DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396
((Titolo VIII-bis Della richiesta e della costituzione dell'unione civile))
Art. 70-bis
((Richiesta di costituzione dell'unione civile))
((
1.La richiesta di costituzione dell'unione civile e' presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonche' l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2.L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3.Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4.La richiesta di costituzione dell'unione civile puo' essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.
))
Art. 70-ter
((Verifiche))
((
1.Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.
2.Quando e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne da' comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.
3.I documenti presentati o acquisti sono registrati, dopo la costituzione dell'unione civile, negli archivi di cui all'articolo 10.
4.Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui al comma 1, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.
))
Art. 70-quater
((Costituzione dell'unione civile per delega))
((
1.Quando vi e' necessita' o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui e' stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.
))
Art. 70-quinquies
((Impedimenti))
((
1.Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento per il quale e' stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare copia del relativo provvedimento.
))
Art. 70-sexies
((Casi particolari))
((
1.Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile e' un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale e' fatta richiesta effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorita' consolare, quest'ultima effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica.
))
Art. 70-septies
((Registrazioni))
((
1.I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono registrati, costituita l'unione civile, di seguito all'atto di costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10.
))
Art. 70-octies
Costituzione dell'unione civile
1.Trascorso il termine previsto dall'articolo 70-ter, comma 1, l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla costituzione dell'unione civile.
2.Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
3.Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
4.L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili. Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, e' sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
5.Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale. ((12))
Art. 70-novies
((Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale))
((
1.Se una delle parti dell'unione civile, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.
))
Art. 70-decies
((Costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita))
((
1.Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo puo' procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
2.L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalita' di cui all'articolo 70-novies.
))
Art. 70-undecies
((Opposizione del pubblico ministero))
((
1.L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla costituzione dell'unione civile un impedimento che non e' stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione alla costituzione dell'unione civile.
2.L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove e' stata richiesta la costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere costituita l'unione civile.
3.Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4.Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la opposizione.
))
Art. 70-duodecies
((Termine per l'opposizione))
((
1.L'opposizione all'unione civile puo' essere sempre proposta prima della sua costituzione.
))
Art. 70-terdecies
((Annotazione dell'opposizione))
((
1.Nel processo verbale di richiesta di costituzione della unione civile deve essere annotato l'atto di opposizione.
2.Nello stesso verbale si deve altresi' annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.
))
Art. 70-quaterdecies
((Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile))
((
2.Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.
))
Art. 70-quindecies
((Certificazione dell'unione civile))
((1. La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni. 2. Nei documenti e atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".))
Titolo IX Delle registrazioni degli atti di morte
Art. 71
(Iscrizioni e trascrizioni)
Art. 72
(Dichiarazione di morte)
1.La dichiarazione di morte e' fatta ((, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,)) non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa e' avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere e' stato deposto.
2.La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso.
3.In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne e' stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte ((o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale)), nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.
Art. 73
(Atto di morte)
1.L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge o della parte a lui unita civilmente, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non e' nota, ma il cadavere e' stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di cio' espressa menzione nell'atto.
2.In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
2-bis.((L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorita' sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238)).
Art. 74
(Inumazione, tumulazione e cremazione)
1.Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2.((L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione e' accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo)).
3.((Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria)).
3-bis.((Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui e' avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice.))
3-ter.((L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra)).
Art. 75
(inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)
1.Chi ha notizia che un cadavere e' stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o e' stato cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, da' immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non e' stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non e' stato gia' formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformita' agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'articolo 10.
Art. 76
(Denuncia di ipotesi di reato)
1.L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinche' il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
Art. 77
(Accertamenti legali)
1.Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi e' ragione di sospettarla per altre circostanze, non si puo' inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
2.Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove e' morta la persona e, quando questo non e' noto, del luogo dove il cadavere e' stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.
Art. 78
(Irreperibilita' o irriconoscibilita' di cadavere)
1.Nel caso di morte di una o piu' persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto.
2.L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.
3.La relativa azione e' promossa dal procuratore della Repubblica.
Art. 79
(Morte in viaggio marittimo o aereo)
1.Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento.
2.Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 838 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento.
3.Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo o aereo, e' competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali di scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorita' diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile competente, ai sensi dell'articolo 17, copia degli atti formati o acquisiti.
4.L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilita' di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso, sono annotati negli archivi di cui all'articolo 10.
Note all'art. 79: - Per il testo degli articoli 203, 205, 207 e 835 del codice della navigazione, vedi le note all'articolo 39; si riporta il testo degli articoli 212 e 838 del citato codice: "Art. 212 (Autorizzazione del tribunale). - Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso. Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212.".
Art. 80
(Morte in viaggio per ferrovia)
1.Se la morte avviene durante un viaggio ferroviario, il capo del convoglio redige un processo verbale con le dichiarazioni stabilite nel presente titolo e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della stazione lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, competente per la sua trascrizione.
Art. 81
(Annotazioni)
1.L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita e' avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla trascrizione del relativo atto.
2.Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonche' le sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
Note all'art. 81: - Si riporta il testo degli articoli 67, 255 e 282 del codice civile: "Art. 67 (Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte). - La dichiarazione di esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta. Art. 255 (Riconoscimento di un figlio premorto). - Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti. Art. 282 (Legittimazione di figli premorti). - La legittimazione dei figli premorti puo' anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.".
Art. 82
(Comunicazione al giudice tutelare)
1.L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l'atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in eta' minore, ai sensi dell'articolo 345, primo comma, del codice civile.
Nota all'art. 82: - Si riporta il testo dell'articolo 345 del codice civile: "Art. 345 (Denunzie al giudice tutelare). - L'ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in eta' minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni. Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi la apertura di una tutela. I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.".
Art. 83
(Morte dello straniero)
1.Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino.
Titolo X Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome
Art. 84
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54))
Art. 85
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54))
Art. 86
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54))
Art. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54))
Art. 88
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54))
Art. 89
(Modificazioni del nome o del cognome)
((
1.Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
))
2.Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
3.In nessun caso puo' essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Art. 90
(Affissione)
1.Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesime richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.
1-bis.Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda. ((9))
Art. 91
(Opposizione)
1.Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto. ((9))
Art. 92
(Decreto di concessione del prefetto)
1.Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2.Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3.Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti. ((9))
Art. 93
(Esenzione fiscale)
1.In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perche' ridicoli o vergognosi o perche' rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa.
Art. 94
(Annotazioni ed altre formalita)
1.I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio e' avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2.Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalita' indicate nel comma 1.
3.Per i membri di una stessa famiglia si puo' provvedere con unico decreto.
Titolo XI Delle procedure ((...)) di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni
Art. 95
(Ricorso)
1.Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale e' registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. (10) ((11))
2.Il procuratore della Repubblica puo' in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1.
3.L'interessato puo' comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identita' personale.
Art. 96
(Procedimento)
1.Il tribunale puo', senza particolari formalita', assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.
2.Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
3.Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonche', per quanto riguarda i soggetti cui non puo' essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.
Note all'art. 96: - Si riporta il testo degli articoli da 737 a 742-bis del codice di procedura civile: "Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). - I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti. Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice puo' assumere informazioni. Art. 739. (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali e' necessario il suo parere. Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata. Art. 742. (Revocabilita' dei provvedimenti). - I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). - Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non riguardano materia di famiglia o di stato delle persone.". - Si riporta l'art. 455 del codice civile: "Art. 455 (Efficacia della sentenza di rettificazione). - La sentenza di rettificazione non puo' essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati".
Art. 97
(Atti dell'autorita' diplomatica e consolare)
1.Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano, altresi', per gli atti di competenza dell'autorita' diplomatica o consolare. E' competente in tal caso il tribunale nel cui circondario e' registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto da rettificarsi.
Art. 98
Correzione e ricostituzione di atti dello stato civile
((11))
1.L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato registrato l'atto nonche' agli interessati. Con le medesime modalita', l'ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorita' competenti. (10) ((11))
2.L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalita' di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
2-bis.L'ufficiale dello stato civile provvede, altresi', su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica, alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, dandone contestuale avviso al procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato registrato l'atto nonche' agli interessati. Il primo periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l'ufficiale dello stato civile dispone di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto. (10) ((11))
3.Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse puo' proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata. (10) ((11))
Art. 99
Correzione e ricostituzione degli atti dell'autorita' diplomatica o consolare
1.Le disposizioni di cui all'articolo 98 si applicano, altresi', per gli atti di competenza dell'autorita' diplomatica o consolare. In tal caso il ricorso in opposizione si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui e' stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto. (10) (11)
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).
Art. 100
(Competenza)
1.I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorita' straniere, trascritti in Italia ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonche' per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero.
Art. 101
(Trasmissione di atti)
1.Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione, all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi a norma degli articoli 96, comma 3, e 98, comma 3. Altrimenti gli atti suddetti sono acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse.
Titolo XII Delle annotazioni
Art. 102
(Procedure di annotazione)
1.Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorita' giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalita' dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte.
2.Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali e' anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione.
3.In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
4.Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile.
5.Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di piu' trascrizioni, l'annotazione si effettua soltanto sull'ultimo atto trascritto.
Art. 103
(Forma delle annotazioni)
1.Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all'articolo 10, devono risultare di seguito all'atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.
Titolo XIII Delle verificazioni
Art. 104
(Verifiche ordinarie e straordinarie)
1.Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con regolarita' e con precisione.
2.Puo' procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria disposta di ufficio.
Art. 105
(Verbale di verificazione)
1.Chi ha effettuato la verificazione redige processo verbale nel quale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati e le osservazioni fatte.
Titolo XIV Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati
Art. 106
(Estratti per riassunto)
1.Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto e' formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.
Art. 107
(Estratti per copia integrale)
1.Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla legge.
Art. 108
(Contenuto)
2.I certificati di stato civile devono contenere le generalita' come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3.Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.
Note all'art. 108: - La legge 31 ottobre 1955, n. 1064 reca: "Disposizioni relative alle generalita' in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432 reca: "Regolamento di altuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalita' in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.",
Titolo XV Disposizioni transitorie e finali
Art. 109
(Entrata in vigore)
1.Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la disposizione di cui al comma 3, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2.Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco.
3.Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10.
Note all'art. 109 - Si riporta il testo degli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile): "Art. 14. - In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri: 1) di cittadinanza, 2) di nascita; 3) di matrimonio; 4) di morte. Art. 16. I registri dello stato civile sono tenuti in doppio originale. Art. 25. Nei registri ogni scritturazione e' fatta a mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee. Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o piu' parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le parole da cancellare per modo che possono in ogni tempo essere lette nota le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei chiarimenti e dei testimoni. Art. 29. - La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sopra i due registri originali. Nel verbale l'atto e' riprodotto per intero quando cio' e' espressamente ordinato; altrimenti e' brevemente riassunto. Nell'uno e nell'altro caso deve risultare dallo stesso verbale la inserzione nel volume degli allegati dell'atto che e' stato trascritto. Art. 32. - I registri sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale scritto e sottoscritto nel mattino del primo gennaio di ciascun anno immediatamente dopo l'ultimo atto. Nel verbale di chiusura e' indicato il numero degli atti contenuti in ciascun registro. Art. 33. - Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale di essi un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformita' del modulo stabilito dal Ministro per la grazia e giustizia, ed entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui all'art. 179, egli deposita uno degli originali dei registri negli archivi del comune e trasmette l'altro al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale. A ciascuno degli originali e' unito il rispettivo indice. Nei comuni in cui sono piu' uffici di stato civile l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere anche gli atti contenuti nei registri di tutti gli altri uffici. Art. 35. - Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza o una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica per i provvedimenti del caso. Art. 36. - Se i due originali di un registro in corso sono smarriti o distrutti, l'ufficio dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi originali per ricevere gli atti successivi. Art. 37. - Se uno solo degli originali in corso e' smarrito o distrutto, il procuratore della Repubblica provvede affinche', sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale, sia fatta copia esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo provvede il procuratore della Repubblica quando e' smarrito o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria. Se e' smarrito o distrutto l'originale gia' depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale depositato presso la cancelleria e' fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. La copia che deve sostituire l'originale distrutto o smarrito e' vidimata dal procuratore della Repubblica. La spesa della copia e' a carico del comune o dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto apparteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria del tribunale. Art. 38. - Quando si verifica alcuno dei casi indicati negli articoli 130, comma primo, e 446 del libro primo del codice civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore della Repubblica, puo' ordinare che siano redatti, se possibile, gli atti omessi e siano redatti quelli distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorieta', mediante le dichiarazioni giurate di almeno quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti. La precedente disposizione si applica anche per la formazione dell'atto di matrimonio nel caso in cui non si sono tenuti i registri di matrimonio e in quelli previsti nell'art. 130, comma secondo, del libro primo del codice civile, purche' risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato. Art. 39. - Nel caso di distruzione di registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostruire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'articolo precedente puo' essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal giudice delegato dal presidente del tribunale e composte del podesta', o di chi ne fa le veci, di un ministro del culto e del segretario comunale. Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo precedente. Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facolta' di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale pero' avviene soltanto dopo che alla deliberazione e' stata data conveniente pubblicita' ed e' trascorso il termine fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale. Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorita' giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito, in base a copia o certificato autentici legalmente estratti dall'originale, che siano successivamente ritrovati. Art. 59. - Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni, e che sono a lui fatte a norma dell'art. 16 della legge stessa e dell'art. 8 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949. Art. 60. - Nei registri di cittadinanza si trascrivono: 1) i decreti reali di concessione della cittadinanza italiana; 2) i decreti reali che, a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 108 dispongono la perdita della cittadinanza italiana; 3) gli altri decreti o provvedimenti delle autorita' competenti che importano riconoscimento, concessione, perdita o revoca della cittadinanza italiana; 4) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, prevedute nell'art. 7 della legge 31 giugno 1912, n. 555; 5) i decreti e gli altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano: 6) i decreti con i quali il Ministro per l'interno inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana; 7) le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando sono state fatte all'estero alla regia autorita' diplomatica o consolare ovvero al capitano della nave, a norma dell'art. 8, comma secondo, del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949. Art. 124. - Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente. Art. 125. - La parte seconda dei registri di matrimonio e' suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C. Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformita' degli articoli 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159. Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, gia' trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione gia' avvenuta. Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile; 2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso, d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile. 3) gli alti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile; 4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; 5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarita' del caso non si adattano i moduli stampati. Nella stessa serie C si trascrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; 2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente; 3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile; 4) gli atti dei matrimoni di cui e' stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847; 5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; 6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullita' o lo scioglimento di un matrimonio; 7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato; 8) i provvedimenti della Corte di appello preveduti negli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia l'annullamento di una trascrizione gia' eseguita. La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero. Art. 134, - Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli articoli 125 e 133. Se la prova del matrimonio risulta da sentenza penale, la trascrizione della copia autentica della sentenza e' fatta a cura del pubblico ministero. Art. 136. - Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattagli direttamente nei casi indicati nell'art. 138, comma primo. Art. 137. - La parte seconda dei registri di morte e' suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A. B e C. Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza. Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie e denunzie avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell'art. 138, comma secondo, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all'art. 144, dai capi stazione nel caso di cui all'art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell'articolo 148, commi primo e quarto, dai segretari o dai cancellieri dell'autorita' giudiziaria nel caso di cui all'art. 139. Nella serie C, composta di fogli in bianco, si trascrivono: 1) gli atti di morte ricevuti all'estero; 2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e quelli formati nel Regno dalle autorita' marittime a termine dell'art. l46, commi primo e terzo; 3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938 n. 1415; 4) i processi verbali formati dal podesta' o da altro pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'art. 145; i processi verbali formati dall'autorita' marittima portuale nel caso preveduto dell'art. 140, comma quarto, e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di scomparizione in mare contemplati nell'art. 597 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile; 5) le dichiarazioni autentiche delle autorita' marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti rispettivamente nell'articolo 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo; 6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato; 7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili; 8) le sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte. Nella stessa serie C si iscrivono o si trascrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati. La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 e nel precedente comma e' fatta per intero.".
Art. 110
(Abrogazioni e modifiche)
1.Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2.Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.
3.Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e il terzo comma dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97, l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103, il primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115, l'articolo 454, del codice civile.
4.All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono soppresse le parole "di cui all'articolo 454 del codice civile" e "anche".
5.Sono abrogati: il secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
7.E' abrogato il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5 dell'articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10.
8.Nel terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole "e professione".
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
FASSINO, Ministro della giustizia
BIANCO, Ministro dell'interno Visto il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 13
Note all'art. 110: - Il titolo del regio decreto n. 1238/39 e' riportato nella nota precedente. - La legge 14 aprile 1982, n. 164 reca: "Norme in materia di rettificazione di attribuzioni di sesso.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 reca: "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".
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