LEGGE 23 gennaio 1989, n. 19
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.All'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 è sostituito dal seguente: "5) età non superiore ad anni settanta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 gennaio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: La legge n. 68/1982 reca: (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena). Si trascrive il testo del relativo art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 3. - Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) godimento dei diritti politici; 3) buona condotta; 4) sana costituzione fisica; 5) età non superiore ad anni settanta". L'art. 1 della medesima legge, richiamato nell'articolo soprariportato, è così formulato: "Art. 1. - Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani. Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323".
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