DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230
3.Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 e' data notizia ai detenuti e agli internati.
4.L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.
Art. 70
Norme di comportamento
1.I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.
2.I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.
3.Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati ((deve essere usato)) il "lei".
Art. 71
Compiti di animazione e di assistenza
1.A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attivita' di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonche' di assistenza nelle attivita' di lavoro in comune.
((2. Le mansioni suddette sono espletate))
Art. 72
Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi
1.In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.
2.All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalita', le quali possono comportare anche pagamenti rateali.
3.La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.
4.In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.
5.Il risarcimento spontaneo e' considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.
Art. 73
Isolamento
1.L'isolamento continuo per ragioni sanitarie e' prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso e' eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura e' dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
2.L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune e' eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.
3.Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attivita' in comune, di cui al comma 2, e' precluso di comunicare con i compagni.
4.L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attivita' lavorative, nonche' di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.
5.Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilita' di acqua.
6.Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorita' giudiziaria che procede.
7.La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
8.Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.
Nota all'art. 73: - Il testo dell'art. 6 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. I locali destinati al pernottamento in camere dotate di uno o piu' posti. Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a piu' posti. Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto".
Art. 74
Perquisizioni
1.Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.
2.La perquisizione puo' non essere eseguita quando e' possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.
3.Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignita' dei detenuti nonche' delle cose di appartenenza degli stessi.
4.Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.
5.Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari e' necessario l'ordine del direttore.
6.Per operazioni di perquisizione generale il direttore puo' avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
7.In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.
Note all'art. 74: - Il testo dell'art. 34 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 34 (Perquisizione personale). - I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalita'". - La legge 1o aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza". - Per il testo del quinto comma dell'art. 13 della detta legge n. 121/1981, si veda la nota all'art. 93.
Art. 75
Istanze e reclami
1.Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto, devono offrire la possibilita' a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Cio' deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilita' che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorita', nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate.
2.Ai detenuti e agli internati che lo richiedono e' fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorita' indicate nell'articolo 35 della legge.
3.Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facolta' di usare il sistema della busta chiusa, dovra' provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente e' privo di fondi, si provvede a cura della direzione.
4.Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel piu' breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.
Nota all'art. 75: - Il testo dell'art. 35 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 35 (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell'istituto, nonche' agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione di pena e al Ministro per la grazia e giustizia; 2) al magistrato di sorveglianza; 3) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al Capo dello Stato".
Art. 76
Ricompense
3.La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 e' concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione.
4.Nella scelta del tipo e delle modalita' delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonche' della condotta abituale del soggetto.
5.Delle ricompense concesse all'imputato e' data comunicazione all'autorita' giudiziaria che procede.
Art. 77
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1.Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di: 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera; 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi; 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunita'; 5) giochi o altre attivita' non consentite dal regolamento interno; 6) simulazione di malattia; 7) traffico di beni di cui e' consentito il possesso; 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro; 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge; 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi; 12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato; 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione; 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere; 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi; 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge; 18) partecipazione a disordini o a sommosse; 19) promozione di disordini o di sommosse; 20) evasione; 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.
2.Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.
3.La sanzione dell'esclusione dalle attivita' in comune non puo' essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.
4.Delle sanzioni inflitte all'imputato e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede.
Note all'art. 77: - Per il testo del primo comma, numeri 2) e 3), dell'art. 33 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 22. - Il testo vigente degli articoli 30, 30-ter e 51 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 30 (Permessi). - Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati puo' essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso e' concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorita' giudiziarie, competenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 11, a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si e' svolto il procedimento di appello. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravita'. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non piu' di dodici, e' punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, e' punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo e' punito in via disciplinare". "Art. 30-ter (Permessi premio). - Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non puo' superare complessivameote quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. (Omissis). Per i condannati minori di eta' la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. La concessione dei permessi e' ammessa: a) nei confronti dei condamiati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, la concessione e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo. Il provvedimento relativo ai permessi premio e' soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-bis. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali". "Art. 51 (Sospensione e revoca del regime di semiliberta'). - Il provvedimento di semiliberta' puo' essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento. Il condannato, ammesso al regime di semiliberta', che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via disciplinare e puo' essere proposto per la revoca della concessione. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato e' punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca. All'internato ammesso al regime di semiliberta' che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 53". - Per il testo degli articoli 52 e 53 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.
Art. 78
Provvedimenti disciplinari in via cautelare
1.In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessita' di prevenire danni a persone o a cose, nonche' l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravita' per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore puo' disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attivita' in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.
2.Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 39 della legge.
3.Il direttore attiva e svolge al piu' presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81.
4.La durata della misura cautelare non puo' comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.
Nota all'art. 78: - Il testo del secondo comma, dell'art. 39 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "La sanzione della esclusione dalle attivita' in comune non puo' essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto puo' sopportarla. Il soggetto escluso dalle attivita' in comune e' sottoposto a costante controllo sanitario".
Art. 79
Procedimento penale e provvedimenti disciplinari
1.Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina puo' essere sospeso allorche', per lo stesso fatto, vi e' informativa di reato alla autorita' giudiziaria.
2.In tal caso la direzione avra' cura di richiedere periodicamente l'esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.
Art. 80
Sospensione e condono delle sanzioni
1.L'esecuzione delle sanzioni puo' essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorche' si presuma che il responsabile si asterra' dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione e' revocata e la sanzione e' eseguita; altrimenti la infrazione e' estinta.
2.Per eccezionali circostanze l'autorita' che ha deliberato la sanzione puo' condonarla.
3.Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attivita' in comune, questa e' eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.
Art. 81
Procedimento disciplinare
1.Allorche' un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione e' stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.
2.Il direttore, alla presenza del comandante del ((reparto di polizia penitenziaria)), contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.
3.Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.
4.Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, ((l'accusato davanti a se')) per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2.
5.Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facolta' di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.
6.Se nel corso del procedimento risulta che il fatto e' diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento e' rimesso a quest'ultimo.
7.La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.
8.Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione disciplinare e' tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.
Art. 82
Mezzi di coercizione fisica
1.La coercizione fisica, consentita per le finalita' indicate nel terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalita' presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.
Nota all'art. 82: - Il testo del terzo comma, dell'art. 41 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Non puo' essern usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si puo' far ricorso ai fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumita' dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario".
Art. 83
Trasferimenti
1.Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.
2.Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, e' sottoposto a perquisizione personale ed e' visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne informa immediatamente l'autorita' che ha disposto il trasferimento.
3.All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con se', nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.
5.Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.
6.Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel piu' breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.
7.Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.
8.Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.
Art. 84
Traduzioni
1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalita' stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 84: - Il testo vigente dell'art. 42-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 42-bis. (Traduzioni). - 1. Sono traduzioni tutte le attivita' di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della liberta' personale. 2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile. 3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia. 4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita', nonche' per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari. 5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi e' obbligatorio quando lo richiedono la pericolosita' del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica e' vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosita' del soggetto o del pericolo di fuga e' compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorita' giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni. 6. Nelle traduzioni collettive e' sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica. 7. Nelle traduzioni individuali e collettive e' consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili".
Art. 85
((Autorita' che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni))
1.Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della autorita' giudiziaria che procede.
2.Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorita' giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, puo' dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorita' giudiziaria procedente.
3.I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorita' giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.
4.La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.
5.I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorita' giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attivita' da espletare nel luogo dove il detenuto e' ristretto.
6.Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza.
7.Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorita' competente.
8.Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.
9.L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 e' disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art. 86
Traduzioni di detenute e di internate
1.Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 87
Uso di abiti civili nelle traduzioni
1.Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.
Art. 88
Trattamento del dimittendo
1.Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura e' dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilita' che si offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie.
2.Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.
Art. 89
Dimissione
1.La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorita' giudiziaria.
2.La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.
3.La dimissione degli altri detenuti e degli internati e' effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.
4.Quando all'esito della pena deve seguire a misura di sicurezza detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo 679 del codice di procedura penale, o viceversa, non si da' corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30, alla nuova assegnazione.
5.Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andra' a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.
6.I dimessi che, a causa di gravi infermita' fisiche o di infermita' o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla piu' vicina appropriata istituzione ospedaliera.
7.In caso di intrasportabilita', attestata dal sanitario, la dimissione puo' essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario.
8.Della sospensione e' data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorita' giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
9.Se il dimesso non e' in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale e' residente.
10.All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprieta'.
11.Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo piu' breve possibile.
12.Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato.
Nota all'art. 89: - Il testo dell'art. 679 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 679 (Misure di sicurezza). - 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca e' stata, fuori dei casi previsti dall'art. 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato e' persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato. Provvede altresi', su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio su ogni questione relativa nonche' sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. 2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personale".
Art. 90
Provvedimenti in caso di evasione
1.In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne da' immediata notizia alle locali autorita' di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.
2.I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il fondo e' depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.
3.All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.
4.Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualita' ai sensi del comma 4 dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.
Art. 91
Indicazioni negli atti dello stato civile
1.Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma dell'articolo 44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dell'istituto ove il fatto si e' verificato, omettendo ogni altro riferimento.
Nota all'articolo 91: - Il testo dell'art. 44 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 44 (Nascite, matrimoni, decessi). - Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione l'istituto. La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorita' giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero della giustizia. La salma e' messa immediatamente a disposizione dei congiunti".
Art. 92
Provvedimenti in caso di decesso
1.Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.
2.La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorita' previste dal secondo comma dell'articolo 44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.
3.I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario e' inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi.
4.I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualita', in base alla normativa vigente in materia.
5.Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo, per la devoluzione successoria.
6.Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso e' data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
7.Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione.
Nota all'articolo 92: - Il testo dell'art. 44 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 44 (Nascite, matrimoni, decessi). - Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione l'istituto. La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorita' giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero della giustizia. La salma e' messa immediatamente a disposizione dei congiunti".
Art. 93
Intervento delle Forze di polizia
1.Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al prefetto l'intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 93: - Il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 1o aprile 1981, n. 121, e' il seguente: "Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo della regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".
Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO Capo V Assistenza
Art. 94
Assistenza alle famiglie
1.Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura e' rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di eta' minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.
2.Particolare cura e', altresi', rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.
Nota all'art. 94: - Il testo dell'art. 45 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 45 (Assistenza alle famiglie). - Il trattamento dei detenuti e degli internati e' integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azioni e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficolta' che possono ostacolarne il reinserimento sociale. E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale".
Art. 95
Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi
1.Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo piu' appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.
Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO Capo VI Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza
Art. 96
Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione
1.L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.
2.Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in liberta' l'istanza e' presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.
3.Nell'ipotesi prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, l'istanza e' presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.
5.Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e' di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalita' precisate all'articolo 118.
6.Nei casi in cui e' stata disposta la sospensione dell'esecuzione dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza che respinge l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione. In ogni caso, l'ordinanza di rigetto e' notificata all'interessato ed al suo difensore ed e' sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.
Note all'art. 96: - Per il testo dell'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale, si veda in nota all'art. 99. - Per il testo dell'art. 47 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.
Art. 97
Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale
2.Il direttore del centro da' immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni del ritardo.
4.Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
5.Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato e' detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, puo' stabilire anche particolari modalita' di dimissione dal carcere nonche' l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova.
6.Quando il luogo di svolgimento della prova e' lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89.
7.Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento e' comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.
8.Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinche' provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge, secondo le modalita' precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari, ai sensi dell'articolo 78 della legge.
9.Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza puo', in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8.
10.Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.
Note all'art. 97: - Il testo dell'art. 666, comma 7, del codice di procedura penale, e' il seguente: "7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente". - Per il testo dell'art. 656, comma 10, del codice di procedura penale, si veda in note all'art. 99. - Per il testo dell'art. 47 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76. - Il testo dell'art. 663, comma 2, del codice di procedura penale e' il seguente: "2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665, comma 4". - Per il testo dell'art. 78 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 23.
Art. 98
Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento in prova al servizio sociale
1.Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 96, se gia' disponibili, e' comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario piu' vicino o in quello che, comunque, sara' indicato nel provvedimento stesso, che e' direttamente ed immediatamente eseguibile.
2.Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se questo esamina il caso in udienza entro il termine stabilito dall'articolo 51-bis della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.
3.Se il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova alla nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96. L'ordinanza e' notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione del periodo di prova, dandone notifica all'interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del centro di servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito verbale con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni precedentemente determinate anche per il periodo di prosecuzione della misura alternativa, dandone comunicazione al tribunale di sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.
4.Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilita' alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regine detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. L'ordinanza e' comunicata e notificata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97. L'organo del pubblico ministero competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, provvede come indicato al comna 3 del presente articolo.
5.Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono le condizioni per la revoca dell'affidamento in prova, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge, indicando l'organo di polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.
6.Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa.
7.Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il tribunale di sorveglianza revoca la misura alternativa, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96 e determinata la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena detentiva residua da espiare. L'ordinanza e' comunicata e notificata come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 97.
8.Nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente alla esecuzione. Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.
Note all'art. 98: - Il testo dell'art. 51-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta'). - 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o del regime di semiliberta' sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 o al comma 1 dell'art. 47-ter o ai primi tre commi dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura". - Per il testo dell'art. 663, comma 2, del codice di procedura penale, si vedano le note all'art. 97. - Il testo dell'art. 51-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative). - 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semiliberta' o di detenzione domiciliare pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa e' in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore, in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti".
Art. 99
Affidamento in prova in casi particolari
1.Qualora il condannato tossicodipendente o alcool dipendente richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che l'ordine di esecuzione della pena e' stato eseguito, la relativa domanda e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione.
2.Quando l'interessato e' libero, si applica l'articolo 656 del codice di procedura penale. L'interessato e' tenuto a eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato. La mancata esecuzione dipendente dalla volonta' dell'interessato e' valutata dal tribunale di sorveglianza.
3.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96, 97 e 98.
4.Qualora, nel corso della prova, risulti che il programma di recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento e' stato concesso, si e' concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o dall'ente che ne cura l'attuazione, il magistrato di sorveglianza, acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale competente, ridetermina le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo della pena e' superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 51-bis della legge, trasmettendo al tribunale di sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.
Note all'art. 99: - Per il testo dell'art. 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si vedano le note all'art. 76. - Il testo dell'art. 656 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive) - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. 2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato. 4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'art. 277. 5. Se la pena detentiva anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi in cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, puo' presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avra' corso immediato. 6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza. 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al tribunale di sorveglianza perche' provveda, senza formalita', all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza". - Per il testo dell'art. 51-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 98.
Art. 100
Detenzione domiciliare
1.La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e' notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
2.Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' essere eseguita la misura.
3.Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare puo' essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.
4.Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare e' esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato.
5.Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 97.
6.In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne da' notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale.
7.Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalita' precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.
8.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.
Nota all'art. 100: - Per il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.
Art. 101
Regime di semiliberta'
1.L'ordinanza di ammissione alla semiliberta' esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, e' inviata, in copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro servizio sociale.
2.Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semiliberta' e' formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che e' approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che puo' essere limitato a definire le modalita' per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semiliberta' deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semiliberta' sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonche' quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, ((al fine di accompagnare)) l'inserimento esterno per la specifica attivita' per cui vi e' ammissione alla semiliberta' con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attivita' predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potra' mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attivita' di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.
3.La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale vengono svolti secondo le modalita' precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.
((4. Nei casi di cui all'articolo 51))
5.L'ammesso al regime di semiliberta' deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui e' autorizzato a disporre.
6.Nel caso di mutamento dell'attivita' di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semiliberta' nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento gia' redatto, con le eventuali modifiche.
7.Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma della legge, non e' disposto piantonamento.
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