DECRETO 9 marzo 2000, n. 133

Type Decreto
Publication 2000-03-09
Ultimo aggiornamento 2000-05-25
State In force
Source Normattiva
articles 15
Reform history JSON API

Note all'art. 8: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la circolare di cui all'art. 5, comma 1, accertano: a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione; b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilita' che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma; c) la validita' tecnico-economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione del programma a quello di entrata a regime del programma medesimo; d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla tipologia del programma da agevolare; e) la pertinenza e la congruita' delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati; f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 1 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda e' istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota e' inviata per conoscenza alla regione interessata". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie dei programmi ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Al di fuori dei casi di cui all'art. 5, comma 4, per i quali la comunicazione all'impresa e' inviata dalla banca concessionaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alle imprese la cui istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione". - Il comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 7, comma 6, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ora soppresso dal decreto qui pubblicato, disponeva che all'eventuale aggiornamento degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni si provvedesse, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Il comma 6 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ora soppresso dal decreto qui pubblicato, dettava ulteriori disposizioni ai fini della determinazione degli indicatori per la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni. - Il testo vigente del comma 7 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 7, comma 8, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria". - Il testo vigente del comma 8 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "8. Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalita' di cui all'art. 5, comma 1. Le domande agevolate in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza di inserimento automatico e formale rinuncia all'agevolazione concessa da inviare alla banca concessionaria nei termini e con le modalita' validi per la rinuncia all'inserimento automatico delle domande non agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla formale rinuncia all'agevolazione concessa". - Il testo vigente del comma 10 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 7, comma 11, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di programmi realizzati con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma stesso e' sostituita dal verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla societa' di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 9, comma 1". - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968, vedasi nelle note all'art. 6.

Art. 9

1.Nell'articolo 6-bis del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, avanzano le proprie proposte previste dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, volte ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.".

2.Nell'articolo 6-bis del decreto, il comma 2 e' soppresso.

Nota all'art. 9: - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 6-bis del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 30 novembre di ciascun anno ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3".

Art. 10

2.Nell'articolo 7, comma 2, del decreto, dopo le parole "Ciascuna delle due o tre quote" sono eliminate le seguenti: ", maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilita' della quota stessa,".

3.Nell'articolo 7 del decreto, alla fine del comma 3, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: ", per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonche', al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, alle erogazioni richieste".

4.Nell'articolo 7 del decreto, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, viene trattenuto il dieci per cento del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.".

Note all'art. 10: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3 ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'art. 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica. Il suddetto importo e' reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta ed il programma preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 7. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Ciascuna delle due o tre quote e' erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare, per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonche', al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, alle erogazioni richieste".

Art. 11

2.Nell'articolo 8 del decreto, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca e' totale. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.".

3.Nell'articolo 8, comma 4, del decreto, alla fine del comma stesso, dopo il punto, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.".

4.Nell'articolo 8 del decreto, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Nelle ipotesi sub c1), e), f) e g) la revoca delle agevolazioni e' totale.".

Note all'art. 11: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dall'art. 10, comma 4 e dall'art. 11, comma 1-bis, le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria: a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'art. 1, comma 1; b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilita' dell'ultima quota di cui all'art. 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma; d) qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria ovvero, per i programmi di cui all'art. 7, comma 1 per i quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'art. 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilita' dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario; e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4 suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali; g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato". - Il regolamento (CEE) n. 2052/88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 185 del 15 luglio 1988 e relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 (pubblicato nella G.U.C.E. n. L 193 del 31 luglio 1993) e da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 (pubblicato nella G.U.C.E. n. L 161 del 26 giugno 1999) che ne ha disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2000, l'abrogazione. - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. Nelle ipotesi sub d) di cui al comma 1 la richiesta di proroga e' inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 24 o dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati".

Art. 12

1.Nell'articolo 9, comma 1, del decreto, le ultime parole "dell'iniziativa agevolata" sono sostituite dalle parole "del programma agevolato".

2.Nell'articolo 9, comma 2, del decreto, alla fine del comma, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: "e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata".

4.Nell'articolo 9, comma 4, del decreto, dopo le parole "la relativa data, la ditta fornitrice," le parole "una sommaria" sono sostituite dall'articolo: "la".

6.Nell'articolo 9, comma 6, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e, dopo le parole "in sede di circolare di cui all'articolo 5,", le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 1".

7.Nell'articolo 9, comma 7, del decreto, dopo le parole "o suo procuratore speciale", le parole "con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.".

8.Nell'articolo 9 del decreto, il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al comma 5 e, nei casi previsti, di cui al comma 6, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato.".

9.Nell'articolo 9 del decreto, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. In relazione a quanto disposto al successivo articolo 10, comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa le banche concessionarie trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruita' delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b); detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonche' gli altri eventuali elementi di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) per i programmi di cui all'articolo 9, comma 6, le dichiarazioni di cui al comma 6 medesimo; c) per gli altri programmi, le dichiarazioni di cui al comma 5 unitamente alla documentazione finale di spesa vistata dalle banche medesime.".

10.Nell'articolo 9 del decreto, il comma 10 e' soppresso.

Note all'art. 12: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la societa' di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'Istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa o la societa' di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione e ne da' contestuale comunicazione, motivata anche all'impresa interessata". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in: a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione; b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa; c) elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale, nonche' elaborati informatizzati. La documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere b) e c) non e' ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla societa' di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite". - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub a), b) e c) di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, la descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA". - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare: a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime del programma agevolato; ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso; b) la conformita' degli elenchi o degli elaborati sub b) e c) del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; c) che la documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di agevolazione; d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica ; e) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse; f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o, abbuoni al di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati". - Il testo vigente del comma 6 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "6. Per i programmi con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all'art. 5, comma 1, attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni". - Il testo vigente del comma 7 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing". - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 vedasi nelle note all'art. 6. - Il comma 10 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ora soppresso dal decreto qui pubblicato, concerneva la trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie di una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, trasmissione ora disciplinata, ai sensi del decreto qui pubblicato, dal comma 9 del medesimo art. 9.

Art. 13

2.Nell'articolo 10, comma 2, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e le parole "di investimenti" sono sostituite dalla parola "medesimo".

3.Nell'articolo 10, comma 3, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e, alla fine del comma, le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole "comma 9".

6.Nell'articolo 10 del decreto, il comma 7 e' soppresso.

Note all'art. 13: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dall'art. 9, comma 9 da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i programmi diversi da quelli di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Per i programmi di cui all'art. 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma medesimo e' attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili e' quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero per i programmi di cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionario di cui all'art. 9, comma 9". - Il testo vigente del comma dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'art. 9, comma 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed all'emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all'art. 9, comma 9 vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa". - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie, secondo le modalita' di cui all'art. 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6".

Art. 14

1.Nell'articolo 11 del decreto, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.".

Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968, vedasi nelle note all'art. 6.

Art. 15

1.Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera d), dall'articolo 11, comma 1, lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa.

2.Le domande presentate in uno dei bandi utili precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non e' stata disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste e che possono beneficiare delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 8, del decreto, in relazione al primo bando utile successivo alla predetta entrata in vigore, possono ricorrere alla sola riformulazione, secondo le modalita' e le procedure introdotte dal presente regolamento.

Il Ministro: Letta

Visto, il Guardasiglli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2000

Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 56

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)