LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Type Legge
Publication 2000-11-21
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 102
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Note all'art. 88: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 207, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 3. 1. - 206. (Omissis). 207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima, e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza della graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso. 208. 244. (Omissis).".

Art. 89

(Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze)

1.Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza".

Note all'art. 89: - Si riporta il testo dell'art. 45, comma 23, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1998, n. 82, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 45 1. - 22. (Omissis). 23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. 24. - 25. (Omissis).". - Il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261.

Capo IV IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI

Art. 90

(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1.A decorrere dall'anno 2001 e' istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito e' destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 92 e' dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2.Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.

3.La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.

4.Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' applicative dell'imposta. ((22))

Art. 91

(Soggetto obbligato ed esenzioni)

1.Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 e' l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

2.Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza. ((22))

Art. 92

(Determinazione e versamento dell'imposta)

2.Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

3.Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalita' indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito gia' acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate. ((22))

Art. 93

(Poteri delle regioni e delle province autonome)

1.Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivita' nazionale.

2.Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densita' abitativa dell'intorno aeroportuale. ((22))

Art. 94

(Sanzioni e contenzioso)

1.Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo e' dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

2.Il contenzioso e' regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3.Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente. ((22))

Art. 95

(Disposizioni transitorie e finali)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2.La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 e' compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3.Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome. ((22))

Capo V NORME FINALI

Art. 96

Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attivita' antincendio e di protezione civile

1.Al fine di sostenere l'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti' in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ((25))

2.A decorrere dal 1 gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita' antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

Art. 97

(Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni Umbria e Marche colpite da eventi sismici)

1.I termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 1998, n. 499, gia' prorogati, in attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.

Note all'art. 97: Il decreto ministeriale 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle finanze, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1999, n. 21. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1999: "Art. 3. (Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui all'art. 1. 2. - 5-bis. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129: "Art. 5. - 1. (Omissis). 2. In attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 499, sono prorogati di dodici mesi. Il comma 2, dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 499/1998 e' soppresso".

Art. 98

(Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi)

1.All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il bilancio compilato in conformita' dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari".

2.La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Note all'art. 98: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1998, n. 206, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 4. (Bilancio).- 1. Il bilancio dell'Ufficio e' allegato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteri adottati per la redazione di quest'ultimo. Il bilancio compilato in conformita' dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari. Il fondo di dotazione e' conferito integralmente dalla Banca. 2. La contabilita' e il bilancio annuale sono sottoposti a verifica da parte della stessa societa' di revisione cui e' affidata la revisione del bilancio della Banca. 3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono assegnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a carico della Banca stessa".

Art. 99

(Proroga di termini)

2.All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "29 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000".

Note all'art. 99: - Per il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", cosi' come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 3, 18 e 35 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sopra citata, cosi' come modificati dalla presente legge: "Art. 3. (Fondi pensione). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'. 2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto; b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall' art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilita' di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione; c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall' art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione. 3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalita' di previdenza e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell' art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilita' di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa; b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all' art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c); c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilita' fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2; d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalita' previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c). 4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216; b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidita' grave e premorienza; c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto; d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione; e) possibilita' di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere; f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma. 5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonche' delle indennita' e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell' art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilita' di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta; b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma. 6. Nell'ambito dell'attuazione dei princi'pi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi: a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attivita' di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie; b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2; c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalita' di contribuzione al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonche', relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalita' di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicita' di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilita', in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilita' di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto. 7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.". "Art. 18. (Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unita' immobiliari). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonche' al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformita' a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unita' immobiliare stessa; facolta' del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione; b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi piu' bassi e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione; c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditivita' dei valori d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonche' dell'interesse pubblico alla loro conservazione; d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo; e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura; f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo; g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica; h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unita' immobiliari e di quelli effettivamente percepiti; i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonche' di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina; l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina; m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalita' in via speciale o transitoria o straordinaria. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princi'pi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 4. Il comma 4-quater dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze e' abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999. 5.-8. (Abrogato). 9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi. 10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. 11. All'art. 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.". "Art. 35 (Testi unici). - 1. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere piu' organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella presente legislatura, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o piu' decreti legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata. 2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione, le sole materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta; b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di legge concernenti tutti gli aspetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), ivi inclusi quelli della liquidazione, accertamento e riscossione, secondo i principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi: 1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore; 2) possibilita' di indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in relazione alle specificita' delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non e' prevista una determinazione su base percentuale della base imponibile, la possibilita' di cui al periodo precedente deve intendersi riferita alla sola entita' massima del tributo; 3) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; 4) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; d) introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento della normativa contenuta nei testi unici sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo. 3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla commissione di cui all'art. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princi'pi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui all'art. 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 19, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 30 (Patto di stabilita' interno). - 1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'art. 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000. 2. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: (Omissis). 3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo. 4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a 100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000. 7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno. 8. All'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: (Omissis). 9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al 1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998. 10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica: a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997; b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994; d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998. 11. All'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: (Omissis). 12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile. 13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze. 14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000. 15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'art. 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003. 16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite dall'art. 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 17. All'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato . 18. L'importo massimo della spesa per il servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi. 19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000. 20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.".

Art. 100

Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi

Art. 101

(Semplificazione degli adempimenti contabili)

1.Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996.

2.Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui al citato comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorieta' dell'emissione di fattura in presenza di idonea documentazione.

Nota all'art. 101: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1.-135. (Omissis). 136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore. 137.-217. (Omissis).".

Art. 102

(Copertura finanziaria)

1.Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.508,85 miliardi per l'anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere dall'anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

2.Le minori entrate recate dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, e dall'articolo 69, a decorrere dall'anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze e' autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Del Turco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Note all'art. 102: - Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni", si rimanda alle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233: "Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.-6. (Omissis). 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 61, comma 5) TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis) Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva L. 50.000 fino a 3,5 tonnellate Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva L. 150.000 superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva L. 500.000 superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva L. 1.100.000 pari a 18 tonnellate o superiore Tariffa 5 Per trattori stradali: a) a 2 assi L. 1.100.000 b) a 3 assi L. 1.550.000 Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

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