DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230
8.Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.
9.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.
Art. 102
Licenze
1.Al condannato ammesso al regime di semiliberta' e all'internato in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, e' consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.
2.Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89.
((3. Il soggetto))
Art. 103
Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
1.Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge ((,)) si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili.
2.La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e' valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita' esterna.
3.L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.
4.L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.
Art. 104
Liberazione condizionale
1.Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalita', se gia' espletata.
2.L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, e' trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della liberta' vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.
3.Nell'ordinanza e' fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovra' presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata.
4.Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza ((la proposta di revoca)) della liberazione condizionale.
Art. 105
Intervento del servizio sociale nella liberta' vigilata
1.Copia dell'atto relativo alla esecuzione della liberta' vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza, e' trasmessa al centro di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalita' precisate dall'articolo 118 nei limiti del regime proprio della misura.
2.Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.
Art. 106
Remissione del debito
1.Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella carrella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi e' stata detenzione, si tiene conto della regolarita' della condotta in liberta'.
2.Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio sociale e puo' chiedere informazioni agli organi finanziari.
3.La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza da' notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.
4.Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e' stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non da' corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente.
5.A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.
Art. 107
Comunicazioni all'organo dell'esecuzione
1.Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticita' e la sicurezza, (( . . . )) se l'interessato e' detenuto, alla direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi e' provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva. ((4))
2.Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.
Art. 108
((Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive))
1.Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.
Art. 109
Pareri sulla domanda o proposta di grazia
1.Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il piu' breve tempo possibile, dopo aver assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale.
Titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA Capo I Istituti penitenziari
Art. 110
Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa
1.Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui e' compresa la casa mandamentale.
2.Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonche' i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.
3.Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.
4.Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale ((dell'amministrazione penitenziaria.))
((5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo))
Art. 111
Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici
1.Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall'articolo 113, nonche' delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermita' o minorazioni fisiche o psichiche e' preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed e' assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.
2.Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attivita' nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici, sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.
3.Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti e' applicata, in via definitiva o provvisoria, la ((misura di sicurezza prevista)) dal n. 3) del secondo comma ((dell'art. 215 del codice penale.)), anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale.
4.Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti e' applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli ((articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.))
5.Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermita' psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.
6.La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorita' giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli ((articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.))
7.I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l'esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermita' o minorazioni psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.
Art. 112
Accertamento delle infermita' psichiche
1.L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli ((articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale.)), dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, e' disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorita' giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento e' espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.
2.L'autorita' giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non puo' comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.
3.All'esito dell'accertamento, l'autorita' giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli ((articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.)) o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.
Art. 113
Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici
1.Nel rispetto della normativa vigente l'amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermita' ed il reinserimento sociale dei soggetti ((internati negli ospedali psichiatrici giudiziari)), organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle piu' avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti ((con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.))
Art. 114
Coordinamento delle attivita' di ricerca dei centri di osservazione
1.L'attivita' di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, e' diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed e' coordinata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art. 115
Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti
1.In ciascuna regione e' realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettivita' complessiva soddisfi il principio di territorialita' dell'esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale.
2.Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3 del primo comma dell'articolo 59 della legge, e' realizzata una distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle sezioni, che ((valga a rendere operativi i criteri)) indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge.
3.Per detenuti e internati di non rilevante pericolosita', per i quali risultano necessari interventi interventi ((trattamentali particolarmente significativi)), possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia attenuta, che assicurino un piu' ampio svolgimento delle attivita' trattamentali predette.
4.I detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositita' HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato.
5.L'idoneita' dei programmi di trattamento a perseguire le finalita' della rieducazione e' verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.
6.Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento.
Art. 116
Accesso di ministri di culto agli istituti
1.I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e ((quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 58)) sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attivita' del loro ministero, previo accertamento della loro qualita'. Tale attivita' si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.
Art. 117
Visite agli istituti
1.Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalita' dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non e' consentito fare osservazioni sulla vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.
2.Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' autorizzare ((persone diverse da quelle indicate)) nell'articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalita' della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge.
Titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA Capo II Servizio sociale e assistenza
Art. 118
Centro di servizio sociale
1.Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate, e' assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attivita'.
2.Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.
3.Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dell'articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area.
4.Il centro di servizio sociale e' ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.
5.Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attivita', mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attivita' dirette alla supervisione professionale del personale.
6.Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonche' degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attivita' di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.
7.Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall'amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 118: - Il testo vigente dell'art. 80 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente con il Ministero del tesoro. Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornate previsto per il corrispondente personale incaricato. Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di ottocento unita' riservate alla suddetta categoria. Tale unita' sono attribuite nella misura di seicentoquaranta agli operai specializzati e di centosessanta ai capi operai. Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione".
Art. 119
Consiglio di aiuto sociale
1.Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.
2.Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.
3.I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.
4.Essi prestano la loro opera gratuitamente.
Art. 120
Assistenti volontari
1.L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge e' data a coloro che dimostrano interesse e sensibilita' per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della liberta' ed hanno dato prova di concrete capacita' nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione puo' riguardare anche piu' persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuita' di presenza in determinati settori di attivita'. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.
2.Nel provvedimento di autorizzazione e' specificato il tipo di attivita' che l'assistente volontario puo' svolgere e, in particolare, se egli e' ammesso a frequentare uno o piu' istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.
3.L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale e' positiva, si considera rinnovata.
4.La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attivita' del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ((ai centri di servizio sociale secondo le modalita')) e i tempi previsti per le attivita' trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.
5.Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.
PARTE II Cassa delle ammende Titolo I ((ORGANI))
Art. 121
Organi della Cassa delle ammende
2.I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente. ((5))
Art. 122
Presidente
1.Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la rappresentanza legale.
Art. 123
Consiglio di amministrazione
Art. 124
Segretario
1.Il segretario della Cassa delle ammende e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalita' in considerazione delle sue attribuzioni.
Titolo II AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Art. 125
Conto depositi e conto patrimoniale
1.La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende e' costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.
2.Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.
3.Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorita' giudiziaria.
4.I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidita', idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.
5.Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 4, sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti. ((5))
Art. 126
Versamenti delle somme
1.Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo "1AET". I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a "Cassa depositi e prestiti - gestione principale" a favore della Cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.
2.Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate, a meno di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.
3.Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.
4.I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, all'apposita unita' previsionale di base del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative.
5.Le somme cosi' pervenute diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
6.La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla Cassa delle ammende, l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente. ((5))
Art. 127
Patrimonio
Art. 128
Entrate
1.Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.
Art. 129
Finalita' ed interventi
1.La Cassa delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, provvede ad attuare le finalita' di cui ai commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo.
2.I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa deliberi del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilita' finanziarie dei fondi strutturali europei, nonche' progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.
3.I fondi patrimoniali della Cassa sono altresi' erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonche' di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.
4.I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attivita' di volontariato e di solidarieta' sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria.
5.I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonche' da un parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato.
6.I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della Cassa.
7.Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in carcere dovute dal depositante all'erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.
8.Dell'avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla Cassa delle ammende. ((5))
Art. 130
Bilancio
1.Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ((5))
PARTE III Disposizioni finali e transitorie
Art. 131
Incarichi giornalieri
1.Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.
2.Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneita' del richiedente ad assolvere i compiti relativi.
3.A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione composta dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneita' indicata nel comma 2.
4.Esercita le funzioni di segretario un funzionario del provveditorato regionale.
Nota all'articolo 131: - Per il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 80, della citata della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda la nota all'art. 28.
Art. 132
Nomina degli esperti per le attivita' di osservazione e di trattamento
1.Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.
2.Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di eta' non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attivita' nello specifico settore penitenziario. L'idoneita' e' accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale puo' avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.
3.Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale.
Nota all'articolo 132: - Per il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 80, della citata della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda la nota all'art. 28.
Art. 133
((Attribuzioni dei direttori dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni))
1.Le attribuzioni corrispondenti a quelle che il presente regolamento demanda al provveditore regionale e al centro di servizio sociale per adulti ((sono esercitate rispettivamente dal direttore del centro per la giustizia minorile e dall'ufficio del servizio sociale)) per i minorenni territorialmente competenti.
Art. 134
Disposizioni relative ai servizi
1.Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvedera', attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilita' di bilancio. Analogamente si provvedera' per dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, la' dove non ne siano dotati.
2.I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro soppressione, dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza.
3.Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, e' consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.
Art. 135
((Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto))
1.Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13, devono essere realizzati negli istituti gia' esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilita' di bilancio.
2.Finche' non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei pasti dovra' avvenire nelle camere, utilizzando idonei piani di appoggio.
3.Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al comma 1, potra' essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonche' le modalita' da osservare e la entita', anche forfettaria, della eventuale spesa per energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli elettrici.
Art. 136
Norma finale
1.Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bianco, Ministro dell'interno
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Veronesi, Ministro della sanita'
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 4
Nota all'art. 136: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come abrogato dal presente regolamento, era del seguente tenore: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'".
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)