DECRETO 9 marzo 2000, n. 133
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;
Considerato che in base all'articolo 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni amministrative alle regioni in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 che, all'articolo 18, comma 1, lettera aa), dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, le direttive per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 1999 che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera aa) del richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha modificato ed integrato le direttive di cui alla predetta delibera del CIPE del 27 aprile 1995;
Ritenuto opportuno riordinare, razionalizzare e semplificare il testo del suddetto decreto ministeriale n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni anche alla luce delle suddette nuove direttive per la concessione delle agevolazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 1056039 del 17 dicembre 1999);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il regolamento recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "decreto", cosi' come modificato ed integrato con il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, e' ulteriormente modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 60, e' pubblicato il testo aggiornato del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527. Note alle premesse: - Il testo del decreto-legge n. 415/1992 (Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), coordinato con la legge di conversione n. 488/1992, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992. - Il testo dell'art. 3 della legge n. 488/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e' il seguente: "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale; b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); c) attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello Stato dell'attivita' di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresi' al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie; d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1o marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione; e) utilizzazione del personale gia' in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma; f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima". - Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) contenente norme sulle agevolazioni alle attivita' produttive: "Art. 5. - 1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa o di intese di programma, e' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 (per il titolo vedasi nella prima delle note alle premesse), come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992, e' il seguente: "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.". - La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995. Con deliberazione del 18 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1997, il CIPE ha apportato alcune modifiche e integrazioni alla citata deliberazione del 27 aprile 1995. Da ultimo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le direttive di cui alla predetta deliberazione CIPE del 27 aprile 1995 sono state modificate e integrate dal decreto ministeriale del 22 luglio 1999 (per la data di pubblicazione vedasi oltre nelle note alle premesse). - Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge n. 59/1997 reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999. - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti a visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2
1.Nell'articolo 1, comma 1, del decreto, dopo le parole "di cui al presente regolamento, sono affidati", le parole "a banche o societa' di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie che" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie".
2.Nell'articolo 1 del decreto, alla fine del comma 2 le parole "ai sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995" sono eliminate.
3.Nell'articolo 1, comma 3 del decreto, il periodo "Tali convenzioni regolamentano il compenso spettante agli istituti collaboratori." e' eliminato.
Note all'art. 2: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157". - Per la data di pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995, vedasi nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 luglio 1998, concernente l'estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1998. - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 112/1998 (per il titolo vedasi nelle note alle premesse): "Art. 18. - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: (omissis); aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. La convenzione prevede altresi' che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e societa' di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilita' delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per societa' di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le societa' di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio". - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. La convenzione prevede inoltre: a) le modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie; b) le modalita' con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attivita' delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando l'esclusiva responsabilita' civile per danni in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3; c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare; e) gli adempimenti a carico delle societa' di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalita' di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria".
Art. 3
1.Nell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, nella lettera e) le parole "dei criteri" sono sostituite dalle parole "delle proposte".
Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 1-bis del decreto ministeriale n. 527/1995, inserito dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1-bis (Verifica e programmazione degli interventi). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attivita': a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate; b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario; c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate; d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale; e) valutazione delle proposte di cui all'art. 6-bis; f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi".
Art. 4
1.Nell'articolo 2 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate alle imprese operanti nei settori di attivita' individuati dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione a programmi di investimento promossi nelle aree depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono concesse ed erogate secondo le modalita' e i criteri previsti dalle dette direttive, nonche' secondo le disposizioni del presente regolamento. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile previamente registrato; tale immobile deve essere gia' rispondente, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilita', inoltre, deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Gli stessi soggetti inoltre, alla predetta data, devono essere costituiti ed iscritti al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata.".
2.Nell'articolo 2 del decreto, il comma 2 e' soppresso.
4.Nell'articolo 2 del decreto, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Ai fini del presente regolamento, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti, sulla base della disciplina comunitaria in materia, con i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1o ottobre 1997) e del 27 ottobre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1997)".
5.Nell'articolo 2 del decreto, il comma 6 e' soppresso.
6.Nell'articolo 2 del decreto, il comma 7 e' soppresso.
7.Nell'articolo 2 del decreto, il comma 8 e' soppresso.
8.Nell'articolo 2 del decreto, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'articolo 4, sono quelle individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea.".
9.Nell'articolo 2 del decreto, il comma 10 e' soppresso.
11.Nell'articolo 2, comma 12, del decreto, alla fine del primo periodo, prima del punto, sono inserite le seguenti parole: ", assumendo, solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale piano sia differito di un anno".
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, vedasi nelle note alle premesse. - Il decreto-legge n. 32/1995 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 104/1995, e' stato ripubblicato, dopo la conversione, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 15 aprile 1995. Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e come ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende: a) per "aree depresse quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione; b), c), d), e,) (lettere abrogate dall'art. 2, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); e-bis) (lettera aggiunta dall'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 e poi abrogata dall'art. 2, comma 209, della citata legge n. 662/1996)". - Il testo vigente dell'art. 1351 del codice civile e' il seguente: "Art. 1351 (Contratto preliminare). - Il contratto preliminare e' nullo, se non e' fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo". - Il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, soppresso dal decreto qui pubblicato, prevedeva che alle piccole e medie imprese fosse riservata una quota non inferiore al 50% delle risorse annualmente disponibili per ciascuna delle graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e che non piu' del 5% delle suddette risorse potesse essere destinato alle imprese operanti nel settore dei servizi. - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Ciascuna domanda di agevolazioni e' correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. A tale riguardo, per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non e' pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita' produttive, ne' la presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Non e' altresi' ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di piu' domande di agevolazione sullo stesso bando - considerando a tal fine anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 - ne', qualora il programma medesimo sia stato gia' agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta dall'impresa, la presentazione su un bando successivo. Qualora il programma sia stato agevolato in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa, e' consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, fanno convenzionalmente parte del medesimo programma organico e funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella singola unita' produttiva relativi alla stessa tipologia di cui all'art. 3, comma 1. In presenza di un programma gia' agevolato, fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non e' ammessa la presentazione, per la medesima unita' produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota di cui all'art. 7, comma 1, per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, attestante la data di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla Decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, G.U.C.E., L 388 del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al regolamento CE 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. L251 del 3 ottobre 1996), alla Disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla Disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica 97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997), alla Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni. Non e' altresi' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia' oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia gia' formalmente rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'art. 2, comma 1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande. I suddetti programmi possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie". - Il comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, sostituito dal decreto qui pubblicato, riportava la definizione di piccola e media impresa allora vigente. - Il comma 6 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, soppresso dal decreto qui pubblicato, concerneva il tasso di conversione lira/ECU. - I commi 7 e 8 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, soppressi dal decreto qui pubblicato, prevedevano ulteriori disposizioni concernenti la classificazione delle imprese beneficiarie in piccole, medie o grandi. - Il comma 9 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, sostituito dal decreto qui pubblicato, disponeva le misure agevolative massime consentite, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL). - Il testo vigente del comma 11 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "11. L'impresa richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni e' espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, ai sensi del punto 4 delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui il programma e' stato avviato a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruita' delle spese". - Per la data di pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995, vedasi nelle note alle premesse. - Il testo vigente del comma 12 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "12. Ai fini della concessione provvisoria di cui all'art. 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN o in ESL e' rivalutato, in relazione al piano di disponibilita' delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'art. 7, comma 1, assumendo, solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale piano sia differito di un anno. L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato quale somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale". - Il testo vigente del comma 14 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili, alla effettiva realizzazione temporale degli stessi e, limitatamente ai programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle effettive date di disponibilita' di cui all'art. 7, comma 1; resta fermo in ogni caso che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati".
Art. 5
1.La rubrica dell'articolo 3 del decreto, "Progetto", e' sostituita dalla seguente: "Tipologie di investimento ammissibili".
2.Nell'articolo 3 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a fronte di programmi volti alla realizzazione di nuove unita' produttive ovvero all'incremento della capacita' produttiva e dell'occupazione, all'aumento della produttivita', al miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, all'aggiornamento tecnologico, al rinnovo, alla riorganizzazione, alla diversificazione della produzione, alla modifica dei cicli produttivi, alla ripresa dell'attivita', al cambiamento della localizzazione degli impianti di unita' produttive esistenti, secondo le tipologie definite ed individuate tra quelle ammissibili con le direttive di cui all'articolo 1, comma l, con riferimento ai settori di attivita' da agevolare.".
Note all'art. 5: - Il comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ora sostituito dal decreto qui pubblicato, elencava e classificava, in conformita' alla delibera CIPE 27 aprile 1995, le tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni (costruzione di un nuovo impianto produttivo; ampliamento; ammodernamento; ristrutturazione; riconversione; riattivazione; trasferimento). - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Per quanto concerne i programmi di cui al comma 1 volti a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione puo' essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico incaricato dall'impresa che richiede le agevolazioni da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva la delocalizzazione".
Art. 6
2.Nell'articolo 4 del decreto, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con la medesima circolare di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai fini dell'attivita' istruttoria di cui all'articolo 6, alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilita' delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili".
4.Nell'articolo 4, comma 4, del decreto, dopo le parole "della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono inserite le seguenti: "e successive modifiche e integrazioni".
Note all'art. 6: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita' del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche; c) opere murarie e assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo". - Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile costituiscono la sezione IX del capo V del titolo V del libro V, sezione che regola la materia del bilancio. Si trascrivono, per opportuna conoscenza, l'art. 2423 e gli articoli 2424, 2424-bis e 2426 che definiscono le immobilizzazioni, nel testo vigente come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (articoli 2423, 2424, 2424-bis e 2426), dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 526 (art. 2423), dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 315 (art. 2424), e dal decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 503 (art. 2426). "Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in lire. (Omissis). Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata. B) Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) ad altre imprese. 2 crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri. 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B). C) Attivo circolante: I - Rimanze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri ritoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) denaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche',di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo. (Omissis). Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella nota integrativa; 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa; 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione. E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie". - Il comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ulteriormente sostituito dal decreto qui pubblicato, prevedeva specifici criteri di ammissibilita' delle spese per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici di servizi, ad eccezione di quelle iscritte al settore "Industria" dell'INPS per le quali rimanevano validi i criteri previsti per le imprese estrattive e manifatturiere. - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando di cui all'art. 5, comma 1 precedente a quello cui si riferisce la domanda, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e b), che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di importo inferiore ad un milione di lire e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili, di brevetti o di software di proprieta', a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni". - Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e, successivamente, dall'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' il seguente: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa". - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso".
Art. 7
2.Nell'articolo 5, il comma 2 del decreto e' sostituito dal seguente: "2. Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposto ad altri programmi della stessa impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.".
4.Nell'articolo 5 del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda il cui modello e' incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento o della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e quella presentata al di fuori dei termini di cui allo stesso comma 1 non e' considerata valida e viene respinta con specifica nota contenente le relative motivazioni; la banca procede analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in difformita' da quanto previsto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito. L'impresa non puo' autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva, motivata comunicazione all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio dei previsti poteri di controllo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata alla societa' di leasing, le suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima.".
5.Nell'articolo 5 del decreto, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato, la documentazione allegata alla domanda comprende anche la ricevuta del versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria e fruttifero di interessi al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei criteri fissati con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1), si procede a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della fidejussione o della polizza, che confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la fidejussione o la polizza sono svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le modalita' fissate con il richiamato decreto ministeriale.".
Note all'art. 7: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite alle imprese di cui all'art. 2, comma 1, attraverso due bandi, i cui termini di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. La domanda di agevolazioni e' redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilita' della domanda. L'impresa invia altresi' una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, puo' modificare, con proprio decreto, le predette modalita' di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilita' medesime attraverso un unico bando". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e, fatto salvo il divieto specificato all'art. 2, comma 3 in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura gia' concesse per il medesimo programma, l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto dello stesso programma per il quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6". - Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (per il titolo della legge vedasi nelle note all'art. 6) e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 vedasi nelle note all'art. 6. - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "1. Il responsabile del procedimento: a) (omissis); b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;". - Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 32/1995 (per il titolo e gli estremi della pubblicazione vedasi nelle note all'art. 4): "6. La quota del fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non piu' di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonche' a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".
Art. 8
4.Nell'articolo 6 del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati degli indicatori individuati con le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, le cui modalita' di calcolo sono fissate con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1.".
5.Nell'articolo 6 del decreto, il comma 5 e' soppresso.
6.Nell'articolo 6 del decreto, il comma 6 e' soppresso.
7.Nell'articolo 6 del decreto, alla fine del comma 7 sono eliminate le seguenti parole ", tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2".
8.Nell'articolo 6 del decreto, alla fine del comma 8, dopo il punto, e' aggiunto il seguente periodo: "Le domande agevolate in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza di inserimento automatico e formale rinuncia all'agevolazione concessa da inviare alla banca concessionaria nei termini e con le modalita' validi per la rinuncia all'inserimento automatico delle domande non agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla formale rinuncia all'agevolazione concessa.".
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