DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313

Type DPR
Publication 2002-11-14
Ultimo aggiornamento 2024-05-01
State In force
Source Normattiva
articles 118
Reform history JSON API

articolo 51, decreto legislati- vo n. 274 del 2000 e

articolo 20, decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204

ART. 18 (R) (Ufficio locale)

articolo 2, terzo comma, regio decreto n. 778 del 1931

ART. 19 (R) (Ufficio centrale)

articolo 3, regio decreto n. 778 del 1931

ART. 20 (R) (Comunicazioni all'ufficio centrale)

ART. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito all'autorita' giudiziaria)

articolo 688 codice di proce- dura penale: comma 1, primo periodo,

comma 2 ; articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989

ART. 22 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)

articolo 688 codice di procedu- ra penale, comma 2, secondo pe- riodo;

articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989

ART. 23 (L) (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)

articolo 689 codice di procedu- ra penale

ART. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

articolo 689 codice di procedu- ra penale;

articolo 194, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ; articoli 45 e 63, comma 2, de- creto legislativo n. 274 del 2000; articolo 24, settimo com- ma, legge n. 835 del 1935

ART. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

articolo 689 codice di procedu- ra penale;

articolo 194, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ; articoli 45 e 63, comma 2, de- creto legislativo n. 274 del 2000; articolo 24, settimo com- ma, legge n. 835 del 1935

ART. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

articolo 689 codice di procedu- ra penale

ART. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)

estensione dell'articolo 689, comma 1 e parte del

comma 2, codice di procedura penale ; ar- ticolo 21, decreto ministeriale n. 204 del 2001

ART. 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

articolo 688, comma 1, codice di procedura penale ; articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

ART. 29 (L) (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)

articolo 688, comma 3, codice di procedura penale ; articolo 195 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ART. 30 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorita' giudiziaria)

articolo 81, comma 1, primo pe- riodo, comma 2, decreto legi- slativo n. 231 del 2001

ART. 31 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)

articolo 81, comma 3 e 4, de- creto legislativo n. 231 del 2001

ART. 32 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

articolo 81, comma 1, secondo periodo,

decreto legislativo n. 231 del 2001

ART. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)

ART. 34 (R) (Esclusione del codice identificativo dal certificato)

ART. 35 (R) (Ufficio competente al rilascio del certificato)

ART. 36 (R) (Certificato di emergenza)

ART. 37 (L) (Certificati richiesti da autorita' straniere)

articolo 35, primo comma, regio decreto n. 778 del 1931

ART. 38 (R) (Termine per il rilascio di certificato)

ART. 39 (R) (Consultazione diretta del sistema e acquisizione di certificati dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

ART. 40 (L) (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

articolo 690 codice di procedu- ra penale;

articolo 82 decreto legislativo n. 231 del 2001

ART. 41 (R) (Principi e funzioni)

ART. 42 (R) (Regole tecniche del sistema)

ART. 43 (R) (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)

ART. 44 (R) (Eliminazione di iscrizioni incompatibili)

ART. 45 (L) (Esclusioni dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)

articolo 63 ; comma 2 decreto legislativo n. 27 del 2000 e raccordo con l' articolo 64, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 2000 , nella parte in cui rinvia all'articolo 63, comma 2, stesso decreto legi- slativo

ART. 46 (R) (Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)

ART. 47 (R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)

ART. 48 (R) (Termine per il rilascio di certificato)

ART. 49 (R) (Modifica dell'

articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 )

ART. 50 (R) (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)

ART. 51 (R) (Raccordo con norme esterne al testo unico)

ART.52 (L) (Abrogazioni di norme primarie)

ART. 53 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

ART. 54 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)

ART. 55 (L) (Entrata in vigore)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Castelli, Ministro della giustizia Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, registro n.1, foglio n. 262

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)