DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 161

Type DPR
Publication 2001-02-09
Ultimo aggiornamento 2001-05-29
State In force
Source Normattiva
articles 7
Reform history JSON API

6.Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il soggetto richiedente puo' chiedere al responsabile dello sportello di conoscere le circostanze che hanno impedito il rilascio della pronuncia richiesta e le eventuali condizioni necessarie per superarle. Il responsabile dello sportello, entro cinque giorni, fornisce i chiarimenti richiesti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto competente.

Note all'art. 4: - Si trascrivono gli articoli 14 e 22 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: "Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'art. 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. 2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione. 3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le condizioni, le modalita' e i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. 4. Salvo quant'altro previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di societa' controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle societa' anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a cio' designati dal soggetto gestore.". "Art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata. 2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero . 3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei princi'pi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 3, legge 20 ottobre 1990, n. 304: a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo e' costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera; b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilita' collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero. 6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalita' e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5. 7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda.". - Si trascrive l'art. 4 della citata legge 24 aprile 1990, n. 100: "Art. 4. - 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso e' stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contatto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. 2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione. 3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.". - Per il riferimento all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive l'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".

Art. 5

Procedure relative ad una medesima operazione

1.Per l'istruttoria relativa ad istanze finalizzate ad acquisire piu' provvedimenti concernenti la medesima operazione, o per superare una pronuncia negativa che sia nel frattempo intervenuta, il responsabile dello sportello, anche su istanza dell'interessato, puo' chiedere che il Ministero del commercio con l'estero, salvo che la competenza sia della regione, promuova una conferenza di servizi, che si svolge ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di individuare le eventuali condizioni per l'accoglimento dell'istanza. Alla conferenza partecipano contestualmente i soggetti interessati al rilascio dei provvedimenti richiesti.

2.Il verbale della conferenza di servizi viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello, al richiedente, e reca le eventuali condizioni per l'accoglimento dell'istanza.

Nota all'art. 5: - Per il riferimento all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si vedano le note all'art. 4.

Art. 6

D e r o g h e

1.

Gli articoli 4 e 5 del presente regolamento possono essere applicati all'utilizzazione degli strumenti gestiti dalla SACE, dalla SIMEST S.p.a., dalla FINEST e da Sviluppo Italia, solo nell'ipotesi in cui sia stato previamente adottato uno specifico protocollo d'intesa fra ciascuno sportello regionale ed il singolo organismo di gestione. 2. Sono disciplinati dal presente regolamento gli strumenti agevolativi di cui all'articolo 1 di competenza del Comitato delle agevolazioni di cui alla convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.a. il 16 ottobre 1998, emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Nota all'art. 6: - Si trascrive l'art. 25, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: "Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a. 2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi. 3. La SIMEST S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza dileggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti. 4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla SIMEST S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1. 5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla SIMEST S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. 7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, a 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2. 8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla SIMEST della gestione degli interventi indicati al comma 1.".

Art. 7

Disposizioni finali

1.Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Loiero, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2001

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 4, foglio n. 295

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)