DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 270

Type DPR
Publication 2000-07-28
Ultimo aggiornamento 2002-07-19
State In force
Source Normattiva
articles 118
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Art. 56 - Organizzazione della reperibilita'. 1. L'Azienda organizza turni di reperibilita' domiciliare nei seguenti orari: - dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi; - dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi; - dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi. 2. A tale scopo, l'atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna Azienda individua - nell'ambito della medesima - i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'Azienda e in subordine nelle Aziende confinanti, che abbiano dato la loro disponibilita' ad effettuare i turni di reperibilita' predetti. 3. L'Azienda provvede quindi, preferibilmente periodicamente - utilizzando i medici sopra individuati, in ordine di graduatoria - a disporre i turni di reperibilita' domiciliare. Il numero dei medici in reperibilita', utilizzati per ciascuno turno, non puo' superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente. 4. Qualora non vi siano medici in graduatoria, la Azienda puo' organizzare il servizio con i medici gia' convenzionati di continuita' assistenziale, che si dichiarino disponibili. 5. L'azienda fornisce, quindi, a tutti i medici addetti al servizio di continuita' assistenziale copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi puo' essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati. 6. Il medico in turno di reperibilita' che non sia rintracciato al recapito indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi. 7. Le ore effettuate in reperibilita' domiciliare sono valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all'art. 3. 8. Quando nelle Aziende non sia possibile, per cause eccezionali, utilizzare il sistema di reperibilita' e' consentito, in caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro titolare purche' ne dia immediata preventiva comunicazione alle Aziende o in caso di oggettiva impossibilita' al massimo entro il giorno successivo. 9. La sostituzione di cui al comma precedente puo' avvenire una sola volta nell'arco di un mese e non puo' avere durata superiore all'orario massimo settimanale di 24 ore.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 57

Art. 57 - Trattamento economico. I compensi per ogni ora di attivita' svolta ai sensi dell'art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella: ====================================================== 01.0199 01.01.2000 ====================================================== onorario professionale 20.123 20.405 incremento quadriennale 646 656 indennita' piena disponibilita' 2.610 2.646 Incremento quadriennale i.p.d. 317 322 2. L'onorario professionale e incrementato, per ogni ora di attivita' dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea dal primo giorno del mese successivo. 3. L'indennita' di piena disponibilita' spetta al medico che svolge esclusivamente attivita' di continuita' assistenziale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi e della libera professione di cui all'art. 51. Tali medici debbono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennita' e' incrementa dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianita' di laurea, dal primo giorno del mese successivo. 4. Il compenso aggiuntivo, e' corrisposto, con i criteri di cui all'[art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991;41~art17-com1-letd). I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2, comma 2. 5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 52, commi 8 e 11, e' corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 01.01.2000. Al medico spettano eventuali quote variabili per prestazioni o attivita' aggiuntive previste dagli accordi regionali. 6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un'indennita' pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attivita', nonche' adeguata coperta assicurativa dell'automezzo. 7. Su tutti i compensi di cui al comma 1 e 4, l'Azienda versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico. 8. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita' di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 4, affinche' questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della [legge n. 379/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;379). 9. I compensi, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali viene assicurata la continuita' assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 58

Art. 58 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi. 1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuita' assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi, sempre che' l'attivita' sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonche' i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo. 2. Il contratto e' stipuilato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a) lire 1,5 miliardi per morte od invalidita' permanente; b) lire 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni l'anno. 3. La relativa polizza e' stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 59

Art. 59 - Assistenza ai turisti. 1. Sulla base di apposite determinazioni a livello regionale, le Aziende nel cui territorio si trovano localita' di notevole afflusso turistico possono organizzare - limitatamente al periodo in cui, di norma, si riscontra il maggior numero di presenze giornaliere - un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti. 2. Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni caso superare la durata di tre mesi e non possono essere attribuiti a medici gia' titolari di altro incarico o rapporto convenzionale. 3. Il trattamento economico e' definito sulla base di intese regionali con sindacati firmatari maggiormente rappresentativi.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 60

Art. 60 - Attivita' programmate. 1. L'Azienda, per lo svolgimento nei distretti di attivita' territoriali programmate, puo' utilizzare, per periodi non superiori a 6 mesi nell'arco di un anno, medici di medicina generale, secondo l'ordine delle seguenti priorita': a - medici convenzionati per l'assistenza primaria con un numero di scelte inferiori a 400, con precedenza per quello con minor numero di scelte; b - medici convenzionati per la continuita' assistenziale con 12 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato e ai sensi dell'art. 48, secondo l'anzianita' d'incarico; c - medici convenzionati per la continuita' assistenziale per 24 ore di incarico settimanale a tempo indeterminato e ai sensi dell'art. 48, secondo l'anzianita' di incarico; d - medici della medicina dei servizi con incarico fino a 24 ore settimanali, con priorita' per il medico con minore numero di ore di incarico; e - medici inseriti nella graduatoria regionale di cui art. 12. 2. Non e' utilizzabile il medico che esercita piu' di una delle attivita' disciplinate dal presente accordo o che svolga altre attivita' presso soggetti pubblici o privati. 3. L'attivita' non puo' superare le 12 ore settimanali. 4. L'Azienda interpella il medico secondo l'ordine di priorita' indicato al comma 1, indicando il tipo e la data di inizio della attivita', l'ubicazione della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attivita', mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, da cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia. 5. Il medico interpellato e' invitato contestualmente a presentarsi entro 5 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito e' considerata come rinuncia. L'assegnazione dell'attivita' deve risultare da provvedimento del Direttore generale. 6. Il medico osserva le direttive organizzative emanate dal sanitario del distretto responsabile per le attivita' territoriali programmate ed e tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attivita'.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 61

Art. 61 - Compenso. 1. Le prestazioni ed attivita' sono effettuate secondo modalita' organizzative, normative e compensi, comprensivi dei contributi ENPAM, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regonale. 2. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attivita'.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 62

Art. 62 - Generalita' e campo di applicazione. 1. Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all'[art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 509/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;509~art8-com1bis) e successive modificazioni, l'organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e dell'Atto d'intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del 17.5.96.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 63

Art. 63 - Individuazione e attribuzione degli incarichi. 1. L'Azienda procede alla data del 1o marzo e del 1o settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicarsi ai fini della successiva copertura. 2. Individuata la vacanza di incarico, la Azienda ne da' comunicazione alla Regione, per le procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria Territoriale, come individuati al precedente comma 1. 4. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dai precedenti commi: a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli elenchi vacanti e nelle Aziende, di altre regioni, anche diverse, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell'incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unita' piu' vicina. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attivita' di emergenza sanitaria territoriale, con priorita' per: b1) medici gia' incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuita' assistenziale, di cui al capo III; b2) medici incaricati a tempo indeterminato di continuita' assistenziale nell'ambito della stessa regione, con priorita' per quelli residenti nell'ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante; b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorita' per quelli residenti nell'ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante. 5. I medici concorrenti devono essere in possesso, per accedere ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, dell'attestato di idoneita' rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto ai sensi dell'[art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;292~art22-com5), del [D.P.R. n. 41/91 o dall'art. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991;41~art66) del [D.P.R. n. 484/96 e dall'art 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;484~art66) del presente accordo. 6. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, presentano alla Azienda apposita domanda di assegnazione di uno o piu' degli incarichi vacati pubblicati, in conformita' allo schema di cui agli Allegati Q/2 o Q/5. 7. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante se alla presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilita', secondo lo schema allegato sub lettera "L". Eventuali situazioni di incompatibilita' devono cessare al momento dell'assegnazione dell'incarico. 8. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui al punto b3), lettera b), comma 4 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale; b) attribuzione di punti 5 a coloro che nell'ambito della Azienda nella quale e' vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico; c) attribuzione di punti 15 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico. 9. Le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione. 10. L'Azienda provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti e pubblicati, presso la sede dell'Assessorato regionale alla sanita', in maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione. 11. L'Azienda interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente comma 4 in base alla anzianita' di servizio: laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 4, lettera b1) e b2) secondo l'anzianita' di sevizio, e b3) in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 8. 12. L'anzianita' di servizio a valere per l'assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 4, lettera a) e' determinato sommando: a) l'anzianita' totale di servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale; b) l'anzianita' di servizio effettivo nell'incarico di provenienza, ancorche' gia' computato nell'anzianita' di cui alla lettera a). I periodi di assenza per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio sono considerati servizio effettivo ai sensi del presente comma. 13. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. 14. Il medico impossibilitato a presentarsi puo' dichiarare la propria accettazione mediante telegramma indicando nello stesso l'ordine di priorita' per l'accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sara' attribuito il primo incarico disponibile, a cui il medico ha titolo in base alle priorita', tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrete. 15. L'Azienda conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunico all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attivita', da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici. 16. La Regione, sentito il comitato di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 17. E' cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini degli incarichi concernenti la emergenza sanitaria territoriale, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi del presente articolo. 18. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di un incarico vacante avvalendosi della facolta' di cui al precedente comma 4 lettera a), accetta l'incarico ai sensi del presente articolo, decade dall'incarico di provenienza dalla data di decorrenza del nuovo incarico.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 64

Art. 64 - Massimale orario. 1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda e comportano l'esclusivita' del rapporto. 2. L'Azienda, eccezionalmente e per un massimo di mesi otto non rinnovabili, puo' conferire incarichi provvisori ai sensi dell'art. 67, comma 3, oltre che per 38 ore settimanali, anche a tempo parziale per 24 ore settimanali; in tale caso lo svolgimento di altre attivita' compatibili comporta la riduzione di queste in misura corrispondente all'eccedenza. Sono fatte salve temporanee e specifiche diverse determinazioni regionali in reazione ad obiettive difficolta' di organizzazione del servizio, al fine di salvaguardare il livello qualitativo dell'emergenza sanitaria territoriale. 3. L'orario complessivo dell'incarico a tempo parziale di cui al precedente comma e quello risultante da altre attivita' orarie compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali. 4. L'attivita' continuativa di servizio non puo' superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio non puo' essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente. 5. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell'attivita', qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l'attivita' continuativa puo' superare le l2 ore, ma mai comunque le 15 ore. 6. I turni di servizio dei medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono essere disposti sulla base del principio della equita' distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 65

Art. 65 - Compiti del medico - Libera professione. 1. Il medico incarico svolge i seguenti compiti retribuiti con la quota fissa oraria: a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa; b) attivita' assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenza; c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; d) attivita' presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza. 2. I medici di cui al comma precedente possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali: a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attivita' di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende sanitarie e nelle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza; b) essere utilizzati per attivita' presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.; c) svolgere nelle centrali operative attivita' di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio; d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa ed ala rotante. 3. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale sono attribuiti anche ulteriori compiti previsti dagli Accordi regionali compresi quelli di formazione e aggiornamento del personale non medico del servizio. 4. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale in possesso del titolo di animatore di formazione possono essere attribuiti anche compiti di formazione e aggiornamento del personale medico del servizio. 5. Sulla base di apposita programmazione regionale e aziendale i medici dell'emergenza possono partecipare, secondo accordi regionali ed aziendali, a progetti formativi e di educazione sanitaria dei cittadini in materia di emergenza sanitaria territoriale e primo intervento sanitario. 6. Il medico addetto alla centrale operativa deve essere fisicamente presente al suo posto durate il turno di servizio. 7. Il medico in turno di servizio assistenziale deve essere presente fino all'arrivo del medico addetto al turno successivo. Al medico che deve prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del medico addetto al turno successivo, spetta un compenso aggiuntivo pari all'eccedenza di orario svolto. Tale compenso viene trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario. 8. Il medico di turno di servizio e' tenuto ad espletare gli interventi richiesti nel corso del turno ed a completare l'intervento che eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno di servizio medesimo. L'eccedenza di orario derivante dall'intervento di cui sopra e' retribuita secondo quanto disposto dall'art. 68. 9. Il medico incaricato per le attivita' di emergenza sanitaria territoriale puo' esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, purche' essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Il medico che svolge attivita' libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in tal senso.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 66

Art. 66 - Idoneita' all'esercizio dell'attivita' di emergenza 1. Al fine di esercitare le attivita' indicate dall'articolo precedente i medici devono essere in possesso di apposito attestato di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto ai successivi commi. 2. Le Regioni formulano, con i criteri di cui all'art. 8, comma 1 e tenendo conto delle linee guida previste dall'allegato del presente Accordo, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico. 3. Le Aziende di norma quantificano entro il 30 giugno dell'anno precedente il proprio fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell'anno successivo, per le esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e reperibilita') dell'emergenza sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o piu' corsi di cui deve essere preventivamente data pubblicita' sul Bollettino ufficiale regionale. 4 Ai corsi partecipano, i medici gia' incaricati nei servizi di continuita' assistenziale residenti nella stessa Azienda secondo l'anzianita' di incarico; in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici incaricati di continuita' assistenziale residenti in Aziende limitrofe, secondo l'anzianita' di incarico. 5. In caso di mancanza di medici disponibili alla frequenza del corso di idoneita' alle attivita' di sanitaria territoriale tra quelli aventi diritto ai sensi del comma 4, la Azienda puo' ammettere al corso un numero di medici incaricati di continuita' assistenziale in ambito regionale pari ai relativi posti vacanti e secondo l'anzianita' di incarico. 6. Qualora, dopo aver individuato gli aventi titolo ai sensi dei commi precedenti, sussista una ulteriore disponibilita' di posti, questi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria regionale. 7. Il corso si conclude con un giudizio di idoneita', o meno, dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato di idoneita' allo svolgimento di attivita' di emergenza sanitaria territoriale valido presso tutte le Aziende unita sanitarie locali.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 67

Art. 67 - Sostituzioni, incarichi provvisori - Reperibilita'. 1. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della Azienda la impossibilita' di assicurare l'attivita' durante il turno previsto, qualora egli non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il responsabile della centrale operativa, affinche', utilizzando la lista di cui al comma 11, provveda alla sostituzione. 2. Il medico che si trovi nella condizione di non poter prestare la propria opera per le condizioni previste dall'articolo 5, deve essere sostituito da un medico nominato dalla Aziende con incarico provvisorio. 3. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 63, l'Azienda puo' conferire incarichi provvisori, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 5. L'incarico provvisorio non puo' essere superiore a otto mesi. Un ulteriore incarico puo' essere conferito presso la stessa Azienda allo stesso medico solo dopo una interruzione di almeno 30 giorni dalla cessazione del precedente incarico provvisorio di emergenza sanitaria. L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento dell'incarico a tempo indeterminato. 4. Per esigenze relative a imponenti flussi turistici o di altro genere e per specifiche istanze sperimentali, le aziende possono istituire punti di emergenza sanitaria territoriale conferendo incarichi provvisori della durata massima di mesi sei non rinnovabili, a medici inseriti nella graduatoria regionale in possesso dell'attestato di cui all'art. 63, comma 5. 5. Gli incarichi provvisori conferiti dell'Azienda ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, vengono assegnati prioritariamente ai medici inseriti nella vigente graduatoria in possesso dell'attestato di cui art. 63 comma 5, e secondo l'ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell'Azienda stessa. 6. Alla sostituzione del medico sospeso dal servizio per effetto di provvedimento di cui all'art. 16 provvede la Azienda con le modalita' di cui al precedente comma 5. 7. Considerate le peculiarita' del servizio di emergenza territoriale, le professionalita' necessarie e la responsabilita' intrinseca al servizio stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise, in ogni centrale operativa, almeno un medico del servizio di emergenza e', a rotazione, tenuto in reperibilita' domiciliare per turni di 12 ore. 8. L'Azienda organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilita' domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilita' eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali. 9. Ulteriori reperibilita' possono essere attivate in relazione a specifiche necessita' determinatesi nell'ambito del servizio. 10. Il numero dei medici in reperibilita', utilizzati per ciascun turno, non puo' essere inferiore al rapporto di 1 reperibile per 6 medici in guardia attiva nel turno corrispondente. Sono fatti salvi eventuali differenti accordi regionali gia' in essere all'atto della pubblicazione del presente Accordo. 1. L'Azienda Sanitaria Locale fornisce alla centrale operativa copia dell'elenco dei medici reperibili, comprensiva del relativo indirizzo e del recapito telefonico presso cui ciascuno puo' essere reperito ed i turni ad essi assegnati.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 68

Art. 68 Trattamento economico - Riposo annuale - Assicurazione conto i rischi derivanti dall'incarico. 1. Per i compiti di cui all'art. 65, comma 1 ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spettano i compensi per orni ora di attivita' secondo la seguente tabella: ============================================================= 01.01.1999 01.01.2000 ============================================================= onorario professionale 20.123 20.405 incremento quadriennale 646 656 indennita' piena disponibilita' 2.610 2.646 Incremento quadriennale i.p.d. 317 322 2. L'onorano professionale e' incrementato, per ogni ora di attivita', dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea dal primo giorno del mese successivo. 3. L'indegnita' di piena disponibilita' spetta al medico che svolge esclusivamente attivita' di emergenza sanitaria territoriale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, continuita' assistenziale, medicina dei servizi e della libera professione di cui all'art. 65. Tali medici debbono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennita' e' incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianita' di laurea, dal primo giorno del mese successivo. 4. Il compenso aggiuntivo e' corrisposto con i criteri di cui all'[art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991;41~art17-com1-letd). I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2 comma 2. 5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 67, comma 8, e' corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000. 6. Gli accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 65, commi 2, 3, 4, e 5 nonche' di ulteriori compiti individuati dalla contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano alle attivita' relative agli accordi medesimi. 7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico. 8. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita' di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, di cui ai commi 1 e 4, affinche' questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della [legge n. 379/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;379). 9. I casi sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'. 10. Al medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 10 su indicazione dell'Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un tale di ore lavorative pari a tre volte l'impegno orario settimanale. Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo e' ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale e' commisurato alla durata dell'incarico. 11. L'Azienda, previo coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora l'attivita' sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' intra-moenia ai sensi dell'art. 65 del presente Accordo. 12. La copertura assicurativa di cui al comma 11 e' estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal Presente Accordo. 13. Il contratto e' stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a. lire 1,5 miliardo per morte od invalidita' permanente; b. lire 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno. 14. La relativa polizza e' stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo. 15. L'Azienda provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso della propria attivita' professionale di istituto.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 69

Art. 69 - Ambiti convenzionali di livello regionale. 1. Gli Accordi regionali di cui all'[art. 8 del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8) e successive modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle regioni rispetto a quelli dell'Accordo collettivo nazionale e coerenti con i livelli essenziali ed uniformi di assistenza. 2. Gli accordi regionali definiscono i compiti e le attivita' svolte dai medici di medicina generale: a) in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale; b) in forma associativa complessa ed integrata; c) per il rispetto di livelli di spesa programmati. 3. Nell'ambito degli Accordi di cui al presente Capo, le Regioni definiscono ed indicano le modalita' tecnico-orzanizzative per l'armonizzazione delle attivita' di medicina generale assicurate dalle diverse Aziende. 4. La armonizzazione delle attivita' delle diverse Aziende assume particolare rilievo riguardo alla realizzazione di azioni programmatiche e progetti assistenziali mirati, oltre che di specifici interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria, particolarmente per quelli che interessano cittadini assistiti da medici operanti nello stesso comune e iscritti negli elenchi di Aziende diverse.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 70

Art. 70 - Prestazioni e attivita' aggiuntive. 1. Gli accordi regionali possono prevedere l'erogazione di prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, per: a - interventi sanitari relativi all'eta' anziana, con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda relativa dei bisogni degli anziani a domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e delle collettivita'; b - assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali, in un rapporto coordinato e secondo linee guida professionali definite a livello nazionale o regionale; c - processi assistenziali riguardanti patologie sociali secondo protocolli che definiscono le attivita' del medico generale e i casi di ricorso al livello specialistico ( diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.); d - assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative; e - sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto ecc.); f - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. progetti obiettivo) coinvolgenti il medico generale per prestazioni non previste dall'Accordo nazionale; g - prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo nazionale all'allegato D), parte "A" e "B". 2. Gli accordi regionali possono definire linee guida di priorita' in merito a: a - iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attivita' motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo, uso di droghe, pianificazione familiare, malattie a trasmissione sessuale, cadute dell'anziano. ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione; b - attivita' di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane. 3. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento delle seguenti attivita': a - partecipazione a procedure di verifica della qualita' che, oltre a promuovere la qualita' delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di revisioni tra pari e applicazione di linee guida, cosi' da determinare la eliminazione o la correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni; b - svolgimento di attivita' di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologie, sulla base di protocolli concordati a livello regionale; c - attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (medico generale - specialista - servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e di management della spesa; d - fornitura di dati sanitari, anche attraverso flussi informativi a fini epidemiologici, di valutazione della qualita' delle prestazioni e dei relativi costi. 4. Gli accordi regionali devono prevedere la disciplina dell'attivita' didattica e tutoriale dei medici di medicina generale, con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui ai [decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256 e 17/8/99 n. 368](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368).

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 71

Art. 71 - Associazionismo medico. 1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall'articolo 40, tra medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente Accordo. 2. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le associazioni integrare che prefigurano la presenza al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi di elevata integrazione dell'assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere. 3. La sperimentazione delle forme associative, come individuate ai sensi dei precedenti commi, puo' prevedere: a) la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti; b) la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale; c) differenti mobilita' di erogazione dei compensi; d) la dislocazione delle sedi e il collegamento tra queste. 4. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare l'attivita' di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di medicina generale, in particolare: a) assistenza specialistica di base; b) prestazioni diagnostiche; c) assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare; d) assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali. 5. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli art. 70 e 72.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 72

Art. 72 - Programmi di attivita' e livelli di spesa programmati. 1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. f, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e medici di medicina generale per il rispetto dei livelli di spesa programmati. 2. Agli effetti del presente Accordo e nell'ambito di programmi aziendali e distrettuali concernenti anche il rispetto di limiti tecnici di spesa per micro e macro attivita', sono definiti livelli di spesa programmati gli obiettivi da raggiungere secondo scaglionamenti e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, facenti parte di un dettagliato progetto complessivo che costituisce il supporto tecnico-operativo del livello programmato di spesa. 3. I livelli di spesa programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi e programmi di attivita' mirati a perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse. 4. Il rispetto dei livelli di spesa programmati e' correlato, secondo il disposto del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni a specifici incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo. 5. Sono individuati livelli di spesa di: a) primo grado, quando il progetto interessi microattivita' cliniche o gestionali distrettuali; b) secondo grado, quando il progetto interessi macroattivita' cliniche o gestionali distrettuali; c) terza grado, quando il progetto interessi aree di attivita' cliniche o gestionali Aziendali. 6. I progetti a livello di spesa programmato devono comunque essere realizzati tenendo conto: - della spesa storica corrispondente; - dell'analisi dello spettro di popolazione di riferimento in relazione all'obiettivo proposto; - dell'analisi delle condizioni socio-geo-morfologiche del territorio; - della disponibilita' di beni e servizi necessari allo sviluppo del progetto; - di un adeguato scaglionamento degli obiettivi intermedi nel percorso di avvicinamento all'obiettivo finale; - della distinzione delle spese direttamente indotte dai medici di medicina generale e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero; - dell'effetto derivante da incrementi dei costi indipendenti dalle decisioni dei medici (aumento del costo dei farmaci o introduzione di nuove tecnologie il cui uso appropriato sia opportuno); - di eventuali altre disposizioni previste dagli Accordi regionali e aziendali. 7. Il progetto a livello di spesa programmato deve prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualita', al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all'interno dei gruppi dai diversi medici aderenti. 8. Gli Accordi regionali o aziendali definiscono la tipologia degli incentivi previsti per i progetti a livello di spesa programmato (disponibilita' di beni e servizi, finanziamento delle attivita' distrettuali, premi parziali per i medici, ecc.) e la loro eventuale articolazione all'interno del progetto.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 73

Art. 73 - Contrattazione. 1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale ai sensi dell'art. 10, comma 9. 2. La contrattazione per la definizione degli Accordi regionali e' attivata entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale. 3. Il Presidente dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione, o suo delegato, sottoscrive gli Accordi per gli aspetti di deontologia professionale. Qualora gli Accordi regionali non riguardino tutto l'ambito regionale ma una o alcune Aziende, i Direttori Generali partecipano alla trattativa e li sottoscrivono. 4. Eventuali rilievi da parte ordinistica all'Accordo Regionale sono effettuati entro 30 giorni dal suo ricevimento. 5. Le parti firmatarie, esaminati i rilievi mossi da parte ordinistica, riesaminano l'Accordo per le parti contestate ed assumono, ove lo ritengano opportuno, le necessarie modifiche. 6 Gli Accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei medici convenzionati nella Regione per i compiti previsti. In alternativa puo' essere espressamente prevista, per altre attivita', l'adesione volontaria ad iniziative specifiche contenute negli accordi. 7. Gli Accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificita' del loro contenuto: - il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate; - l'uso da parte dei medici convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito direttamente dalla Azienda, o mediante rapporti con terzi, o dai melici stessi; - appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di accordo. 8 Gli Accordi regionali devono prevedere altresi': a) la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attivita' distrettuali e i medici convenzionati in relazione al tipo di attivita'; b) la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 74

Art. 74 - Compensi. 1. Gli Accordi regionali disciplinano le modalita' di erogazione e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti in rapporto al tipo di attivita' svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme: a) quota capitaria annuale (es.: rispetto livello di spesa programmata); b) quota capitaria per caso trattato (es.: anziani piano assistenziale e schede bisogni); c) a prestazione (es.: prestazioni aggiuntive ulteriori, fornitura dati sanitari); d) a compenso orario (es.: didattica); e) a compenso fisso per obiettivo (es.: verifica qualita'); f) rimborso spese (es.: attivazione sistema informativo integrato). 2 Nelle forme integrate di erogazione dell'attivita' professionale puo' essere prevista la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente. 3. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 75

Art. 75 - La contrattazione aziendale. 1. Gli Accordi regionali di cui al presente Capo disciplino anche la materia della contrattazione aziendale, da svolgersi presso il Comitato di cui all'art. 11, definendo le linee guida degli accordi decentrati aziendali, al fine di armonizzare la contrattazione periferica rispetto agli obiettivi generali della programmazione regionale, particolarmente in materia di: a) ambito di riferimento; b) tempi di riferimento; c) obiettivi assistenziali; d) strumenti operativi; e) modelli di distrettualizzazione; f) modelli di VRQ; g) effetti temporali.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 76

Art. 76 - Condizioni disagiate di attivita' professionale. Nell'ambito degli Accordi regionali di cui al presente Capo possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' di espletamento dell'attivita' convenzionale, quali, ad esempio, la frammentazione degli insediamenti abitativi nell'ambito territoriale, l'onerosita' dei locali di studio, le difficolta' di percorrenza nei tragitti per le attivita' domiciliari.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Norme finali

NORME FINALI NORME TRANSITORIE DICHIARAZIONI A VERBALE NORME FINALI Norma Finale n. 1 1. I medici che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo risultano iscritti negli elenchi dei medici di assistenza primaria convenzionati con le Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi il possesso dei requisiti prescritti e l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita'. 2. I medici incaricati ai sensi del D.P.R. n. 41/91 e confermati in forza dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e i medici incaricati a tempo indeterminato in base all'assegnazione delle zone carenti di continuita' assistenziale, sono confermati ed utilizzati in modo integrato nell'ambito delle funzioni di continuita' assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale di cui ai Capi III e V. Norma Finale n. 2 1. Le Aziende, Salvo diverse determinazioni regionali, entro 12 mesi dalla Pubblicazione del presente Accordo, nei confronti dei medici di emergenza sanitaria territoriale incaricati a tempo indeterminato per un numero di ore inferiore a 38, provvedono alla conferma per un incarico a tempo pieno, cioe' a 38 ore settimanali. Tale incremento di orario e' effettuato solo qualora sia determinato dalle esigenze del servizio e nell'ordine derivante dalla anzianita' dell'incarico a tempo indeterminato. Norma Finale n. 3 1. Al fine di adeguare l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, alla normativa prevista dall'art. 8, comma 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato, le parti approvano il testo di cui all'Allegato "N" che costituisce la disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato, in sostituzione della regolamentazione prevista dall'Allegato "N" al D.P.R. n. 484/96. 2. I medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 218/92 e confermati in forza all'art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzati nelle attivita' orarie indicate dal suddetto decreto presidenziale. Norma Finale n. 4 1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'Accordo entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della scadenza dell'Accordo, le variazioni annuali della voce "concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario" facente parte del compenso capitario. Norma Finale n. 5 1. Le parti convengono che, in caso di mancato rinnovo contrattuale, il conferimento degli incarichi di assistenza primaria e di continuita' assistenziale relativi agli ambiti territoriali e agli incarichi vacanti rilevati dal 2001 avviene nella misura del 67% e del 33% a favore rispettivamente degli aspiranti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) e lettera b). Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti. Norma Finale n. 6 1. Ai medici gia' inseriti nella graduatoria regionale di cui all'art. 2, non in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale e che conseguano tale attestato dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione in tale graduatoria, e' consentito, previa presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare ella assegnazione degli incarichi vacanti e degli ambiti territoriali carenti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 3, comma 6, lettera a) con l'attribuzione del relativo punteggio. Norma Finale n. 7 1. Le parti concordano che la dicitura Medico di libera scelta, medico di assistenza primaria e medico di famiglia sono usati, nel testo dell'accordo come sinonimi. Norma Finale n. 8 1. Ai fini del calcolo del rapporto ottimale, i medici ex-associati concorrono, a tutti gli effetti e non in sovrannumero, alla determinazione del numero di medici iscrivibili negli elenchi della assistenza primaria, cosi' come definito all'articolo 19, comma 7 e all'allegato B del presente Accordo. Norma Finale n. 9 1. Gli Accordi regionali disciplinano le modalita' con cui gli studi associati di medici di assistenza primaria possono concordare con l'Azienda l'attribuzione allo stesso studio associato di una parte della retribuzione convenzionale dei propri medici, fermi restando gli obblighi di contribuzione ENPAM sull'intero ammontare dei compensi di ogni singolo professionista. Norma Finale n. 10 1. Ai medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.94 e' consentita, al fine di non creare discontinuita' nell'assistenza ai cittadini, l'attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale da parte delle Aziende nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all'art. 2 del presente Accordo ed ai medici di cui alle norme transitorie n. 6 e n. 7 del presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi. 2. A Tal fine i medici interessati inviano, alle Aziende, apposita domanda di inserimento in un elenco separato, specificando il possesso dei requisiti idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell'elenco. 3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell'ordine dal voto di laurea, dall'anzianita' di laurea, dalla minore eta'. Norma Finale n. 11 1. Al medico che alla data di pubblicazione del presente Accordo abbia gia' dichiarato una autolimitazione del proprio massimale delle scelte inferiore a quanto previsto dall'articolo 25, comma 6, tale autolimitazione e' confermata a richiesta, da esercitarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, e fino a che la propria posizione soggettiva resti immutata. Norma Finale n. 12 1. I medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale ai quali sia riconosciuto dalla competente commissione sanitaria dell'Azienda gia' individuata per il personale dipendente lo stato di inidoneita' all'attivita' sui mezzi mobili di soccorso, ivi compreso lo stato di gravidanza fin dal suo inizio, sono utilizzati nei servizi a terra delle centrali operative o collaborano nei presidi fissi delle attivita' di emergenza o di Pronto Soccorso. Norma Finale n. 13 1. Lo stato di gravidanza nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro al momento di attribuzione dell'incarico non e' ostativo al suo conferimento ma ne determina l'immediata sospensione. Norma Finale n. 14 In considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione e del conseguente incremento dalle patologie cronico-degenerative, le parti convengono che gli Accordi regionali siano prioritariamente indirizzati a dare impulso, allo sviluppo e alla diffusione sul territorio dell'assistenza domiciliare nelle forme previste dal presente Accordo, ed in particolare dell'assistenza domiciliare integrata, e di nuove forme di assistenza residenziale e/o semiresidenziale in alternativa al ricovero ospedaliero.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Norme transitorie

NORME TRANSITORIE Norma Transitoria n. 1 1. I minori che abbiano compiuto il sesto anno di eta' possono essere assegnati al medico di medicina generale. Norma Transitoria n. 2 1. Nell'anno di pubblicazione del presente Accordo, per l'attribuzione degli incarichi si utilizzano i criteri di assegnazione e la graduatoria regionale di cui al D.P.R. n. 484/96. 2. Nell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente Accordo, per l'attribuzione degli incarichi si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 484/96. Norma Transitoria n. 3 1. Le parti convengono che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui agli Accordi collettivi nazionali vigenti alla data delle relative contestazioni. Norma Transitoria n. 4 1. Il disposto di cui all'art. 4, comma 4, del presente Accordo non si applica, per la sola durata della presente convenzione e fatta salva la perdita, per scelta intercorrente del medico, di uno o piu' dei rapporti convenzionali detenuti, ai medici che alla data di pubblicazione del presente Accordo siano gia' titolari di piu' di due rapporti convenzionali. Norma Transitoria n. 5 1. In attesa della effettiva operativita' delle norme concernenti la formazione professionale da attuarsi secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato, ed in base all'art. 8 del presente Accordo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 dell'Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con il D.P.R. n. 484/96. Norma Transitoria n. 6 1. Ai medici che abbiano acquisito l'attestato di idoneita' all'esercizio delle attivita' di emergenze sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale, e' concessa, al fine di consentire la piena operativita' delle rete degli operatori dell'emergenza, l'attribuzione di incarichi provvisori di emergenza sanitaria, nei casi in cui questi non sono stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all'art. 2 del presente Accordo e in possesso del previsto attestato, per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi. 2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di idoneita' previsto, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari all'inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell'elenco. 3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell'ordine dal voto di laurea, dall'Anzianita' di laurea, dalla minore eta'. Norma Transitoria n. 7 1. Ai medici che abbiano acquisito l'attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale e' consentita, al fine di non creare discontinuita' nell'assistenza ai cittadini, l'attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all'art. 2 del presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi. 2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di formazione specifico, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisii necessari all'inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell'elenco. 3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell'ordine dal voto di laurea, dall'anzianita' di laurea, dalla minore eta'. Norma Transitoria n. 8 1. Premesso che l'art. 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 229/99 dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalita' di attuazione per l'applicazione di quanto sancito al comma 1 dell'articolo medesimo, le parti convengono che il termine per l'entrata in vigore a regime del limite di eta' per la cessazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 6, comma l, lettera a) del presente Accordo collettivo nazionale, sara' individuato a seguito di specifica intesa tra le parti firmatarie della presente convenzione nazionale, dopo che saranno definiti e disciplinati nelle sedi competenti con il concorso dell'ENPAM e delle parti firmatarie stesse, gli aspetti ed effetti previdenziali conseguenti all'introduzione dei nuovi limiti di eta', secondo quanto stabilito dall'art. 15-nonies del decreto legislativo n. 229/99. 2. Fino a quando non entrera' in vigore il limite di eta' stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera a) del presente Accordo collettivo nazionale, continua ad applicarsi l'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 484/96. Norma Transitoria n. 9 1. Le parti convengono che il presente Accordo collettivo nazionale, compresi i suoi allegati, rimane in vigore fino a che non sia stato perfezionato e reso esecutivo con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica, l'Accordo collettivo nazionale valido nel triennio successivo, con decorrenza 01.01.2001, come previsto dall'art. 8, comma 1, del D L.vo n. 502/92 e successive modifiche. Norma Transitoria n. 10 1. Sono fatti salvi per la durata prevista gli effetti giuridici ed economici stabiliti dagli Accordi regionali vigenti in favore dei medici impegnati nelle attivita' di emergenza sanitaria territoriale. Norma Transitoria n. 11 1. Il termine di tre anni di cui ali art. 6, comma 3, decorre dalla data di pubblicazione del presente Accordo. Norma Transitoria n. 12 1. Sono fatti salvi, per la durata prevista, gli effetti giuridici ed economici stabilii dagli Accordi regionali vigenti stipulati ai sensi del Capo VI del D.P.R. n. 484/96.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Dihiarazioni

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