DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Type DPR
Publication 2002-05-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 317
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Nota all'art. 300: - Il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1942, n. 114. Si trascrive l'art. 73, nella nuova formulazione: "Art. 73. Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri: 1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione; 2) ruolo dei ricorsi urgenti; 3) ruolo degli affari da decidersi in Camera di Consiglio; 4) registro per i processi verbali di udienza; 5) registro dei decreti del Presidente; 6) registro delle decisioni della Sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa. 7) registro dei ricorsi trattati col patrocinio a spese dello Stato.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si veda la nota all'art. 44. Si trascrive l'art. 133, sesto comma, nella nuova formulazione: "Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si veda la nota all'art. 131. Si trascrivono gli articoli 17 e 18 nella nuova formulazione: "Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito. (Comma abrogato). (Comma abrogato). "Art. 18. (Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato). - Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.". Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1973, n. 131. Si trascrive l'art. 24, primo comma, nella nuova formulazione: "Art. 24. (Ruoli e registri particolari). - La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri: 1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza; 2) registro per i processi verbali di udienza; 3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; 4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione e' stata trasmessa; 5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art. 73. Si trascrive l'art. 59, nella nuova formulazione: "Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocino a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.". - Per il testo dell'art. 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella nuova formulazione si veda la nota all'art. 299.

Art. 301

(R) Abrogazioni di norme secondarie

1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; - il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708; - il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; - il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; - l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549; - gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981; - il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.; - del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; - il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820; - il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103; - gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564; - gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334; - il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347; - il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327; - il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601; - del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "((dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;))"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli"; - il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466; - l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

Art. 302

(L) Entrata in vigore

1.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro per la funzione pubblica

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 341

Allegato 1

Allegato 1 ((TABELLA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311))

Allegato 2

Allegato 2 (Art. 177) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Allegato 3 (Art. 177) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Allegato 4 (Art. 182) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Allegato 5 (Art. 182) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Allegato 6 (Art. 267) Diritto di copia senza certificazione di conformita'

Numero pagine Diritto di copia forfettizzato

1 2

1-4 euro

((0,98))

5-10 euro

((1,97))

11-20 euro

((3,92))

21-50 euro

((7,86))

51-100 Oltre le 100 euro

((15,72)) euro ((15,72)) piu' euro ((6,55)) ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

(17)

Allegato 7

Allegato 7 (Art. 268) Diritto di copia autentica

Numero di pagine Diritto di copia forfettizzato Diritto di certificazione di conformita' Totale delle colonne 2 e 3

1 2 3 4

1-4 euro ((1,31))

euro ((6,55))

euro

((7,86))

5-10 euro ((2,63))

euro ((6,55))

euro

((9,18))

11-20 euro ((3,92))

euro ((6,55))

euro

((10,47))

21-50 euro ((6,55))

euro ((6,55))

euro

((13,10))

51-100 euro ((13,10))

euro ((6,55))

euro

((19,65))

oltre le 100 euro ((13,10)) piu' euro ((7,86)) ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 euro ((6,55))

euro

((19,65)) piu' euro ((7,86)) ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

L'importo della colonna 3 e' stato sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n. 488/1999. (17)

Allegato 8

Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis) ((Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalita' telematica.)) (( | Modalita' di rilascio e tipo di supporto | Diritto forfetizzato | | --- | --- | | Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD) | Euro 25 per ogni supporto di dati | | Trasmissione con modalita' telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) | Euro 8 per ogni trasmissione di dati |

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