LEGGE 15 novembre 2000, n. 364

Type Legge
Publication 2000-11-15
Ultimo aggiornamento 2000-12-11
State In force
Source Normattiva
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SEZIONE A: ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO 1. 371 R 1408 (1): Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', (1) N.B. L'acquis che e' applicato dagli stati membri della Comunita' europea in seno alla Comunita' europea in seno alla Comunita' europea al momento della firma del presente Accordo: I principi della totalizzazione dei diritti alle indennita' di disoccupazione e della loro realizzazione nello Stato dell'ultimo rapporto di lavoro si applicano indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro. Le persone che hanno avuto un rapporto di lavoro di una durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi alla scadenza di tale rapporto per cercarvi un posto di lavoro durante un tempo ragionevole che puo' essere di sei mesi e che consente loro di prendere conoscenza delle offerte corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, se del caso, le misure necessarie per venire assunte. Esse possono, inoltre soggiornarvi dopo la fine del rapporto di lavoro se dispongono per se' e per i propri familiari di mezzi finanziari sufficienti che consentano loro di non dover fare ricorso all'assistenza sociale durante il loro soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra l'insieme dei rischi. Le indennita' di disoccupazione cui essi il diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, eventualmente completate in base alle regole della totalizzazione, sono da considerarsi alla stregua di mezzi finanziari, in tal senso. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari, necessari che superano l'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei loro familiari possono rivendicare prestazioni di assistenza. Qualora tale condizione non si applichi, i mezzi finanziari del richiedente sono considerati sufficienti se sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale dallo stato ospitante. I lavoratori stagionali possono far valere i loro diritti alle indennita' di disoccupazione nello Stato della loro precedente occupazione indipendentemente dal termine della stagione. Essi possono soggiornarvi allo scadere del rapporto di lavoro a patto che rispondano alle condizioni menzionate al paragrafo precedente. Se essi si mettono a disposizione nello Stato di residenza, essi beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in tale paese conformemente alle disposizione dell'articolo 71 del regolamento 1408/71. I lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunita' di reinserimento professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi realizzano i propri diritti alle indennita' di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del Lavoro. aggiornato da: 397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.01.97, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, 397 R 1290: Regolamento (CE) a 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, 398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, 398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/99 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale al lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici. 399 R 307: Regolamento (CE) n. 3071/999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti. Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) l'articolo 95bis non si applica; b) l'articolo 95ter non si applica; c) nell'allegato I, parte I e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Se un'istituzione svizzera e' l'istituzione competente per la concessione delle prestazioni sanitarie conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento: E' considerato lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), comma ii) del regolamento qualsiasi persona che e' considerata lavoratore dipendente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. E' considerato lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), comma ii) del regolamento qualsiasi persona considerata lavoratore indipendente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. d) nell'allegato I, parte II e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il congiunto, nonche' i figli di meno di 18 anni compiuti e quelli di meno di 25 anni compiuti che frequentano una scuola o compiono studi o si trovano in situazione di apprendistato. e) nell'allegato II, parte 1 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti (Grigioni, Lucerna e San Gallo). f) nell'allegato II, parte II e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Gli assegni per la nascita e gli assegni per l'adozione in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud). g) nell'allegato II, parte III e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Senza oggetto. h) nell'allegato II bis e' aggiunto il testo seguente: Svizzera a) Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali. b) Le rendite per casi di rigore dell'assicurazione invalidita' (articolo 28, paragrafo 1 bis della legge federale sull'assicurazione per l'invalidita' del 19 giugno 1959 sulla versione riveduta del 7 ottobre 1994). c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali. i) nell'allegato III, parte A e' aggiunto il testo seguente: Germania-Svizzera a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989 i) l'articolo 4, paragrafo 2, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo; ii) il punto 9 b, paragrafo 1, punti 2 a 4 del protocollo finale; iii) il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale. b) Per quanto concerne l'Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo addizionale del 22 dicembre 1992, i) l'articolo 7, paragrafo 1; ii) l'articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relativo al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione. Austria-Svizzera L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell'11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Belgio-Svizzera a) l'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Danimarca-Svizzera L'articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell'11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Spagna-Svizzera a) L'articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera. Finlandia-Svizzera L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985. Francia-Svizzera L'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Grecia-Svizzera L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1o giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Italia-Svizzera a) L'articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. b) L'articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione. Lussemburgo - Svizzera L'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976. Paesi Bassi - Svizzera L'articolo 4, seconda fase, della convezione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970. Portogallo-Svizzera L'articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975, modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 maggio 1994, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Regno Unito-Svizzera L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Svezia-Svizzera L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978. j) nell'allegato III, parte B, e' aggiunto il testo seguente: Germania-Svizzera a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989, l'articolo, 4 paragrafo 2 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. b) Per quanto concerne l'Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992, i) l'articolo 7, paragrafo 1; ii) l'articolo, 8 paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione. Austria-Svizzera L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967, modificata dalle convenzioni completive n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell'11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Belgio-Svizzera a) L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Danimarca-Svizzera L'articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983, modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell'11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Spagna-Svizzera a) L'articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell'11 giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera. Finlandia-Svizzera L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985. Francia-Svizzera L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Grecia-Svizzera L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1o giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Italia-Svizzera a) L'articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo aggiuntivo del 18 dicembre 1963, l'Accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo e del 25 febbraio 1974 e l'Accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. b) l'articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione. Lussemburgo-Svizzera L'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976. Paesi Bassi-Svizzera L'articolo 4, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970. Portogallo-Svizzera L'articolo 12, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975, modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 maggio 1994 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Regno Unito-Svizzera L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. Svezia-Svizzera L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978. k) nell'allegato IV, parte A, e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Senza Oggetto. 1) nell'allegato IV, parte B, e' aggiunto il testo seguente. Svizzera Senza oggetto. m) nell'allegato IV, parte C, e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Tutte le domande di rendite di vecchiaia, superstiti e invalidita' del regime di base nonche' di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale. n) nell'allegato IV, parte D2, e' aggiunto il testo seguente: Le rendite di superstiti e d'invalidita' secondo la legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti e invalidita' del 25 giugno 1982. o) nell'allegato VI e' aggiunto il testo seguente: 1. L'articolo 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo primo della, legge federale sull'assicurazione invalidita', che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente Accordo nonche' ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati allorche' tali persone dichiarino la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni. 2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'Accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata. 3. Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilita' di esenzione a) Sono assicurate obbligatoriamente all'assicurazione malattia svizzera le seguenti persone che non risiedono in Svizzera: i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in virtu' del titolo II del regolamento; ii) le persone per cui la Svizzera e' lo Stato competente in virtu' degli articoli 28, 28 bis o 29 del regolamento; iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione svizzera: iv) i familiari di tali persone o di un lavoratore che risiede in Svizzera ed e' assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera allorche' tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia, Regno Unito. b) Le persone menzionato alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Finlandia, Italia e, nei casi contemplati alla lettera a) i)-iii), Portogallo. Detta richiesta dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgere dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se la richiesta e' depositata dopo tale termine, l'assicurazione prende effetto sin dall'affiliazione. 4. Le persone che risiedono in Germania, Austria, Belgio o nei Paesi Bassi, ma che sono assicurate in Svizzera per le cure medico-sanitario beneficiano, in caso di soggiorno in Svizzera, dell'applicazione per analogia dell'articolo 20, prima e seconda frase del regolamento. In tal caso, l'assicuratore svizzero prende in carico la totalita' dei costi fatturati. 5. Per l'applicazione degli articoli 22, 22a, 22b, 22c, 25 e 31 del regolamento l'assicuratore svizzero prende in carico la totalita' dei costi fatturati. 6. Il rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia versate dall'istituzione del luogo di residenza alle persone di cui al punto 4 avviene conformemente all'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72. 7. I periodi di assicurazione d'indennita' giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presento Accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennita' giornaliera in caso di maternita' o di malattia, allorche' la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione Straniera. 8. Tutti i lavoratori, subordinati o autonomi, che non sono assicurati in virtu' della legislazione svizzera sull'assicurazione invalidita', sono considerati, per l'applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, assicurati da detta assicurazione per quanto concerne l'erogazione di una rendita d'invalidita' ordinaria a) durante la durata di un anno a decorrere dall'interruzione del lavoro che ha preceduto l'invalidita', se hanno dovuto rinunciare alla loro attivita' lucrativa in Svizzera in seguito ad un infortunio o ad una malattia e se l'invalidita' e' stata constatata in tale paese; essi sono tenuti a pagare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' come se fossero domiciliati in Svizzera; b) per il periodo durante il quale essi beneficiano di provvedimenti di integrazione da parte dell'assicurazione invalidita' dopo la cessazione della loro attivita' lucrativa; essi rimangono soggetti all'obbligo, di versare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita'; c) nei casi in cui i punti a) e b) non si applicano, i) se sono assicurati a titolo della legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o l'invalidita' di un altro Stato cui si applica il presente Accordo alla data in cui il rischio assicurato e' realizzato ai sensi della legislazione svizzera sull'assicurazione invalidita'; ovvero ii) se essi hanno diritto ad una pensione a titolo dell'assicurazione d'invalidita' o vecchiaia di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale pensione; ovvero iii) se sono inabili al lavoro allorche' sono soggetti alla legislazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo ed hanno diritto al versamento di prestazioni da parte di un'assicurazione malattia o infortunio di detto Stato o se ricevono tale prestazione; ovvero iv) se hanno diritto in caso di disoccupazione, al versamento delle prestazioni da parte dell'assicurazione di disoccupazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale prestazione; ovvero v) se hanno lavorato in Svizzera come lavoratori frontalieri e, nei tre anni che hanno immediatamente preceduto la realizzazione del rischio conformemente alla legislazione svizzera, hanno versato contributi a titolo di tale legislazione durante almeno dodici mesi. 9. punto 8, lettera a) si applica per analogia per quanto concerne la concessione di provvedimenti di integrazione dell'assicurazione invalidita' svizzera. P) nell'allegato VII e' aggiunto il testo seguente: Esercizio di un'attivita' non salariata in Svizzera e di un'attivita' salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica, il presente Accordo. 2. 372 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita'. aggiornato da: 397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.97, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostino all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, 397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, al lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, 398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1997 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, 398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici. 399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU n. L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e del regolamento (CEE) n. 574n2 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti. Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento s'intendono adattate come in appresso: a) nell'allegato 1 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera 1. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. 2. Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna. b) nell'allegato 2 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera 1. Malattia e maternita' Assicuratore secondo la legge federale sull'assicurazione malattie, presso cui e' assicurata la persona interessata. 2. Invalidita' a) Assicurazione invalidita': i) Persone residenti in Svizzera: Ufficio AI, del cantone di residenza ii) Persone residenti fuori della Svizzera: Ufficio AI per gli assicurati all'estero, Ginevra b) Previdenza professionale: La cassa pensioni cui e' affiliato l'ultimo datore di lavoro. 3. Vecchiaia e morte a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: i) Persone residenti in Svizzera: Cassa di compensazione cui sono stati versati da ultimo i contributi. ii) Persone residenti fuori della Svizzera: Cassa Svizzera di compenzqzione, Ginevra b) Previdenza professionale: La cassa pensioni cui e' affiliato l'ultimo datore di lavoro. 4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali a) Lavoratori dipendenti: L'assicurazione infortuni presso cui e' assicurato il datore di lavoro. b) Lavoratori indipendenti: L'assicurazione infortuni presso cui l'interessato e' assicurato su base volontaria. 5. Disoccupazione a) In caso di disoccupazione completa: La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore. In caso di disoccupazione parziale: La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro. 6. Prestazioni familiari: a) Regime federale: i) Lavoratori dipendenti: Cassa cantonale di compensazione cui e' affiliato il datore di lavoro. ii) Lavoratori indipendenti: Cassa cantonale di compensazione - del cantone di residenza. b) Regimi cantonali: i) Lavoratori dipendenti: Cassa di compensazione familiale cui e' affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro. ii) Lavoratori indipendenti: L'istituzione designata dal cantone. c) nell'allegato 3 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera 1. Malattia e maternita' Istituzione comune LaMal, Soletta. 2. Invalidita' a) Assicurazione invalidita': Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale: Fondo di garanzia LPP. 3. Vecchiaia e morte a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale: Fondo di garanzia LPR. 4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna. 5. Disoccupazione: a) In caso di disoccupazione completa: La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore. b) In caso di disoccupazione parziale. La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro. 6. Prestazioni familiari L'istituzione designata dal cantone di residenza e di soggiorno. d) nell'allegato 4 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera 1. Malattia e maternita' Istituzione comune LaMal, Soletta. 2. Invalidita' a) Assicurazione invalidita': Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale: Fondo di garanzia LPP. 3. Vecchiaia e morte a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale: Fondo di garanzia LPP. 4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna. 5. Disoccupazione Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna 6. Prestazioni familiari Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. e) nell'allegato 5 e' aggiunto il testo seguente Svizzera Nulla f) nell'allegato 6 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Pagamento diretto. g) nell'allegato 7 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Banca nazionale svizzera, Zurigo. h) nell'allegato 8 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Nulla. i) nell'allegato 9 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Il costo medio annuo delle prestazioni in natura e' calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione malattia. j) nell'allegato 10 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera 1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione: a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento: la competente Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita'; b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali Berna. 2. Per l'applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: a) in connessione con l'articolo 14 bis, paragrafo 1, e l'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento. la competente Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita'; b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. 3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione: la competente Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita'. 4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Cassa federale di compensazione, Berna. 5. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Amministrazione comunale del luogo di residenza. 6. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81 del regolamento di applicazione: Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna. 7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: a) in connessione con l'articolo 36 del regolamento: Istituzione comune LaMal, Soletta. b) in connessione con l'articolo 63 del regolamento: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna; c) in relazione con l'articolo 70 del regolamento: Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna. 8. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: a) in connessione con l'articolo 20, pagina 1 del regolamento di applicazione: Istituzione comune LaMal, Soletta; b) in connessione con l'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna. k) nell'allegato 11 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Nulla. 3. 398 L 49: Direttiva 98/49 CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunita' europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

Sezione B

SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO 4.1 373 D 0919 (02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1 a), i) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 4). 4.2 373 D 0919 (03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dall'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d'invalidita' (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 5). 4.3 373 D 0919 (06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalita' di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 8). 4.4 373 D 0919 (07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi d'assicurazione e dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidita', vecchiaia, morte (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 9). 4.5 373 D 0919 (09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzatone dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 11). 4.6 373 D 0919 (11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 14). 4.7 373 D 0919 (13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 17). 4.8 373 D 1113 (02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalita' di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione Amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU C 96 del 13.11.1973, pag. 2) modificata da: 395 D 0512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995 (GU L 294 dell'8.12.95, pag. 38). 4.9 374 D 0720 (06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 7). 4.10 374 D 0720 (07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovuto in virtu' del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 8). 4.11 374 D 0823 (04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo "pro rata temporis" delle pensioni (GU C 99 del 23.8.1974, pag. 5). 4.12 374 D 1017 (03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente le revisioni dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 126 del 17.10.1974, pag. 23). 4.13 375 D 0705 (02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 2). 4.14 375 D 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall'istruzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'Istituzione competente, nonche' alle modalita' di rimborso di dette prestazioni (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 3). 4.15 376 D 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 117 del 26.5.1976, pag. 3). 4.16 378 D 0530 (02): Decisione D. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternita' di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonche' gli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (GU C 125 del 30.5.1978, pag. 2). 4.17 383 D 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 7). 4.18 383 D 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3), modificata da: 194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea. (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1). Ai fini dell'Accordo le disposizioni della disposizioni s'intendono adattate come in appresso: Nell'articolo 2, paragrafo 2, e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. 4.19 383 D 1112 (02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU C 306 del 12.11.1983 pag. 2), modificata da: 194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29,8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1). Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: Nell'articolo 2, paragrafo 4, e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. 4.20 383 D 1102 (03): Decisione il 119, del 24 febbraio 1983, concernente l'interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonche' dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU n. C 295 del 2.11. 1983, pag. 3). 4.21 383 D 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 10). 4.22 386 D 0126: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a) 14ter, paragrafo 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 141 del 76.1986, pag. 3). 4.23 387 D XXX: Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (GU C 271 del 9.10.1987, pag. 3). 4.24 387 D 284: Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 284 del 22.10.1987, pag. 3, e GU C 64 del 9.3.1988, pag. 13). 4.25 388 D XXX: Decisione n. 134, del 1o luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o piu' Stati membri (GU C 64 del 9.3.1989, pag. 4). 4.26 388 D XXX: Decisione n. 135, del 1o luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonche' alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 281 del 9.3.1988, pag. 7), modificata da: 194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag.1). Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: Nell'articolo 2; paragrafo 2 e' aggiunto il testo seguente: 800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza svizzera 4.27 388 D 64: Decisione n. 136, del 1o luglio 19B7, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU C 64 del 9.3.1989, pag. 7), modificata da: 1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1). Ai fini dell'Accordo le disposizioni si intendono adattate come in appresso: Nell'allegato e' aggiunto il testo seguente Svizzera Nulla. 4.28 389 D 606: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 140 del 6.6.1989, pag. 3). 4.29 389 D XXX: Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU C 287 del 15.11.1989, pag. 3). 4.30 390 D XXXX: Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 3). 431 390 D XXX: Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell'istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all'ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4). 4.32 390 D XXX: Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre. 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti dagli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 94 del l2.4.1990, pag. 5). 4.33 390 D XXX: Decisione IL 142, del 13 febbraio 1990, relativa all'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 80 del 30.3.1990, pag. 7). Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: a) il punto 1 non si applica. b) il punto 3 non si applica. 4.34 391 D 0140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990, che fissa i modelli dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E410 F) (GU L 71 del 18.3.1992, pag. 1). 4.35 391 D 0425: Decisione n. 147, dell'11 ottobre 1990, concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 235 del 23.8.1991, pag. 21) modificata da: 395 D 0353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 - E 411) (GU L 209 del 5.9.1995, pag. 1). 4.36 393 D 22: Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. L 22 del 30.1.1993, pag. 124). 4.37 393 D 825: Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5) modificata da: 194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU n. L 1 dell'1.1.1995, pag. 1). Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: Svizzera Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. 438. 394 D 602: Decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l'applicazione dell'articolo 10bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU n. L 244 del 19.9.1994, pag. 1). Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: Nell'allegato e' aggiunto il testo seguente: Svizzera 1. Invalidita', vecchiaia e morte a) Assicurazione invalidita' Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale Fondo di garanzia 2. Disoccupazione Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna. 3. Prestazioni familiari Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. 4.39 394 D 604: Decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) 574/72 (E 001, E 103 - E 127) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22). 4.40 394 D 605: Decisione n. 154, dell'8 febbraio 1994, sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123). 4.41 395 D 353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 - E 411) (GU L 244 del 5.9.1995, pag. 1). 4.42 395 D 419: Decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di priorita' in materia di diritti all'assicurazione malattia e maternita' (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 41). 4.43 396 D 732: Decisione n. 159, del 27 novembre 1995, relativa ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E 215) (GU L 336 del 27.12.1996, pag. 1). 4.44 395 D 512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995, che modifica la decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalita' di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 294 dell'8.12.1995 pag. 38). 4.45 396 D 172: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilita' dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano o in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 31). 4.46 396 D 249: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro, delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 83 del 2.4.1996, pag. 19). 4.47 396 D 554: Decisione n. 162, del 31 maggio 1996, concernente l'interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 28). 4.48 396 D 555: Decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 31). 4.49 397 D 533: Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 14081 71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 85). 4.50 397 D 823: Decisione n. 165 del 30 giugno 1997, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128B) (GU L 341 del 12.12.1997, pag. 61). 4.51 399 D 441: Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 ed E 109 (GU L 195 dell'11.7.1993, pag. 25). 4.52 398 D 442: Decisione n. 167, del 2 dicembre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 35). 4.53 398 D 443: Decisione n. 168, dell'11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica dei formulari E 121 ed E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 37). 4.54 398 D 444: Decisione n. 169, dell'11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 46). 4.55 398 D 565: Decisione n. 170 dell'11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40).

Sezione C

SEZIONE C: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti: 5.1 Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all'estero (adottata dalla Commissione amministrativa nella 139a sessione del 23 gennaio 1975). 5.2 Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d'emissione dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa, nella 176a sessione del 19 dicembre 1980). 5.3 385 Y l6: Raccomandazione n. 16 del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3). 5.4 385 Y 17: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3). 5.5 386 Y 28: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attivita' lavorativa, a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 284 dell'11.11.1986, pag. 4). 5.6 392 Y 19 Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell'applicazione della regolamentazione comunitaria (GU C 199 del 23.7.1993, pag. 11). 5.7 396 Y 592: Raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 19) 5.8 397 Y 0304 (01): Raccomandazione n. 21 del 28 novembre 1996 relativa all'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 67 del 4.3.1997, pag. 3). 5.9 380 Y 609 (03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU C 139 del 9.6.1980, pag. 1). 6.0 380 Y 613 (01): Dichiarazioni della Grecia previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU C 143 del 13.6.1981, pag. 1). 6.1 386 Y 0338(01): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU C 338 del 31.12.1986, pag. 1). 6.2 C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU C 107 del 22.4.1987, pag. 1). 6.3 C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un Accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU C 323 dell'11.12.1980, pag. 1). 6.4 L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU L 90 del 2.4.19 97, pag. 39).

Protocollo

Protocollo addizionale all'allegato II all'Accordo tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunita' europea e i suoi Stati membri dall'altro sulla libera circolazione delle persone Assicurazione contro la disoccupazione 1. Per quanto Concerne l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime: 1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennita' per insolvenza (LACI) (7) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all'indennita' di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge. 1.2. Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all'indennita' di disoccupazione in Svizzera conformente al punto 1.1 e' retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalita' previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d'altronde diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennita' in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d'origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell'occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d'origine. 1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 e' rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito. a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori e' calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore). b) Dell'importo cosi' calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennita' di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennita' menzionato al punto 1.2 sara' rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e riserva per le prestazioni ulteriori verra' mantenuta dalla Svizzera (8). c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, la basi di calcolo e l'importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2. 2. La retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale e' disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi, continua a essere applicata. 3. Il regime illustrato ai punti 1 e 2 si applica per una durata di 7 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo. In caso di difficolta' per uno Stato membro al termine del periodo di 7 anni con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto puo' essere adito da una delle parti contraenti. (7) Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta. (8) Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi - durante soggiorni ripetuti - nello spazio di due anni. Assegni per grandi invalidi Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidita' saranno iscritti nel testo dell'allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, all'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere dall'entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici. Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' del 17 dicembre 1993 sara' versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sara' piu' soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Allegato III

ALLEGATO III RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI (DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI) 1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti comunitari ai quali e' fatto riferimento, come in vigore alla data della firma dell'Accordo e come modificati dalla sezione A del presente allegato o norme ad essi equivalenti. 2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari ai quali e' fatto riferimento nella sezione B del presente allegato. 3. Il termine "Stato(i) membro(i)" figurante negli atti al quali e' fatto riferimento nella sezione A del presente allegato e' considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti comunitari in questione, alla Svizzera.

Allegato III - Sezione A

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