DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2002, n. 113
1.Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2.Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).
Capo IV Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Art. 126
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)
1.Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2.Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato.
3.Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Art. 127
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)
1.Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
2.Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
3.Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4.La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
Capo V Difensori e consulenti tecnici di parte
Art. 128
(Obbligo a carico del difensore)
1.Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
Art. 129
(Nomina del consulente tecnico di parte)
1.Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.
Art. 130
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1.Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.
Capo VI Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art. 131
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)
1.Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
3.Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro.
5.Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
Art. 132
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
Art. 133
(Pagamento in favore dello Stato)
1.Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Art. 134
(Recupero delle spese)
1.Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2.La rivalsa puo' essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; puo' essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3.Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed e' vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario e' nullo.
4.Quando il giudizio e' estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio e' obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5.Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
Art. 135
(Norme particolari per alcuni processi)
1.Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2.Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
Capo VII Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
Art. 136
(Revoca del provvedimento di ammissione)
1.Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2.Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3.La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Capo VIII Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
Art. 137
(Ambito temporale di applicabilita)
1.Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario e' disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.
Art. 138
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)
1.Presso ogni commissione tributaria e' costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
Art. 139
(Funzioni della commissione)
1.Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non puo' essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
2.I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
Art. 140
(Nomina del difensore)
1.Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
Art. 141
(Onorario e spese del difensore)
1.L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.
Titolo V Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV.
Art. 142
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)
1.Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
Art. 143
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)
2.La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
Art. 144
(Processo in cui e' parte un fallimento)
1.Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
Art. 145
(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)
1.Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
2.Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3.Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualita', se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
PARTE IV PROCESSI PARTICOLARI Titolo I Procedura fallimentare
Art. 146
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1.Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
4.Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
5.Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
Art. 147
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)
1.In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
Titolo II Eredita' giacente attivata d'ufficio
Art. 148
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1.Nella procedura dell'eredita' giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
4.Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualita', se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
Titolo III Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale Capo I Restituzione e vendita di beni sequestrati
Art. 149
(Raccordo)
Art. 150
(Restituzione di beni sequestrati)
1.La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile.
2.Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
Art. 151
(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)
1.Il magistrato provvede con ordinanza decorsi trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro.
2.L'ordinanza fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 154 delle somme e dei valori, dispone la vendita per tutti gli altri beni, ed e' comunicata all'avente diritto.
3.La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
Art. 152
(Vendita)
Art. 153
(Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)
Art. 154
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)
1.Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
Capo II Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati
Art. 155
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)
1.Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
Art. 156
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)
Titolo IV Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Art. 157
(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)
Titolo V Processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica
Art. 158
(Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)
2.Sono anticipate dall'erario le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3.Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
Art. 159
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
PARTE V REGISTRI
Art. 160
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
1.I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
Art. 161
(Elenco registri)
Art. 162
(Attivita' dell'ufficio)
Art. 163
(Determinazione dei modelli dei registri)
Art. 164
(Rinvio)
PARTE VI PAGAMENTO Titolo I Titoli di pagamento delle spese Capo I Ordine di pagamento emesso dal funzionario
Art. 165
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1.La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico e' sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.
Art. 166
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)
1.Se un testimone si trova nell'impossibilita' di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone e' citato a comparire.
Art. 167
(Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali giudiziari)
1.Le indennita' di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
2.L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'UNEP.
Capo II Decreto di pagamento emesso dal magistrato
Art. 168
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia)
1.La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2.Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo.
3.Nel processo penale il decreto e' titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
Art. 169
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)
1.La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, e' effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2.Il decreto di pagamento alle imprese private e' comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
Art. 170
(Opposizione al decreto di pagamento)
1.Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
2.Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3.Il magistrato puo', su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
Art. 171
(Effetti del decreto di pagamento)
Capo III Responsabilita'
Art. 172
(Responsabilita)
1.I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarita' delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilita' amministrativa.
Titolo II Pagamento delle spese per conto dell'erario Capo I Soggetti abilitati e modalita' di pagamento
Art. 173
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)
1.Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2.Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.
Art. 174
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
Art. 175
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)
Art. 176
ART. 176 (R) (Modalita' di pagamento)
Capo II Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
Art. 177
(Modello di pagamento)
Art. 178
(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)
Capo III Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
Art. 179
(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)
Art. 180
(Adempimenti dell'ufficio postale)
Art. 181
(Adempimenti del concessionario)
Art. 182
(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)
Capo IV Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
Art. 183
(Regolazione e rimborso dei pagamenti)
Art. 184
(Versamento di ritenute e di imposte)
Art. 185
(Aperture di credito)
Art. 186
(Funzionari delegati)
Art. 187
(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)
Capo V Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
Art. 188
(Compensi ai concessionari)
1.Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.
2.La misura del compenso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.
Art. 189
(Compensi a Poste Italiane S.p.a)
Capo VI Pagamenti con modalita' telematica
Art. 190
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
Titolo III Pagamento delle spese a carico dei privati Capo I Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art. 191
(Determinazione delle modalita' di pagamento)
1.Le modalita' di pagamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 192
(Modalita' di pagamento)
Art. 193
(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)
Art. 194
(Ricevuta di versamento)
Art. 195
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
Capo II Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art. 196
(Determinazione delle modalita' di pagamento)
1.Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
Capo III Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari
Art. 197
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)
1.La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta.
2.Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3.Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.
Art. 198
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
Capo IV Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
Art. 199
(Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)
1.Le spese di viaggio e le indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
PARTE VII RISCOSSIONE Titolo I Disposizioni generali Capo I Ambito di applicabilita'
Art. 200
(Applicabilita' della procedura nel processo penale)
1.Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 201
(Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)
1.Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 202
(Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)
1.Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non piu' revocabili.
Art. 203
(Esclusione della procedura per alcuni processi)
Capo II Principi per il processo penale
Art. 204
(Recupero delle spese)
Art. 205
(Recupero per intero e forfettizzato)
1.Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2.Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attivita' mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.
Art. 206
(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)
Capo III Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Art. 207
(Recupero delle spese)
Capo IV Definizioni
Art. 208
(Ufficio competente)
Art. 209
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)
Art. 210
(Discarico automatico)
Titolo II Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali Capo I Adempimento spontaneo
Art. 211
(Quantificazione dell'importo dovuto)
Art. 212
(Invito al pagamento)
Capo II Riscossione mediante ruolo
Art. 213
(Iscrizione a ruolo)
Art. 214
(Trasmissione di notizie)
Art. 215
(Sospensione amministrativa della riscossione)
Art. 216
(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)
Capo III Disposizioni comuni a piu' fasi della riscossione
Art. 217
(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)
Art. 218
(Dilazione o rateizzazione del credito)
Capo IV Annullamento del credito
Art. 219
(Annullamento per irreperibilita)
Art. 220
(Annullamento per insussistenza)
Capo V Comunicazioni per reati finanziari
Art. 221
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)
Capo VI Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
Art. 222
(Adempimento spontaneo)
1.Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.
Art. 223
(Riscossione mediante ruolo)
1.Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Art. 224
(Riscossione coattiva)
1.Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonche' gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
Art. 225
(Esenzioni)
1.Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
Art. 226
(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)
1.Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
Art. 227
(Concessionari)
1.Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilita', la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potesta' legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20, eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonche' l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.
Titolo III Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali Capo I Estinzione legale
Art. 228
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
1.Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attivita' per le notifiche all'estero.
2.Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.
Art. 229
(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)
Capo II Discarico e reiscrizione a ruolo
Art. 230
(Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
1.Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.
2.Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.
Art. 231
(Reiscrizione a ruolo)
Capo III Dilazione e rateizzazione
Art. 232
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
1.Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
2.Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.
3.Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
4.In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.
5.Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Art. 233
(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)
Capo IV Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Art. 234
(Riscossione delle spese)
Titolo IV Disposizioni particolari per pene pecuniarie
Art. 235
(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)
1.Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2.Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3.Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
Art. 236
(Pene pecuniarie rateizzate)
1.Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.
2.Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3.Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4.In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.
Art. 237
(L) Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie
1.L'ufficio investe il pubblico ministero, perche' attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2.L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso. ((2))
Art. 238
(L) Conversione delle pene pecuniarie
1.Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilita' del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2.Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.
3.Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilita', puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata gia' disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilita' perdura, e il concessionario e' automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
4.Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, e' ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.
5.Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita.
6.Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalita' delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
7.Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione. ((2))
Art. 239
(Comunicazioni)
Titolo V Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 240
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
1.Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.
Art. 241
(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)
1.Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
Art. 242
(Raccordo)
Titolo VI Riversamento del riscosso
Art. 243
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)
Art. 244
(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)
Art. 245
(Privilegi)
1.In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.
Art. 246
(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)
Titolo VII Riscossione del contributo unificato
Art. 247
(Ufficio competente)
Art. 248
(Invito al pagamento)
Art. 249
(Norme applicabili)
PARTE VIII DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO Titolo I Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario
Art. 250
(Esclusione del diritto di certificato)
Titolo II Disposizioni relative al processo amministrativo Capo I Disposizioni generali
Art. 251
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
Capo II Diritto di copia
Art. 252
(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)
1.Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte e' obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.
Art. 253
(Determinazione dell'importo e pagamento)
Titolo III Disposizioni relative al processo contabile Capo I Disposizioni generali
Art. 254
(Imposta di bollo)
Art. 255
(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)
Art. 256
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
Capo II Tassa fissa
Art. 257
ART. 257 (L) (Tassa fissa)
1.Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
2.La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.
Art. 258
(Modalita' di pagamento)
Capo III Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
Art. 259
(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)
1.Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e' gratuita.
Titolo IV Disposizioni relative al processo tributario Capo I Disposizioni generali
Art. 260
(Imposta di bollo)
Art. 261
(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)
Capo II Diritto di copia
Art. 262
(Diritto di copia)
1.Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.
Art. 263
(Esenzione)
1.Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario.
Art. 264
(Modalita' di pagamento)
PARTE IX NORME TRANSITORIE Titolo I Voci di spesa Capo I Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art. 265
(Contributo unificato)
1.Per i processi civili e amministrativi gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
2.Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
3.Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facolta' ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.
4.Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
5.Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
6.Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
7.Per i processi iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Capo II Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Art. 266
(Raccordo)
Art. 267
(Diritto di copia senza certificazione di conformita)
1.Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
Art. 268
(Diritto di copia autentica)
1.Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
Art. 269
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
1.Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
Art. 270
(Copia urgente su supporto cartaceo)
1.Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformita', il diritto dovuto e' triplicato.
Art. 271
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)
1.Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla meta'.
Art. 272
(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
1.Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale), e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), e' triplicato.
2.Se il diritto di copia non e' pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
Capo III Diritto di certificato nel processo civile e penale
Art. 273
(Diritto di certificato)
Capo IV Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
Art. 274
(Adeguamento periodico degli importi)
1.La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo V Ausiliari del magistrato
Art. 275
(Onorari degli ausiliari del magistrato)
Capo VI Indennita' di custodia
Art. 276
(Determinazione dell'indennita' di custodia)
Capo VII Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
Art. 277
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
Capo VIII Registrazione degli atti giudiziari
Art. 278
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
Titolo II Patrocinio a spese dello Stato
Art. 279
(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)
1.L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.
Titolo III Registri
Art. 280
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)
Art. 281
(Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)
Art. 282
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)
Titolo IV Pagamento Capo I Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
Art. 283
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)
Capo II Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art. 284
(Raccordo)
Art. 285
(Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)
Art. 286
(Modalita' di pagamento della copia su compact disk)
Titolo V Riscossione Capo I Disposizioni su crediti di importo determinato
Art. 287
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)
Art. 288
(Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)
1.Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi piu' alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 e' discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2.L'importo massimo e' adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo II Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
Art. 289
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1.Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.
Art. 290
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)
Art. 291
ART. 291 (L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)
1.Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2.I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 292
(Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)
PARTE X DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
Art. 293
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)
1.Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2.Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita'.
Art. 294
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
1.Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
Art. 295
(Rinvio per la copertura finanziaria)
1.Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
Art. 296
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)
1.I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2.Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Art. 297
(Non applicabilita' di norme)
Art. 298
(Norme che restano abrogate)
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