DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150
Nota all'art. 47: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 25 cosi' recita: "Art. 25. - 1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'art. 17, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati e' punito con sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali; b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e' punito con sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000; c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne e' il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione; d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000; e) chiunque smarrisce uno o piu' marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio e' punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000. 2. La sanzione di cui al comma 1, lettera d) si applica altresi' nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'art. 9, all'art. 11, comma 4, all'art. 15, all'art. 24, commi 3 e 4, nonche' di quelle stabilite dal regolamento. 3. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni del presente decreto e' trasmessa al questore.". L'art. 26 cosi' recita: "Art. 26. - 1. Salvo i casi di particolare tenuita', qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale. 2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio della attivita' di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attivita' si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 193 1, n. 773.".
Capo VIII Sistemi di certificazione, laboratori di analisi
Art. 48
1.I laboratori di analisi, operano, oltreche' secondo quanto stabilito nel presente regolamento, secondo i criteri generali espressi dalla norma di cui all'allegato X con particolare riferimento alle prove sui metalli preziosi eseguite secondo i metodi previsti all'articolo 11 ed assicurano la riferibilita' delle misure ai campioni nazionali.
2.I responsabili tecnici dei suddetti laboratori sono muniti del diploma di laurea o equivalente in chimica o in chimica industriale oppure del diploma di perito chimico.
Art. 49
1.Ai fini dell'abilitazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto, i laboratori interessati sono sottoposti a visite ispettive periodiche, condotte in conformita' ai criteri generali espressi dalla norma di cui all'allegato X, da parte di ispettori per la qualita' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50.
3.La vigilanza sui laboratori gia' abilitati ha periodicita' annuale e la conferma dell'abilitazione e' subordinata al buon esito della visita ispettiva ed alla soluzione delle eventuali non conformita' emerse.
4.Le visite ispettive sono finalizzate a verificare che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
5.Al termine della visita ispettiva e' redatto il rapporto di verifica che, assieme ad una lista di controllo ed alla documentazione comprovante la soluzione delle eventuali non conformita', e' trasmessa dall'ispettore alla camera di commercio competente per territorio. Questa provvede al rilascio o meno dell'abilitazione oppure alla sua conferma nel caso di laboratori gia' abilitati.
6.La lista di controllo e la modulistica utilizzata dagli ispettori e' stabilita uniformemente da Unioncamere a livello nazionale ed eventualmente aggiornata, sentito il Ministero delle attivita' produttive.
7.I costi relativi alle procedure di abilitazione, alle visite ispettive e alla relativa conferma annuale, sono a carico del laboratorio richiedente l'abilitazione.
8.Presso ogni camera di commercio e' tenuto un registro dei laboratori abilitati che e' aggiornato a cura della camera e che la pubblica amministrazione ha facolta' di consultare gratuitamente anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro e' pubblico.
Note all'art. 49: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 18 vedi note all'art. 1.
Art. 50
1.Gli ispettori per la qualita' sono iscritti da ciascuna camera di commercio in un elenco consultabile su tutto il territorio nazionale. Essi sono scelti con criteri di imparzialita' e rotazione ed operano con modalita' omogenee stabilite da Unioncamere su tutto il territorio nazionale, sentito il Ministero delle attivita' produttive.
3.La cancellazione dall'elenco avviene per perdita di tali requisiti o con provvedimento motivato del segretario generale della camera di commercio.
Art. 51
1.Il fabbricante o il suo mandatario che si avvale della facolta' di certificazione aggiuntiva si rivolge ad uno dei laboratori di analisi, oppure ad un organismo di certificazione che opera secondo le norme di cui all'allegato X e che risulta rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi, che e' accreditato da un organismo che opera secondo la norma di cui al suddetto allegato X e che ha stipulato ampi accordi di mutuo riconoscimento in ambito europeo.
2.Se l'organismo di certificazione non provvede direttamente all'analisi di saggio, si rivolge ad uno dei laboratori di cui all'articolo 48 oppure ad un laboratorio accreditato per l'analisi dei metalli preziosi secondo le norme di cui all'allegato X che applica metodi di analisi di cui all'articolo 11 e opera nell'ambito dell'Unione europea.
Art. 52
1.Al fine di richiedere la certificazione aggiuntiva, gli interessati presentano al laboratorio o all'organismo prescelto una domanda nella quale sia specificata la finalita' di garantire la conformita' degli oggetti, dei semilavorati e delle materie prime alle disposizioni del presente regolamento.
2.In tale domanda, inoltre, l'interessato autorizza il laboratorio o l'organismo prescelto a svolgere periodicamente, e comunque almeno tre volte l'anno, presso le sedi di produzione e deposito, controlli sui lavori pronti per la vendita, mediante prelievi di campioni da sottoporre ad analisi di saggio.
3.Le modalita' di prelievo sono quelle indicate agli articoli 7 e seguenti.
4.Per ogni tipologia produttiva e tipo di lega utilizzata il numero di esemplari che costituisce il campione di saggio e' fissato dallo schema riportato all'allegato VIII, che puo' essere modificato con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
5.I laboratori e gli organismi di certificazione trasmettono alla rispettiva camera di commercio competente per territorio, annualmente, un elenco aggiornato delle aziende che si avvalgono della certificazione aggiuntiva.
Art. 53
1.A seguito della domanda di certificazione, il laboratorio o l'organismo prescelto svolge una prima visita presso l'azienda, atta a verificare che i prodotti pronti per la vendita siano conformi alle norme di legge, in particolare per quel che riguarda l'apposizione dei marchi, e prelevano un campione di analisi con le modalita' di cui all'articolo 52.
2.Se l'esito della prima visita e' positivo, anche per quel che riguarda l'analisi del campione prelevato, il laboratorio o l'organismo rilascia all'azienda, entro sessanta giorni dalla visita, la certificazione di cui all'articolo 51.
3.Su richiesta, il laboratorio o l'organismo puo' concedere all'azienda certificata l'uso di un logo, la cui utilizzazione da parte dell'azienda medesima e' condizionata alla permanenza della certificazione.
4.Le caratteristiche e le modalita' d'uso del logo sono stabilite dal laboratorio o dall'organismo che rilascia la certificazione.
5.L'impronta del logo suddetto e' depositata presso la camera di commercio competente per territorio. All'atto dell'aggiornamento dell'elenco delle aziende certificate di cui all'articolo 52, comma 5, tale impronta e' altresi' riprodotta sul registro, a fianco dell'indicazione del laboratorio o organismo che certifica l'azienda interessata.
6.Il funzionario responsabile stabilisce se l'impronta di cui al comma 4 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, ed ha la facolta' di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso gerarchico al segretario generale della camera di commercio competente, che puo' richiedere parere tecnico al Ministero delle attivita' produttive.
Art. 54
1.Copia dei certificati di analisi dei campioni di cui all'articolo 53, comma 1, sono inviati all'azienda interessata che li conserva per almeno cinque anni.
2.Se il laboratorio o l'organismo di certificazione verifica che i campioni saggiati non sono conformi alle disposizioni di legge o che comunque il titolo reale riscontrato sugli oggetti e' inferiore a quello indicato, revoca la certificazione e ne da' comunicazione immediata alla camera di commercio competente, che provvede a cancellarla come azienda certificata secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, lettera l).
3.Nel caso di cui al comma 2, l'azienda interessata puo' richiedere nuovamente la certificazione aggiuntiva non prima di sei mesi.
Capo IX Sanzioni
Art. 55
1.Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, non rientranti tra quelle gia' previste nell'articolo 25 del decreto, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 30,99 ad euro 309,87.
Note all'art. 55: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 4" della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 25 vedi note all'art. 47.
Art. 56
1.Se le infrazioni si riferiscono alla dubbia autenticita' dei marchi, si procede al sequestro ed all'inoltro all'autorita' giudiziaria.
2.Se le infrazioni si riferiscono all'eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all'assenza ed all'incompletezza od alla illeggibilita' delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro.
3.Il sequestro di cui al comma 2 e' effettuato, con le stesse modalita' previste dall'articolo 46, anche per gli oggetti gia' posti in commercio se non recano le indicazioni prescritte.
Capo X Norme finali
Art. 57
1.Il riferimento, negli articoli 11, 48, 49, 50 e 51, alle norme tecniche di cui agli allegati II e X puo' essere modificato o variato con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.
Art. 58
1.E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 68
Nota all'art. 58: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 reca approvazione del regolamento per l'applicazione della cessata legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
Allegato I
Allegato I (articolo 4, comma 7) TABELLA DI COMPARAZIONE PER I TITOLI E MARCHI RIPORTATI SU OGGETTI IMPORTATI
Titoli e marchi riportati sugli oggetti importati:
Riproduzione del punzone indicante il titolo
Corrispondente titolo legale ammesso in Italia
Riproduzione del marchio di responsabilita' previsto nel paese di provenienza Specificazione del paese di provenienza e dell'organismo, ufficio o altro ente che ha apposto tale marchio
Allegato II
Allegato II (articolo 11, comma 1) METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI DELLE MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO PREZIOSO PLATINO ((Metodo I: Norma UNI EN ISO 11210 - Gioielleria - Determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria - Metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio)). ((4)) Metodo II: norma UNI EN ISO 11489, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio. Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega. Il metodo III di saggio e' valido per le sole materie prime e comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a ± 3,0 millesimi. ((Metodo IV: Norma UNI EN ISO 11494, Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione del platino nelle leghe di platino - Metodo ICP-OES che utilizza un elemento di riferimento interno (standard interno).)) ((4)) PALLADIO ((Metodo I: Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina)). ((4)). ((Metodo II: Norma UNI EN ISO 11495, Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione del palladio nelle leghe di palladio - Metodo ICP-OES che utilizza un elemento di riferimento interno (standard interno).)) ((4)). ORO ((Metodo I: Norma UNI EN 11426, Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione dell'oro - Metodo della coppellazione (saggio al fuoco) )). ((4)) ARGENTO ((Metodo I: UNI EN 11427, Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione dell'argento - Potenziometria con l'utilizzo di bromuro di potassio)). ((4)). ((Metodo II: UNI EN ISO 13756 Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione dell'argento - Potenziometria con l'utilizzo di cloruro di sodio o cloruro di potassio)). ((4)). Metodo III: norma UNI 11393: determinazione dell'argento nelle leghe di argento. Metodo per coppellazione.
Allegato III
((Allegato III (articolo 12, comma 1) TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IMPRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI Parte di provvedimento in formato grafico Dimensioni del marchio di identificazione | Impronte | A mm | B mm | | --- | --- | --- | | 1ª grandezza | 0,4 | 1,4 | | 2ª grandezza | 0,6 | 1,8 | | 3ª grandezza | 0,8 | 2,7 | | 4ª grandezza | 1,2 | 3,8 | | 5ª grandezza | 1,6 | 5,6 | La 1ª grandezza e' utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio di identificazione con la tecnologia laser.))
Allegato IV
Allegato IV (articolo 15, comma 3) PUNZONI DI TIPO NORMALIZZATO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
Allegato V (articolo 16, comma 1) IMPRONTE NORMALIZZATE RECANTI L'INDICAZIONE DEL TITOLO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
Allegato VI (articolo 15, comma 7) BOLLO DI AUTENTICAZIONE DEI PUNZONI RILASCIATI AGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VII
Allegato VII (articolo 34, comma 2) ((Marchio per il saggio facoltativo Parte di provvedimento in formato grafico () () | | Diametro della circonferenza in mm | | --- | --- | | 1ª grandezza | 1,0 | | 2ª grandezza | 1,6 | | 3ª grandezza | 3,2 | | 4ª grandezza | 6,0 | La 1ª grandezza e' utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio per il saggio facoltativo con la tecnologia laser. () Il cartiglio sotto il profilo della testa dell'Italia turrita riporta la sigla della provincia. (**) L'immagine qui riportata e' a titolo esemplificativo e, pertanto, nell'impronta reale potranno esservi alcune differenze.))
Allegato VIII
Allegato VIII (articolo 35, comma 2 e articolo 52, comma 4) SCHEMA PER INDIVIDUARE IL NUMERO DI ESEMPLARI DA CUI ESTRARRE I CAMPIONI D'ANALISI
Numero di oggetti della stessa tipologia produttiva e tipo di lega numero degli esemplari da prelevare
Minimo Massimo
1-80 81-224 225-449 450-700 701-1000 oltre 1000 1 3 4 7 8 14 15 21 22 30 30 esemplari piu' uno per ogni cento oggetti oltre i mille
Allegato IX
Allegato IX (articolo 36, comma 2) MARCHIO PARTICOLARE DI FABBRICA PER GLI OGGETTI OTTENUTI PER DEPOSIZIONE ELETTROGALVANICA Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato X
Allegato X (articoli 48, 49, 50 e 51) NORME DI RIFERIMENTO PER I LABORATORI DI ANALISI E GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE 1. (articolo 48, comma 1 e articolo 51, comma 2) I criteri generali secondo i quali i laboratori di analisi operano sono quelli espressi dalla norma ((UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura) )). ((4)) 2. (articolo 49, comma 1) I criteri generali secondo i quali sono condotte le visite ispettive presso i laboratori interessati all'abilitazione da parte delle camere di commercio sono quelli espressi dalla norma ((UNI EN ISO 19011 (Linee guida per audit di sistemi di gestione) )). ((4)) 3. (articolo 50, comma 2) La norma di riferimento secondo la quale opera un ente di accreditamento di laboratori e' quella appartenente alla serie ((UNI CEI EN ISO/IEC 17011 (Valutazione della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformita') )). ((4)) 4. (articolo 51, comma 1) Le norme secondo cui operano gli organismi di certificazione sono quelle appartenenti alla serie ((UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Valutazione della conformita' - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi) )) e ((UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (Valutazione della conformita' - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione) )), mentre quelle secondo cui opera l'organismo di valutazione e accreditamento dei suddetti organismi di certificazione sono quelle della serie UNI CEI EN 45010. ((4))
Allegato XI
((Allegato XI (articolo 34, comma 4) Requisiti tecnici per l'applicazione del marchio del saggio facoltativo 1. Definizioni Ai soli fini dell'applicazione del marchio di cui all'articolo 34 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 25, si utilizzano, oltre quelle di cui all'articolo 1, le seguenti definizioni: 1.1 Oggetto in metallo prezioso Per oggetto in metallo prezioso s'intende qualsiasi articolo di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto costituito, in tutto o in parte, da metalli preziosi o loro leghe. Con "in parte" s'intende che un oggetto in metallo prezioso puo' contenere, per ragioni tecniche o ornamentali, (i) parti non metalliche (ii) parti in metallo comune. Un oggetto in metallo prezioso, che contiene, per ragioni ornamentali, parti in metallo comune, e' indicato come "oggetto multi metallo". 1.2 Rivestimento/placcatura Per rivestimento o placcatura s'intende uno o piu' strati di: (i) metallo prezioso (o lega di metallo prezioso); (ii) metallo comune (o lega di metallo comune); (iii) sostanza non metallica; applicati sulla totalita' o su parte di un oggetto in metallo prezioso, ad esempio attraverso processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico. 1.3 Metalli comuni Per metalli comuni s'intendono tutti i metalli ad eccezione del platino, dell'oro, del palladio e dell'argento. 1.4 Oggetti multimetallo Un oggetto "multimetallo" e' un oggetto composto da: 1) un metallo prezioso a titolo legale: a) con uno spessore non inferiore a 500 micrometri; b) una superficie sufficientemente estesa da consentire l'applicazione di un marchio; e 2) metalli non preziosi che siano: a) visibili; b) distinguibili per colore (ad es. ne' rivestiti, ne' trattati per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso); c) non utilizzati per ragioni tecniche (ad es. non utilizzati per quelle funzioni meccaniche per le quali non posso essere utilizzati i metalli preziosi, sia per resistenza, sia per durata.); d) marchiati "METALLO" (o equivalente) in linea con i requisiti del presente Allegato. 2. Requisiti tecnici 2.1 Il marchio del saggio facoltativo non puo' essere apposto su: a) oggetti costituiti di leghe aventi un titolo inferiore a 850 millesimi per il platino, 375 millesimi per l'oro, 500 millesimi per il palladio e 800 millesimi per l'argento; b) qualsiasi oggetto destinato a usi medici, dentistici, veterinari, scientifici o tecnici; c) monete aventi corso legale; d) parti o semi-lavorati incompleti (ad es. parti metalliche o strati superficiali); e) materie prime quali barre, lastre, fili e tubi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, commi 3 e 4; f) oggetti in metallo comune rivestiti con metallo prezioso. 2.2 Tolleranze Non sono ammesse tolleranze negative rispetto al titolo legale indicato sull'oggetto. 2.3 Uso di saldature Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, le saldature possono essere utilizzate solo al fine di unire e, in via di principio, devono essere allo stesso titolo dell'oggetto. Sono consentite le seguenti eccezioni: 2.3.1 Filo: Nel filo riempito di saldatura, in cui venga usata una saldatura a titolo inferiore, il filo, nel suo complesso, deve essere ad un titolo consentito. 2.3.2 Metallo prezioso: Se si utilizza una saldatura a titolo inferiore, l'oggetto, nel suo complesso, deve essere ad un titolo consentito, con le seguenti eccezioni: ORO negli oggetti in lega d'oro con un titolo pari o superiore a 916 millesimi possono essere utilizzate saldature in oro con un titolo minimo di 750 millesimi; nel caso di oggetti in filigrana e di casse d'orologio a titolo 750 millesimi, la saldatura deve contenere non meno di 740 millesimi di oro. Nel caso di oggetti in oro bianco a titolo 750 millesimi, la saldatura deve contenere non meno di 585 millesimi d'oro; ARGENTO nel caso di oggetti in argento a titolo 925 millesimi, la saldatura deve essere a titolo non inferiore a 650 millesimi di argento; nel caso di oggetti in argento a titolo 800 o 830 millesimi, la saldatura deve essere a titolo non inferiore a 550 millesimi di argento; PLATINO per unire parti di oggetti in platino, devono utilizzarsi saldature con un contenuto minimo totale di metalli preziosi pari a 800 millesimi; PALLADIO per unire parti di oggetti in palladio, devono utilizzarsi saldature con un contenuto minimo totale di metalli preziosi pari a 700 millesimi. 2.3.3 Metallo prezioso misto La saldatura puo' essere quella permessa per il titolo piu' basso del metallo prezioso. 2.3.4 Metallo prezioso con metallo comune Puo' essere utilizzata qualsiasi saldatura adatta, incluso il metallo comune. 2.3.5 Altri metodi di unione Al posto delle saldature consentite possono utilizzarsi adesivi. 2.4 Uso di parti in metallo comune e di sostanze non metalliche E' consentito l'uso di parti in metallo comune e di parti non metalliche negli oggetti in metallo prezioso per ragioni sia tecniche che ornamentali alle seguenti condizioni: a) le parti di metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente distinguibili dal metallo prezioso; b) non devono essere ne' rivestite ne' trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso; c) non devono essere utilizzate allo scopo di rinforzare, appesantire o riempire; d) devono recare impressa o incisa la parola "METALLO" o il nome del metallo comune utilizzato. Dettagli ed eccezioni: a) Sono consentite parti in metallo comune ad uso decorativo a condizione che la parte in metallo prezioso sia a titolo legale e che abbia uno spessore non inferiore a 500 micrometri ed una superficie sufficientemente estesa da consentire l'apposizione di un marchio. La parte in metallo non prezioso deve essere sempre visibile. Deve essere chiaramente distinguibile per colore e non essere utilizzata per ragioni tecniche; b) E' consentito l'utilizzo di parti in metallo comune per quelle funzioni meccaniche per le quali non possono essere utilizzati i metalli preziosi, sia per resistenza, sia per durata; c) Dove non sia possibile stampare o incidere la parola "METALLO", la parte in metallo comune deve essere chiaramente distinguibile per colore dal metallo prezioso con l'eccezione dei movimenti di orologio; d) Sostanze non metalliche non visibili sono consentite nei seguenti casi: il riempimento della base con materiale non metallico e' ammesso per garantire una maggiore stabilita' (ad es. candelieri, vasi per fiori e oggetti simili in argento); il riempimento dei manici con mastice (o materiale simile) e' permesso (ad es. posateria, posate da insalata, coltelli e forchette da scalco, servizi per manicure, servizi da toletta e oggetti simili). 2.5 Rivestimenti Sono ammessi i seguenti rivestimenti: a) rivestimenti metallici, secondo la seguente tabella: | SU | CONSENTITO | | --- | --- | | platino | rodio, rutenio, platino | | oro | rodio, rutenio, platino, oro | | palladio | rodio, rutenio, platino, oro, palladio | | argento | rodio, rutenio, platino, oro, palladio, argento | I rivestimenti di metalli preziosi devono come minimo essere ai seguenti titoli: Oro: 375% Argento: 800% Platino: 850% Palladio: 500% Se la lega ed il rivestimento sono costituiti dallo stesso metallo prezioso, il titolo del rivestimento non puo' essere inferiore a quello della lega; b) Trattamenti chimici o termici di lunga durata (ad es. argento solforato, Deposito Fisico di Vapore [PVD], Deposito Chimico di Vapore [CVD]). La colorazione della superficie degli oggetti in metallo prezioso mediante trasformazione chimica della lega o dei suoi componenti puo' essere consentita qualora il titolo dell'oggetto non venga alterato dal processo; c) Rivestimenti non metallici (ad es. smalto, niello). 3. Attivita' di controllo del Laboratorio - Generalita' 3.1 Il Laboratorio incaricato deve esaminare se gli oggetti in metalli preziosi presentatigli per essere marchiati con il marchio di cui all'articolo 34, soddisfino le condizioni di cui al presente Allegato. 3.2 Nel caso in cui il Laboratorio constati che un oggetto sia completo per quanto riguarda tutte le sue parti metalliche e che sia conforme a quanto previsto nel presente Allegato, deve, a richiesta, marchiare l'oggetto con il marchio di cui all'articolo 34. Prima di apporre il marchio di cui all'articolo 34, il Laboratorio deve verificare che l'oggetto rechi il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo. 3.3 L'esame degli oggetti in metalli preziosi presentati per essere marchiati con il marchio di cui all'articolo 34 e' costituito dalle seguenti due fasi: a) valutazione dell'omogeneita' del lotto; b) determinazione del titolo della lega. 4. Metodi di analisi e di esame 4.1 Il Laboratorio, per valutare l'omogeneita' di un lotto, puo' utilizzare i seguenti metodi di esame: a) esame con la pietra di paragone; b) esame mediante spettroscopia a raggi X. 4.2 Il Laboratorio, per determinare il titolo degli oggetti in metalli preziosi, deve utilizzare uno dei metodi di analisi di cui all'Allegato II. 5. Campionamento Il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati deve essere sufficiente a stabilire l'omogeneita' del lotto e verificare che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati nel lotto siano al richiesto titolo legale. Le linee guida per il campionamento sono riportate all'Allegato XII. Le modifiche alle linee guida sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 6. Marchiatura 6.1 Ogni qualvolta possibile, il marchio di cui all'articolo 34 deve essere apposto immediatamente vicino al marchio di identificazione e all'indicazione del titolo. 6.2 Oggetti costituiti da due o piu' leghe dello stesso metallo prezioso Nel caso in cui un oggetto sia costituito da diverse leghe dello stesso metallo prezioso, l'indicazione del titolo deve essere quella corrispondente al titolo piu' basso presente nell'oggetto. 7. Rimando Per quanto non espressamente previsto nel presente Allegato si applica quanto previsto nel Decreto e nel Regolamento.))
Allegato XII
((Allegato XII (articolo 35, comma 6) Linee guida per il campionamento 1. Screening 1.1 Ispezione visiva per accertare che gli oggetti rechino il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo. 1.2 Ispezione visiva per rilevare ogni saldatura eccessiva o sottotitolo. 1.3 Ispezione visiva per rilevare parti in metallo comune o riempimenti non autorizzati. 1.4 Esame, con metodo chimico o altro metodo, per rilevare la presenza di placcature o altri rivestimenti e per determinarne la natura. 1.5 Isolamento di tutti gli oggetti dubbi da sottoporre a speciali esami. 1.6 Vi sono tre diversi livelli di screening determinati sulla base del livello di qualita' della conformita' degli oggetti rilevato durante l'anno in corso. Le informazioni devono essere conservate per almeno due anni. Il livello di screening e' determinato secondo la seguente formula: ⌈ Σ(oggetti respinti) ⌉ QL = | 1 - ----------------------- | x 100% ⌊ Σ(oggetti presentati) ⌋ Oggetti respinti = Oggetti non conformi ai requisiti materiali e tecnici previsti. Nota: detti requisiti includono, per esempio, il titolo, i rivestimenti autorizzati, la composizione delle saldature, le parti funzionali e ogni altro requisito tecnico. Σ oggetti respinti = la somma totale degli oggetti respinti. Nota: se un oggetto del lotto e' respinto, tutti gli oggetti dello stesso lotto sono respinti. OGGETTI ACCETTATI come % degli OGGETTI PRESENTATI | Livello 3 | 0 - 94,9% | livello di fiducia minimo | maggiore screening | | --- | --- | --- | --- | | Livello 2 | 95 - 98,9% | livello di fiducia normale | | | Livello 1 | + 99% | livello di fiducia massimo | minore screening | 1.7 Lo screening e' effettuato secondo il seguente piano: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Campionamento 2.1 Si possono utilizzare i seguenti metodi di campionamento: cesoiatura; raschiatura; trapanatura. 2.2 La cesoiatura e' il metodo preferibile per accuratezza, ma spesso non e' praticabile. In questi casi, il campione puo' essere prelevato per raschiatura. In particolari circostanze, il campione puo' essere ottenuto anche per trapanatura. 2.3 In casi particolari, quando un oggetto potrebbe essere danneggiato in maniera irragionevole dal campionamento, e' possibile eseguire il saggio su un campione del materiale utilizzato per la sua fabbricazione. In tali casi, il Laboratorio deve prendere ogni precauzione necessaria per accertare che il campione proviene dalla stessa partita di materiale da cui proviene l'oggetto (ad esempio, lo stesso rotolo di filo, la stessa lastra, barra, ecc.). 2.4 Se la superficie dell'oggetto e' stata arricchita (ad esempio, mediante decapaggio) o se e' stata rivestita con un metallo permesso (ad esempio, per elettrodeposizione), lo strato superficiale deve essere rimosso prima di prelevare il campione. Cio' puo' effettuarsi mediante raschiatura, limatura o pulitura. 2.5 I campioni devono essere prelevati in punti convenienti affinche' siano rappresentativi della parte campionata. Le saldature possono essere incluse nel campione, ad eccezione dei casi in cui, ai sensi del Decreto e del Regolamento, esse possano essere ad un titolo inferiore a quello dell'oggetto. Altri tipi di impurita' superficiali, quali residui mezzi di lucidatura, devono essere rimossi prima del prelevamento del campione. Anche le lacche devono essere rimosse con l'utilizzo di idoneo solvente. 2.6 Campioni di un oggetto che siano stati lucidati o siano contaminati da grasso possono richiedere la sgrassatura con l'utilizzo di idoneo solvente (ad es. tricloroetilene) prima dell'effettuazione del saggio. 2.7 Il numero di oggetti selezionati per il campionamento e la quantita' di campioni tratti da piu' di un oggetto da collazionare prima di effettuare il saggio, dipende dai casi. In alcuni casi, per esempio, puo' essere piu' appropriato selezionare a caso uno o piu' oggetti da un lotto e saggiarli separatamente, in altri casi puo' essere preferibile trarre campioni da un maggior numero di oggetti, riunendoli successivamente e saggiandoli insieme. L'esperienza circa la variazione di titolo all'interno di un lotto e il grado di danneggiamento di un oggetto a seguito del campionamento devono essere i fattori decisivi. In via generale, vi e' un numero raccomandato di oggetti da selezionare in considerazione della grandezza del lotto e del livello di screening. La seguente tabella indica il numero raccomandato di oggetti da selezionare a seconda della grandezza del lotto: Lotto composto da una o piu' parti dello stesso materiale ===================================================================== | | Screening | | |Grandezza del |---------------------------------| | | lotto | Livello 1 |Livello 2 |Livello 3 |Saggi raccomandati| +==============+===========+==========+==========+==================+ | 1 | 1| 1| 1| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 2 a 8 | 2| 2| 2| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 9 a 15 | 2| 2| 3| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 16 a 25 | 2| 3| 5| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 26 a 50 | 2| 5| 8| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 51 a 90 | 2| 5| 13| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 91 a 150 | 3| 8| 20| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 151 a 280 | 5| 13| 32| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 281 a 500 | 5| 20| 50| 2| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 501 a 1.200 | 8| 32| 80| 2| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ |1.201 a 3.200 | 13| 50| 125| 3| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ |3.201 a 10.000| 13| 80| 200| 4| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 10.001 a | | | | | | 35.000 | 20| 125| 315| 5| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ sia con il metodo della pietra di paragone, sia con l'XRF. Nota: Nei casi in cui il campionamento puo' danneggiare l'oggetto, sono ammesse analisi non distruttive. 2.8 Nel caso in cui un oggetto selezionato per il campionamento e' composto da piu' parti, ciascuna parte dell'oggetto deve, ove possibile, essere campionata. 2.9 I campioni prelevati da parti separate di uno stesso oggetto possono essere mischiati se sembra che siano fatte dello stesso materiale. Se sembra che siano fatte di materiali differenti, i campioni prelevati da tali parti devono, per quanto possibile, essere saggiati separatamente. Per gli oggetti realizzati per elettroformatura, l'indicazione del titolo apposta su di essi non deve essere superiore al titolo piu' basso riscontrato in sede di analisi. 2.10 Se vi e' il sospetto che oggetti contengano riempimenti non autorizzati, si puo' procedere a trapanatura o cesoiatura o ad immersione in idoneo reagente. Se vi e' il sospetto che un oggetto contenga ferro o acciaio, si puo' esaminarlo con un magnete.))
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