DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558

Type DPR
Publication 1999-12-14
Ultimo aggiornamento 2012-12-19
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 1 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46 e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio. 2. Sono altresi' soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi". - Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 3 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente: "Art. 3 (Requisiti tecnico-professionali). - 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1". - Per il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note all'art. 7. - Il testo dell'art. 9 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente: "Art. 9 (Dichiarazione di conformita'). - 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'art. 6". - Per il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' il seguente: "1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale". - Il testo dell'art. 42, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "1. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 60, comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni".

Art. 10

Imprese di autoriparazione

1.Le imprese che intendono esercitare l'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attivita', specificando le attivita' che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresi', il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attivita' di autoriparazione nonche' ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attivita' di autoriparazione per esclusivo uso interno.

2.Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unita' locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.

3.Ciascuna impresa puo' richiedere l'iscrizione per una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attivita' effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attivita' principale, non e' consentito l'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.

4.Ai fini dell'esercizio delle attivita' di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unita' locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche il titolare dell'officina. Non puo' essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5.Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attivita', nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

6.I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione" nonche' al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attivita' di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane".

Note all'art. 10: - Per il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' il seguente: "3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di: a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista". - Il testo dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), e' il seguente: "Art. 12 (Iscrizione nell'albo). - Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale. Ove l'impresa abbia piu' di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo". - Per il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, vedi note all'art. 7. - Il testo dell'art. 7 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122 e' il seguente: "Art. 7 (Responsabile tecnico). - 1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 deve possedere i seguenti requisiti personali: a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunita' europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunita' europea, con cui sia operante la condizione di reciprocita'; b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena detentiva; c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attivita'. 2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: a) avere esercitato l'attivita' di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attivita' diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma; b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attivita' di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni; c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attivita', un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea. 3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformita' a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845". - Il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge 8 agosto 1985, n. 443, e' il seguente: "4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali". - Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, s.o.

Art. 11

Esercizio dell'attivita' sul territorio nazionale

1.Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unita' locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attivita'.

3.L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, e' abilitata a svolgere l'attivita' di spedizioniere, puo' liberamente prestare tale attivita' sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.

((3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ne' all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442))

4.Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.

Art. 12

Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci

1.A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui al comma 3 dell'articolo 2435 e all'articolo 2493 del codice civile, e' depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello gia' depositato, l'elenco non deve essere presentato.

Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 2435, comma 3, del codice civile e' il seguente: "3. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente". - Il testo dell'art. 2493 del codice civile e' il seguente: "Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali). - Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435". - Il testo dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e' il seguente: "1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro".

Art. 13

Iscrizione di atti societari

1.Le domande d'iscrizione nel registro delle imprese relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Note all'art. 13: Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il seguente: "Art. 13 (Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale). - 1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese e' presentata all'ufficio dopo che e' diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente. 2. L'omologazione e' richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto. 3. La domanda di iscrizione e' accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale e' ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge. 4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda; b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda; c) la regolarita' formale di tutti i documenti dei quali e' prescritta la presentazione. 5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente regolamento".

Art. 14

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)

Art. 15

Abrogazioni

Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti".

Art. 16

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Diliberto, Ministro della giustizia

Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000

Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13

La Sezione del controllo, nell'adunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 6;

dell'art. 11, comma 4; dell'art. 14;

dell'art. 15, lettera a);

dell'art. 15, lettera b) nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 2 della legge 5 febbraio

1992, n. 122.

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