LEGGE 26 gennaio 1999, n. 21

Type Legge
Publication 1999-01-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 11-2-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Protocollo- art. 1

PROTOCOLLO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE, CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DALL'ALTRA. Il Regno del Belgio, Il Regno di Danimarca, La Repubblica federale di Germania, La Repubblica ellenica, Il Regno di Spagna, La Repubblica francese, L'Irlanda, La Repubblica italiana, Il Granducato di Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica d'Austria, La Repubblica portoghese, La Repubblica di Finlandia, Il Regno di Svezia, Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e La Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e La Repubblica di Moldavia, dall'altra, Tenendo conto dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunita', della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1 gennaio 1995, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono considerati parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, in proseguo "l'accordo", e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunita', dei testi dell'accordo nonche' delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Protocollo- art. 2

Art. 2. I testi dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono considerati redatti anche nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.

Protocollo- art. 3

Art. 3. Il protocollo e' redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede.

Protocollo- art. 4

Art. 4. Il presente protocollo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. Fatto a Brexelles, addi' quindici maggio millenovecentonovanta- sette.

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