Art. 1
Gli inscritti della leva di mare della classe 1882, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno tutti assegnati alla 1ª categoria. È fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti, provengano da leve anteriori a quella della classe 1878, nelle quali, pel numero avuto in sorte, avrebbero dovuto appartenere alla 2ª categoria.