DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2003, n. 97

Type DPR
Publication 2003-02-27
Ultimo aggiornamento 2011-08-18
State In force
Source Normattiva
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1.Ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 2, ciascun ente, con il regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, stabilisce le competenze, le forme di negoziazione, le modalita' di aggiudicazione, la stipulazione e le modalita' di esecuzione del contratto e la collaudazione, informando la relativa disciplina alla correttezza, imparzialita', concorrenzialita', trasparenza, efficienza ed efficacia dei processi, nonche' alla normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.Per gli acquisti di beni e servizi l'ente ha l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP spa, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti adottano i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso.

3.Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

4.Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia per i quali valgono i principi stabiliti dall'articolo 62.

Note all'art. 58: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.», - Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 485 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), e' il seguente: «Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accertare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera e), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione dei presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».

Articolo 59

Congruita' dei prezzi

1.L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici e' effettuato dai titolari dei centri di responsabilita' e di spesa attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, puo' essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'ente nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalita', che accerti la congruita' dei prezzi praticati.

Articolo 60

Aggiudicazione

1.Alla scelta del contraente provvedono apposite commissioni nominate dall'organo competente ad autorizzare la spesa e sono composte in prevalenza da funzionari o tecnici appartenenti ai ruoli professionali dell'ente, integrate da esperti esterni qualora l'ente non disponesse di specifiche professionalita'.

2.I componenti delle commissioni di cui al comma 1 sono scelti nell'ambito di un elenco, tenuto ed annualmente formato dall'ente, di ampiezza tale da consentire un'adeguata turnazione.

3.All'aggiudicazione della gara provvede il titolare del centro di responsabilita' competente.

Articolo 61

Ufficiale rogante

1.I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti dal funzionario designato quale ufficiale rogante o da un funzionario in veste di pubblico ufficiale.

2.L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Articolo 62

Spese in economia

1.Ciascun ente, con il regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, disciplina gli acquisti di beni e servizi da eseguirsi in economia, sulla base dei principi e dei criteri fissati dal decreto del Presidente della repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Nota all'art. 62: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, reca: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.».

TITOLO V SPESE DELEGATE RESA DEI CONTI E UFFICI DECENTRATI CAPO I FUNZIONARI ORDINATORI E AGENTI DELLA RISCOSSIONE

Articolo 63

Funzionari ordinatori

1.Le disposizioni del presente capo disciplinano la gestione delle spese degli enti non imputabili direttamente al bilancio.

2.In coerenza con il nuovo assetto organizzativo di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le disposizioni del presente capo sono intese a semplificare ed unificare le procedure per l'ordinazione il pagamento e la rendicontazione delle spese gestite mediante ordini di provvista fondi a favore di funzionari ordinatori, in sostituzione delle forme di pagamento eseguite mediante aperture di credito.

3.L' oggetto delle spese ed i relativi ammontari sono disciplinati col regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2.

Nota all'art. 63: - Il titolo del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle premesse.

Articolo 64

Programma di spese per il funzionamento di uffici e per l'attuazione di progetti

2.Il preventivo di spesa per il funzionamento degli uffici e per l'attuazione di progetti specifici, articolati in capitoli sulla base delle previsioni condivise e' inviato al servizio ragioneria, per l'inserimento dei dati contabili nelle proprie scritture e per il successivo riscontro. Con le stesse modalita' sono comunicate le variazioni.

Articolo 65

Ordine di provvista fondi. Conto corrente di bilancio

1.Le spese per il funzionamento e per l'attuazione dei progetti sono autorizzate mediante ordini di provvista fondi emessi dai dirigenti o funzionari di cui all'articolo 64, comma 1 a favore dei titolari degli uffici competenti. Gli ordini di provvista fondi costituiscono autorizzazioni di spesa non soggetti a rendicontazione ed impegnano il bilancio per l'importo autorizzato.

2.Nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, l'istituto tesoriere o cassiere apre a favore del titolare intestatario un conto corrente di bilancio per le esigenze di funzionamento ed un conto corrente di bilancio per ogni singolo progetto cui affluiscono le disponibilita' degli ordini di provvista fondi emessi sui capitoli di bilancio; di tutto cio' deve essere fatta specifica menzione nella convenzione di cui all'articolo 50.

3.Le disponibilita' del conto corrente di bilancio costituiscono limite invalicabile per l'emissione di ordinativi di pagamento. Tali condizioni devono formare oggetto di apposite norme contenute nella convenzione di cui all'articolo 50.

4.I funzionari intestatari dei conti correnti di bilancio trasmettono all'istituto tesoriere o cassiere la loro firma autografa e quella dell'addetto al riscontro ove previsto.

Nota all'art. 65: - Per il titolo della legge n. 720 del 1984, si veda in nota all'art. 50.

Articolo 66

Utilizzo delle disponibilita' del conto corrente di bilancio

1.Il titolare del conto corrente di bilancio utilizza le relative disponibilita' mediante ordinativi di pagamento a favore dei creditori, da estinguersi con accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore. Il creditore puo' richiedere espressamente l'estinzione dell'ordinativo mediante propria quietanza, con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni.

2.Il prelevamento di fondi per il pagamento in contanti delle spese e' effettuato con ordinativo a favore del titolare del conto corrente di bilancio. Il pagamento in contanti delle spese e' ammesso nella misura strettamente occorrente.

3.Nell'ordinativo di pagamento sono indicati il conto corrente di bilancio ed il capitolo a carico del quale e' emesso.

4.L'istituto di credito cassiere ammette al pagamento gli ordinativi nei limiti della disponibilita' esistente sul conto corrente di bilancio a carico del quale sono stati emessi.

5.Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi all'istituto di credito cassiere anche mediante supporti informatici ovvero attraverso informazioni per via telematica e gravano sulla competenza dell'esercizio in cui sono emessi.

Articolo 67

Operazioni di chiusura. Rendicontazione

1.Gli impegni derivanti dagli ordini di provvista fondi emessi sono ridotti, alla chiusura dell'esercizio, all'importo dei titoli estinti.

2.Le disponibilita' residue sul conto corrente di bilancio costituiscono economia.

3.Le somme in contanti non impiegate per il pagamento delle spese sono versate nel conto corrente ordinario dell'ente entro il termine di presentazione, indicato al successivo comma 6, del rendiconto relativo al secondo semestre dell'esercizio.

4.Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 65, comma 3, entro il termine di cui al comma 3, i pagamenti che eccedono lo stanziamento del capitolo sono regolarizzati mediante variazioni compensative ai capitoli interessati, da apportare con provvedimenti del titolare del centro di responsabilita' competente, da comunicare al servizio ragioneria.

6.L'omessa presentazione del rendiconto oltre i sessanta giorni successivi ai termini previsti dal comma 5 e' segnalata alla Corte dei conti ed al collegio dei revisori dei conti dall'ufficio che esercita il riscontro o il controllo dei rendiconti amministrativi.

Articolo 68

Agenti della riscossione

1.Sono agenti della riscossione coloro che, a norma di apposite disposizioni, sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza e tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'ente.

2.Le modalita' di riscossione sono stabilite dal regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei seguenti principi: - le somme riscosse dagli incaricati alla riscossione devono essere versate al tesoriere o cassiere dell'ente non oltre il primo giorno lavorativo successivo; - gli agenti della riscossione devono presentare periodicamente, e comunque al termine dell'esercizio, il conto degli incassi al servizio di ragioneria dell'ente corredato della relativa documentazione giustificativa.

CAPO II ORGANI DOTATI DI AUTONOMIA GESTIONALE - ENTI COLLEGATI

Articolo 69

Organi decentrati

1.Le esigenze funzionali ed operative degli organi decentrati sono soddisfatte con gli ordini di provvista fondi emessi dai dirigenti amministrativi competenti a favore dei funzionari ordinatori nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo I del presente titolo. Se agli organi periferici e' accordata una pronunciata autonomia amministrativa e contabile, i relativi bilanci sono assoggettati al processo di consolidamento di cui agli articoli 5, comma 14, e 73.

Articolo 70

Particolari gestioni autonome

1.Le entrate e le uscite di competenza di particolari gestioni, per le quali non e' prevista la redazione del bilancio consolidato sono classificate, a seconda della loro natura, nelle voci di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12. I relativi bilanci sono allegati al bilancio dell'ente.

Articolo 71

Chiusura delle contabilita' e criteri di valutazione

1.Tutti gli organi dotati di autonomia di gestione e gli enti controllati per i quali e' prevista la redazione del bilancio consolidato devono chiudere le contabilita' di esercizio rispettivamente alla stessa data dell'organo centrale o dell'ente controllante ed adottare criteri di valutazione conformi a quelli assunti da quest'ultimo.

Articolo 72

Obbligo di informazione

1.I responsabili degli organi con gestione autonoma e degli enti controllati sono obbligati a trasmettere, rispettivamente, all'organo centrale od all'ente controllante le informazioni richieste per la redazione del bilancio consolidato entro i termini stabiliti da questi ultimi.

CAPO III BILANCIO DELL'ENTE CONTROLLANTE O DELL'ENTE ARTICOLATO IN ORGANI DOTATI DI AUTONOMIA CONTABILE

Articolo 73

Bilancio consolidato

1.Gli enti di cui all'articolo 5, comma 14, redigono un bilancio consolidato in modo che l'informazione sulla realta' economico-finanziaria dell'ente o del gruppo si realizzi mediante l'esposizione del bilancio dei singoli organi o degli enti controllati al netto dei movimenti interni.

4.Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attivita' svolta dall'ente e dagli altri organismi in cui e' articolato l'ente o dai vari enti controllati. Gli enti pubblici che abbiano comunque il controllo di societa' da essi partecipate, anche se solo minoritariamente, sono tenuti a corredare il proprio rendiconto generale di copia del bilancio delle societa' stesse da ultimo approvato e depositato.

5.Le modalita' di redazione dei bilanci consolidati, la struttura ed il contenuto degli stessi, nonche' i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali da illustrare nella nota integrativa.

TITOLO VI SISTEMA DI SCRITTURE CAPO I SCRITTURE CONTABILI

Articolo 74

Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni

1.Il processo di automazione di ciascun ente pubblico deve rispondere alle finalita', ai criteri ed ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2.Ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della semplificazione delle procedure, gli enti possono avvalersi, per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.

3.Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito di ciascun ente, cui deve essere adibito di norma personale dipendente, deve favorire, ove possibile, la integrazione e la interconnessione con quelli delle altre amministrazioni pubbliche al fine di consentire il contenimento dei costi, il potenziamento dei supporti conoscitivi atti alle decisioni pubbliche ed al miglioramento complessivo dei servizi da offrire all'utenza.

4.Le forme dei modelli relative alle scritture contabili nonche' ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilita' non previste dal presente regolamento, sono stabilite dal regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2.

Note all'art. 74: - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art., 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». - Il testo dell'art. 58 del piu' volte citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: «Art. 58 (Finalita). - 1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.». - Il testo dell'art. 13 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' il seguente: «Art. 13 (Libri e scritture). - 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'art. 8, comma 2.».

Articolo 75

Le rilevazioni finanziarie

Articolo 76

Le rilevazioni economiche

1.Gli enti pubblici, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, adottano un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, sulla base di un piano dei conti all'uopo predisposto.

2.Per ciascun centro di costo e' tenuta una scheda dei costi di budget nella quale, seguendo il piano dei conti, sono registrati i costi previsti e le altre informazioni per la riconciliazione con il bilancio finanziario ( spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa; spese da sostenere per altri centri di responsabilita' amministrativa su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa; spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilita' amministrativa).

3.Per ciascun centro di costo e' tenuta, altresi', una scheda dei costi comuni nella quale, seguendo il piano dei conti, sono registrati i costi comuni da ripartire e le altre informazioni per la conciliazione con il bilancio finanziario.

4.Nell'ambito della rilevazione dei costi l'ente adotta, infine, per ogni centro di costo, una scheda dettaglio voce personale, distintamente per ogni comparto, contenente i costi diretti di personale e quelli in aumento e in diminuzione connessi ad altri centri di responsabilita' amministrativa.

Articolo 77

Le rilevazioni patrimoniali

1.Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2.L'inventano dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.

3.L'inventano dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.

TITOLO VII SISTEMI DI CONTROLLO CAPO I CONTROLLO INTERNO

Articolo 78

Sistema di controllo interno

1.Gli enti, in sede di adozione del regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, disciplinano, in relazione all'assetto dimensionale ed alla propria attivita' caratteristica, il sistema dei controlli interni conformemente alle disposizioni contenute nel Capo I del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Nota all'art. 78: - Il capo I del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) reca disposizioni di carattere generale in materia di controllo interno.

CAPO II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 79

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123))

Articolo 80

Modalita' del controllo

1.L'esercizio del controllo eseguito dal Collegio dei revisori dei conti si conforma ai principi di revisione contenuti nell'allegato 17 al presente regolamento che, all'occorrenza, possono essere aggiornati con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto.

Articolo 81

Verbali

1.Copia del verbale del collegio dei revisori dei conti e' inviata, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, al rappresentante legale dell'ente, all'amministrazione vigilante e al dipartimento della ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza.

2.Il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti e' custodito presso la sede dell'ente. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del codice civile.

Articolo 82

Incompatibilita' e responsabilita'

2.I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo dalle disposizioni di legge.

3.Si estende ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 90 del presente regolamento, ove non provveda chi vi e' tenuto. I revisori dei conti sono tenuti, altresi', alla denuncia all'autorita' giudiziaria nei casi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale.

Note all'art. 82: - Il testo vigente dell'art. 2399 del codice civile e' il seguente: «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.». - Il testo vigente dell'art. 2382 del codice civile e' il seguente: «Art. 2382 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.». - Il testo vigente dell'art. 331 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.».

Articolo 83

Verifiche alle strutture e alle casse dell'ente

1.Ferme restando le competenze affidate in materia al collegio dei revisori dei conti, il regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, puo' prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente. Della verifica viene redatto verbale da custodire agli atti dell'ufficio controllato.

2.Il collegio dei revisori dei conti, nelle sue periodiche verifiche, vigila sulla esatta osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, acquisendo la relativa documentazione.

CAPO III CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 84

Servizio di controllo interno

1.L'ente, in relazione alle proprie dimensioni e agli aspetti tipici della gestione, attiva il controllo di gestione idoneo a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi nonche' la corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalita' stabilite dal presente capo e dal proprio regolamento di contabilita'.

Nota all'art. 84: - Per il titolo del decreto legislativo n. 286 del 1999 si veda in nota all'art. 78.

Articolo 85

Modalita' del controllo di gestione

2.Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

3.La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicita' dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi secondo gli indicatori di efficacia ed efficienza fissati nella nota preliminare di cui all'articolo 11, comma 5.

Articolo 86

Referto del controllo di gestione

1.La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed al responsabile dei servizi affinche' questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi cui sono preposti nonche' al collegio dei revisori dei conti per le valutazioni di sua competenza.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI CAPO I BILANCI TECNICI

Articolo 87

Bilancio tecnico-finanziario a capitalizzazione

1.Gli enti previdenziali che adottano il sistema tecnico-finanziario a capitalizzazione sono tenuti a predisporre, di norma ogni tre anni, salvo diverso termine previsto dallo statuto o da disposizioni di legge, il bilancio tecnico.

2.Il bilancio tecnico e' deliberato dall'organo generale di vertice e trasmesso al Ministero vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

3.Nella relazione di cui al comma 2 dovranno essere indicati, in particolare, i criteri per pervenire alla eliminazione di eventuali situazioni di squilibrio tecnico, anche formulando proposte al Ministero vigilante, intese all'adeguamento delle entrate contributive e delle prestazioni previdenziali.

4.Il bilancio tecnico, espresso in termini sintetici, viene annualmente allegato allo stato patrimoniale di cui all'articolo 42.

5.La nota integrativa, di cui all'articolo 44, riporta annualmente i dati salienti del bilancio tecnico con riferimento alla gestione appena conclusasi.

Articolo 88

Bilancio tecnico-finanziario a ripartizione

1.L'organo di vertice degli enti previdenziali che adottano il sistema tecnico-finanziario a ripartizione dispone ogni tre anni, salvo diverso termine previsto da norme di legge, la verifica tecnico-attuariale della gestione impostata proiettando gli elementi attivi (contributi e redditi patrimoniali) e passivi (prestazioni) sulla scorta di ipotesi evolutive di ordine demografico, economico e finanziario.

2.Le risultanze di tale verifica vanno trasmesse al Ministero vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza, unitamente ad apposita relazione del direttore generale nell'ambito della quale saranno illustrate le misure da adottare per garantire l'equilibrio gestionale.

3.Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico-finanziario dell'ente, l'organo generale di vertice puo' disporre la verifica tecnica ancor prima della scadenza del triennio.

CAPO II GESTIONE DI FONDI DI DIVERSA PROVENIENZA

Articolo 89

Erogazione di spese su aperture di credito erariali

1.Le somme che, in base a particolari disposizioni, sono affidate in gestione all'ente per conto dello Stato mediante aperture di credito, sono erogate e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilita' generale dello Stato.

2.Gli eventuali fondi erogati da altri enti pubblici anche comunitari o sovranazionali devono essere gestiti e rendicontati osservando le norme in base alle quali l'erogazione viene effettuata e in carenza di esse devono essere osservate le disposizioni di cui al comma 1.

3.Il presidente dell'ente, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, vistati dal responsabile del servizio di ragioneria.

4.La contabilita' delle aperture di credito e dei fondi erogati ai sensi dei commi 1 e 2 e' distinta da quella della gestione del bilancio dell'ente.

5.E' vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'ente, per tutte le spese che devono per legge gravare sulle predette aperture di credito o essere imputate alla gestione dei fondi erogati ai sensi dei commi 1 e 2; e' vietato, altresi', utilizzare le somme in deroga, anche temporanea, al loro vincolo di destinazione.

6.Le gestioni disciplinate dal presente articolo sono evidenziate tra i conti d'ordine dello stato patrimoniale.

TITOLO IX DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Articolo 90

Obbligo di denunzia

1.Gli amministratori e i capi degli uffici degli enti che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che possano dar luogo a responsabilita' ai sensi della normativa vigente in materia, debbono darne comunicazione al collegio dei revisori dei conti e farne tempestiva denunzia alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, fornendo tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per il risarcimento dei danni subiti dall'ente.

2.Se il fatto e' imputabile al direttore generale, la denunzia e' fatta a cura dell'organo generale di vertice dell'ente; se esso e' imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denunzia incombe al direttore generale.

3.Se il danno e' accertato dal collegio dei revisori dei conti, questo invita l'organo competente, secondo le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, a provvedere alla relativa denuncia. Il collegio vi provvede direttamente nel caso di responsabilita' facenti capo al consiglio di amministrazione o organo analogo e nel caso di inerzia o inottemperanza degli organi che vi siano tenuti.

4.L'omessa denunzia da parte di chi ne aveva l'obbligo comporta l'assunzione della relativa responsabilita' qualora si prescriva il diritto al risarcimento derivante dal fatto non denunziato.

Articolo 91

Accensioni di mutui

1.Gli enti possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento.

Articolo 92

Spese di rappresentanza

1.Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettivita'.

2.Le spese di rappresentanza sono impegnate dal presidente o dal direttore generale dell'ente nell'ambito delle rispettive competenza.

3.L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo e' disposta in conformita' del regolamento all'uopo adottato da ciascun ente nel rispetto dei seguenti principi: - Iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente; - correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito; esclusione di ogni attivita' di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione: - esclusione dall'attivita' di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalita'.

Articolo 93

Allegati

1.Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 94

Rinvio

1.L'attivita' amministrativo-contabile, per quanto non previsto dal presente regolamento, si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica e delle norme fiscali e civilistiche vigenti.

Articolo 95

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla predetta data e' abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003

Ufficio di controllo su Ministeri economico-finanziari, registro n.

2 Economia e finanze, foglio n. 230

Nota all'art. 95: - Il titolo del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 e' riportato nelle premesse.

Allegato 1

ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 4, comma 1) PRINCIPI CONTABILI GENERALI Dalla legge n. 468/1978 e successive modificazioni, dagli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile e dalla dottrina giuridica ed economica, rinvengono i seguenti principi contabili generali cui gli enti pubblici devono uniformare i propri sistemi informativo - contabili ed i documenti di bilancio: a) VERIDICITA'. La "Veridicita'" dei bilanci e' un principio ormai riconosciuto a livello nazionale ed internazionale con riferimento a diverse tipologie di aziende. La veridicita' di bilancio negli enti pubblici significa che essi devono rispecchiare le reali condizioni delle operazioni di gestione oggetto della loro attivita'. Per quanto concerne i documenti previsionali essi devono riflettere le prevedibili conseguenze economico-finanziarie delle operazioni di gestione che si svolgeranno nel periodo futuro di riferimento. Si devono percio' evitare tanto le sottovalutazioni quanto le sopravvalutazioni delle singole poste che devono, invece, essere valutate secondo una rigorosa analisi. Per quanto concerne i documenti di rendicontazione essi devono fornire una veritiera rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente al termine del periodo. Tale principio, interpretato in maniera letterale, si presta a facili critiche. Le previsioni hanno sempre un certo margine di incertezza e, quindi, non sono vere in assoluto. Queste, inoltre, possono essere piu' o meno prudenti e pertanto sorge il problema di definire il punto oltre il quale la prudenza diventa una alterazione artificiosa della valutazione. Il principio della veridicita' attiene alla rappresentazione delle valutazioni finanziarie ed economiche correttamente stimate e rappresentate dai redattori di bilancio. Non esistendo, in assoluto, il concetto di verita' del bilancio e' necessario, quindi, interpretare questo principio alla luce dei principi di correttezza e di chiarezza di seguito esposti. b) CORRETTEZZA. Il principio della correttezza e' proprio di qualsiasi stato di diritto e consiste nel rispetto formale e sostanziale delle norme che, nel caso di specie, sovrintendono la redazione dei documenti contabili. Ai nostri fini questo principio deve essere esteso anche alle regole tecniche, non sancite da norme giuridiche, che presiedono il sistema contabile adottato dallo specifico ente pubblico e che trovano rappresentazione nei documenti di bilancio. c) IMPARZIALITA'. (neutralita) I documenti contabili devono essere preparati per una moltitudine di destinatari e devono fondarsi, pertanto, su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La imparzialita' o neutralita' deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio sia di previsione che consuntivo, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. Alcune aree del procedimento di valutazione, che e' fondamentale per la redazione del bilancio, implicano un processo di stima anche nell'applicazione di concetti rigidi. Ad esempio, la determinazione della vita economica (utile) degli impianti, la svalutazione del magazzino per obsolescenza, la svalutazione dei crediti per inesigibilita', la formazione e determinazione dei costi, la previsione delle entrate e delle uscite, implicano un processo di stima. La presenza di elementi soggettivi di stima non e' condizione per far venir meno l'imparzialita', la ragionevolezza e la verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali: la competenza e l'onesta'. L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente ed onesta del processo di formazione dei documenti contabili, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi. d) ATTENDIBILITA'. Il principio dell'attendibilita' asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Questo principio non e' applicabile solo ai documenti di previsione, ma anche a quei documenti di rendicontazione per la redazione dei quali e' necessario, comunque, un processo valutativo. Il riferimento e' ai conti che dimostrano la consistenza del patrimonio e il risultato economico ma, parimenti, e' da estendere tale principio anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. I bilanci di natura finanziaria devono rispettare anche la congruita' delle spese rispetto alle risorse attendibilmente acquisibili nella logica della realizzazione degli obiettivi programmati, evidenziando, in particolare per le risorse, quelle aventi natura occasionale, non ripetitive o soggette a condizioni. L'oggettivita' di questi parametri - ad integrazione di quelli previsti dalle norme - consente, quanto meno, di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parita' di altre condizioni, di avvicinarsi alla "verita'" con un miglior grado di approssimazione. e) SIGNIFICATIVITA' E RILEVANZA. Il bilancio deve esporre soprattutto quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. La correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensi' alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioe' al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione, di previsione e programmazione adottati nella stesura dei bilanci. Semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioe' non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari. f) CHIAREZZA O COMPRENSIBILITA'. Il principio della chiarezza o comprensibilita' e' rafforzativo del principio della veridicita', in quanto un documento contabile chiaro e', probabilmente, piu' veritiero. Affinche' i bilanci rispondano a questo requisito e' necessaria una semplice e chiara classificazione delle poste finanziarie, economiche e patrimoniali ed, inoltre, un'adeguata struttura di bilancio che ne faciliti la consultazione e renda evidenti le informazioni in esso contenute. Tuttavia, tanto la classificazione delle poste quanto la struttura dei documenti contabili varia da ente ad ente in funzione della specifica disciplina e delle specifiche necessita' tecnico - operative. Le classificazioni devono garantire contemporaneamente analiticita' e sinteticita' nell'esame dei fenomeni gestionali e nei valori da questi generati. Infatti, se la prima caratteristica e' di fondamentale importanza per il controllo dell'organo politico su quello di governo, la seconda e' indispensabile per rispettare il requisito della chiarezza. I documenti contabili possono essere letti sotto diversi profili a seconda degli aggregati che vengono considerati, garantendo cosi' sinteticita' ed, al tempo stesso, analiticita' dell'informazione contenuta. g) PUBBLICITA'. Corollario ai principi precedenti e' quello della pubblicita'. Affinche' i bilanci assumano a pieno la loro valenza politica e giuridica devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti. h) COERENZA. Il principio della coerenza deve contraddistinguere tutti gli atti amministrativi, documenti contabili inclusi. Esso implica un nesso logico, senza contraddizione alcuna, fra tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano questi strettamente tecnico-finanziari ovvero descrittivi e di indirizzo politico, sia di breve termine che di medio lungo periodo. La coerenza interna dei bilanci abbraccia sicuramente i criteri particolari di valutazione delle singole poste e le strutture dei conti previsionali e di rendicontazione. I criteri particolari di valutazione delle singole poste devono essere coerenti fra loro, ossia strumentali al perseguimento della medesima finalita' assegnata al bilancio. Le strutture dei conti previsionali e di rendicontazione devono essere fra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche omogenei negli oggetti di analisi e negli aspetti dei fenomeni esaminati. La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione dell'ente, le direttive e il documento di programmazione economica e finanziaria del Paese, nonche' con i programmi pluriennali della gestione. i) ANNUALITA'. I bilanci devono essere predisposti periodicamente tenendo conto che l'unita' temporale di riferimento e' l'anno solare. L'attivita' amministrativa di tutti gli enti pubblici, come quella di ogni altra azienda, e' unitaria nel tempo e non puo' essere frazionata, se non idealmente, in diversi periodi poiche' e' sostanzialmente continua. Tuttavia, per motivi tecnici ed amministrativi, anche nei documenti pluriennali, la gestione deve essere analizzata per intervalli regolari coincidenti con l'anno solare, essendo ormai questo l'arco di tempo universalmente accettato da tutti i sistemi contabili in Italia ed all'estero. j) CONTINUITA'. La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attivita' istituzionale. Il principio della continuita' e' fondamentale per cogliere a pieno il significato degli altri principi contabili quali l'annualita', la prudenza, la coerenza, la costanza dei criteri di valutazione, l'unita' e l'equilibrio economico. Infatti, ove si dovesse negare la permanenza dell'ente, non si potrebbe piu' fare riferimento alla documentazione ordinaria di bilancio, ma dovrebbero invocarsi documenti straordinari idonei alle particolari circostanze di commissariamento o liquidazione che l'ente stesse fronteggiando. Il principio della continuita' introduce espressamente la dimensione diacronica che e' inscindibilmente connessa a quell'unita' della gestione nel tempo oltre che nello spazio che qualifica qualunque azienda, pubblica o privata, come istituto economico destinato a perdurare. k) PRUDENZA. Il principio della prudenza si estrinseca sia nei bilanci previsionali sia in quelli di rendicontazione. Nei documenti previsionali, sia finanziari che economici, devono essere imputate solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo successivo, mentre le componenti negative saranno limitate dalle risorse previste. Nei documenti di rendicontazione il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale i proventi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere rendicontate. Il principio della prudenza non deve rappresentare l'arbitraria riduzione di entrate, proventi e patrimonio, bensi' esprimere quella qualita' di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione dei bilanci; cio', soprattutto, nella ponderazione delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati in previsione di perdite e passivita' reali e potenziali. l) COSTANZA. La costanza di applicazione dei principi generali e dei criteri particolari di valutazione nel tempo e' uno dei cardini della determinazione dei valori previsionali e dei risultati dell'esercizio. La continuita' di applicazione dei principi contabili, come definiti in precedenza, e' una condizione essenziale della comparabilita' fra documenti di previsione e di rendicontazione del medesimo anno, nonche' fra le previsioni e i consuntivi di anni differenti. Da quanto detto si deduce che l'indicazione dei cambiamenti dei criteri particolari di valutazione adottati e dei loro effetti e' condizione necessaria per la corretta preparazione ed esposizione delle risultanze contabili. In ogni caso, la deroga a questo principio contabile deve effettuarsi in casi eccezionali, sia per frequenza che per natura dell'evento motivante, e la causa, nonche' l'effetto del cambiamento devono essere propriamente evidenziati nei documenti descrittivi. m) UNIVERSALITA'. Con il requisito dell'universalita' si intende la necessita' di considerare nei documenti contabili tutte le grandezze finanziarie, patrimoniali ed economiche afferenti la gestione del singolo ente pubblico al fine di fornire un quadro fedele ed esauriente del complesso dell'attivita' amministrativa, vietando, nella sostanza, le gestioni fuori bilancio. n) INTEGRITA'. Questo principio, collegato in maniera inscindibile con il precedente, vieta che nel bilancio di previsione e nel rendiconto finanziario vengano iscritte delle entrate al netto delle relative spese sostenute per la riscossione e, viceversa, che siano iscritte delle spese ridotte delle correlative entrate. Con l'integrita' si mira a dare una valutazione "lorda" dell'attivita' finanziaria dell'ente pubblico, evitando cosi' che sfuggano alcune fonti di spesa. In questo modo, inoltre, si puo' disporre di dati esatti che consentono valutazioni di convenienza sui servizi pubblici erogati dalla specifica amministrazione. Volendo ampliare il principio dell'integrita' anche alla gestione patrimoniale ed economica, esso potrebbe essere equiparato al divieto di compensazioni fra partite imposto alle imprese nella redazione dello stato patrimoniale e del conto economico. o) UNITA'. Il singolo ente pubblico e' una entita' giuridica unica ed unitaria, pertanto deve essere unico il suo bilancio di previsione e unico il suo rendiconto. Tali documenti contabili non possono essere frazionati in maniera tale da destinare determinate fonti alla copertura di specifiche spese. E' la massa delle entrate complessive che finanzia l'ente pubblico, ed e' questo, poi, che sostiene la totalita' della spese, salva diversa disposizione normativa. p) FLESSIBILITA'. Il rigore normativo dei documenti previsionali non puo' e non deve condurre ad una concezione di rigidita' nella gestione dell'attivita' prevista. Gli accadimenti futuri possono essere incerti sia nel verificarsi che nell'ammontare, percio' e' necessario disciplinare anche la flessibilita' dei piani previsionali. Il principio della flessibilita' e' volto a trovare all'interno dei documenti previsionali, bilanci e budget, la possibilita' di affrontare gli effetti derivanti da circostanze straordinarie o imprevedibili che possono modificare i valori a suo tempo approvati dall'organo politico. Le norme di contabilita' pubblica prevedono varie modalita' di intervento riconducibili, in definitiva, a due categorie: 1) predisposizione, all'interno del bilancio previsionale e del budget, di appositi "fondi", ossia di stanziamenti non attribuibili ad uno specifico oggetto di spesa, ma sottoposti anch'essi ad approvazione; 2) particolari modalita' di intervento dopo l'approvazione dei documenti previsionali, solo qualora si verificassero fatti eccezionali per i quali non e' stato previsto alcun "fondo"; in particolare si fa riferimento anche alla "autonomia di spesa" attribuita ai dirigenti pubblici nell'ambito del budget loro assegnati. Queste tipologie di intervento riguardano sia i documenti finanziari, sui quali transita la funzione autorizzativa, sia i documenti di programmazione e di budget sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno. q) COMPETENZA FINANZIARIA ED ECONOMICA. Il principio della competenza consiste nella identificazione del periodo di pertinenza di un determinato valore economico o finanziario. La competenza finanziaria e' il criterio con il quale, in base alla data dell'accertamento o dell'impegno, vengono imputate le entrate e le uscite ad un esercizio piuttosto che ad un altro. La competenza economica imputa gli effetti delle operazioni e degli altri eventi all'esercizio nel quale e' rinvenibile "l'utilita' economica", ceduta o acquisita, anche se diverso da quello in cui si concretizzano i relativi momenti finanziari. La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione fra entrate e uscite nei documenti finanziari, e fra proventi e costi nei documenti economici. L'analisi economica dei fatti amministrativi pubblici richiede, in via preliminare, una distinzione tra i fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) e fatti gestionali non caratterizzati da questo stesso processo in quanto finalizzati ad una o piu' attivita' erogative (contribuzioni e trasferimenti di risorse, prestazioni ed erogazioni di servizi). Nel primo caso la competenza dei costi e dei proventi e' riconducibile al noto principio contabile n. 11 emanato dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Nel secondo caso e, quindi, per la maggior parte delle attivita' amministrative pubbliche e' necessario considerare la competenza economica dei costi e dei proventi in diretta relazione al processo erogativo di prestazioni e servizi. In tale logica i costi sostenuti per l'espletamento delle attivita' istituzionali, tradizionali o innovative, sono i componenti economici che richiedono un'adeguata copertura con proventi acquisiti nei limiti delle risorse rese disponibili da movimenti in entrata di tipo finanziario, economico e patrimoniale. Pertanto, i costi, come regola generale, devono essere riconosciuti d'esercizio quando si verificano le seguenti due condizioni: 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi e' stato completato; 2) l'erogazione e' avvenuta, si e' cioe' verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprieta' o di godimento del servizio. La partecipazione del costo al processo produttivo si realizza quando: a) i costi sostenuti in un esercizio riguardano fattori che hanno esaurito la loro utilita' nell'esercizio stesso o non ne sia identificabile o valutabile la futura utilita'; b) la competenza economica dei costi puo' essere determinata anche sulla base di assunzioni del Lusso dei costi (fifo, lifo o costo medio) o, in mancanza di una piu' diretta associazione, per riparazione dell'utilita' o funzionalita' pluriennale su base razionale e sistematica (ammortamento); c) viene meno o non sia piu' identificabile o valutabile la futura utilita' o funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti; d) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione dell'utilita' su base razionale e sistematica non siano di sostanziale rilevanza. Regole particolari riguardano la rilevazione di costi relativi ad attivita' a lungo termine, cioe' alla produzione di beni e all'erogazione di servizi il cui processo produttivo eccede l'anno. In tali situazioni i costi devono essere riconosciuti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori nei casi in cui siano rispettati i requisiti previsti dal principio contabile n. 23 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri o dalle specifiche norme in materia. I proventi devono essere correlati con i costi dell'esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti le attivita' amministrative pubbliche ed intende esprimere la necessita' di contrapporre ai costi dell'esercizio, siano essi certi o presunti, i relativi proventi. Tale correlazione si realizza: 1) per associazione di causa ad effetto tra proventi e costi. L'associazione puo' essere effettuata analiticamente e direttamente (come nel caso delle provvigioni o delle tariffe); per quanto riguarda l'attivita' commerciale tale momento (nel quale il provento puo' essere denominato propriamente come "ricavo") e' convenzionalmente rappresentato dalla spedizione del bene o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili, come per l'attivita' di scambio sul mercato prevista dal principio contabile n. 11; 2) per imputazione diretta di proventi al conto economico dell'esercizio o perche' associati al tempo o perche' sia cessata la correlazione con il costo; 3) per imputazione indiretta di proventi al conto economico dell'esercizio o perche' associati al tempo o perche' pur non essendo correlabili ad uno specifico costo sono comunque correlabili ad una o piu' attivita' dell'esercizio. Regole particolari riguardano la rilevazione dei proventi resi disponibili per attivita' a lungo termine. In tali situazioni i proventi devono essere correlati ai costi sulla base dello stato di avanzamento dei lavori inerenti l'attivita' per la quale sono stati concessi. r) EQUILIBRIO DI BILANCIO. Le norme di contabilita' pubblica traducono il "principio della copertura", sancito dal comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, in modo strettamente ed esclusivamente finanziario, ossia imponendo, nella predisposizione dei bilanci finanziari di previsione, l'uguaglianza fra l'ammontare complessivo delle entrate e quello delle uscite. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico e' garanzia della capacita' di perseguire le finalita' istituzionali ed innovative in un mercato dinamico. L'equilibrio economico duraturo comporta necessariamente una stabilita' anche finanziaria, ma non e' sempre vero il contrario. La tendenza al pareggio economico, finanziario e patrimoniale dovrebbe essere posta come obiettivo minimale per il perseguimento delle finalita' istituzionali nel tempo.

Allegato 2

Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Allegato 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Allegato 6 Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 7 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

Allegato 8 Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 9 Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 13 Parte di provvedimento in formato grafico

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