DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 270
DICHIARAZIONE A vERBALE Dichiarazione a Verbale n. 1 1. Le parti raccomandano al Ministero della sanita' che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del S.S.N. sia dato rilievo all'attivita' di medico di medicina generale convenzionato, con particolare riguardo agli addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale e di medicina dei servizi. Dichiarazione a verbale n. 2 1. Le parti chiariscono che le dizioni Regioni, Amministrazione regionale, Giunta regionale, Assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Dichiarazione a verbale n. 3 1. Le parti raccomandano al Ministro della Sanita' che una rilevante percentuale dei posti disponibili per la frequenza ai corsi di formazione di medicina generale, previsti dai decreto legislativo n. 256/91 e successive modificazioni, sia riservata a medici abilitati all'esercizio professionale dopo il 31.12.94. Dichiarazione a verbale n. 4 1. Le parti chiariscono che la dizione "medico di medicina generale" si riferisce a tutti i medici convenzionati con le Aziende ai sensi del presente Accordo. Dichiarazione a verbale n. 5 1. Le parti convengono che tra i compiti affidati ai medici dal presente Accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria. Dichiarazione a verbale n. 6 1. Le parti si impegnano a dare preferenza nel conferimento degli incarichi per le centrali di ascolto ai medici portori di handicap motori o visivi, in ordine di anzianita' di laurea o, in subordine, di voto di laurea. Dichiarazione a verbale n. 7 1. Le parti raccomandano al Ministero della Sanita' di emanare, sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il modello prescrizione-proposta di cui al DM n. 350/88, alla normativa vigente anche per le esigenze poste dalla compensazione infraregionale e extraregionale nonche' dalla nuova impostazione del regime di esenzione del cittadino dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 2. Le parti raccomandano inoltre al Ministero della Sanita' l'adozione di idonei strumenti normativi e tecnici atti a consentire la puntuale individuazione del medico prescrittore, anche al fine di facilitare l'attribuzione delle specifiche responsabilita' nell'ambito del rispetto dei livelli di spesa programmati. Dichiarazione a verbale n. 8 1. Le parti convengono di affrontare, d'intesa con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, tutte le tematiche deontologiche poste dalla "Carta dei servizi sanitari" con riferimento anche alla evidenziazione della qualificazione professionale del medico. Dichiarazione a verbale n. 9 1. Nei confronti dei medici iniettori e prelevatori di cui all'Accordo collettivo nazionale del 22 dicembre 1978, titolari di incarico alla data di pubblicazione del presente Accordo, e' riconosciuta per intero l'anzianita' di servizio maturata, senza soluzione di continuita', anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti mutualistici. Dichiarazione a verbale n. 10 Le parti, per agevolare i medici che hanno conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale, in quelle regioni in cui tale corso di formazione sia iniziato l'anno successivo a quello di promulgazione del bando, sollecitano il Ministero della Sanita' ad emanare un dispositivo di legge che consenta a tali medici di poter essere inscritti nella graduatoria regionale unica valida per l'anno successivo a quello di conseguimento del relativo titolo. Dichiarazione a verbale n. 11 Le parti concordano che occorra operare, anche attraverso modifiche legislative di Accordi regionali, affinche' la certificazione di idoneita' per la pratica di attivita' sportive non agonistiche, venga effettuata esclusivamente o prevalentemente dai medici di famiglia. In tale contesto e' auspicabile che, attraverso accordi regionali con i sindacati maggiormente rappresentativi, siano tutelati quei cittadini, soprattutto giovani che, senza alcun esborso economico diretto o indiretto, aderiscono a societa' sportive. Dichiarazione a verbale n. 12 Le parti auspicano che, anche mediante idonee modifiche legislative, possa essere consentito ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale di poter essere iscritti alle scuole di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257/91 e n. 368/99. Dichiarazione a verbale n. 13 Le parti convengono sull'opportunita' che di Accordi regionali con i sindacati maggiormente rappresentativi individuino le modalita' atte ad assicurare, in ogni ambito territoriale carente, l'assistenza all'interno del Servizio sanitario nazionale, mediante l'esercizio della libera scelta del medico da parte dell'assistito. Dichiarazione a verbale n. 14 Le parti, nel ribadire l'importante funzione che puo' essere svolta dalle varie forme associative per il miglioramento della qualita' dell'assistenza in coerenza con le previsioni del decreto legislativo n. 229/99, convengono sull'opportunita' che la sperimentazione di nuovi modelli gestionali, costituiti sulla base della normativa vigente, valorizzi il ruolo delle varie forme societarie che il decreto legislativo stesso individua come partners nel perseguimento degli obiettivi dichiarati.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato A
ALLEGATI Allegato A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA REGIONALE DI MEDICINA GENERALE RACCOMANDATA Bollo All'assessorato alla Sanita' Regione Il sottoscritto Dott. nato a prov. il M() F() codice fiscale Comune di residenza prov. indirizzo n. CAP tel. Azienda U.S.L. di residenza CHIEDE secondo quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale ex art. 8 del decreto legislativo 30.12.92, n. 502, e successive modificazioni, di essere inserito nella graduatoria regionale di medicina generale, a valere per l'anno . A tal fine acclude alla presente la seguente documentazione: n. 1 Certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici di rilasciato il (v.nota) n. Documenti relativi ai titoli in suo possesso - valutabili ai fini della graduatoria predetta - e specificati nel prospetto interno; ovvero autocertificazione e dichiarazione sostitutiva. Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso: () la propria residenza () il domicilio sotto indicato: c/o Comune provincia indirizzo n. CAP Data firma per esteso AVVERTENZE IMPORTANTI - L'attestazione dell'Ordine dei Medici deve avere la data di rilascio non antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. La mancata presentazione di questo documento o la sua incompletezza comporta l'esclusione dalla graduatoria. - I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in originale o copia autenticata, in regola con le norme sull'imposta di bollo, secondo le disposizioni di legge vigenti. - Il certificato di laurea, rilasciato dalla Universita' degli studi, deve essere allegato anche se la votazione ivi riportata non da diritto a punteggio, tranne se gia' agli atti. - I documenti allegati alla domanda per l'inserimento nella graduatoria eventualmente presenti negli anni precedenti, sono acquisiti agli atti purche' ne venga fatto espresso riferimento e sempre che siano tali da poterne consentire la valutazione. Dovra' invece essere allegata tutta la documentazione relativa a titoli ed attivita' svolti successivamente alla data di scadenza della precedente domanda e fino al 31 dicembre dell'anno precedente all'inoltro della presente domanda. - La documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione, non si terra' conto di quella della quale non e possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dal medico. VALUTAZIONE TITOLI ED ATTIVITA' SVOLTA Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato B
Allegato B. (art. 19) PROCEDURE TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE 1.Stabilito per determinazione della Regione l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale. 2.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 tale ambito non puo' comprendere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti ne' puo' essere inferiore al territorio del comune anche se questo comprende piu' Aziende. 3. Si procede in questo modo. 4.Si stabilisce quale e' la popolazione nell'ambito risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 5.Da tale quantita' si detrae la popolazione che al 31 dicembre dell'anno precedente, pur anagraficamente residente nell'ambio territoriale, ha effettuato le scelta del medico in altro ambito. Si aggiunge la popolazione non residente che effettuato la scelta nell'ambito. 6.Da questa quantita' si detrae ulteriormente la popolazione in eta' pediatrica (0-14); ne risultera' un numero di abitanti che e' quello utile al fine del rapporto ottimale. 7.A parte si prende l'elenco dei medici gia' operanti nella medicina generale nell'ambito in questione ivi compresi i medici ex-associati. 8.Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o dalla autolimitazione. 9.Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell'applicazione del rapporto ottimale. 10. Esso sara': - uguale a 1.000 per tutti coloro che usufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superiore a 1.000; - pari al loro massimale se esso e' inferiore a 1.000. 11. Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell'applicazione del rapporto ottimale. 12. La zona e' carente se il risultato della sottrazione comporta un numero superiore a 500 e si inserira' un medico per ogni 1.000 abitanti o frazione superiore a 500 in relazione al risultato della sottrazione. 13. Esempio: Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.000 abitanti; abitanti che hanno scelto il medico fuori ambito 1.500; abitanti fuori ambito che hanno scelto il medico nell'ambito 50; al fine dell'applicazione del rapporto ottimale abitanti 44.550. Al fine del rapporto ottimale: Abitanti 52.000 Popolazione pediatrica 6.000 Medici inseriti nell'ambito: 4 a 1.800 scelte di massimale - valgono 4.000 (4 x 1.000) 20 a 1.500 scelte di massimale - valgono 20.000(20 x 1.000) 3 a 1.000 scelte di massimale - valgono 3.000 (3 x 1.000) 5 a 750 scelte di massimale - valgono 3.750 (5 x 750) 12 a 500 scelte di massimale - valgono 6.000 (12 x 500) Totale 36.750 La zona e' carente: 44.550 - 36.750 = 7.800. Devono essere inseriti 8 medici.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato C
Allegato C. (art. 23) REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO DI ASSISTENZA PRIMARIA NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA 1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello gia' sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione. Non e' consentito al sostituto di acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 2. L'onorario professionale, deve essere corrisposto per intero al medico sostituto. 3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilita', i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20%, se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. 4. Il compenso di cui all'articolo 45, lettera B1, e' corrisposto al sostituto ove egli ne abbia diritto ai sensi del comma 2 della stessa lettera B1. 5. Ai medici sostituti spettano i compensi di cui all'art. 45, lettera C1 comma 2, lettera C2 commi 1 e 2, lettera C3, per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato D
Allegato D. (art. 32-45) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di assistenza primaria sono quelle elencate, in calce al presente allegato D, nel nomenclatore-tariffario. 2. Salvo che sia diversamente prevista dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale convenzionato del medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente. 3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1, lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneita' dello studio professionale, il medico e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio e' dotato delle corrispondenti necessarie attrezzare. 4. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico e' tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare data di effettuazione, nome, cognome, indirizzo e numero di codice regionale dell'assistito. 5. Nel caso di prestazioni multiple o singole soggette ad autorizzazione dal Servizio, il medico deve inoltrare, insieme alla distinta riepilogativa delle prestazioni aggiuntive, la autorizzazione ed il modulo riepilogativo di prestazioni multiple autorizzate di cui all'Allegato S del presente Accordo, debitamente controfirmato dall'assistito, o da chi per lui, a conferma dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni. 6. Il mancato invio della distinta riepilogativa dalle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilita' di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. 7. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sara' esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di cui all'art. 14, comma 4. 8. Al medico spettano compensi onnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario, con esclusione di quelli previsti alla lettera "C". Fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo puo' far carico all'assistito. I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4. 9. Gli emolumenti riferiti alle prestazioni aggiuntive, con esclusione di quelle previste alla lett. "C", non possono superare mensilmente il 16,60% per cento dei compensi corrisposti nello stesso mese al medico a titolo di onorario professionale di cui all'art. 45, lettera "A1, comma 1". 10. I medici della continuita' assistenziale possono eseguire, nell'esercizio della propria attivita' convenzionale, le prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A del nomenclatore tariffario di cui al presente Allegato. NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A - Prestazioni eseguibili senza autorizzazione: =================================================================== Prestazioni 01.01.1999 01.01.2000 =================================================================== 1. Prima medicazione () 23.530 23.860 2. Sutura di ferita superficiale 6.340 6.430 3. Successive medicazioni 11.760 11.930 4. Rimozione di punti di sutura e medicazione 23.530 23.860 5. Cateterismo uretrale nell'uomo 18.410 18.000 6. Cateterismo uretrale nella donna 6.850 6.950 7. Tamponamento nasale anteriore 10.740 10.890 8. Fleboclisi (unica-eseguibile in caso 23.530 21.860 di urgenza) 9. Lavanda gastrica 23.540 23.860 10. Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione 11.760 11.930 antitetanica 11. Iniezione sottocutanea desensibilizzante() 17.600 17.840 12. Tampone faringeo, prelievo per esame 1.230 1.240 batteriologico (solo su pazienti non ambulabili) . B) Prestazioni eseguibili con autoriduzione sanitaria: =================================================================== Prestazioni 01.01.1999 01.01.2000 =================================================================== 1. Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi) 17.600 17.840 2. Ciclo curativo di iniezioni endovenose 11.770 11.930 (per ogni iniezione) 3. Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide 2.350 2.390 nello studio professionale del medico (per prestazione singola) () 4. Vaccinazioni non obbligatorie () 11.760 11.930 C) Prestazioni, indicate a titolo esemplificativo, eseguibili nell'ambito degli accordi regionali e aziendali di cui al capo VI. 1. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del medico o della associazione di medici, di prestazioni aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio delle patologie, che programmate, nell'ambio di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attivita' previste dall'art. 70. 2. A titolo esemplificativo si individuano alcune prestazioni correlate alle attivita' di cui all'art. 70, comma 1 e 2: Anziani: - test psicoattitudinali; - test per valutazione di abilita' e di socializzazione; - test verbali e non, per valutazione cognitiva. Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di: - patologie infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi; - patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plastici ecc.); - neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavande vescicali, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant'altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico; - patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi; - patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie): spirometria iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aerosol (*); - patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale; - pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale: incisione di ascessi riduzione di lussazione.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato E
Allegato E. SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE Caro collega Invio in ospedale I paziente signor ........................... 1) Motivo del ricovero ................................................................... ................................................................... 2) Accertamenti eventualmente effettuati e terapia praticata in atto ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 3) Dati estratti dalla scheda sanitaria ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero. Ti segnalo l'opportunita' che al termine del ricovero mi sia cortesemente inviata una esauriente relazione clinica. ..........., Li' .......... Dott. Recapito telefonico:
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato F
Allegato F. (art. 38) CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITA' DI MALATTIA (art. 2, D.L. 663/1979 o art. 15 L. 155/1981) INVARIATA.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 1
Allegato G. (Art. 45) ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI Art. 1 - Prestazioni domiciliari 1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 39, comma 1, lettera b), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: - monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; - controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari; - indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; - indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarita' fisiche e psichiche del singolo paziente; - indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita della Azienda; - collaborazione con il personale dei servizi sociali della Azienda per la necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno; - predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; - attivazione degli interventi riabilitativi; - tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 2
Art. 2 - Attivazione del servizio domiciliare 1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilita' a raggiungere lo studio del medico, quali ad esempio: a) impossibilita permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficolta' a deambulare); b) impossibilita' ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore); c) impossibilita' per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali: - insufficienza cardiaca in stadio avanzato; - insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale; - arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato; - gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione; - cerebropatici e cerebolesi, con forme gravi; - paraplegici e tetraplegici.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 3
Art. 3 - Procedure per l'attivazione dell'assistenza 1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare puo' essere effettuata dalla Azienda dal medico di scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di attivazione dell'ADP deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi e inviata o presenta al distretto. 3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonche' le necessita' di eventuali supporti di personale. 4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilita' di concordare sollecitatamente il programma assistenziale proposto, e' necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione indicazione a confermare la oggettiva impossibilita' di accesso del paziente allo studio del medico. 5. L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo la modalita' di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dinanzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato. 6 In caso di discordanza sul programma da parte del medico dell'Azienda, questi e' tenuto a darne motivata comunicazione scritta antro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, al medico di libera scelta, al fine di apportare al programma medesimo le modifiche eventuali. Apportate tali modifiche al programma, questo viene riproposto per l'approvazione entro 7 giorni. 7. Eventuali controversie in materia di assistenza domiciliare programmata sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del distretto e del medico di medicina generale membro di diritto dell'Ufficio di coordinammo delle attivita' distrettuali. 8. In reazione a particolari difficolta' locali, l'Ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali puo' definire specifiche modalita' procedurali atte a superarle.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 4
Art. 4 - Rapporti con il distretto 1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attivita' sanitaria, sulla base del programma e delle procedure di cui al precedente articolo 3, concordano: A) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga); B) la periodicita' settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico di medicina generale al domicilio, che puo' variare in relazione alla diversa intensita' dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto; C) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in reazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica che necessitino al soggetto.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 5
Art. 5 - Compenso economico 1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico e' corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a lire 35.800 per accesso, a far data dal 1.1.1999, e di lire 36.600 dal 1.1.2000. 2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato. 3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 6
Art. 6 - Modalita' di pagamento 1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella qualita' degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente. 3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 4 La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 7
Art. 7 - Documentazione di distretto 1. Presso ogni distretto, e' curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti. 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico. 3. Sulla base di apposito Accordo regionale e' stabilita la modulistica da adottarsi da parte delle Aziende per i compiti di cui al presente Allegato.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 8
Art. 8 - Verifiche 1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio della Azienda ed i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessita degli interventi attivati. 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 9
Art. 9 - Accordi decentrati 1. In sede regionale possono concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, particolari modalita' integrative di erogazione della ADP in relazione a specifiche peculiarita' geografiche e socio-ambientali che le giustifichino.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 1
Allegato H. (Artt. 32, 39, 45) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA Art. 1 - Prestazioni 1. L'assistenza domiciliare integrata di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), e' svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni: - di medicina generale; - di medicina specialistica; - infermieristiche domiciliari e di riabilitazione; - di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle Aziende; - di assistenza sociale. 2. Lo svolgimento e' fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 2
Art. 2 - Destinatari 1. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria. 2. Salva diversa determinazione concordata tra il medico responsabile dell'attivita' sanitaria a livello distrettuale e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio-ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a: - malati terminali; - malattie progressivamente invalidanti e che necessitano di interventi complessi; - incidenti vascolari acuti; - gravi fratture in anziani; - forme psicotiche acute gravi; - riabilitazione di vasculopatici; - riabilitazione in neurolesi; - malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano (forme respiratorie e altro); - dimissioni protette da strutture ospedaliere.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 3
Art. 3 - procedure per l'attivazione 1. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile delle attivita' sanitarie a livello di distretto nel quale ha la residenza l'interessato da parte del: a) medico di medicine generale; b) responsabile del reparto ospedaliero all'atto delle dimissioni; c) servizi sociali; d) familiari del paziente. 2. Entro 48 ore dalla segnalazione ricevuta il medico del distretto attiva o meno le procedure e prende contatto con il medico di medicina generale per attivare l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari. 3. Ove il medico del distretto non ritenga necessaria l'attivazione dell'ADI per il caso proposto dal medico di famiglia deve darne motivata comunicazione entro 24 ore dalla richiesta di attivazione al medico di assistenza primaria e ai familiari dell'assistito interessato. 4. Nel caso in cui la proposta di ADI sia approvata, il sanitario responsabile a livello distrettuale e il medico di medicina generale concordano: a) la durata presumibile del periodo di erogazione dell'assistenza integrata; b) la tipologia degli altri operatori sanitari coinvolti; c) le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale da avanzare al responsabile distrettuale delle relative attivita'; d) la degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificita' del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilita' clinica di ciascun caso; e) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di effettuazione del servizio. 5. Il medico di assistenza primaria nell'ambito del piano di interventi: - ha la responsabilita' unica e complessiva del paziente; - tiene la scheda degli accessi fornite dalla Azienda presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi; - attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e sociali programmati; - coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 4
Art. 4 - Sospensione 1. L'assistenza puo' essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla Azienda, con decisione motivata e con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 5
Art. 5 - Trattamento economico 1. Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico di cui all'art. 45 e' corrisposto un compenso onnicomprensivo per ciascun accesso di lire 35.800 dal 1.1.1999 e lire 36.600 dal 1.1.2000. 2. Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite. 3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero del paziente in struttura sanitaria, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate. 4. In caso di ricovero in struttura sociale il programma di assistenza domiciliare integrata viene riformulato sulla base della nuova situazione assistenziale. Cessa qualora l'assistenza sia erogata mediante l'accordo regionale di cui all'art. 39, comma 1, lettera c ).
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 6
Art. 6 - Modalita' di pagamento 1. Al fine della corresponsione del compenso il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio della Azienda per la liquidazione. 3. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantita' degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio dell'assistito. 4. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 5. La liquidazione deve avvenire nel corso del secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 7
Art. 7 - Documentazione di distretto 1. Presso ogni distretto e' curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza domiciliare integrata. 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti, con le relative variazioni e una copia del programma concordato per l'assistenza domiciliare integrata, conservati in ordine alfabetico.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 8
Art. 8 - Riunioni periodiche 1. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove una riunione trimestrale con i responsabili dell'attivita' sanitaria distrettuale e con i membri del Comitato aziendale al fine di assicurare l'uniformita' dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo. 2. Alla riunione possono essere invitati i medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione. 3. Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito e' tenuto a partecipare, concordando modalita' e tempi.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 9
Art. 9 - Verifiche 1. Il dirigente medico responsabile del servizio ed i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento verificare presso il domicilio la necessita degli interventi attivati. 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 10
Art. 10 - Controversie 1. Eventuali controversie in materia di assistenza domiciliare integrata sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del distretto e del medico di medicina generale membro di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali. 2. In relazione a particolari difficolta' locali, l'Ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali puo' definire specifiche modalita' procedurali atte a superarle.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato I
Allegato I Informativa resa all'interessato per il trattamento di dati personali. Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue: 1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti e' diretto esclusivamente all'espletamento da parte di questa Amministrazione della formazione della graduatoria regionale valida per il periodo: 2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici; 3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potra' essere inserito in detta graduatoria; 4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; 5. L'art. 13 della citata legge Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; 6. Titolare del trattamento dei dati e'
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato L
Allegato L. (art.7 - 20 e 49) DICHIARAZIONE INFORMATIVA (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato M
Allegato M. (art. 54) SCHEDA DEGLI INTERVENTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE INVARIATA. *
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 1
Allegato N. (norma finale 2) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DELLA MEDICINA DEI SERVIZI Art. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo instaurati tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformita' con le indicazioni della programmazione regionale, aziendale e distrettuale, di attivita' sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e successive normative, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. citato, le Aziende sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati a tempo indeterminato nella attivita' di medicina dei servizi gia' disciplinate dal capo II del D.P.R. n. 218/92, e i medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'Allegato "N" al D.P.R. n 484/96. Per questi vale il presente Regolamento.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 2
Art. 2 - Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dall'[art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7), gli incarichi di cui al presente accordo cessano nei confronti del medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'[articolo 48 della legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) od in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro, ovvero che: a) svolga attivita' come medico specialista ambulatoriale convenzionato, con estensione dei casi disciplinati dall'[art. 11, comma 1, lettera e)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;316~art11-com1-lete) e [lettera h), del D.P.R. 316/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;316~art11-com1-leth) e delle corrispondenti ipotesi previste nei successivi accordi nazionali; b) intrattenga con le Aziende sanitarie un "apposito rapporto" instaurato ai sensi dell'[articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com5) e successive modificazioni; c) svolga attivita' come medico specialista convenzionato esterno; d) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al [decreto legislativo n. 256/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;256) e al [decreto legislativo n. 368/99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;368) o a corsi di specializzazione di cui al [decreto legislativo n. 257/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;257) e al [decreto legislativo n. 368/99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;368); e) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all'[articolo 43, della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); f) operi come dipendente od in virtu' di un rapporto di collaborazione professionale, anche precario presso case di cure private o strutture sanitarie di cui all'[articolo 43 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); tale incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che, presso le istituzioni ivi indicate, svolgono attivita' iniettoria o di prelievo o di guardia medica; g) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del Fondo di previdenza competente di cui al D.M. 15 ottobre 1976 del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289. 2. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta l'immediata decadenza dall'incarico.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 3
Art. 3 - Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato 1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari di incarico ai sensi del Capo II del [D.P.R. n. 218/92 e dell'art. 8, comma 1 bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;218~art8-com1bis), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502), come successivamente modificato, e dell'Allegato N al [D.P.R. n. 484/96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;484). 2. Fermo restando da parte dell'Azienda la possibilita' di accertare in qualsiasi momento l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilita' o comportanti limitazione d'orario, i comitati di cui all'art. 22 aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei fogli informativi di cui all'articolo 7, l'elenco dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di sopraggiunte incompatibilita' e le limitazioni dell'attivita' oraria in rapporto allo svolgimento di altre attivita' compatibili. 3. Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno essere comunicati entro 30 giorni al comitato di cui all'art. 11 per i provvedimenti di competenza. 4. L'elenco suddetto trasmesso alle Aziende e agli uffici regionali preposti all'attuazione del presente Accordo.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 4
Art. 4 - Massimale Orario e sue limitazioni 1. Ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali di incarico, ai sensi dell'articolo precedente. 2. La somma dell'attivita' per l'incarico disciplinato dalle norme del presente Accordo e di altra attivita' compatibile non puo' superare l'impegno orario settimanale di 38 ore. 3. Il numero individuale massimo di scelte ai fini della limitazione di orario per il medico che intrattiene con il Servizio sanitario Nazionale un rapporto convenzionale per la medicina generale di libera scelta o per la pediatria di libera scelta viene determinato esclusivamente in base ai criteri stabiliti nei rispettivi accordi nazionali per la medicina generale e la pediatria di base. Sono fatti salvi i massimali precedentemente attribuiti fino a che le singole situazioni soggettive rimangono immodificate. 4. In deroga al disposto del comma 1, sono mantenuti gli aumenti di orario formalmente previsti dalla Regione ai sensi dell'[art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 218/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;218~art11-com5), entro la data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo nazionale di medicina generale.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 5
Art. 5 - Aumenti d'orario 1. L'Azienda, qualora si rendano disponibili orari di attivita' per cessione degli incarichi a tempo indeterminato, interpella i medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda medesima che abbiano espresso la propria disponibilita' e assegna l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa Azienda secondo l'ordine di anzianita' di incarico. 2. A parita' di anzianita' di incarico prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianita' di laurea e la minore eta'. 3. Qualora, dopo aver espletato la procedura di cui ai commi 1 e 2, siano disponibili turni vacanti, l'Azienda comunica la disponibilita' al Comitato di cui all'art. 22 per l'eventuale trasferimento di medici gia' incaricati a tempo indeterminato in altra Azienda.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 6
Art. 6 Riduzione di orario degli incarichi e soppressione dei servizi 1. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, l'Azienda puo' dar luogo a riduzione di orario dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese. La riduzione dell'orario si applica al medico con minore anzianita' di incarico nell'ambito del medesimo servizio. 2. I provvedimenti con i quali si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente Accordo sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all'art. 22 nella persona del suo presidente. 3. Eventuali nuovi aumenti di orario interessanti servizi gia' oggetto di precedenti riduzioni orarie, sono attribuiti al medico al quale era stata applicata la decurtazione di orario, ove possibile, o, comunque, al medico incaricato a tempo indeterminato con orario di incarico piu' basso. 4. Nel caso di non agibilita' temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'Azienda assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per l'interessato e senza soluzione di continuita' dell'incarico.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 7
Art. 7 - Compiti e doveri del medico - Libera professione 1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve: a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo e a quelle che l'Azienda emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali; b) redigere e trasmettere alla Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Accordo, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato L); c) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera incarico a tempo indeterminato. 2. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate. 4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia di orario di lavoro e di rispetto dei compiti previsti dal presente Capo potranno essere contestate al medico secondo la procedura di cui all'articolo 16 del presente Accordo. 5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di applicazione al medico del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 16. 6. Il medico e' tenuto a svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attivita' sanitarie regolate dal presente Accordo, l'Azienda decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla tipologia dell'attivita'. 7. Sono inoltre doveri e compiti del medico: - l'adesione alla sperimentazione dell'equipes territoriali di cui all'art. 15; - lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle tematiche evidenziate all'art. 31 comma; - la collaborazione funzionale con la dirigenza sanitaria dell'Azienda per la realizzazione dei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. 8. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato partecipano ai progetti obiettivo predisposti e realizzati a livello regionale, aziendale e distrettuale secondo le norme previste dal presente Accordo. 9. Il medico incaricato per le attivita' di medicina dei servizi puo' esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, purche' essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Il medico, che svolge attivita' libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in tal senso. 10. I medici incaricati a tempo indeterminato, possono inoltre, sulla base degli accordi regionali ed aziendali svolgere attivita' organizzative e di coordinamento.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 8
Art. 8 - Cessazione e sospensione dell'incarico 1. L'incarico puo' cessare per rinuncia del medico da comunicare all'Azienda a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta del medico l'Azienda, valutate le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'Azienda procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato: a) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall'art. 12 in caso di malattia; c) per compimento del 65o anno di eta'; d) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato, da uno designato dalla Azienda che la presiede e da un terzo medico designato dal Presidente dell'Ordine dei medici competente per territorio. 5. L'incarico e' sospeso in caso di emissione di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria di divieto di dimora nel territorio dell'Azienda ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelate in carcere o in luogo di cura. E' altresi' sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Azienda applica all'interessato le norme di cui all'art. 16 dell'Accordo nazionale per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. L'incarico e' altresi' sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 9
Art. 9 - Trasferimenti 1. Il trasferimento dei medici tra Aziende della stessa regione o di regioni diverse, puo' avvenire a domanda del medico previo nulla-osta dei Direttori Generali delle Aziende interessate. 2. Per il trasferimento a domanda, l'interessato deve farne contestuale richiesta alle Aziende di provenienza e di destinazione. 3. L'Azienda di destinazione deve dare comunicazione al comitato zonale della disponibilita' del posto da ricoprire mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento; nel caso di piu' medici interessati, prevale la posizione del medico che svolge l'attivita' di cui al presente accordo in via esclusiva, in subordine l'anzianita' di incarico, il voto di laurea, l'anzianita' di laurea e la minore eta'. 4. Ove sia possibile in relazione alle disponibilita' orarie il medico e' trasferito all'Azienda di destinazione con il medesimo numero di ore di cui era titolare nell'Azienda di provenienza. 5. Il trasferimento del medico nell'ambito dei servizi distrettuali della Azienda puo' avvenire anche a domanda dell'interessato. 6. Le Aziende, fatto salvo quanto previsto in materia di riduzione degli orari dall'articolo 6, possono attivare modifiche delle sedi di attivita' dei medici, con mantenimento dell'orario complessivo del medico, all'interno della Azienda nell'ambito di accorpamenti di sedi funzionali ad una migliore organizzazione dei servizi territoriali, d'intesa con i sindacati firmatari del presente Accordo. 7. I Trasferimenti d'ufficio devono essere giustificati o dall'opportunita' di unificare in un sola zona le prestazioni del sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di servizi, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilita' concordati a livello aziendale con i sindacati firmatari del presente Accordo. 8. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attivita' gia' assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione e' determinato dall'Azienda sentito il medico. 9. Il medico trasferito, a domanda o di ufficio, conserva l'anzianita' maturata nel servizio di provenienza. 10. Nel caso di non agibilita' temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'Azienda assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per l'interessato. 11. Al medico che accetta il trasferimento di incarico ad altra Azienda viene garantita, comunque, la contestualita', in continuita' di servizio, tra la cessazione del vecchio incarico e l'attivazione del nuovo.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 10
Art. 10 - Sostituzioni 1. Alle sostituzioni dei medici incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo si assentino dal servizio l'Azienda provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria annuale di medicina generale con priorita' per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato. 2. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non puo' ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare. 3. Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a1).
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 11
Art. 11 - Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale 1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico incaricato a tempo indeterminato spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. 2. Il permesso e' usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni. 3. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso esso e' concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all'art. 13. 4. Il periodo di permesso viene fruito durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo. 5. Per periodi di servizio inferiori ad 1 anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito quanti sono i mesi di servizio prestati. 6. Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi continuativi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 7. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale e' corrisposto il normale trattamento di servizio.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 12
Art. 12 - Malattia, Gravidanza 1. Al medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti. 2. L'Azienda puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati. 3. In caso di gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per sei mesi continuativi. 4. Durante la gravidanza e il puerperio l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 13
Art. 13 - Assenze giustificate 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'Azienda conserva l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione. 2. In caso di servizio di leva o richiamo alle armi, il medico e' ripristinato nell'incarico purche' ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di congedo. 3. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di elezione a consigliere comunale di comune capoluogo di Regione, l'Azienda conserva l'incarico, a richiesta dell'interessato, per l'intera durata del mandato. 4. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni. 5. Ricorrenti assenze non retribuite sono valutate per l'eventuale procedimento di cui all'art. 16 dell'Accordo per la medicina generale. 6. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Allegato N in piu' posti di lavoro e ovvero o piu' Aziende il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente. 7. Nessun compenso e' dovuto al medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine come anzianita' di incarico.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 14
Art 14 - Trattamento economico 1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta il seguente trattamento economico: a1) - Compenso professionale orario secondo la seguente tabella:
Dal 01.01.1999
Dal 01.01.2000
19.980 20.260
a2) - Gli incrementi di anzianita' di cui all'[art. 20, comma 1, lett. a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;218~art20-com1-leta) e [lett. c), D.P.R. n. 218/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;218~art20-com1-letc), calcolati alla data del 29.2.96, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Su detto maturato economico si applicano con decorrenza dalla suddetta data, i successivi incrementi percentuali del 2,3% per l'anno 1999 e del 1,4% per l'anno 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante dalla applicazione dalla precedente percentuale. a3) - Per l'attivita' svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto e' maggiorato nella misura del 30%. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%. b) Compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 20, comma 1, lett. b) (b2 e b3), del [D.P.R. n. 218/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;218) quote mensili di carovita), nella misura corrisposta al 31 dicembre 1997, incrementata del 2,3% dall'1.1.99 e del 1,4% dall'1.1.2000. Le percentuali di incremento vengono applicate sulla base dell'importo rivalutato con la percentuale pre- c) Indennita' di piena disponibilita' ai medici incaricati a tempo indeterminato, i quali svolgono esclusivamente attivita' ai sensi del presente accordo, salvo la libera professione di cui all'art. 7, ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e continuita' assistenziale (tali medici devono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo) per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, secondo l'importo sottoindicato:
Dal 01.01.1999 Dal 01.01.2000
1.175 1.190
- Contributo previdenziale. A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa - di norma mensilmente al massimo trimestralmente - con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al decreto del Ministro del Lavoro 15.10.1976 e successive modificazioni, un contributo del 22,5% (ventiduevirgolacinque per cento), di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9,5% (novevirgolacinque per cento) a carico di ogni singolo medico, calcolato sui compensi orari di cui alla lettera a) e sul compenso aggiuntivo di cui alla lettera b) e sull'indennita' di piena disponibilita' di cui alla lettera c). e) Indennita' chilometrica. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora si avvalgono del proprio automezzo per spostamenti dovuti alla svolgimento di attivita' al di fuori dei presidi dalla Azienda, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonche' adeguata assicurazione dell'automezzo. Per viste fiscali a carico del datore di lavoro richiedente al medico che effettua la visita spettano per gli spostamenti i corrispettivi indicati dal Ministero del Lavoro da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda, sempre che il mezzo di trasporto sia stato fornito dal medico stesso. f) per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 7, comma 7 e' corrisposto un compenso per ogni ora di incarico pari a Lire 2.229, con decorrenza dall'01.01.2000 non valutabile ai fini della determinazione del premio di operosita'. 2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro le fine del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correntezza del pagamento si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende. 3. Al medico della medicina dei servizi che partecipa ai progetti obiettivo, ai programmi e alle attivita' stabilite dagli Accordi regionali spettano quote variabili secondo quanto determinato dagli Accordi stessi.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 15
Art. 15 - Rimborso spese di accesso 1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente. 2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il medico abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda. 3. La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora il medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 16
Art. 16 - Premio di collaborazione 1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario, del compenso aggiuntivo complessivamente percepiti nel corso dell'anno, dell'indennita' di piena disponibilita' e dell'assegno alla persona di cui all'art. 14 comma 1, lett. a2). 2. Detto premio e' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. 3. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio. 4. Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 17
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