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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 28

Current text a fecha 2001-03-16

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBIICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

VISTA la legge 5 giugno 1962, n. 616;

VISTA la legge 23 maggio 1980, n. 313;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 1999/35/CE è pubblicata nella GUCE legge n. 138 del 1o giugno 1999. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999. - Gli articoli 1 e 2 della citata legge così recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi". "Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche". - L'allegato A della citata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo. - La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione". - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, reca: "Riordino della legislazione in materia portuale". - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca: "Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE". - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca: "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca: "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293, reca: "Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unità veloci di navigazione nazionale o minore". - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, reca: "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, reca: "Requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, reca: "Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE". Note all'art. 1: - Per la legge 23 maggio 1980, n. 313, vedi note alle premesse. - La legge 4 giugno 1982, n. 438, reca: "Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione". - Per il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, vedi note alle premesse. - La direttiva 94/57/CE è pubblicata nella GUCE n. L 319 del 12 dicembre 1994. - L'art. 4 della citata direttiva così recita: "Art. 4. - 1. Gli Stati membri possono riconoscere unicamente gli organismi che si conformano ai principi di cui all'allegato. Gli organismi presentano agli Stati membri cui hanno richiesto il riconoscimento informazioni esaurienti e documenti di prova per dimostrare la conformità a detti principi. Gli Stati membri notificano opportunamente il riconoscimento agli organismi. 2. Ciascuno Stato membro notifica alla commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso riconosciuti. 3. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per gli organismi che si conformano a tutti i principi di cui all'allegato diversi da quelli fissati al punti 2 e 3 della sezione "Criteri generali" dell'allegato stesso. Il riconoscimento è concesso secondo la procedura di cui all'art. 13. Gli effetti di tale riconoscimento si limitano agli Stati membri che hanno presentato una richiesta in tal senso. 4. Tutti gli organismi cui è concesso il riconoscimento sono soggetti alla stretta sorveglianza da parte del comitato istituito a norma dell'art. 7, anche per decisioni in merito alla proroga del riconoscimento degli organismi di cui al paragrafo 3. La decisione sulla proroga di tale riconoscimento non tiene conto dei criteri fissati ai punti 2 e 3 della sezione "Criteri generali" dell'allegato. Non è più applicabile la limitazione degli effetti del riconoscimento prevista dal paragrafo 3. 5. La commissione redige e tiene aggiornato un'elenco di tutti gli organismi notificati dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1, 3 e 4. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee". - Il regolamento (CE) n. 3051/95 è pubblicato nella GUCE n. L 320 del 30 dicembre 1995. - L'art. 5, paragrafo 2, del citato regolamento, così recita: "2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in tutto o in parte, esclusivamente un organismo riconosciuto, oppure rivolgersi ad esso. Ai fini del paragrafo 13.2 del codice ISM, uno Stato membro può rilasciare documenti di conformità soltanto ad una società di navigazione che svolge l'attività principale nel suo territorio. Prima del rilascio lo Stato membro consulta l'amministrazione degli Stati di cui i traghetti roro di tale società sono autorizzati a battere bandiera, qualora detta amministrazione non sia quella dello Stato membro che rilascia i documenti". - Il regolamento (CE) n. 179/98 è pubblicato nella GUCE, n. L 019 del 24 gennaio 1998.