DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 114
1.Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2.L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'ufficio postale.
Capo II Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art. 284
(Raccordo)
1.Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
Art. 285
(Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)
1.Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2.Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3.Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4.Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.
Art. 286
(Modalita' di pagamento della copia su compact disk)
1.Per la copia su compact disk il diritto e' corrisposto con le modalita' previste per il pagamento del contributo unificato.
Titolo V Riscossione Capo I Disposizioni su crediti di importo determinato
Art. 287
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)
1.Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
Art. 288
(Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)
Capo II Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
Art. 289
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)
Art. 290
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1.In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2.Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
Art. 291
ART. 291 (L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)
Art. 292
(R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari
1.In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, ((le somme di cui all'articolo 291)) sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
PARTE X DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
Art. 293
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)
Art. 294
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
Art. 295
(Rinvio per la copertura finanziaria)
Art. 296
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)
Art. 297
(Non applicabilita' di norme)
1.Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 298
(Norme che restano abrogate)
Art. 299
(Abrogazioni di norme primarie)
Art. 300
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
Art. 301
(R) Abrogazioni di norme secondarie
1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; - il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708; - il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; - il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; - l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549; - gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981 - il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.; - del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; - il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820; - il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103; - gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564; - gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334; - il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347; - il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327; - il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601; - del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "((dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;))"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli"; - il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466; - l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.
Art. 302
(Entrata in vigore)
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del- l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 342
Allegato 2
Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato 5 Parte di provvedimento in formato grafico
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