DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311
Note all'art. 5: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: "Art. 4. - L'autorita' locale di pubblica sicurezza esercita nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza. Il prefetto puo', con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza. Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il prefetto, od il questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia. Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei podesta' relativamente ai servizi di polizia". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690: "Art. 43. - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, puo' con suo decreto attribuire la qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purche' posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): "Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia stradale della polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado). "Art. 231. - 1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attivita', questo e' reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato".
Art. 6
Abrogazioni
Note all'art. 6: - Per il testo vigente del comma 4 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo degli articoli 93, 108 e 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dal devcreto qui pubblicato: "Art. 93 (art. 91 testo unico 1926). - (Comma abrogato). Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante". "Art. 108. (art. 106 testo unico 1926). - Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti. La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali in essa indicati. Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti". "Art. 121 (art. 122 testo unico 1926). (Comma abrogato). (Comma abrogato). E' vietato il mestiere di ciarlatano. - Si trascrive il testo dell'art. 188 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 188. - I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio. (Comma abrogato). (Comma abrogato).".
Art. 7
Disposizioni transitorie
1.I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono perfezionati con l'osservanza delle norme previgenti.
2.Le domande per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferite d'ufficio alle prefetture competenti per territorio per la loro definizione ai sensi dell'articolo 5.
Art. 8
Disposizione finale
1.Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Veronesi, Ministro della sanita'
Del Turco, Ministro delle finanze
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 156
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)