LEGGE 15 dicembre 1998, n. 475
Entrata in vigore della legge: 13-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Accordo- art. I
ALLEGATO ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Marocco (di seguito denominati le "Parti Contraenti".) RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione fra i due popoli; CONVINTI della necessita' di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialita'; CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione euro-mediterranea nel campo del turismo; CONSIDERANDO la volonta' delle due Parti dl intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.
Accordo- art. II
ARTICOLO II La Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nel settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.
Accordo- art. III
ARTICOLO III Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile: a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo; b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico; c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sara' assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno); d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici; e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.
Accordo- art. IV
ARTICOLO IV Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilita' di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.
Accordo- art. V
ARTICOLO V Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate cosi' come sui risultati della loro applicazione.
Accordo- art. VI
ARTICOLO VI Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.
Accordo- art. VII
ARTlCOLO VII Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali.
Accordo- art. VIII
ARTICOLO VIII I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza. La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il giorno 27 del mese di febbraio dell'anno millenovecentonovantasette in due originali nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua francese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO Parte di provvedimento in formato grafico
Accord
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.