LEGGE 1 aprile 2026, n. 45
Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, del citato Accordo.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Agreement
Allegato Agreement concerning Solidarity Measures to Safeguard the Security of Gas Supply between the Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Italian Republic Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato-art. 1
Allegato Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera, e il Governo della Repubblica Italiana Il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito «le Parti Contraenti»), Prendendo atto delle norme piu' importanti: per l'assegnazione della capacita' di trasporto (Regolamento della Commissione (UE) 2017/459, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacita' nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 984/2013, cosiddetto Codice di rete CAM), le procedure per la gestione delle congestioni contrattuali nei punti di interconnessione (Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005, Allegato I, cosiddetto CMP), le regole per il bilanciamento delle reti del gas, comprese le regole per la programmazione dei flussi di gas (procedure di nomina), l'armonizzazione degli accordi di interconnessione, della gestione della qualita' del gas e delle soluzioni per lo scambio di dati (Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete relativo alle norme sull'interoperabilita' e sullo scambio di dati, cosiddetto INT NC), compresi gli oneri di sbilanciamento giornalieri (Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas sulle reti di trasporto, cosiddetto BAL NC), strutture tariffarie secondo metodologie e criteri di allocazione dei costi tra i diversi punti di entrata e di uscita (Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, c.d. TAR NC), l'attuazione degli obblighi di trasparenza e non discriminazione previsti dal Terzo Pacchetto Energia (ovvero la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005) per il settore del gas, Notando che non esiste un Accordo specifico tra l'UE e la Svizzera sulle regole del mercato del gas e della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, Prendendo atto dell'art. 13 (2) del Regolamento (UE) 2017/1938 (Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28 ottobre 2017, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 in relazione allo stoccaggio del gas, GU L 173 del 30 giugno 2022, pag. 17, di seguito «il Regolamento»), in base al quale gli Stati membri coinvolgono, se del caso, il Paese terzo attraverso il quale sono collegati, Prendendo atto dell'art. 6 (7) dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana concernente le misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, fatto a Berlino il 19 marzo 2024, in cui la Germania e l'Italia concordano sulla necessita' di coinvolgere un Paese terzo pertinente, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Le Parti contraenti fanno riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana concernente misure di solidarieta' per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, concluso a Berlino il 19 marzo 2024 (di seguito «Accordo di solidarieta'»). Le Parti contraenti dichiarano che il presente Accordo e' parte integrante dell'Accordo di solidarieta'. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi della Germania e dell'Italia ai sensi del Regolamento.
Allegato-art. 2
Articolo 2 L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarieta' e' integrato come segue: La richiesta di solidarieta' di qualsiasi Parte contraente e' trasmessa all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico nazionale (UFAE; di seguito «Autorita' competente svizzera»). La richiesta di solidarieta' della Svizzera ai sensi del seguente articolo 9 del presente Accordo e' trasmessa alle Autorita' competenti tedesche e italiane.
Allegato-art. 3
Articolo 3 L'Autorita' competente svizzera e i Transmission System Operator (TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e le nomine al punto di consegna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di solidarieta' e l'Autorita' competente svizzera informa, anche tramite i TSO svizzeri, le Autorita' competenti tedesca e italiana di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarieta'. Il calendario di tali informazioni deve essere concordato tra i TSO ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo.
Allegato-art. 4
Articolo 4 Le autorita' competenti di Germania, Svizzera e Italia si notificano reciprocamente: la dichiarazione del livello di emergenza o di una condizione equivalente per la Svizzera; qualsiasi modifica o aggiornamento dei dati di contatto dell'Autorita' competente, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarieta'.
Allegato-art. 5
Articolo 5 Qualsiasi offerta di solidarieta' tra la Germania e l'Italia non deve interferire con la fornitura di clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera. In particolare, devono essere garantite le capacita' di trasporto necessarie per la loro fornitura.
Allegato-art. 6
Articolo 6 Nell'esecuzione delle richieste di solidarieta', le Autorita' competenti tedesche, svizzere e italiane garantiscono che non saranno intraprese azioni per limitare indebitamente l'uso della capacita' di trasporto esistente sulle rispettive reti del gas, rispettando il funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture.
Allegato-art. 7
Articolo 7 L'esecuzione delle misure di solidarieta' ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo di solidarieta' tiene conto delle forniture ai clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera. I clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera sono considerati allo stesso modo dei clienti protetti dalla solidarieta' tedeschi e italiani, purche' la loro definizione rimanga compatibile con l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 13 del Regolamento.
Allegato-art. 8
Articolo 8 Se un'offerta di solidarieta' tra la Germania e l'Italia, o viceversa, mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera, le Autorita' competenti delle tre Parti contraenti si riuniscono su richiesta dell'Autorita' competente svizzera entro il piu' breve tempo possibile al fine di attuare misure per garantire l'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera.
Allegato-art. 9
Articolo 9 Qualora la fornitura ai clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera non sia piu' garantita, la Svizzera ha il diritto di presentare una richiesta di solidarieta' sia alla Germania che all'Italia. Viceversa, se la fornitura di clienti protetti dalla solidarieta' in Germania o in Italia non e' piu' garantita, sia la Germania che l'Italia hanno il diritto di presentare una richiesta di solidarieta' alla Svizzera. Tali richieste di solidarieta' sono trattate dalle Parti contraenti secondo le procedure dell'Accordo di solidarieta'; inoltre, la Svizzera deve supportare la sua richiesta di solidarieta' con la documentazione prevista dall'Accordo di solidarieta' e rispettare tutte le procedure previste dall'Accordo di solidarieta'.
Allegato-art. 10
Articolo 10 Tutte le Parti contraenti si impegnano a intraprendere tutte le azioni necessarie per favorire la conclusione di un Accordo funzionale a una procedura operativa tra i TSO in materia di trasporto ai punti di consegna entro sei (6) mesi, nel caso in cui non sia gia' in vigore alcuna procedura operativa in materia.
Allegato-art. 11
Articolo 11 (1) Le controversie tra la Svizzera, da una parte, e una o entrambe le altre Parti contraenti, dall'altra, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorita' competenti delle tre Parti contraenti. (2) Se una controversia non puo' essere risolta in questo modo, ciascuna Parte contraente puo' chiedere che la controversia sia sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale. (3) Tale tribunale arbitrale e' costituito ad hoc come segue: Ciascuna Parte contraente nomina un membro e questi tre membri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo come presidente, che sara' nominato dai Governi delle Parti contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi, e il presidente entro tre mesi, dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato le altre Parti contraenti che intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale. (4) Se i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sono stati rispettati, ogni Parte contraente puo', in mancanza di altre disposizioni pertinenti, invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente e' cittadino di una Parte contraente o se e' altrimenti impossibilitato a svolgere tale funzione, il Vicepresidente procede alle nomine necessarie. Se il Vicepresidente e' cittadino di una delle Parti contraenti o se anch'egli e' impossibilitato a svolgere tale funzione, il Membro del Tribunale di grado superiore che non ha la cittadinanza di una Parte contraente procede alle nomine necessarie. (5) Il tribunale arbitrale applica il presente Accordo come interpretato in conformita' alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e alle altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le Parti contraenti e prendera' le sue decisioni a maggioranza dei voti. In caso di parita' tra le Parti contraenti, il voto del presidente e' valido. Tali decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri e dei propri rappresentanti nel procedimento arbitrale; le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti interessate. Il tribunale arbitrale puo' decidere diversamente in merito alle spese. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Il tribunale arbitrale non e' competente a determinare la legittimita' di una misura, che si presume costituisca una violazione del presente Accordo, ai sensi del diritto interno di una Parte contraente. Per maggiore certezza, nel determinare la coerenza di una misura con il presente Accordo, il tribunale arbitrale puo' considerare, se del caso, il diritto interno di una Parte contraente come una questione di fatto. Nel caso della Germania e dell'Italia, il «diritto interno» include il diritto dell'Unione Europea. Nel fare cio', il tribunale arbitrale segue l'interpretazione prevalente data al diritto interno dai tribunali o dalle autorita' di quella Parte Contraente e qualsiasi significato dato al diritto interno dal tribunale arbitrale non e' vincolante per i tribunali o le autorita' di tale Parte contraente.
Allegato-art. 12
Articolo 12 La compensazione e' regolata dalle procedure definite agli articoli 8 e 9 dell'Accordo di solidarieta'. Se la Svizzera e' la Parte contraente fornitrice, il prezzo del gas e' la media degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle borse tedesca, italiana e francese. La determinazione dell'importo dell'indennizzo per i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice e' effettuata sulla base delle leggi svizzere in materia, come da Allegato 1 del presente Accordo. La Svizzera puo' inoltre rivendicare i costi di trasporto del gas (fino al confine svizzero) per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall'Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prezzo di scambio.
Allegato-art. 13
Articolo 13 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Trattato doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concluso a Berna il 29 marzo 1923, relativo all'unione di quest'ultimo con il Territorio doganale svizzero (Trattato di unione doganale), la Svizzera informa le Parti contraenti che il Liechtenstein ha autorizzato la Svizzera, come notificato il 21 febbraio 2024, a concludere il presente Accordo con effetto anche sul Liechtenstein. Pertanto, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno anche al Liechtenstein nello stesso modo in cui si applicano alla Svizzera.
Allegato-art. 14
Articolo 14 (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania e' il depositario del presente Accordo. (2) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui i Governi di tutte le Parti contraenti si saranno reciprocamente informati dell'adempimento dei requisiti nazionali per tale entrata in vigore. La data pertinente e' il giorno in cui il governo della Repubblica federale di Germania riceve l'ultima comunicazione. Se l'Accordo di solidarieta' non e' entrato in vigore alla data indicata nella frase precedente, il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di solidarieta'. (3) La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e' avviata dal Governo della Repubblica federale di Germania immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana sono informati della registrazione e del numero di registrazione dell'ONU non appena questa e' stata confermata dal Segretariato. (4) Il presente Accordo rimane in vigore finche' e' in vigore l'Accordo di solidarieta', a meno che non venga denunciato secondo la procedura prevista dall'articolo 14.2 dell'Accordo di solidarieta'. Fatto a Berlino il 19 marzo 2024 in un originale in lingua inglese, che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania; il Governo della Repubblica Federale di Germania ne trasmettera' una copia certificata conforme alle altre Parti contraenti. Per il Governo della Repubblica Federale di Germania Per il Governo della Confederazione Svizzera Per il Governo della Repubblica Italiana
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