LEGGE 15 novembre 2000, n. 364

Type Legge
Publication 2000-11-15
Ultimo aggiornamento 2000-12-11
State In force
Source Normattiva
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SEZIONE A - ATTI AI QUALI E' FATTO RIFERIMENTO A. SISTEMA CENTRALE 1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, p. 16). 2. 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, p. 25), modificata da: -394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 217 del 23.8.1994, p. 8); -395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 184 del 3.8.1995, p. 21); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea; -397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (GU L 184 del 3.8.1997, p. 31). Gli elenchi svizzeri, relativi agli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE saranno Stabiliti nel quadro dell'applicazione del presente Accordo. B. PROFESSIONI GIURIDICHE 3. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 79 del 26.3.1977, p. 17), modificala da: -1 79 H. Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91); -1 85 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. l60); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: All'articolo 1, il paragrafo 2 e' completato dal testo seguente: "Svizzera: Avvocato." 4. 398 L 0005 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui a' stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, p. 36). Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: All'articolo 1, il paragrafo 2 e' completato dal testo seguente: "Svizzera Avvocato." C. ATTIVITA' MEDICHE E PARAMEDICHE 5. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU L 385 del 31.12.1981, p. 25). Medici 6. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993 p. 1), modificata da: -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea; -398 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione dell'8 aprile 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, p. 15); -398 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, circolazione ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, p. 24); (a) L'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "in Svizzera: titolare del diploma federale di medico rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno" (b) L'articolo 5, paragrafo 2, e' completato dal testo seguente: "in Svizzera: specialista rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno" (c) All'articolo 5, il paragrafo 3 e' completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti: anestesia e rianimazione: "Svizzera: anestesiologia" chirurgia generale: "Svizzera: chirurgia" neurochirurgia: "Svizzera: neurochirurgia" ginecologia e ostetricia: "Svizzera: ginecologia e ostetricia" medicina interna: "Svizzera: medicina interna" oculistica: "Svizzera: oftalmologia" otorinolaringoiatria: "Svizzera: otorinolaringoiatria" pediatria: "Svizzera: pediatria" fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio "Svizzera: pneumologia" urologia: "Svizzera: urologia" ortopedia e traumatologia: "Svizzera: chirurgia ortopedica" anatomia patologica: "Svizzera: patologia" neurologia: "Svizzera: neurologia" psichiatria: "Svizzera: psichiatria e psicoterapia" (d) All'articolo 7, il paragrafo 2 e' completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti: chirurgia plastica: "Svizzera: chirurgia plastica ricostruttiva" chirurgia toracica: "Svizzera: chirurgia del cuore e dei vasi toracici" chirurgia pediatrica: "Svizzera: chirurgia pediatrica" cardiologia: "Svizzera: cardiologia" gastroenterologia: "Svizzera: gastroenterologia" reumatologia: "Svizzera: reumatologia" ematologia generale: "Svizzera: ematologia" endocrinologia: "Svizzera: endocrinologia-diabetologia" fisioterapia: "Svizzera: medicina fisica e riabilitazione" dermatologia e venereologia: "Svizzera: dermatologia e venereologia" radiodiagnostica: "Svizzera: radiologia medica/radiodiagnostica" radioterapia: "Svizzera: radiologia medica/radio-oncologia" medicina tropicale: "Svizzera: medicina tropicale" psichiatria infantile "Svizzera: psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza" malattie renali: "Svizzera: nefrologia" (igiene-medicina preventiva): "Svizzera: prevenzione e salute pubblica" medicina del lavoro : "Svizzera: medicina del lavoro:" allergologia "Svizzera: allergologia e immunologia clinica" medicina nucleare: "Svizzera: radiologia medica/medicina nucleare" chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista): "Svizzera: chirurgia mascello-facciale" 6.bis 96/C/216/03: Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE (GU C 216, 25.7.1996) Infermieri 7. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, p. 1), modificata da: -1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91); -1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adozione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160); -389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19); -359 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottbre 1989 (GU L 341 del 23.11.1939, p. 30); -390 L 0553: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) all'articolo 1, il paragrafo 2 e' completato dal testo seguente: "In Svizzera: infermiera, infermiere" b) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "p) in Svizzera: infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali rilasciato dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanita'." 8. 377 L 0453: Direttiva 77/433/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attivita' di infermiere responsabile dell'assistenza generale (GU L 176 del 15.7.1977. p, 8), modificata da: -389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 30). Dentisti 9. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, p. 1), modificati da: -1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91); -1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160); -389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19); -390 L 0659: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 1 e' completato dal testo seguente: "in Svizzera: medico dentista"; b) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "p) in Svizzera: titolare del diploma federale di medico dentista rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno"; c) l'articolo 5, punto 1 e' completato, del trattino seguente: 1. Ortodonzia "in Svizzera: diploma di ortodontista rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno". 10. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attivita' di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, p. 10), modificata da: -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Veterinari 11. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, p. 1), modificati da: -1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 92); -1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna o della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160), -389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1999 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19); -390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "p) in Svizzera: titolare del diploma federale di veterinario rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno". 12. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, p. 7), modificata da: -389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19.) Ostetriche 13. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 del 11.2.1980, p. 1), modificata da: -380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU L 375 del 31.12.1980, p. 74); -1 85 I - Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 161); -389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19); -390 L 0558: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990. p.73); -95/1/CE, Euratom, CECA adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 1 e' completato dal testo seguente: "in Svizzera: levatrice b) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "p) in Svizzera: levatrice diplomata diplomi rilasciati dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanita'". 14. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attivita' dell'ostetrica e al loro esercizio (GU L 33 dell'11.2.1980, p. 8), modificata da: -389 L 0594: Direttiva. 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19). Farmacia 15. 385 L 0432 Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attivita' nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, p. 34). 16. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attivita' nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1935, p. 37), modificata da: -385 L 084: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, p. 42); -390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73). -95/1/CEE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 4 e' completato dal testo seguente: "p) in Svizzera: titolare del diploma di farmacista rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno". D. ARCHITETTURA 17. 385 L 0384: Direttiva 23/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 dal 21.8.1985, p. 15), modificata da: -385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 376 del 31.12.1985, p. 1); -386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU L 27 del 1.2.1986, p. 71); -390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73); 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini dal presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 11 e' completato dal testo seguente. "in Svizzera: - i diplomi rilasciati da Politecnici Federali: arch. dipl. PF. -i diplomi rilasciati dall'Ecole d'architecture de l'Universite' de Geneve: architecte diplome' EAUG, -i certificati dalla Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architetto REG A"; b) l'articolo 15 non e' applicabile. 18. 98/C/217: Diplomi certificati e altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16 luglio 1996) (GU C 217 dell'11.7.1998). E. COMMERCIO E INTERMEDIARI Commercio all'ingrosso 19. 364 L 0222: Direttiva 64/222/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalita' delle misure transitorie nel settore delle attivita' del commercio all'ingrosso e delle attivita' di intermediari dal commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 857/64). 20. 364 L 0223: Direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' attinenti al commercio all'ingrosso (GU 56 del 4.4.1964, p. 863/64). -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 84). Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato 21. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 869/64), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europea del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85); 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89); -185 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 155); -95/1/CE, Euratom, CECA adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "In Svizzera, per i non salariati: agente; per i salariati: rappresentante." Non salariati nel commercio al minuto 22. 368 L 0363: Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU L 260 del 21.10.1968, p. 1), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86). 23. 368 L 0364: Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalita' delle misure transitorie nel settore delle attivita' non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (CU L 260 del 22.10.1968, p. 6). Non salariati nel commercio all'ingrosso del carbone e intermediari nel commercio del carbone 24. 370 L 0522: Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della prestazione di servizi per le attivita' non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone: e le attivita' degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 14), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86). 25. 370 L 0523 Direttiva 70/523/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, -relativa alla modalita' delle misure transitorie nel settore delle attivita' non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attivita' degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 18). Commercio e distribuzione di prodotti tossici 26. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione delle misure transitorie nel settore della attivita' attinenti al commercio e alla distruzione dei prodotti tossici e alle attivita' che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attivita' di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, p. 1). 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attivita' non salariale e delle attivita' di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, p. 5), modificata, da: -95/I/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'unione europea. Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: l'allegato e' completato dal testo seguente: "- in Svizzera: Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui all'articolo 2 della legge sui prodotti tossici (RS 814.80) e in particolare quelli figuranti nel registro delle sostanze dei prodotti tossici delle classi 1, 2, e 3, a norma dell'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (RS 814.801)." Attivita' esercitate in modo ambulante 27. 375 L 0369: Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relative alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attivita' (GU L 167 del 30.6.1975, p. 29). Agenti commerciali indipendenti 28. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 13.12.1986, p. 17). F. INDUSTRIA E ARTIGIANATO Industrie di trasformazione 29. 364 L 0427: Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalita' delle misure transitorie nel settore e delle attivita' non salariale di trasformazione delle classi 23 - 40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1863/64), modificata da: -369 L 0077: Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU L 59 del 10.3.1969, p. 8). Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: "l'articolo 5, paragrafo 3 non e' applicabile." 30. 364 L 0429: Direttiva 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1880/64), modificata da: -172 B. Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 83). Industrie estrattive 31. 364 L 0428: Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariate nelle industrie estrattive (classi 11 - 19 CITI) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1871/64), modificata da: -172 B: Atto relativo alla condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 81). Elettricita', gas, acqua e servizi sanitari 32. 366 L 0162: Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi nelle attivita' non salariate dei settori elettricita', gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI) (GU 42 dell'8.3.1966, p. 584/66), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alla Comunita' europea del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82). Industrie alimentari e fabbricazione di bevande 33. 368 L 0365: Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L 260 del 12.10.1968, p. 9), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85). 34. 368 L 0366: Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalita' delle misure transitorie nel settore delle attivita' non salariate delle industria alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L26D del 22.10.1968, p. 12). Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: "l'articolo 6, paragrafo 3 non e' applicabile." Ricerca (prospezione e trivellazione) di petrolio e gas naturale 35. 369 L 0082: Direttiva 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITI) (GU L 68 del 19.3.1969, p. 4), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82). G. ATTIVITA' AUSILIARIE DEI TRASPORTI 36. 382 L 0470 Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonche' dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213 del 21.7.1982, p. 1),modificata da: -1 85 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 156); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "Svizzera A. Spedizioniere Dichiarante di dogana B. Agente di viaggio C. Agente di deposito D. Perito in automobili Verificatore dei pesi e delle misure" H. INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 37. 363 L 0607: Direttiva 63/607/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1963 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di cinematografia (GU 159 del 2.11.1963). 38. 365 L 0264: Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alle liberta' di stabilimento ed alla libera prestazioni di servizi in materia di cinematografia (GU 85 del 19.5.1965, p. 1437/65). modificata da: -172 B. Atto relativo alle condizioni d'adesione agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27-3.1972, p. 14). 39. 368 L 0369: Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l'attuazione della liberta' di stabilimento per le attivita' non salariate della distribuzione dei film (GU L 260 del 22.10.1968, p. 22), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 dal 27.3.1972, p. 82). 40. 370 L 0451: Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi del settore della delle attivita' non salariate di produzione di film (GU L 218 del 3.10.1970, p. 37), modificata da: -172 B.- Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 88). I. ALTRI SETTORI Servizi forniti alle imprese nel settore degli affari immobiliari e in altri settori 41. 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariato attinenti: 1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI) 2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI) (GU 10 del 19.1.1957), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82). -179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89); -1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 156); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) all'articolo 2, il paragrafo 3 e' completato dal testo seguente: "In Svizzera: - agente immobiliare, - amministratore di stabili, - fiduciario immobiliare." Settore dei servizi personali 42. 368 L 0367; Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI), 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 16), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86). 43. 368 L 0368: Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalita' delle misure transitoria nel settore delle attivita' non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI) 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI), 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 19). Attivita' varie 44. 375 L 0368: Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto riguarda varie attivita' (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attivita' (GU L 167 del 30.6.1975, p. 22). Parrucchieri 45. 382 L 0489: Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU L 218 del 27.7.1982, p. 24). J. AGRICOLTURA 46. 363 L 0261: Direttiva 63/261/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalita' per l'attuazione nel settore agricolo della liberta' di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunita' che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (GU 62 del 20.4.1963, p. 1323/63), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesioni alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14). 47. 363 L 0262: Direttiva 63/262/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalita' di attuazione della liberta' di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da piu' di due anni (GU 62 del 20.4.1963, p. 1326/63), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14). 48. 365 L 0001: Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalita' di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attivita' dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura (GU 1 del 8.1.1965, p. 1/65), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e degli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79). 49. 367 L 0530: Direttiva 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla liberta' per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra (GU 190 del 10.8.1967, p. 1), modificata da: -171 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79). 50. 367 L 0531: Direttiva 67/531/CEE - del Consiglio, del 25 maggio l967, relativa all'applicazione della legislazione degli Stati Membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati Membri (GU 190 del 10.8.1967, p. 3), modificata da: -171 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80). 51. 367 L 0532: Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla liberta', per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (GU 190 del 10.8.1967, p. 5), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80). 52. 367 L 0654: Direttiva 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa le modalita' di realizzazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attivita' non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale (GU 263 del 30.10.1967, p. 6), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80). 53. 368 L 0192: Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla liberta' per gli agricoltori cittadini di uno Stato Membro stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (GU L 93 del 17.4.1968, p. 13), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80). 54. 368 L 0415: Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla liberta' per gli agricoltori cittadini di uno Stato Membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (GU L 308 del 23.12.1963, p. 17). 55. 371 L 0018: Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalita' di attuazione della liberta' di stabilimento nelle attivita' non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura (GU L 8 del 11.1.1971, p. 24), modificate da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80). K. VARIE 56. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee (GU L 199 del 31.7.1985, p. 56).

Allegato III - Sezione B

SEZIONE B - ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: In generale 57. C/81/74/p.1: Comunicazione della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1o giugno 1973 dal Consiglio in materia di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l'onorabilita', l'assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attivita' esercitate nei paesi d'origine (GU C 81 del 13.7.1974, p. 1). 58. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, p. 1). Sistema generale 59. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1989, p. 23). Medici 60. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975; riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, p. 20). 61. 375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, p. 21). 62. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell'adozione dei testi relativi alla liberta' di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunita' (GU C 146 del 1.7.1975 p. 1). 63. 386 X 0458; Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L 267 del 30.6.1975, p.30). 64. 389 X 0601; Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, p.1). Dentisti 65. 378 Y 0824(01): Dichiarazione relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di dentista (GU C 202 del 24.11.1978, p. 1). Medicina veterinaria 66. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, p. 12). 67. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, p. 1). Farmacia 68. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, p. 45). Architettura 69. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, p. 28). Commercio all'ingrosso 70. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 413/65). Industria e artigianato 71. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 410/65). 72. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE del Consiglio (GU L 146 del 18.6.1969, p. 4).

Allegato III - Protocollo

PROTOCOLLO SULLE RESIDENZE SECONDARIE IN DANIMARCA Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea, concernente l'acquisto di beni immobili in Danimarca, si applica anche al presente Accordo relativamente all'acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.

Allegato III - Protocollo

PROTOCOLLO CONCERNENTE LE ISOLE ALAND "Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 2 dell'Atto di adesione della Finlandia all'Unione europea, concernente le Isole Aland, si applica anche al presente Accordo.

Atto Finale

ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, della COMUNITA' EUROPEA, da una parte, e della CONFEDERAZIONE SVIZZERA, dall'altra, riuniti addi' 21.06.1999 a Lussemburgo per la firma dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale: Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle CE che risiedono in Svizzera Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'accordo Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari Essi hanno altresi' preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale: Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell'accordo, Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo. Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell'allegato I Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Fatto a Lussemburgo, addi' ventuno giugno millenovecentonovantanove. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA LIBERALIZZAZIONE GENERALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Le Parti contraenti si impegnano ad avviare appena possibile negoziati per una liberalizzazione generale della prestazione di servizi. DICHIARAZIONE COMUNE SULLE PENSIONI DEGLI EX FUNZIONARI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITA' EUROPEE CHE RISIEDONO IN SVIZZERA La Commissione delle Comunita' europee e la Svizzera si impegnano a cercare una soluzione adeguata al problema della doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunita' europee che risiedono in Svizzera. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO IN MERITO A FUTURI NEGOZIATI SUPPLEMENTARI Le Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per applicare l'"acquis comunitario" ai cittadini dell'altra Parte contraente conformemente all'accordo concluso tra di esse. DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO A FUTURI NEGOZIATI SUPPLEMENTARI La Comunita' europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'azionamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventu', i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso. DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SUL RINNOVO DELL'ACCORDO La Svizzera dichiara, che durante il settimo anno di applicazione dell'accordo, si pronuncera' sul suo rinnovo in conformita' delle sue procedure interne. DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SULLA POLITICA IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI ASILO La Svizzera ribadisce la propria volonta' di rafforzare la cooperazione con l'UE e i suoi Stati membri nel settore della politica in materia di migrazione e di asilo. In tale prospettiva essa e' disposta a partecipare al sistema di coordinamento dell'US in materia di domande d'asilo e propone l'avvio di negoziati per la conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino (convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, firmati a Dublino il 15 giugno 1990). DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SUL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ARCHITETTO La Svizzera proporra' al Comitato Misto circolazione delle persone, immediatamente dopo la sua costituzione, di decidere l'inserimento del riconoscimento dei diplomi di architetto rilasciati dalle scuole universitarie professionali svizzere nell'allegato dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, conformemente alle disposizioni della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1986. DICHIARAZIONE DELLA CE E DEI SUOI STATI MEMBRI RELATIVA AGLI ARTICOLI 1 E 17 DELL'ALLEGATO I La Comunita' europea e i suoi Stati membri dichiarano che gli articoli 1 e 17 dell'allegato I dell'accordo non pregiudicano l'acquis comunitario riguardante le condizioni di distaccamento dei lavoratori, cittadini di un paese terzo nel quadro di una prestazione transfrontaliera di servizi. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA AI COMITATI Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti -Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) -Commissione: amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti -Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore -Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei. I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati. Per quanto riguarda gli altri Comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitaria o lo applica per equivalenza, la Commissione consultera' gli esperti della Svizzera in conformita' dell'articolo 100 dell'accordo SEE.

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