LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Type Legge
Publication 2000-11-21
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 78: - Si riporta il testo dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997, supplemento ordinario n. 252, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. 4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53 ; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.".

Art. 79

(Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico)

1.Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi presentate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

2.Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.

3.Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalita' di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4.L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non puo' superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.

5.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonche' quelle di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale e' determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

6.La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.

7.Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

8.A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso e' stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalita' ne regolano la definizione automatica.

9.Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, e' erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote erariali.

10.Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facolta' degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote gia' rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo.

Note all'art. 79: - Si riporta il testo degli articoli 57-bis e 60 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97: "Art. 57-bis. (Somme anticipate dai concessionari). 1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e' eseguito, con le modalita' in vigore al 30 giugno 1999. 2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 e' disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Art. 60. (Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni). - 1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate. 2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformita' alle vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facolta' di definizione automatica: a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma 13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nonche' di provvedimenti di sgravio per indebito; b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione. 3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione. 4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalita' di cui al comma 5, non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue. 5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le modalita' ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. 6. Per le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cosi' ripartita: a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000; b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001; c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002; d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003. 7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi. 8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.". - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49, supplemento ordinario; l'intero provvedimento e' stato poi abrogato dall'art. 68, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112: "Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). 1. 3. (Omissis). 4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia. 5. 8-bis. (Omissis).".

Art. 80

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))

Art. 81

(Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)

1.Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e' utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

Note all'art. 81: La legge 28 settembre 1998, n. 337, recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1998, n. 228. La legge 2 aprile 1958, n. 377, recante "Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1958, n. 98.

Art. 82

Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli

1.Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli ((e i tributi connessi)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del ((30 novembre 2001)), possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il ((30 giugno 2002)) di una somma pari al 60 per cento del valore della lite.

2.I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative ne' di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il ((30 giugno 2002)) di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento. ((I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002)).

3.I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5.I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al ((30 giugno 2003)); tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'integrale pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo ((entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale)).

6.A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal contribuente.

7.Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalita' per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 83

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione)

1.Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni, la lettera h-ter) e' sostituita dalla seguente: "h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;".

Note all'art. 83: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (lettera abrogata); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis. (Comma abrogato)".

Art. 84

(Incompatibilita' dei giudici tributari)

1.All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".

2.Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.

3.I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.

Note all'art. 84: - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 8. (Incompatibilita'). - 1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio; d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146; g) i prefetti; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; i) a decorrere dal 1 ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione. 2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. 3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni tributarie. 4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.". - Per il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, sopra citato, si rinvia alle note all'art. 85.

Art. 85

Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

1.Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' sostituito dai seguenti: "2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari. 2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti".

2.Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.

3.Il comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e' sostituito dai seguenti: "2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze. 2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale".

4.All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione".

5.Gli articoli 17, comma 4, 19 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.

6.Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale, le modalita' per la presentazione delle candidature e di funzionamento degli uffici elettorali. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Note all'art. 85: - Si riporta il testo degli articoli 17, 21 e 22, cosi' come modificati dalla presente legge, ed il testo dell'art. 27 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, gia' citato in nota all'art. 84 nonche' il testo dell'art. 19 del medesimo DLG n. 545/1992 vigente anteriormente all'abrogazione disposta dalla presente legge: "Art.17. (Composizione). - 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. 2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari. 2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. 3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili. 4. (Comma abrogato).". "Art. 19. (Il presidente). - 1. Il presidente del consiglio di presidenza e' eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte. 2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato piu' voti nella nomina a componente del consiglio di presidenza, o, a parita' di voti, dal piu' anziano di eta'.) (Articolo abrogato).". "Art. 21 (Elezione del consiglio di presidenza). - 1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. 2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze. 2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.". "Art. 22. (Votazioni). - 1. (Comma abrogato). 2. (Comma abrogato). 3. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. 4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni. 5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione.". "Art. 27 (Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza). - 1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarita' dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria regionale. 2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C".

Art. 86

(Modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

1.All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".

Note all'art. 86: - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 13 (Trattamento economico). - 1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. 3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari. 3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.".

Art. 87

(Utilizzo di risorse finanziarie)

1.All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilita' del personale".

Note all'art. 87: - Si riporta il testo dell'art. 35 della citata legge 8 maggio 1998, n. 146, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 35 (Disposizioni in materia di personale a tempo determinato). - 1. In applicazione del comma 59 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica. 2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai sensi del citato comma 59 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi. 3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilita' del personale.".

Art. 88

(Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione)

1.Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: "nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva", sono inserite le seguenti: "ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima,".

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