DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 270
Art. 17 - Premio di operosita' 1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta alla cessazione dell'incarico un premio di operosita' nelle misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente Allegato N. 2. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la fazione di mese superiore a 15 giorni, e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 3. Ciascuna mensilita', calcolata in base al compenso orario in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' svolta dal medico in ogni anno di servizio. 4. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata. 5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il premio per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare. 6. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, sul premio di collaborazione, sull'indennita' di piena disponibilita' e sull'assegno alla persona di cui all'art. 14, comma 1, lett. a2). 7. Il premio e' corrisposto antro sei mesi dalla cessazione del rapporto. 8. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle Aziende sanitarie in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al [D.P.R. n. 884/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984;884), che qui si intendono integralmente richiamati.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 18
Art. 18 - Assicurazione contro gli infortuni derivanti dall'incarico. 1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di medicina dei servizi contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente Allegato N, ivi compresi ove l'attivita' sia prestata in una sede diversa da quella di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonche' i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previste dal presente Allegato N. 2. Il contratto e' stipulato senza franchigia per i seguenti massimali: - lire 1,5 miliardi per morte o invalidita' permanente; - lire 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno. 3. La relativa polizza e' stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 19
Art. 19 - Aggiornamento professionale obbligatorio 1. L'aggiornamento professionale si svolge con le stesse modalita' di cui all'art. 8 dell'Accordo collettivo nazionale per le medicina generale, tenendo conto della specificita' del settore. 2. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrisponde permesso retribuito con onere a carico delle Aziende.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 20
Art. 20 - Diritti sindacali 1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di n. 3 ore annuali per ogni iscritto. 2. Il numero dei medici iscritti titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Accordo, e' rilevato a livello regionale all'inizio di ogni anno sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica congiuntamente a tutte le Regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. Alla sostituzione si provvede con le modalita' di cui all'articolo 10. 5. Nel caso che le riunioni dei comitati di cui all'articolo 22 coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica spettano i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni. 6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attivita' di servizio.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 21
Art. 21 - Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Nei settori sanitari compresi nel campo di applicazione del presente Allegato N sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge 146/1990, articolo 2 - comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), quelle rese nell'ambito dei servizi per la tossicodipendenza, di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina fiscale. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero dalla categoria, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 13 dai medici individuati ai sensi dei commi successivi. 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Allegato, sono stabiliti, con apposite intese a livello Regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui al comma 1, nonche' per la loro distribuzione sul territorio. 4. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al comma 3 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singola Azienda entro 15 giorni dalle intese regionali di cui allo stesso comma 3. 5. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4, le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni di cui al comma 1. 6. In conformita' agli accordi di cui ai commi 3 e 4 le Aziende individuano, in occasione di ciascuno sciopero della categoria i nominativi dei medici in servizio tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando 3 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia sino alla definizione di nuovi accordi. 7. Il diritto di sciopero del medici addetti alla medicina dei servizi e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 8. I medici che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 13 dell'Accordo per la medicina generale. 9. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non effettuare azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le cosultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua ai martedi' successivo. 10. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 22
Art. 22 - Comitati regionali e aziendali 1 Il Comitato aziendale di cui all'art. 11 e il Comitato regionale di cui all'articolo 12 dell'Accordo nazionale svolgono le funzioni demandate loro dal presente Accordo ed esprimono pareri per la sua applicazione.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 23
Art. 23 - Responsabilita' convenzionali e violazioni 1. In caso di violazioni degli obblighi convenzionali, ai medici incaricati ai sensi del presente Allegato N si applicano le norme di cui all'art. 16 dell'Accordo nazionale.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 24
Art. 24 Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Azienda. 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria erogata attraverso la medicina dei servizi, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I medici addetti alla medicina dei servizi sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Allegato N.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 25
Art. 25 - Riscossione delle quote sindacali 1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle Aziende presso le quali i medici prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati e' inviato l'elenco dei medici a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con indicazione dell'importo delle relative quote. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide nel rispetto delle normative vigenti. 2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 26
Art. 26 - Durata dell'Accordo 1. Il presente regolamento ha durata triennale e scade il 31 dicembre 2000.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-Dichiarazioni
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regioni", "Amministrazioni regionali", "Giunta regionale", "Assessore regionale alla sanita'", usate nel testo dell'Allegato N, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dal presente Allegato N siano demandate all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 13 dell'Accordo nazionale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 1. Nei confronti dei medici iniettori e prelevatori di cui all'accordo collettivo nazionale del 22 dicembre 1978, titolari di incarico alla data di pubblicazione del presente Allegato N, e' riconosciuta per intero l'anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti mutualistici.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato O
Allegato O. REGOLAMENTO ELETTORALE ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DELLA MEDICINA GENERALE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DISTRETTUALI 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di elezione dei componenti di parte elettiva per la medicina generale dell'Ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali. 2. La elezione dei componenti di cui al precedente comma si svolgera' in tutte le Aziende della regione ed in tutti i Distretti entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo. 3. L'Assessore regionale alla sanita', sentiti i Direttori Generali delle Aziende, indica la data di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo. 4. A tal fine il Direttore Generale istruisce un seggio in ciascun distretto ed invia ai presidenti dei seggi l'elenco di tutti gli aventi diritto al voto in ciascun seggio. Ogni medico vota nel seggio del Distretto di appartenenza. 5. Le Aziende provvedono a comunicare agli aventi diritto al voto, con modalita' stabilite dal Comitato di cui all'art. 11, la data, l'orario e la sede delle elezioni, nonche' le modalita' di voto. 6. Hanno diritto al voto tutti i medici incaricati a tempo indeterminato per la medicina generale alla data di effettuazione delle elezioni. Il diritto al voto puo' essere rivendicato, ove il medico non sia inserito nell'elenco fornito al seggio elettorale, al momento del voto esibendo idonea certificazione di titolarita' di incarico. 7. Il seggio elettorale e' composto da un funzionario della Azienda, nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e da due scrutatori indicati dal Comitato di cui all'art. 11. 8. L'elettore dovra' presentarsi al seggio munito di valido documento di riconoscimento o essere conosciuto dal presidente. Ogni elettore vota esprimendo un numero di preferenze che puo' anche essere pari al numero dei membri eleggibili. 9. I presidenti di seggio cureranno lo svolgimento delle operazioni di voto, lo scrutinio delle schede (che avverra' immediatamente dopo le operazioni di voto) e la trasmissione delle schede scrutinate alla Azienda che ha il dovere di conservarle per almeno 30 giorni dagli scrutini. Trascorso tale termine, le schede devono essere distrutte. 10. Le Aziende trasmettono al Comitato regionale di cui all'art. 12 i dati elettorali. 11. Per ciascun organismo, saranno eletti i medici che avranno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze. 12. Il Direttore Generale della Azienda proclama gli eletti agli Uffici di coordinamento delle attivita' distrettuali. 13. I compensi per i componenti il seggio elettorale sono definiti con provvedimento della Regione e sono a carico delle Aziende di riferimento. 14. La tornata elettorale si svolge in tutti i distretti nella stessa data e, di norma, in un giornata di sabato, secondo orari determinati dal Comitato di cui all'art. 12. 15. I componenti eletti ai sensi del presente regolamento decadono per: a) assenze complessive superiori al 50% delle riunioni effettuate nel corso dell'anno; b) dimissioni dall'incarico; c) cessazione del o degli incarichi convenzionali detenuti nella medicina generale. 16. Il componente decaduto per effetto del disposto di cui al comma precedente e' sostituito dal primo dei non eletti.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato P
Allegato P. SCHEMA DI LINEE GUIDA PER I CORSI DI IDONEITA' ALL'EMERGENZA SANITARIA PROGRAMMA Poiche' per le due situazioni cliniche di emergenza estrema, rappresentate dall'arresto cardiocircolatorio e dal grave politraumatismo, e' di primaria importanza garantire un intervento qualificato da parte del personale addetto al soccorso, nel programma del corso per i medici dell'emergenza saranno inserite le Linee Guida riguardo alla sequenza delle procedure di BLS (Basic Life Support = Sostegno delle Funzioni Vitali) e di ACLS (Avances Cardiac Life Support) nei casi di arresto cardiocircolatorio secondo l'American Heart Association e l'European Resuscisation Council e le Linee Guida dell'ATLS (Advanced Trauma Life Support) nei casi di pazienti traumatizzati dell'American College of Surgeons, organismi scientifici, internazionali ed autorevoli che periodicamente provvedono ad una revisione critica e ad un aggiornamento dei protocolli in base all'evoluzione delle conoscenze. Il corso deve comunque perseguire il raggiungimento, da parte dei discenti, dei seguenti obiettivi: 1 Saper assistere un paziente: [] al domicilio; [] all'esterno; [] su di un mezzo di soccorso mobile; [] in ambulatorio. 2 Saper diagnosticare e trattare un paziente: [] in arresto cardiocircolatorio (manovre di rianimazione con ripristino delle pervieta' delle vie aeree, ventilazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, defibrillazione, uso dei farmaci raccomandati dal protocollo dell'ACLS) [] con insufficienza respiratoria acuta (dall'uso dei farmaci, intubazione o.t., alla cricotomia) [] politraumatizzato o con traumatismi maggiori (drenaggio toracico, manovre di decompressione in caso di PNX, incannulamento vene centrali, prevenzione di danni neurologici, ecc.) [] grande ustionato (da fattori chimici o da calore) [] in caso di shock [] in coma o altre patologie neurologiche [] con dolore toracico (dall'angina all'IMA complicato) [] con aritmia cardiaca [] con E.P.A. [] con emorragie interne ed esterne (emoftoe, ematemesi, enterorragia, rottura di aneurisma) [] in caso di folgorazione o annegamento [] in caso di avvelenamento o di intossicazione esogena acuta [] in emergenza ostetrico-ginecologica (assistenza al parto) [] in emergenza pediatrica (dalla crisi convulsiva all'arresto cardiorespiratorio del neonato) [] in emergenza psichiatrica (malato violento o in stato di agitazione psicomotoria). 3 Conoscere le tecniche di estrazione e di immobilizzazione di un paziente traumatizzato; 4 Avere nozioni e manualita' di piccola chirurgia riferita in particolar modo al corretto trattamento della traumatologia "minore" (ferite, ustioni, contusioni, lussazioni fratture); 5 Conoscere le implicazioni medico legali nell'attivita' dell'emergenza (responsabilita' nei diversi momenti operativi); 6 Avere nozioni riguardo ai problemi di pianificazione delle urgenze/emergenza in caso di macro e maxi-emergenza (Il triage, coordinamento dei soccorsi anche con la Protezione Civile, ecc.) 7 Sapere utilizzare la tecnologia connessa con l'emergenza territoriale (sistemi di comunicazione, sistemi informatici, apparecchiature elettroniche); 8 Essere a conoscenza dell'organizzazione dei servizi comunque coinvolti nell'emergenza territoriale. Per quanto riguarda la parte pratica questa dovra' essere svolta presso ospedali che siano forniti di almeno: 1 Pronto Soccorso - Medicina e Chirurgia d'Urgenza 2 Rianimazione 3 Cardiologia e Terapia intensiva 4 Ortopedia 5 Centrale Operativa funzionante e disponibilita' di sedi soccorso Inoltre dovranno naturalmente essere individuati i materiali e gli strumenti da usare come supporti didattici (manichini per massaggio cardiaco esterno, intubazione oro-tracheale, incannulamento di vene centrali, seminari per la discussione di "casi" tratti dalla realta' o simulati, esercitazioni in collaborazione con i vigili del fuoco, ecc.). La valutazione finale di "idoneita' o "non idoneita'" viene effettuata mediante prova scritta e orale/pratica davanti ad una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale di ciascuna Azienda USL, con formale provvedimento. Ai candidati che avranno superato favorevolmente le prove di esame verra' rilasciato l'attestato di idoneita' all'esercizio di attivita' di emergenza sanitaria territoriale.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato Q
Allegato Q. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA (per graduatoria) Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato Q/1
Allegato Q/1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (per graduatoria) Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato Q/2
Allegato Q/2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. (per graduatoria) Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato Q/3
Allegato Q/3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA. (per trasferimento) Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato Q/4
Allegato Q/4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. (per trasferimento) Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato Q/5
Allegato Q/5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. (per trasferimento) Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato Q/6
Allegato Q/6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI MEDICINA DEI SERVIZI. (per trasferimento) Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato R
Allegato R. MODULO RIEPILOGATIVO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato S
Allegato S. MODULO RIEPILOGATIVO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SINGOLE O MULTIPLE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE REGIONE..... Azienda n. ..... Dott. ..... Prestazioni autorizzate dalla Azienda ed eseguite in favore dell'assistito: Sig. .... via.... citta'...... Cod. Reg. ..... Tipo di prestazione effettuata: .........
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Data.................... Firma........................... ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 412/91 E DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99: REGIONE VENETO; REGIONE LAZIO; REGIONE TOSCANA; REGIONE CAMPANIA; REGIONE UMBRIA; REGIONE ABRUZZO; REGIONE LOMBARDIA; F.I.M.M.G (Federazione Italiana Medicina Generale); S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani); FEDERAZIONI MEDICI; INTESA SINDACALE SUMAI - SIMET- CISL MEDICI/COSIME;
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