alternativo italianò (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; m-quater) 'FIA italiano riservatò: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39; m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE; m-septies) 'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria socialè (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo terminè (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; m-octies.2) 'fondo comune monetariò (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131; m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività; m-undecies) 'clienti professionalì o 'investitori professionalì: i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio; m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; n) 'gestione collettiva del risparmiò: il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) 'società di gestione UÈ: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM; p) 'gestore di FIA UÈ (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA; q) 'gestore di FIA non UÈ (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA; q-bis) 'gestorè: la Sgr, la Sicav, la Sicaf, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM; q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder è un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna; r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento; r-bis) "Stato di origine della società di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR è stato costituito; r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011; r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; r-quater) 'rating del creditò: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; r-quinquies) 'agenzia di rating del creditò: una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine; t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso; w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l'amministrazione straordinaria, nonchè le misure adottate nel suo ambito; 2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea; w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli; w-octies) "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023: 1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023; 2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631; 3) "obbligazione legata alla sostenibilità": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631. Omissis.". «Art. 4 (Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio). - Omissis 4. Fatta salva la possibilità di comunicare informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e dall'articolo 102, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi nè ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con le controparti centrali e i depositari centrali; d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite; d-bis) ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, con l'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale. Omissis.». «Art. 6 (Poteri regolamentari). - 01.-03. Omissis 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonchè l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi terzi, delle Sgr, nonchè degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto: 1) i criteri, i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo e, nel caso di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti, anche alla natura del soggetto finanziato; 1-bis) i requisiti in materia di gestione della liquidità, inclusi gli strumenti di gestione della liquidità, e i requisiti in materia di gestione dei rischi derivanti dall'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti; 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima, di norme prudenziali e misure di contenimento e frazionamento del rischio per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario; 3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente; 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr; 5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni; c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di: 1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies; 2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 3) continuità dell'attività; 4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme; 5) gestione del rischio dell'impresa; 6) audit interno; 7) responsabilità dell'alta dirigenza; 8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività. 1-bis. Omissis. 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: a) trasparenza, ivi inclusi: 1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonchè della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata; 2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti; 3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa; 3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata; 2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti; 3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR; 5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi; b-bis) prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi: 1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per: a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati; b) la percezione o la corresponsione di incentivi; 2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi; 3) alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme; 4) al trattamento dei reclami; 5) alle operazioni personali; 6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione e dalle fattispecie in cui il gestore gestisce o intende gestire un Oicr su iniziativa di un terzo; 7) alla conservazione delle registrazioni; 8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati; Omissis.». «Art. 7 (Poteri di intervento sui soggetti abilitati). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). 1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti. 1-ter. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico. 1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 2. La Banca d'Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonchè di una o più categorie di essi. 2-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. 2-ter. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. 3. Nell'interesse degli investitori, in circostanze eccezionali, la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono, sentiti i gestori interessati, ordinare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria secondo una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono, altresì, ordinare la limitazione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure, se riguardano un FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, alle autorità dello Stato membro ospitante del GEFIA, nonchè, in entrambi i casi, all'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, al CERS. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri di cui al presente comma anche su richiesta delle autorità competenti, o dello Stato membro ospitante dell'OICVM, o dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure, in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e la Banca d'Italia e la Consob, queste ultime ne informano le autorità richiedenti, nonchè l'AESFEM ai fini dell'emanazione del parere previsto dalle disposizioni dell'Unione europea e il CERS, ove esso sia stato già interessato dalle autorità richiedenti, indicando le motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d'Italia e la Consob non agiscano conformemente al citato parere dell'AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne informano l'AESFEM e le autorità richiedenti, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non conformarsi. 3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori.». «Art. 7-quater (Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE). - 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 2. L'autorità di vigilanza che procede adotta i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonchè ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando: a) mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale; b) risultano violazioni delle norme di comportamento; c) le irregolarità commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell'articolo 5, comma 1; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. 3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato UE in cui l'intermediario ha sede legale. 4. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate. 5. Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni da parte: a) di imprese di investimento UE o banche UE, con succursale in Italia; b) di società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia. In tale caso: 1) la Consob informa la Banca d'Italia e l'AESFEM; 2) la Banca d'Italia, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, informa la Consob e il CERS. 6. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento UE o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine.». «Art. 7-quinquies (Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia). - 1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr. 2. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell'Oicr, la Banca d'Italia o la Consob possono chiedere all'autorità competente di tale Stato di assumere i provvedimenti necessari, precisando i motivi della richiesta e informandone l'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità dei mercati, il CERS. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'Oicr.». «Art. 18 (Soggetti). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi. 2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f). Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. 3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). 3-bis. 4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonchè attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività; b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee.». «Art. 33 (Attività esercitabili). - 1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonchè amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti. 2. Le Sgr possono altresì: a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attività connesse o strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote di Oicr gestiti; e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia; g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini; g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta eccezione per gli indici di riferimento utilizzati dagli Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016; g-ter) qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA, svolgere attività di gestione di crediti nei confronti dei FIA gestiti e prestare il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021; g-quater) svolgere attività di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater; g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA gestiti, servizi per le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 e per le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in conformità con l'articolo 7 della medesima legge n. 130 del 1999; g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra funzione o attività già svolta dalla Sgr in relazione a un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che essa fornisce a norma del comma 1 e del presente comma, a condizione che potenziali conflitti di interesse derivanti dalla fornitura di tali funzioni o attività a terze parti siano gestiti in modo adeguato. 3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali. 4. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma restando la responsabilità della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati. 4-bis. La commercializzazione delle quote o azioni degli Oicr gestiti svolta da uno o più distributori non è considerata delega ai sensi delle norme attuative della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati in conformità con le norme di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento assicurativo in conformità con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il distributore. 5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.». «Art. 34 (Autorizzazione della società di gestione del risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonchè all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e delle ulteriori attività esercitabili di cui all'articolo 33, comma 2, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonchè una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio". 2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione. 2-bis. Le Sgr autorizzate comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati. 4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.». «Art. 35 (Albo). - 1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo. 2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco degli OICR gestiti o commercializzati nell'Unione europea dalle Sgr autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale. 3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.». «Art. 35-bis (Costituzione). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso; g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonchè una relazione sulla struttura organizzativa. 1-bis. Le Sicav e le Sicaf comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento: a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto. 3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati. 4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono alla costituzione della società ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato. 5. La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav e alla Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura. 6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, nè azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale. Il patrimonio di una medesima Sicav può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM. 6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr. 6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso. 6-quater. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-bis dell'articolo 57.». «Art. 35-ter (Albi). - 1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA. 2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco delle Sicav e delle Sicaf autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale. 3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.». «Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. 2. Alla lettera di notifica è allegata la seguente documentazione: a) il prospetto destinato alla pubblicazione; b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione; c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori. 3. La Consob comunica al gestore che può iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando è verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non può avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina: a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1; b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare: 1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1); 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo; 5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni: a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'articolo 43; b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; c) la disciplina del depositario di FIA è equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati; d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori ai sensi dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia; e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare: 1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo; f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili. 6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 6-bis. Nel caso in cui i gestori commercializzino in Italia quote o azioni di un FIA UE che investe prevalentemente nelle azioni di una determinata società, presso i dipendenti di tale società o delle sue entità affiliate nel quadro di regimi di risparmio o di partecipazione dei dipendenti, non sono imposti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro di origine del FIA. 7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione. 8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia è lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 94, comma 3, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), è effettuata nel corso della procedura prevista dall'articolo 95, comma 1, lettera a). La comunicazione prevista dal comma 3 è effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto. 9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresì l'articolo 8.». «Art. 46-bis (FIA italiani che investono in crediti). - 01. Ai fini del presente capo, si intendono per: a) "investimento in crediti" o "investire in credito" e "concessione del prestito" o "concedere prestiti", l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti, svolta direttamente da parte di un FIA, o di un GEFIA per conto del FIA gestito e a valere sul patrimonio del FIA, oppure indirettamente attraverso un terzo o una società veicolo che concede un finanziamento per un FIA o per conto dello stesso, oppure per un GEFIA o per conto dello stesso rispetto al FIA, quando il GEFIA o il FIA partecipa alla strutturazione del prestito, o all'accordo preliminare delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima di assumere esposizioni sul finanziamento; b) "FIA di credito" o "FIA concedente prestiti", un FIA che presenta alternativamente uno dei seguenti requisiti: 1) ha una strategia di investimento che consiste principalmente nell'investire in crediti; 2) detiene in portafoglio crediti aventi un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del suo valore patrimoniale netto; c) "prestito di azionista", un finanziamento concesso da un FIA a un'impresa nella quale il FIA detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto e che non può essere venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa; d) "FIA che utilizza la leva finanziaria", un FIA le cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo gestisce, sia tramite finanziamenti in contante o in titoli oppure tramite il ricorso alla leva finanziaria attraverso l'assunzione di posizioni in strumenti derivati o mediante qualsiasi altro mezzo; e) "capitale del FIA", i conferimenti di capitale aggregati e gli impegni non ancora richiamati per un FIA, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori; f) "FIA che investe anche in credito", i FIA, diversi dai FIA di credito, che investono in almeno un credito. 1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39. 1-bis. I FIA di credito e i FIA che investono anche in credito italiani non investono in crediti erogati ai seguenti soggetti: a) il GEFIA che li gestisce e il relativo personale; b) le terze parti ai quali il GEFIA ha delegato funzioni e il relativo personale; c) il depositario dei FIA stessi e le terze parti ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione a tali FIA; d) i soggetti appartenenti al gruppo del GEFIA, salvo il caso in cui essi siano imprese finanziarie che non finanziano i soggetti di cui al presente comma, lettere a), b), e c). 1-ter. I proventi dei crediti in cui investono i FIA di credito e i FIA che investono anche in crediti sono attribuiti integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di amministrazione. I gestori di FIA di credito e di FIA che investono anche in credito informano gli investitori di tutti i costi e spese relativi all'amministrazione e alla gestione dei crediti oggetto di investimento da parte del FIA. 1-quater. È vietata la costituzione di FIA di cui al comma 01, lettere b) e f), la cui strategia di investimento consista in tutto o in parte nell'investire in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi. Nel caso in cui una parte dei crediti in cui investono tali FIA sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA mantiene il 5 per cento del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti nel proprio portafoglio. 1-quinquies. Un FIA di credito italiano può essere istituito in forma aperta, a condizione che il gestore del fondo sia in grado di dimostrare alla Banca d'Italia che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA di credito è compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA, in conformità con quanto previsto dagli atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La Banca d'Italia vieta, sentita la Consob, l'istituzione del FIA di credito in forma aperta quando ritenga che non ricorrono le condizioni previste dalla normativa europea e nazionale applicabile. 1-sexies. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta disposizioni attuative del presente articolo e dell'articolo 46-ter. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative dell'articolo 46-quater.». «Art. 46-ter (FIA UE che investono in crediti in Italia). - 1. (abrogato) 2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia informano la Banca d'Italia all'avvio di tale operatività. 3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo. 5. (abrogato).». «Art. 46-quater (Altre disposizioni applicabili). - 1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I, I-bis, II e III e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto. 2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.». «Art. 47 (Incarico di depositario). - 1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo. 2. L'incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. 3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico. 4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario. 4-bis. I depositari autorizzati ai sensi del comma 3 possono svolgere l'incarico di depositario per i FIA UE senza essere stabiliti nello Stato membro di origine del FIA, se previsto dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di tale Stato membro, previa comunicazione alla Banca d'Italia. 4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, il depositario fornisce, su richiesta, alla Banca d'Italia, alla Consob, alle autorità competenti del FIA UE e, se diverse, alle autorità competenti del GEFIA che gestisce il FIA, le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio dell'incarico di depositario del FIA. 4-quater. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del FIA e, se diverse, con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA e con le autorità competenti del depositario; a tal fine condividono senza indugio tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei poteri di vigilanza di tali autorità. 4-quinquies. Se vi è fondato sospetto che un depositario avente sede in un altro Stato membro non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano senza indugio l'AESFEM e l'autorità competente del depositario, fornendo informazioni opportunamente circostanziate. 4-sexies. La Banca d'Italia, in qualità di autorità competente del depositario, informa l'AESFEM e le autorità competenti del FIA UE e, se diverse, quelle dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA, delle azioni adottate, su segnalazione di tali autorità, nei confronti del depositario in caso di violazione degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea a esso applicabili nelle materie del presente decreto.». «Art. 98-ter.1 (Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio). - 1. Nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea. 2. L'offerta di cui al comma 1 è preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto. 3. Il KIID è redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea. 4. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il KIID ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID, compreso il nome dell'OICVM, sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. 5. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.». «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle società di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis; 12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. 1-bis. 1-bis.1 Chiunque presti servizi di crowdfunding in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attività di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; c) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo 79-noviesdecies.1. 2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative; b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative; b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative; b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative; b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 2-ter. 2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di: a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter; b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter. 2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25-quater. 2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1. 3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4.». - Si riporta il testo dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.230 del 30 settembre 1993: «Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. 3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all'esponente la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo.».