DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 270

Type DPR
Publication 2000-07-28
Ultimo aggiornamento 2002-07-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 40 - Forme associative dell'assistenza primaria. 1. Il presente articolo disciplina le attivita' dei medici di medicina generale convenzionati nell'ambito delle forme associative, ai sensi dell'[art. 8, comma 1, lettera e)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-lete) ed [f), del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-letf) e successive modificazioni. 2. Al fine di: a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonche' lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda; b) garantire un piu' elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza individuate concordemente a livello aziendale; c) realizzare adeguate forme di continuita' dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalita' di integrazione professionale tra i medici; d) perseguire il coordinamento funzionale dell'attivita' dei medici di medicina generale con i servizi e le attivita' del Distretto in coerenza con il programma delle attivita' distrettuali e quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 15, se costituite; e) realizzare forme di maggiore fruibilita' e accessibilita', da parte dei cittadini, dei servizi e delle attivita' dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attivita' concordate; f) perseguire maggiori e piu' qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attivita' professionale; g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a piu' alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica; i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo i principi, le tipologie e le modalita' indicate ai successivi commi. 3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in: a) forme associative, che costituiscono modalita' organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di piu' professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialita' assistenziali di ciascuno di essi; b) forme associative, quali societa' di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti piu' Aziende, in cui esse operano e che garantiscono anche le modalita' operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette societa' di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici. 4. Le forme associative dell'attivita' di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali: a) la forma associativa e libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti; b) l'accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, e' liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalita' organizzative dell'associazione anche al fine di facilitare l'utilizzazione dei servizi offerti; c) della forma associativa possono far parte: - medici che svolgono l'attivita' di medico convenzionato ai sensi del presente Capo, ((...)), e che operano all'interno del medesimo ambito territoriale di scelta di cui all'articolo 19 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e); - medici di continuita' assistenziali; - medici pediatri di libera scelta; d) La sede rappresentativa della forma associativa e' unica ed e' indicata dai suoi componenti; e) la forma associativa e' costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8, e 9. Le forme associative composte da soli due medici e gia' in essere all'atto di pubblicazione del presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali di cui al Capo VI disciplinano modalita' e tempi per l'adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai criteri di cui al presente articolo; f) ciascun medico puo' aderire ad una sola delle forme associative di cui al successivo comma 6; g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l'accordo di cui alla lettera b) la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico; h) nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le modalita' di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali; i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attivita' previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulanti, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza puo' essere limitata a quattro giorni la settimana; j) fermi restando che per ciascun medico gli obblighi previsti all'art. 22, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilita' all'accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilita' degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo quanto stabilito all'art. 22, comma 5. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 33 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuita' assistenziale dal Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante la disponibilita' di mezzi e strumenti che consentano all'assistito una adeguata comunicazione con il medico; k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria attivita' di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuita' di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o piu' medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalita' previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate; l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze di cui e' titolare; m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario di tale scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilita' da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale; n) all'interno della forma associativa puo' adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita'; o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa; p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma associativa per la verifica degli obbiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell'attivita' della forma associativa con gli obbiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito; q) all'interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto previsto alla precedente lettera p), con il direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina generale nell'Ufficio di Coordinamento delle attivita' Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e dell'Ordine dei medici; r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri: - per le questioni deontologiche, l'Ordine provinciale dei medici; - per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all'art. 12. s) l'Azienda, ricevuto l'atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validita' ed, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore Generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell'atto costitutivo. 5. Ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-letc) e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto delle norme in materia di libera professione previste dal presente Accordo, non possono far parte delle forme associative di cui al successivo comma 6 i medici di assistenza primaria che svolgano attivita' di libera professione strutturata per un orario superiore a quello previsto dall'art. 44, comma 5. 6. Le forme associative disciplinate dalla lettera a) del comma 3 sono: A. La medicina in associazione. B. La medicina in rete. C. La medicina di gruppo. 7. Oltre alle condizioni previste dal comma 4, la medicina in associazione si caratterizza per: a) distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del distretto; b) chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione non prima delle ore 19,00; c) numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo ambito territoriale di scelta di cui all'art. 19 del presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed e' elevato di 4 unita', quando nell'ambito di cui sopra, una volta costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di costituirne una nuova; d) la condivisione e implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a piu' alta prevalenza; e) la realizzazione di momenti di revisione della qualita' delle attivita' e della appropriatezza prescrittiva interna all'associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obbiettivi dichiarati dall'associazione; 8. La medicina in rete, oltre al rispetto delle condizioni previste al comma 4, si caratterizza per: a) distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del distretto. Possono essere presenti, inoltre, in uno o piu' studi nel quale i medici associati svolgano a rotazione attivita' concordate; b) gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro compatibili; c) collegamento reciproco degli studi dei medici con i sistemi informatici tali da consentire l'accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti l'associazione; d) utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonche' per la realizzazione dei momenti di revisione della qualita' e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obbiettivi dichiarati dalla associazione; e) chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione non prima delle ore 19,00; f) numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo ambito territoriale di scelta di cui all'art. 19 del presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed e' elevato di 4 unita', quando nell'ambito di cui sopra, una volta costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di costituirne una nuova; 9. Oltre alle condizioni previste al precedente comma 4, la medicina di gruppo si caratterizza per: a) sede unica del gruppo articolata in piu' studi medici, ferma restando la possibilita' che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per l'istituto della medicina di gruppo; b) presenza nella sede del gruppo di un numero di studi pari almeno alla meta' dei medici componenti il gruppo stesso, con possibilita' di un uso promiscuo degli stessi, sia pure in orari differenziati. Il numero degli studi di cui sopra viene arrotondato all'unita' superiore in caso di coefficiente frazionale nel relativo calcolo; c) utilizzo, per l'attivita' assistenziale, di supporti tecnologici e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati comuni; d) utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno; e) gestione della scheda sanitaria su supporto informatico e collegamento in rete dei vari supporti; f) utilizzo di software per la gestione della scheda sanitaria tra loro compatibili; g) utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonche' per la realizzazione dei momenti di revisione della qualita' e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obbiettivi dichiarati dalla forma associativa; h) numero dei medici non superiore a 8. 10. I medici di assistenza primaria convenzionati ai sensi del presente Accordo possono aderire a forme associative di cui al comma 3 lettera b), anche ove esse associno tutti i medici di assistenza primaria appartenenti alla stessa Azienda, ferma restando l'appartenenza funzionale per i compiti convenzionali ai rispettivi ambiti territoriali di scelta. 11. Per essere riconosciute quali forme associative di cui al comma 3, lettera b), della medicina generale convenzionata ai sensi del presente Accordo, le stesse debbono essere ispirate ai criteri generali previsti al comma 4, lettere a), b), d), g), h), k), l), n), p), q), r) e prevedere l'organizzazione dell'attivita' dei propri medici associati, secondo gruppi relativi ai rispettivi ambiti territoriale di scelta e mediante un adeguamento di tali gruppi alle condizioni normative previste dalle lettere c), e), o) ed alle condizioni previste dal comma 8. 12. Alle forme associative di cui al comma 3, lettera b), possono essere associati medici aderenti a forme associative tra quelle di cui alla lettera a), mantenendone i relativi obblighi organizzativi e diritti economici, fermo restando il disposto di cui alla f) del comma 4, e senza ulteriore incentivazione di associazionismo. 13. Nell'ambito degli Accordi regionali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi, possono essere individuate forme organizzative, caratteristiche aggiuntive, attivita' integrative per le forme associative di cui al presente articolo, definendone anche i relativi compensi integrativi. 14. I medici di mediana generale, per l'espletamento dei compiti e delle prestazioni dal presente Accordo, da Accordi regionali o aziendali nonche' delle attivita' libero professionali consentite, possono avvalersi di strutture e servizi forniti dalle societa' definite alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, in particolare per quanto concerne: a) sedi associative, studi professionali, poliambulatori; b) beni strumentali; c) servizi informativi, formativi, organizzativi e gestionali; d) servizi informatici, telematici, di raccolta dati e telemedicina; e) servizi di verifica e revisione di qualita'; f) ogni altro bene o servizio, ritenuto appropriato a perseguire gli obbiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale, individuato nell'ambito degli Accordi regionali. In ogni caso e' da escludersi la fornitura di prestazioni sanitarie. 15. La semplice appartenenza ad una forma associativa di cui alla lettera b), del comma 3 non comporta per il medico il riconoscimento di alcun incentivo, fatto salvo quanto disposto in merito da Accordi regionali gia' esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo e stipulati ai sensi del [D.P.R. n. 484/96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;484). 16. Le forme associative di cui al precedente comma 3, pur non potendo assumere carattere di soggetto contrattuale rispetto alla definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di qualita' e di modalita' dei servizi da disporre per gli assistiti e per i medici di medicina generale, che rimane di esclusiva competenza dei sindacati firmatari dell'ACN, sono riconosciute quali soggetti qualificati a proporre e promuovere iniziative e progetti assistenziali da sottopone alla contrattazione tra le parti, nell'ambito degli Accordi regionali e aziendali di cui al presente Accordo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 41

Art. 41 - Interventi socio-assistenziali. 1. Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltreche' alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dell'Azienda l'esigenza di intervento dei servizi socio-assistenziali. 2. La natura e la tipologia degli interventi conseguenti alla segnalazione di cui al comma precedente sono assunti, se necessario, secondo un programma specifico ed in Accordo col medico di famiglia dell'assistito.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 42

Art. 42 - Collegamento con i servizi di continuita' assistenziale. 1. Il medico di famiglia valuta, secondo scienza e conoscenza, l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisiopatologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte dei medici addetti al servizio di continuita' assistenziale. 2. Possono essere concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative apposite linee guida, ad uso dei medici di medicina generale, sulla definizione delle caratteristiche di quegli assistiti per i quali si ritenga di dover rendere disponibili, presso il domicilio del paziente, la documentazione ritenuta necessaria ai fini di una corretta assistenza sanitaria da parte dei medici di continuita' assistenziale. 3. Il medico di assistenza primaria, ove sussistano le linee guida di cui al comma 2, e' tenuto all'osservanza del disposto di cui allo stesso comma.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 43

Art. 43 - Visite occasionali. 1. I medici di assistenza primaria, iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno primariamente scelti. 2. I medici, tuttavia fatto salvo quanto previsto per la continuita' assistenziale e per l'assistenza nelle localita' turistiche, prestano la propria opera in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio comune di residenza ricorrano all'opera del medico. 3. Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive: - visita ambulatoriale L. 30.000 - visita domiciliare L. 50.000 4. Al medico convenzionato che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata. 5. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base di apposi Accordi regionali con i sindacati maggiormente rappresentativi, stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei soggetti che fruiscono delle visite occasionali e possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato da parte dell'Azienda. 6. Nell'espletamento delle visite occasionali di cui al presente articolo, il medico e' tenuto a utilizzare il modello prescizione-proposta indicando la residenza dell'assistito.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 44

Art. 44 - Libera professione. 1. La libera professione e' esercitata secondo le norme del presente articolo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al di fuori degli obblighi dei compiti e delle funzioni previsti agli art. 31 e 32, del presente Accordo, nonche' degli accordi regionali ed aziendali, al medico iscritto negli elenchi e' consentito svolgere attivita' di libera professione onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei medici eventualmente operanti nella medesima forma associativa. 3. Si definisce attivita' libero professionale: a) strutturata, quella espletava in forma organica e continuativa che comporta un impegno orario settimanale definito; b) occasionale, quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino e su richiesta dello stesso. 4. Al fine di eventuali limitazioni di massimale e per il rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, il medico che eserciti libera professione strutturata e' tenuto a comunicare entro 30 giorni dal suo avvio le seguenti modalita' di esercizio dell'attivita' libero professionale: a) la data di avvio; b) l'ubicazione dello studio professionale e/o l'azienda presso la quale e' espleta l'attivita' di medico del lavoro o equiparata; c) i giorni e gli orari di attivita'; d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare; e) la dichiarazione che l'attivita' svolta in regime libero-professionale non comporta pregiudizio allo svolgimento degli obblighi convenzionali. 5. L'attivita' libero professionale strutturata e occasionale, non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio e al domicilio del paziente. 6. L'attivita' libero professionale strutturata quando comporta un impegno orario inferiore alle 5 ore settimanali entro i limiti previsti dal comma 5, non comporta la limitazione del massimale stabilito dal comma 4 dell'art. 25. 7. Tale limitazione, pari a 37,5 scelte per ogni ora, interviene quando l'impegno orario settimanale supera il limite orario di cui al comma 6. 8. L attivita' libero-professionale occasionale svolta dal medico convenzionato di assistenza primaria non puo' essere valutata in alcun modo ai fini della limitazione del massimale. 9. Fermo restando quanto previsto dall'art 6, comma 2, i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attivita' di libera professione strutturata nei confronti dei propri assistiti per le categorie di prestazioni di seguito specificate: a) prestazioni non comprese nei compiti e nelle attivita' previsti dagli art. 31 e 32, del presente accordo; b) prestazioni professionali, anche comportanti l'impiego di supporti tecnologici e strumentali diagnostici e terapeutici, non esplicitamente previste fra le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato D o fra quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da accordi regionali od aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi; c) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive e festive; d) prestazioni specialistiche inerenti la specializzazione posseduta; e) prestazioni concernetti discipline cliniche predeterminate dall'interessato e delle quali l'assistito sia portato preventivamente a conoscenza. 10. Il medico che non intenda esercitare attivita' aggiuntive previste da accordi regionali o aziendali, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 32, non puo' esercitare le stesse attivita' in regime libero-professionale nei confronti dei propri assistiti, pena l'applicazione dell'art. 6 comma 2 del presente Accordo. 11. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 10, l'Azienda richiede al medico, all'atto dell'avvio delle progettualita' di cui all'articolo 32, idonea dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento delle attivita' aggiuntive previste dagli specifici progetti assistenziali avviati. 12. Ai medici che non esercitano attivita' libero professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti e' riconosciuto il diritto di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivati previsti dal presente Accordo. 13. Nell'ambito dell'attivita' libero professionale il medico di assistenza primaria puo' svolgere attivita' in favore dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 45

Art. 45 Trattamento economico. 1. Premesso che il "Programma delle attivita' territoriali" comprende, come previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche, anche l'erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attivita' di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in: a) quota fissa capitaria, per quanto stabilito all'art. 31, articolata in onorario professionale, compenso aggiuntivo, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale; b) quota variabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale, regionale e aziendale, compreso il rispetto dei livelli di spesa programmati: medicina associata, indennita' di piena disponibilita', indennita' di collaborazione informatica, indennita' di collaboratore di studio medico e indennita' di personale infermieristico: c) quota variabile in considerazione dei compensi funzionali alla realizzazione della programmazione sanitaria nazionale, regionale e aziendale stabiliti: - dal presente accordo: prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D", assistenza programmata di cui agli allegati "G". Assistenza domiciliare programmata, ed "H", assistenza domiciliare integrata; - dagli accordi regionali ed aziendali: assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettivita', interventi aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attivita' in ospedali di comunita' o strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attivita' o prestazioni richieste dall'Azienda. 2. Le Regioni, mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono concordare, nell'ambito della quota variabile di cui alla lettera c) e con le procedure di cui al Capo VI, livelli assistenziali aggiuntivi, programmi e progetti avanzati rispetto a quanto previsto del presente Accordo, finalizzati allo sviluppo qualitativo degli interventi territoriali. A - QUOTA FISSA CAPITARIA A1 - ONORARIO PROFESSIONALE. 1. Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza primaria e' corrisposto, per ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo, come dalla seguente tabella, distinto secondo l'anzianita' di laurea del medico. ================================================ ANZIANITA' compenso DI LAUREA forfettario ================================================ 01.01.99 01.01.2000 da 0 a 6 anni 44.795 45.422 oltre 6 fino a 13 anni 47.837 48.507 oltre 13 fino a 20 anni 51.009 51.723 oltre 20 anni 54.178 54.937 oltre 27 anni 56.293 57.082 2. Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75o anno di eta' e' corrisposto un ulteriore compenso forfetario annuo pari a lire 30.000, a decorrere dallo 01.01.2000. Per le vaccinazioni antinfluenzali adeguate a tali soggetti, debitamente documentate come da Allegato D, e' corrisposto un compenso pari al 50% della tariffa prevista dal nomenclatore tariffario lettera B n. 4, del medesimo Allegato D. 3. In considerazione dei compiti di cui all'art. 31, comma 3, e' corrisposto un compenso capitario annuo per assistito pari a lire 2.800, a decorrere dallo 01.01.2000. 4. Per le scelte dei minori di eta' inferiore a 14 anni effettuate dalla data di pubblicazione del presente Accordo e' corrisposto un ulteriore compenso capitario annuale di lire 35.000. A2 - COMPENSO AGGIUNTIVO. 1. Ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui alla [lettera F dell'art. 41, D.P.R 314/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;314~art41-letf). 2. Il compenso, nella misure corrisposta al 31 dicembre 1997, e' incrementato dal 1.1.99 del 2,3%, dal 1.1.2000 del 1,4% moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base dell'importo rivaluto con la percentuale precedente. 3. Nulla e' dovuto a titolo di compenso aggiuntivo per gli assistiti oltre il massimale individuale. A3 - CONCORSO NELLE SPESE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO. 1. Ai medici che svolgono compiti di assistenza primaria, e' corrisposto un concorso forfetario per le spese sostenute in relazione alle attivita' professionali ed in particolare per la disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 22, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. 2. Per ciascun assistito in carico e' corrisposto un concorso forfetario annuo risultante dalla tabella che segue: ===================================================================== CONCORSO SPESE PER LA Dal 01.01.99 Dal 01.01 2000 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ===================================================================== Per i primi 500 assistiti 20.166 20.448 Per gli assistiti da 501 al massimale o quota individuale 12.926 13.107 3. Il contributo compete in misura ridotta quando il medico ritenga di avvalersi par l'espletamento degli obblighi convenzionati, di servizi e personale di collaborazione forniti dalla Azienda sulla base di accordi da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale antro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Accordo. 4. Il concorso nelle spese viene erogato dalla Azienda in rate mensili. 5. Nulla e dovuto a titolo di concorso spese per assistiti oltre il massimale o la quota individuale. B - QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE B1 - INDENNITA' DI PIENA DISPONIBILITA'. 1. Ai sanitari che svolgono in modo esclusivo, salva la libera professione di cui all'Art. 44, attivita' di medico di assistenza primaria ai sensi del presente Accordo, spetta per ciascuno assistito in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una indennita' annua nelle seguenti misure: Per i primi 500 assistiti: ================================================== ANZIANITA' Compenso DI LAUREA forfetario ================================================== 01.01.99 01.01.2000 da 0 a 6 anni 3.735 3.787 oltre 6 fino a 13 anni 3 973 4.028 oltre 13 fino a 20 anni 4.219 4.278 oltre 20 anni 4.464 4.526 oltre 27 anni 4.702 4.767 Per gli assistiti da 501 a 1.500 ================================================== ANZIANITA' Compenso DI LAUREA forfetario ================================================== 01.01.99 01.01.2000 Da 0 a 6 anni 3.455 3.503 Oltre 6 fino a 13 anni 3.693 3.744 Oltre 13 fino a 20 anni 3.938 3.993 Oltre 20 anni 4.184 4.242 Oltre 27 anni 4.407 4.468 2. I medici titolari di rapporti nell'ambito delle attivita' territoriali programmate, della medicina dei servizi, di continuita' assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di quelli medico-generici di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali, nonche' di rapporti intrattenuti con il Ministero della Sanita' per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla [Legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833), debbono optare tra l'indennita' di cui sopra e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative. B2 - MEDICINA ASSOCIATA. 1. A decorrere dal 1.1.2000, ai medici di assistenza primaria, fatti salvi differenti accordi regionali di cui al Capo VI, nell'ambito di una percentuale minima di riferimento del 6% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40, comma 9 del presente Accordo, e' dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 9.000. Ai medici che gia' percepivano le quote capitarie per l'esercizio della medicina di gruppo previste dall'[art. 45 del D.P.R. n. 484/96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;484~art45), e' corrosposto, sulla maggiorazione spettante per la medicina di gruppo un incremento del 23% dal 1.1.1999 al 31.12 1999. 2. A decorrere dal 1.1 2000 ai medici di assistenza primaria, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, nell'ambito di una percentuale minima di riferimento del 7% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12 che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina in rete ai sensi dell'art. 40, comma 8 del presente Accordo, e' dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 7.000. 3. A decorrere dal 1.1.2000 ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 40% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina in associazione ai sensi dell'art. 40, comma 7, del presente Accordo e' dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 5.000. B3 - INDENNITA' DI COLLABORAZIONE INFORMATICA. 1. Dalla data di pubblicazione del presente Accordo ai medici che assicurano nel proprio studio mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche e' corrisposta indennita' forfetaria mensile di lire 150.000. Le apparecchiare di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualita' dell'assistenza. 2. A decorrere dal 1.1.1999 e fino al 1.12.1999 la indennita' di collaborazione informatica corrisposta ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera 1, del [D.P.R. n. 484/96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;484), e di lire 102.300 mensili. A decorrere dal 1.1.2000 e fino alla data di pubblicazione del presente Accordo, e' di lire 103.750. B4 - INDENNITA' DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO. 1 Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 25% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali di cui al Capo VI, che utilizzano un collaboratore di Studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da societa', cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta, con decorrenza 1.1.2000, un'indennita' annua nella misura di lire 5.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali l'ammontare dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in reazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. Per il periodo dal 1.1.l999 al 31.12.1999 sull'indennita' gia' percepita ai sensi dell'[art. 45, comma 3, lettera L, del D.P.R n. 484/96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;484~art45-com3-letl) e' corrisposto un importo annuale di lire 55 per assistito. B5 - INDENNITA' DI PERSONALE INFERMIERISTICO. 1. Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali di cui ai Capo VI, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito da societa' cooperative o associazioni di servizio e comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta un'indennita' annua nella misura di lire 6.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulle base di accordi regionali l'ammontare dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. B6 - PROGRAMMI DI ATTIVITA' E LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, comma 3, lettera d), le Regioni possono individuare ulteriori appositi finanziamenti per compensi a quota variabile per la effettuazione di specifici programmi di attivita' finalizzati al rispetto di livelli programmati di spesa. 2. Gli obietti da raggiungere da parte dei medici di medicina generale sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi, facenti parte di un dettagliato progetto integrato che costruisce il supporto tecnico del livello di spesa programmato. 3. I progetti a livello di spesa programmata devono comunque essere realizzati tenendo conto del contesto di riferimento sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di responsabilita' del consumo delle risorse. 4. I progetti a livello di spesa programmata devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualita' al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all'interno dei gruppi dai diversi medici aderenti. C - QUOTA VARCABILE PER COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI LIVELLI ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE, REGIONALE, AZIENDALE. C1 - ACCORDO NAZIONALE. 1. Prestazioni aggiuntive. Ai medici di assistenza primaria spetta il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato D) e al relativo nomenclatore tariffario. 2. Assistenza programmata domiciliare. Ai medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, di cui all'art. 39, lettere a) e b), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere G) ed H), e di cui allo stesso articolo lett. c), secondo quanto stabilito dagli accordi regionali. L'entita' complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati maggiormente rappresentativi. I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo allegato G) non possono comunque superare il 20% dei compensi mensili detratto l'importo di cui alla voce spese. Sono fatti salvi i diversi accordi regionali. C2 - ACCORDI REGIONALI 1. Assistenza nelle residenze protette e nelle collettivita'. Ai medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza domiciliare residenziale di cui all'art. 39, lettera c) effettuate con modalita' definite nell'ambito di specifici Accordi regionali con i sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10. 2. Assistenza in zone disagiate. Per lo svolgimento delle attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10. C3 - ACCORDI REGIONALI E AZIENDALI. Inoltre gli accordi regionali ed aziendali con i le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale ed aziendale ai sensi dell'art. 10, concluse con le procedure di cui al Capo VI, possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attivita', l'erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualita', e i relativi compensi. A titolo esemplificativo si indicano in particolare: - Interventi aggiuntivi in dimissione protetta. Adempimenti aggiuntivi dei medici di assistenza primaria nei confronti di assistiti verso i quali sia stato attivato il regime della dimissione protetta dall'ospedale ed i rispettivi compensi. - Prestazioni informatiche. Esecuzione di procedure ed attivita' informatiche previste da appositi progetti per iniziative assunte a livello regionale ed aziendale. - Prestazioni assistenziali su progetti definiti. Compiti e prestazioni previsti da progetti assistenziali regionali aziendali ai quali i medici di assistenza primaria abbiano aderito o siano chiamati ad aderire. - Prestazioni di medicina preventiva e di educazione sanitaria. Partecipazione a progetti di educazione sanitaria e prevenzione individuale e collettiva realizzati in ambio regionale o aziendale. - Requisiti strutturali d'eccellenza. Disponibilita' ed utilizzazione di specifici requisiti strutturali qualificanti relativi a specifiche funzioni in grado di migliorare la fruibilita' delle prestazioni sanitarie, anche riducendo le difficolta' dei cittadini nell'accesso al servizio. - Livelli di spesa programmati. Per l'adesione del medico ai progetti con livello di spesa programmato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmati, sono accordati incentivi, anche in termini di servizi resi disponibili dalla Azienda. - Visite occasionali. Puo' essere previsto il pagamento al medico di assistenza primaria delle visite occasionali da parte della Azienda. 2. I compensi di cui al comma 1, lettera A), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente entro la fine del mese successivo quello di competenza. 3. I compensi di cui al comma 1, lettere B) e C) sono versati di norma mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. 4. Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende. 5. Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di fascia per anzianita' di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre. D - QUOTA ANNUALE PER IL RIENTRO DEL MASSIMALE. 1. Ai medici titolari della quota individuale di 1.800 scelte e' corrisposta, per un periodo di 4 anni, una quota annuale omnicomprensiva di lire 32.000 per ogni scelta revocata dall'assistito o d'ufficio fino al rientro nel massimale di 1.500 scelte, piu' l'aggiunta di 75 scelte in deroga come previo dall'art. 26, comma 9. 2. Rimane fermo il divieto di acquisire scelte, anche in deroga, fino al raggiungimento di un numero di scelte inferiore a 1.575.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 46

Art. 46 - Contributi prevedevi e per l'assicurazione di malattia. 1. Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2o comma del punto 6 dell'[art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art9), pari al 13% di tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali o aziendali, di cui l'8,125% a carico dell'Azienda e il 4,875% a carico del medico. 2. I contributi devono essere vessati all'ente e gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. 3. Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto della [legge 379/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;379), e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,36%, (zero virgola trentasei per cento) dei compensi relativi alle lettere A1 e A2 dell'art. 45 da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. 4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'ENPAM il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con i la quale i sindacati maggiormente rappresentativi avranno proceduto, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, a stipulare apposito conto di assicurazione mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 47

Art. 47 - Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Azienda. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazioni della Azienda, servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base ha la responsabilita' e accede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con i il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 48

Art. 48 - Criteri generali. 1. La continuita' assistenziale fa parte del programma delle attivita' distrettuali di cui all'art. 14. 2. Al fine di garantire la continuita' assistenziale e per l'intero arco della giornata per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando, per le urgenze notturne, festive e prefestive, interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 3. La continuita' assistenziale e' organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed e strutturata a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi. 4. Ai sensi dell'[art. 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-lete) e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del Programma delle attivita' distrettuali che prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta, le attivita' di continuita' assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell'art. 3-quinqies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate: a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo; b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite; c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilita' domiciliare. 5. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attivita', nelle forme di cui al comma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. 6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 49

Art. 49 - Attribuzione degli incarichi di Continuita' Assistenziale. 1. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuita' assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende, rispettivamente alla data del 1o marzo e del 1o settembre dell'anno in corso nell'ambito delle singole Aziende. 2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dal precedente comma 1: a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuita' assistenziale nelle Aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in Aziende di altre regioni, anche diverse, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell'incarico dal quale provengono e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 500 e 266. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti funzionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unita' piu' vicina. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento; b) i medici inclusi nella graduarono regionale valida per l'anno in corso. 3. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione apposita domanda di assegnazione di uno o piu' degli incarichi vacanti carenti pubblicati, in conformita' allo schema di cui agli Allegati Q/1 o Q/4. 4. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilita', secondo lo schema allegato sub lettera "L". La situazione di incompatibilita' deve cessare nei termini di cui all'art. 4, comma 8. 5. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lettera b) del comma 2 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale; b) attribuzione di punti 5 a coloro che, nell'ambito della Azienda nella quale e' vacante l'incarico per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico; c) attribuzione di punti 15 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico. 6. Le graduatorie di cui al precedente comma 5 vengono formulate sulla base dei punteggi relativi ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico concorrente lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione. 7. La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti e pubblicati, presso la sede indicata dall'assessorato Regionale alla Sanita', in maniera programmata e per una data non antecedente i 20 giorni dalla data di invio della convocazione. 8. La Regione interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente comma 2 in base alla anzianita' di servizio effettivo in qualita' di incaricato a tempo indeterminato nelle attivita' di continuita' assistenziale o ex-guardia medica; laddove risulti necessario, interpellarla successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 2 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 5 e sulla base del disposto di cui al comma 6 e 7 dell'articolo 3 del presente Accordo. 9. L' anzianita' di servizio a valere per l'assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 2, lettera a) e' determinata sommando: a) l'anzianita' totale di servizio effettivo nella continuita' assistenziale o ex-guardia medica in qualita' di incaricato a tempo indeterminato; b) l'anzianita' di servizio effettivo nella continuita' assistenziale o ex-guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorche' gia' valutata ai sensi della lettera a). 10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. 11. Il medico impossibilitato a presentarsi puo' dichiarare la propria accettazione mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando l'ordine di priorita' per l'accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sara' attribuito il primo incarico disponibile tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente. 12. La Regione, espletate le formalita' per l'accettazione dell'incarico, comunica gli atti relativi all'Azienda interessata, la quale conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato mediante raccomanda con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attivita', da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici. 13. Se il medico incaricato e' proveniente da altra Regione, l'Azienda comunica all'Assessorato alla sanita' della regione di provenienza e a quella del luogo di residenza, ove non coincidenti, l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali incompatibilita' e per gli effetti di cui al successivo comma 16. 14. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 15. E' cancellato dalla graduatoria regionale ai soli fini degli incarichi di continuita' assistenziale, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi del presente articolo. 16 Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di un incarico vacante avvalendosi della facolta' di cui al comma 2, lettera a), accetta l'incarico ai sensi del presentite articolo, decade dall'incarico di provenienza. 17. La Regione puo' assegnare ad altri soggetti l'espletamento dei compiti della stessa previsti dal presente articolo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 50

Art. 50 - Massimali. 1. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuita' assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali, piu' un plus orario di 4 ore settimanali e presso una sola Azienda. 2. L'incarico non e' conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che detenga: a) un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 501 o 267 scelte con i incarico per 24 ore settimanali; b) un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 650 o 346 scelte con i incarico per 12 ore settimanali. 3. La cessazione dell'incarico o la variazione del relativo orario di cui al comma 2 ha effetto dal mese successivo a quello in cui si determina il superamento del numero di scelte compatibile. 4. Ai fini di cui al precedente comma 3 la Azienda e' tenuta a contestare al medico il raggiungimento del limite di scelte previsto dal comma 2 nel mese in cui tale situazione si determina. 5. Le situazioni di incompatibilita' sono quelle stabilite dalle vigenti norme di legge e dall'art. 4 del presente Accordo. 6. Prima di esperire la procedura per il compimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito del servizio di continuita' assistenziale vengono comunicati ed assegnati ai medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato, ai sensi del presente capo, secondo l'ordine di anzianita' di incarico nella stessa Azienda e, in caso di parita' secondo l'anzianita' di laurea fino a concorrenza del massimale orario. 7. L'orario complessivo dell'incarico a tempo indeterminato e quello risultante da altre attivita' compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali. Qualora il limite delle 38 ore risulti superato, l'incarico di continuita' assistenziale e' ridotto in misura uguale all'eccedenza. 8. Il medico decade dall'incarico qualora: - insorga una situazione di incompatibilita'; - lo svolgimento di altre attivita' compatibili non consenta un incarico minimo di 12 ore settimanali. 9. Ai fini di quanto disposto dal comma 8, la Azienda contesta al medico la situazione di incompatibilita' entro 30 giorni dalla sua rilevazione. 10. Il disposto di cui al comma 8 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la Azienda effettua al medico la contestazione di incompatibilita'.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 51

Art. 51 - Libera professione. 1. La libera professione puo' essere esercitata al di fuori degli orari di sevizio, purche' essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. 2. Il medico che svolge attivita' libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in coerenza col disposto del comma 1. 3. Nell'ambito dell'attivita' libero professionale il medico di continuita' assistenziale puo' svolgere attivita' in favore dei fondi integrativi di cui all'[art. 9 del D.Lgs. n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art9) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 52

Art. 52 - Compiti del medico. 1. Il medico che assicura la continuita' assistenziale deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti. 2. Il medico e' tenuto ad effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali richiesti dall'utente o dalla centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro. In particolari situazioni di necessita', ove le condizioni strutturali lo consentano, il medico puo' eseguire prestazioni ambulatoriali. 3. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10 ore. 4. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, puo' essere concordata con l'Azienda la concentrazione in un solo mese dell'orario di attivita' che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono almeno 36 ore di attivita' settimanale ai sensi dell'art. 50 puo' consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell'arco di tre mesi non consecutivi dell'orario che i medici dorrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazione nei pagamenti mensili, puo' essere consentito, peraltro, solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati. 5. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto: a - nome, cognome, eta' e indirizzo dell'assistito; b - generalita' del richiedente ed eventuale relazione con l'assistito (nel caso che sia persona diversa); c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata; d - ora dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato. 6. Il medico utilizza solo a favore degli utenti registi, anche se privi di documento sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura "Servizio continuita' assistenziale", fornitogli dalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una tempia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore. 7 Il medico in servizio deve essere presente fino all'arrivo del medico che continua il servizio. Al medico che e' costretto a restare oltre la fine del proprio turno, anche per esigenze di servizio, spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario. 8. Il medico di continuita' assistenziale che ne ravvisi la necessita' deve direttamente allertare il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l'intervento del caso. 9. Il medico in servizio di continuita' assistenziale puo' eseguire, nell'espletamento dell'intervento richiesto, anche le prestazioni aggiuntive di cui al nomenclatore tariffario dell'Allegato D, finalizzate a garantire una piu' immediata adeguatezza dell'assistenza e un minore ricorso all'intervento specialistico e/o ospedaliero. 10. Le prestazioni di cui al precedente comma 9 sono retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante. 11. Sono inoltre obblighi e compiti del medico: - l'adesione alla sperimentazione dell'equipes territoriali di cui all'art. 15; - lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle tematiche evidenziate all'art. 31 comma 3; - la segnalazione personale diretta al medico di assistenza primaria che ha in carico l'assistito dei casi di particolare complessita' rilevati nel corso degli interventi di competenza, oltre a quanto previsto dall'art. 54. 12. Il medico di continuita' assistenziale alle attivita' previste dagli Accordi regionali e aziendali. Per queste attivita' vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso analogamente agli altri medici di medicina generale che partecipano a tali attivita'.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 53

Art. 53 - Competenze delle Aziende. 1. L'Azienda e' tenuta a fornire al medico di continuita' assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso, necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 11. 2. L'Azienda garantisce altresi' che le sedi di Servizio siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonche' di servizi igienici. 3. La Azienda, sentiti i medici interessati, predispone i turni e assegna, sentiti i comitati provinciali per la sicurezza pubblica, le sedi di attivita', nonche' il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra. 4. L'Azienda provvede altresi': a) alla disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso; b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamare presso le centrali operative; c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuita' assistenziale.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 54

Art. 54 - Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie. 1. Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuita' assistenziale in capo al medico di libera scelta, e' tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato "M"), di cui una copia e' destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio. 2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero. 3. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a propone il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che egli ritenga utile evidenziare. 4. Saranno, altresi', segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 55

Art. 55 - Sostituzioni e incarichi provvisori. 1. Il medico che non puo' svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda che provvede alla sostituzione. 2. L'Azienda, per sostituzioni superiori a 9 giorni conferisce l'incarico di sostituzione secondo l'ordine della graduatoria regionale vigente di medicina generale, con priorita' per i medici residenti nel territorio della Azienda. ((3. L'incarico di sostituzione non puo' essere superiore a tre mesi. Un ulteriore incarico puo' essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno 30 giorni)). L'incarico di sostituzione cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato, o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato. 4. Nelle more dell'espletamento delle procedure par il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 49, l'Azienda puo' conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi 2 e 3. 5. Per le sostituzioni inferiori a 10 giorni la Azienda organizza turni di reperibilita' oraria e utilizza i medici in reperibilita'. 6. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della Azienda la impossibilita' di assicurare l'attivita', qualora non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il medico in reperibilita' oraria perche' lo sostituisca. 7. Tranne che per le ipotesi di cui all'articolo 5 e per l'espletamento del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e puo' esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale. 8. Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 16 provvede la Azienda con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 56

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