DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2003, n. 97
3.Costituiscono componenti positivi del conto economico: i trasferimenti correnti; i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica; i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; i proventi finanziari; le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
4.Costituiscono componenti negativi del conto economico: i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo; i costi per acquisizione di servizi; il valore del godimento dei beni di terzi; le spese per il personale; i trasferimenti a terzi; gli interessi passivi e gli oneri finanziari; le imposte e le tasse; la svalutazione dei crediti e altri fondi: gli ammortamenti: le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.
5.Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del conto economico. 8 I contributi correnti e la quota di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti o al fondo di dotazione, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.
Articolo 42
Lo stato patrimoniale
1.Lo stato patrimoniale (Allegato n. 13) e' redatto secondo lo schema previsto dallo articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e comprende le attivita' e le passivita' finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative. Lo stato patrimoniale contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.
2.Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.
3.Le immobilizzazioni si distinguono in immobilizzazioni immateriali, in immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.
4.L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilita' liquide, i crediti verso lo Stato ed enti pubblici e gli altri crediti di durata inferiore all'anno.
5.Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella nota integrativa.
6.Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi.
7.In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario;
8.Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e quelle del passivo.
9.Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
Nota all'art. 42: - Il testo vigente dell'art. 2424 del codice civile e' il seguente: «Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata. B) Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese. 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B). C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori. 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.».
Articolo 43
I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali
1.I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a cio' deputati
2.Nell'allegato n. 14 sono elencati e descritti i criteri di iscrizione e di valutazione delle attivita' e delle passivita' cui gli enti pubblici devono uniformarsi se norme speciali applicabili al singolo ente non dispongono diversamente. Tali criteri possono essere aggiornati con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto.
Nota all'art. 43: - Il testo vigente dell'art. 2426 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella nota integrativa; 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa; 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione. E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.».
Articolo 44
La nota integrativa
1.La nota integrativa e' un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori operativi, nonche' i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
3.Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare: - gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; - l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonche' sul risultato economico; - l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive; - le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva; - la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale; - l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; - la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; - l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione; - la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonche' per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilita' - la composizione delle disponibilita' liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate; - i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennita' di anzianita' ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonche' i dati relativi al personale comunque applicato all'ente; - l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.
Nota all'art. 44: - Il testo vigente dell'art. 2427 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'", nonche' le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accertamenti; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre riserve"; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi; 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico; 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte durante l'esercizio; 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.».
Articolo 45
La situazione amministrativa
1.La situazione amministrativa (Allegato n. 15), allegata al conto del bilancio, evidenzia: - la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio; - il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi); - il risultato finale di amministrazione.
2.La situazione amministrativa deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.
4.Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Tale utilizzazione puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
5.L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1 e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 5, comma 9, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.
Articolo 46
La relazione sulla gestione
1.Il rendiconto generale e' accompagnato da una relazione amministrativa sull'andamento della gestione nel suo complesso ponendo in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi del programma pluriennale deliberato dagli organi di vertice, nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. Essa viene redatta nel rispetto dell'articolo 2428 del codice civile, in quanto applicabile.
2.La relazione specifica, altresi', i risultati conseguiti dai medesimi organi di vertice nell'esercizio di riferimento in relazione all'arco temporale di durata del loro mandato.
Nota all'art. 46: - Il testo vigente dell'art. 2428 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della societa' e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della societa'.».
Articolo 47
La relazione del collegio dei revisori dei conti
1.Il collegio dei revisori dei conti, nei termini previsti dal comma 4, dell'articolo 38, redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione ed, in uno con le altre strutture facenti parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.
3.La proposta o meno di approvazione da parte del collegio dei revisori si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale e' conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'allegato n. 14, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.
Articolo 48
Bilanci in forma abbreviata
1.Gli enti pubblici di piccole dimensioni hanno la facolta' di redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto generale in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti parametri dimensionali, desunti dagli ultimi rendiconti generali approvati: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2,5 milioni di euro; - totale delle entrate accertate, con esclusione delle partite di giro: 1 milione di euro; - dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno considerato: 25 unita'.
2.Se per il secondo esercizio consecutivo vengono superati due dei suddetti limiti, gli enti devono redigere il bilancio in forma ordinaria.
3.Gli elaborati contabili in forma abbreviata sono redatti in guisa da rendere praticabile il monitoraggio, la verifica ed il consolidamento dei conti pubblici.
5.Nel preventivo finanziario gestionale si considera come limite autorizzativo di spesa l'importo complessivo della categoria (UPB di 4° livello) ed il dettaglio in capitoli e' riportato solo ai fini della successiva gestione e rendicontazione.
6.Il preventivo economico in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell'allegato 5 con le lettere maiuscole e con i numeri arabi, con l'unica eccezione per le spese del personale di cui alla voce B9 per le quali e', comunque, necessaria la specificazione delle voci contrassegnate dalle lettere minuscole.
7.Sono considerati allegati al bilancio di previsione in forma abbreviata: - la relazione programmatica; - la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; - la relazione del collegio dei revisori dei conti.
9.Lo stato patrimoniale in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell'allegato 13 con le lettere maiuscole e con i numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo ed E del passivo devono essere separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
10.Il conto economico in forma abbreviata e' redatto conformemente allo schema semplificato previsto per il preventivo economico in forma abbreviata.
11.La nota integrativa in forma abbreviata segue le disposizioni del comma 3 dell'art. 2435 bis del codice civile, fornendo le informazioni di cui all'articolo 45. In questo caso il documento assume la denominazione di "nota integrativa e relazione sulla gestione".
Nota all'art. 48: - Il testo del comma 3 dell'art. 2435-bis del codice civile e' il seguente: «Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.».
Articolo 49
Il consuntivo del centro di costo
1.Ogni centro di costo registra i costi, seguendo le indicazioni del piano dei conti, via via che si sostengono. Detti costi, posti a confronto con quelli del budget, rilevano gli eventuali scostamenti utili anche ai fini dell'attivazione del controllo di gestione.
2.Il centro di costo, come entita' contabile autonoma responsabile dei propri costi, contabilizza tutti i costi riferiti allo stesso centro, compresi quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da altri centri di costo, da entita' esterne o ad esso non direttamente imputabili.
3.Il consuntivo di ciascun centro di costo (Allegato n. 16) e' redatto periodicamente e, a fine esercizio, mette a confronto i costi previsti con quelli effettivamente sostenuti.
CAPO IV SERVIZIO DI CASSA O DI TESORERIA
Articolo 50
Affidamento del servizio di cassa o di tesoreria
1.IL servizio di cassa o di tesoreria e' affidato in base ad apposita convenzione, deliberata dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2.Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d'oneri e nel bando di gara devono essere specificatamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazione atta a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari.
3.La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'ente, senza alcun pregiudizio per l'unitarieta' del servizio e delle condizioni pattuite.
4.Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
5.Il tesoriere o cassiere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.
6.L 'ente puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'ente con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.
7.Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.
8.Se l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consente, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il servizio ragioneria dell'ente ed il tesoriere o cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio anche ai fini di cui all'articolo 33, comma 9.
Note all'art. 50: - Il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.». - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.».
Articolo 51
Servizio di cassa interno, gestione economale e punti di incasso
1.Il servizio di cassa interno e la gestione economale sono disciplinati dal regolamento di contabilita' di cui al comma 2 dell'articolo 2.
Articolo 52
Anticipazioni di tesoreria
1.Il tesoriere o cassiere, su richiesta dell'ente, corredata della deliberazione dell'organo di vertice, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente.
2.Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 50.
TITOLO III GESTIONE PATRIMONIALE CAPO I GESTIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
Articolo 53
Norme di indirizzo
1.I beni degli enti si distinguono in immobili e mobili secondo gli articoli 812 e seguenti del codice civile ed in beni materiali ed immateriali.
2.Gli enti, in relazione alla dimensione ed alla struttura organizzativa, disciplinano nel regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, le modalita' di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonche' la nomina dei consegnatari.
Nota all'art. 53: - Si ritiene opportuno riportare il testo vigente degli articoli 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819 del codice civile: «Art. 812 (Distinzione dei beni). - Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio' che naturalmente o artificialmente e' incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.». «Art. 813 (Distinzione dei diritti). - Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.». «Art. 814 (Energie). - Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.». «815 (Beni mobili iscritti in pubblici registri). - I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.». «Art. 816 (Universalita' di mobili). - E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.». «Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.». «Art. 818 (Regime delle pertinenze). - Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non e' diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La cessazione della qualita' di pertinenza non e' opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.». «Art. 818 (Diritti dei terzi sulle pertinenze). - La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale e' un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.».
Articolo 54
Criteri di valutazione
1.I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui all'allegato n. 14.
2.Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili l'ente provvede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari in conformita' dei criteri fissati nell'allegato n. 14, sentito il collegio dei revisori dei conti.
TITOLO IV ATTIVITA' NEGOZIALE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 55
Normativa comunitaria e nazionale
1.In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attivita' negoziale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia, nonche' delle direttive comunitarie comportanti obblighi giuridici ad effetto diretto, di carattere compiuto ed incondizionato, allorquando non recepite nell'ordinamento nazionale nei termini previsti.
2.L'organo di vertice, nell'ambito del programma pluriennale adottato, delibera un piano dettagliato relativo alle opere, alle forniture ed ai servizi necessari.
3.Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo di vertice e rappresentati nel preventivo finanziario, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, delle modalita' essenziali del contratto e dei capitolati d'onere, sono di competenza dei titolari dei centri di responsabilita'.
Articolo 56
Responsabile del procedimento
1.In sede di autorizzazione di spesa viene individuato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento conseguente nella persona, salvo diversa disposizione di legge, del dirigente dell'unita' competente per materia ovvero di un altro funzionario addetto alla stessa unita'.
2.Il titolare preposto all'unita' organizzativa competente di cui al comma 1 e' altresi' responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la procedura contrattuale.
3.Le disposizioni adottate ai sensi dei commi 1 e 2 vengono rese pubbliche in sede di bando ovvero con la lettera di invito.
Nota all'art. 56: - Il testo degli articoli 4, 5, 6 e 22 della gia' citata legge n. 241 del 1990, e', rispettivamente, il seguente: «Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma l sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.». «Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. 3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.». «Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione». «Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.».
Articolo 57
Lavori pubblici
1.Per gli appalti di lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' nel relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
Note all'art. 57: - Per il titolo della gia' citata legge n. 109 del 1994, si veda in nota all'art. 8. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, reca: «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.».
Articolo 58
Acquisto di beni e fornitura di servizi
1.Ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 2, ciascun ente, con il regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, stabilisce le competenze, le forme di negoziazione, le modalita' di aggiudicazione, la stipulazione e le modalita' di esecuzione del contratto e la collaudazione, informando la relativa disciplina alla correttezza, imparzialita', concorrenzialita', trasparenza, efficienza ed efficacia dei processi, nonche' alla normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2.Per gli acquisti di beni e servizi l'ente ha l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP spa, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti adottano i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso.
3.Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
4.Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia per i quali valgono i principi stabiliti dall'articolo 62.
Note all'art. 58: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.», - Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 485 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), e' il seguente: «Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accertare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera e), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione dei presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
Articolo 59
Congruita' dei prezzi
1.L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici e' effettuato dai titolari dei centri di responsabilita' e di spesa attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, puo' essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'ente nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalita', che accerti la congruita' dei prezzi praticati.
Articolo 60
Aggiudicazione
1.Alla scelta del contraente provvedono apposite commissioni nominate dall'organo competente ad autorizzare la spesa e sono composte in prevalenza da funzionari o tecnici appartenenti ai ruoli professionali dell'ente, integrate da esperti esterni qualora l'ente non disponesse di specifiche professionalita'.
2.I componenti delle commissioni di cui al comma 1 sono scelti nell'ambito di un elenco, tenuto ed annualmente formato dall'ente, di ampiezza tale da consentire un'adeguata turnazione.
3.All'aggiudicazione della gara provvede il titolare del centro di responsabilita' competente.
Articolo 61
Ufficiale rogante
1.I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti dal funzionario designato quale ufficiale rogante o da un funzionario in veste di pubblico ufficiale.
2.L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.
Articolo 62
Spese in economia
1.Ciascun ente, con il regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, disciplina gli acquisti di beni e servizi da eseguirsi in economia, sulla base dei principi e dei criteri fissati dal decreto del Presidente della repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
Nota all'art. 62: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, reca: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.».
TITOLO V SPESE DELEGATE RESA DEI CONTI E UFFICI DECENTRATI CAPO I FUNZIONARI ORDINATORI E AGENTI DELLA RISCOSSIONE
Articolo 63
Funzionari ordinatori
1.Le disposizioni del presente capo disciplinano la gestione delle spese degli enti non imputabili direttamente al bilancio.
2.In coerenza con il nuovo assetto organizzativo di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le disposizioni del presente capo sono intese a semplificare ed unificare le procedure per l'ordinazione il pagamento e la rendicontazione delle spese gestite mediante ordini di provvista fondi a favore di funzionari ordinatori, in sostituzione delle forme di pagamento eseguite mediante aperture di credito.
3.L' oggetto delle spese ed i relativi ammontari sono disciplinati col regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2.
Nota all'art. 63: - Il titolo del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle premesse.
Articolo 64
Programma di spese per il funzionamento di uffici e per l'attuazione di progetti
2.Il preventivo di spesa per il funzionamento degli uffici e per l'attuazione di progetti specifici, articolati in capitoli sulla base delle previsioni condivise e' inviato al servizio ragioneria, per l'inserimento dei dati contabili nelle proprie scritture e per il successivo riscontro. Con le stesse modalita' sono comunicate le variazioni.
Articolo 65
Ordine di provvista fondi. Conto corrente di bilancio
1.Le spese per il funzionamento e per l'attuazione dei progetti sono autorizzate mediante ordini di provvista fondi emessi dai dirigenti o funzionari di cui all'articolo 64, comma 1 a favore dei titolari degli uffici competenti. Gli ordini di provvista fondi costituiscono autorizzazioni di spesa non soggetti a rendicontazione ed impegnano il bilancio per l'importo autorizzato.
2.Nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, l'istituto tesoriere o cassiere apre a favore del titolare intestatario un conto corrente di bilancio per le esigenze di funzionamento ed un conto corrente di bilancio per ogni singolo progetto cui affluiscono le disponibilita' degli ordini di provvista fondi emessi sui capitoli di bilancio; di tutto cio' deve essere fatta specifica menzione nella convenzione di cui all'articolo 50.
3.Le disponibilita' del conto corrente di bilancio costituiscono limite invalicabile per l'emissione di ordinativi di pagamento. Tali condizioni devono formare oggetto di apposite norme contenute nella convenzione di cui all'articolo 50.
4.I funzionari intestatari dei conti correnti di bilancio trasmettono all'istituto tesoriere o cassiere la loro firma autografa e quella dell'addetto al riscontro ove previsto.
Nota all'art. 65: - Per il titolo della legge n. 720 del 1984, si veda in nota all'art. 50.
Articolo 66
Utilizzo delle disponibilita' del conto corrente di bilancio
1.Il titolare del conto corrente di bilancio utilizza le relative disponibilita' mediante ordinativi di pagamento a favore dei creditori, da estinguersi con accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore. Il creditore puo' richiedere espressamente l'estinzione dell'ordinativo mediante propria quietanza, con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni.
2.Il prelevamento di fondi per il pagamento in contanti delle spese e' effettuato con ordinativo a favore del titolare del conto corrente di bilancio. Il pagamento in contanti delle spese e' ammesso nella misura strettamente occorrente.
3.Nell'ordinativo di pagamento sono indicati il conto corrente di bilancio ed il capitolo a carico del quale e' emesso.
4.L'istituto di credito cassiere ammette al pagamento gli ordinativi nei limiti della disponibilita' esistente sul conto corrente di bilancio a carico del quale sono stati emessi.
5.Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi all'istituto di credito cassiere anche mediante supporti informatici ovvero attraverso informazioni per via telematica e gravano sulla competenza dell'esercizio in cui sono emessi.
Articolo 67
Operazioni di chiusura. Rendicontazione
1.Gli impegni derivanti dagli ordini di provvista fondi emessi sono ridotti, alla chiusura dell'esercizio, all'importo dei titoli estinti.
2.Le disponibilita' residue sul conto corrente di bilancio costituiscono economia.
3.Le somme in contanti non impiegate per il pagamento delle spese sono versate nel conto corrente ordinario dell'ente entro il termine di presentazione, indicato al successivo comma 6, del rendiconto relativo al secondo semestre dell'esercizio.
4.Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 65, comma 3, entro il termine di cui al comma 3, i pagamenti che eccedono lo stanziamento del capitolo sono regolarizzati mediante variazioni compensative ai capitoli interessati, da apportare con provvedimenti del titolare del centro di responsabilita' competente, da comunicare al servizio ragioneria.
6.L'omessa presentazione del rendiconto oltre i sessanta giorni successivi ai termini previsti dal comma 5 e' segnalata alla Corte dei conti ed al collegio dei revisori dei conti dall'ufficio che esercita il riscontro o il controllo dei rendiconti amministrativi.
Articolo 68
Agenti della riscossione
1.Sono agenti della riscossione coloro che, a norma di apposite disposizioni, sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza e tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'ente.
2.Le modalita' di riscossione sono stabilite dal regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei seguenti principi: - le somme riscosse dagli incaricati alla riscossione devono essere versate al tesoriere o cassiere dell'ente non oltre il primo giorno lavorativo successivo; - gli agenti della riscossione devono presentare periodicamente, e comunque al termine dell'esercizio, il conto degli incassi al servizio di ragioneria dell'ente corredato della relativa documentazione giustificativa.
CAPO II ORGANI DOTATI DI AUTONOMIA GESTIONALE - ENTI COLLEGATI
Articolo 69
Organi decentrati
1.Le esigenze funzionali ed operative degli organi decentrati sono soddisfatte con gli ordini di provvista fondi emessi dai dirigenti amministrativi competenti a favore dei funzionari ordinatori nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo I del presente titolo. Se agli organi periferici e' accordata una pronunciata autonomia amministrativa e contabile, i relativi bilanci sono assoggettati al processo di consolidamento di cui agli articoli 5, comma 14, e 73.
Articolo 70
Particolari gestioni autonome
1.Le entrate e le uscite di competenza di particolari gestioni, per le quali non e' prevista la redazione del bilancio consolidato sono classificate, a seconda della loro natura, nelle voci di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12. I relativi bilanci sono allegati al bilancio dell'ente.
Articolo 71
Chiusura delle contabilita' e criteri di valutazione
1.Tutti gli organi dotati di autonomia di gestione e gli enti controllati per i quali e' prevista la redazione del bilancio consolidato devono chiudere le contabilita' di esercizio rispettivamente alla stessa data dell'organo centrale o dell'ente controllante ed adottare criteri di valutazione conformi a quelli assunti da quest'ultimo.
Articolo 72
Obbligo di informazione
1.I responsabili degli organi con gestione autonoma e degli enti controllati sono obbligati a trasmettere, rispettivamente, all'organo centrale od all'ente controllante le informazioni richieste per la redazione del bilancio consolidato entro i termini stabiliti da questi ultimi.
CAPO III BILANCIO DELL'ENTE CONTROLLANTE O DELL'ENTE ARTICOLATO IN ORGANI DOTATI DI AUTONOMIA CONTABILE
Articolo 73
Bilancio consolidato
1.Gli enti di cui all'articolo 5, comma 14, redigono un bilancio consolidato in modo che l'informazione sulla realta' economico-finanziaria dell'ente o del gruppo si realizzi mediante l'esposizione del bilancio dei singoli organi o degli enti controllati al netto dei movimenti interni.
4.Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attivita' svolta dall'ente e dagli altri organismi in cui e' articolato l'ente o dai vari enti controllati. Gli enti pubblici che abbiano comunque il controllo di societa' da essi partecipate, anche se solo minoritariamente, sono tenuti a corredare il proprio rendiconto generale di copia del bilancio delle societa' stesse da ultimo approvato e depositato.
5.Le modalita' di redazione dei bilanci consolidati, la struttura ed il contenuto degli stessi, nonche' i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali da illustrare nella nota integrativa.
TITOLO VI SISTEMA DI SCRITTURE CAPO I SCRITTURE CONTABILI
Articolo 74
Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
1.Il processo di automazione di ciascun ente pubblico deve rispondere alle finalita', ai criteri ed ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
2.Ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della semplificazione delle procedure, gli enti possono avvalersi, per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.
3.Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito di ciascun ente, cui deve essere adibito di norma personale dipendente, deve favorire, ove possibile, la integrazione e la interconnessione con quelli delle altre amministrazioni pubbliche al fine di consentire il contenimento dei costi, il potenziamento dei supporti conoscitivi atti alle decisioni pubbliche ed al miglioramento complessivo dei servizi da offrire all'utenza.
4.Le forme dei modelli relative alle scritture contabili nonche' ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilita' non previste dal presente regolamento, sono stabilite dal regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2.
Note all'art. 74: - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art., 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». - Il testo dell'art. 58 del piu' volte citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: «Art. 58 (Finalita). - 1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.». - Il testo dell'art. 13 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' il seguente: «Art. 13 (Libri e scritture). - 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'art. 8, comma 2.».
Articolo 75
Le rilevazioni finanziarie
Articolo 76
Le rilevazioni economiche
1.Gli enti pubblici, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, adottano un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, sulla base di un piano dei conti all'uopo predisposto.
2.Per ciascun centro di costo e' tenuta una scheda dei costi di budget nella quale, seguendo il piano dei conti, sono registrati i costi previsti e le altre informazioni per la riconciliazione con il bilancio finanziario ( spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa; spese da sostenere per altri centri di responsabilita' amministrativa su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa; spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilita' amministrativa).
3.Per ciascun centro di costo e' tenuta, altresi', una scheda dei costi comuni nella quale, seguendo il piano dei conti, sono registrati i costi comuni da ripartire e le altre informazioni per la conciliazione con il bilancio finanziario.
4.Nell'ambito della rilevazione dei costi l'ente adotta, infine, per ogni centro di costo, una scheda dettaglio voce personale, distintamente per ogni comparto, contenente i costi diretti di personale e quelli in aumento e in diminuzione connessi ad altri centri di responsabilita' amministrativa.
Articolo 77
Le rilevazioni patrimoniali
1.Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2.L'inventano dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.
3.L'inventano dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
TITOLO VII SISTEMI DI CONTROLLO CAPO I CONTROLLO INTERNO
Articolo 78
Sistema di controllo interno
1.Gli enti, in sede di adozione del regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, disciplinano, in relazione all'assetto dimensionale ed alla propria attivita' caratteristica, il sistema dei controlli interni conformemente alle disposizioni contenute nel Capo I del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Nota all'art. 78: - Il capo I del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) reca disposizioni di carattere generale in materia di controllo interno.
CAPO II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 79
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123))
Articolo 80
Modalita' del controllo
1.L'esercizio del controllo eseguito dal Collegio dei revisori dei conti si conforma ai principi di revisione contenuti nell'allegato 17 al presente regolamento che, all'occorrenza, possono essere aggiornati con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto.
Articolo 81
Verbali
1.Copia del verbale del collegio dei revisori dei conti e' inviata, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, al rappresentante legale dell'ente, all'amministrazione vigilante e al dipartimento della ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza.
2.Il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti e' custodito presso la sede dell'ente. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del codice civile.
Articolo 82
Incompatibilita' e responsabilita'
2.I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo dalle disposizioni di legge.
3.Si estende ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 90 del presente regolamento, ove non provveda chi vi e' tenuto. I revisori dei conti sono tenuti, altresi', alla denuncia all'autorita' giudiziaria nei casi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale.
Note all'art. 82: - Il testo vigente dell'art. 2399 del codice civile e' il seguente: «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.». - Il testo vigente dell'art. 2382 del codice civile e' il seguente: «Art. 2382 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.». - Il testo vigente dell'art. 331 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.».
Articolo 83
Verifiche alle strutture e alle casse dell'ente
1.Ferme restando le competenze affidate in materia al collegio dei revisori dei conti, il regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, puo' prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente. Della verifica viene redatto verbale da custodire agli atti dell'ufficio controllato.
2.Il collegio dei revisori dei conti, nelle sue periodiche verifiche, vigila sulla esatta osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, acquisendo la relativa documentazione.
CAPO III CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 84
Servizio di controllo interno
1.L'ente, in relazione alle proprie dimensioni e agli aspetti tipici della gestione, attiva il controllo di gestione idoneo a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi nonche' la corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalita' stabilite dal presente capo e dal proprio regolamento di contabilita'.
Nota all'art. 84: - Per il titolo del decreto legislativo n. 286 del 1999 si veda in nota all'art. 78.
Articolo 85
Modalita' del controllo di gestione
2.Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
3.La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicita' dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi secondo gli indicatori di efficacia ed efficienza fissati nella nota preliminare di cui all'articolo 11, comma 5.
Articolo 86
Referto del controllo di gestione
1.La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed al responsabile dei servizi affinche' questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi cui sono preposti nonche' al collegio dei revisori dei conti per le valutazioni di sua competenza.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI CAPO I BILANCI TECNICI
Articolo 87
Bilancio tecnico-finanziario a capitalizzazione
1.Gli enti previdenziali che adottano il sistema tecnico-finanziario a capitalizzazione sono tenuti a predisporre, di norma ogni tre anni, salvo diverso termine previsto dallo statuto o da disposizioni di legge, il bilancio tecnico.
2.Il bilancio tecnico e' deliberato dall'organo generale di vertice e trasmesso al Ministero vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
3.Nella relazione di cui al comma 2 dovranno essere indicati, in particolare, i criteri per pervenire alla eliminazione di eventuali situazioni di squilibrio tecnico, anche formulando proposte al Ministero vigilante, intese all'adeguamento delle entrate contributive e delle prestazioni previdenziali.
4.Il bilancio tecnico, espresso in termini sintetici, viene annualmente allegato allo stato patrimoniale di cui all'articolo 42.
5.La nota integrativa, di cui all'articolo 44, riporta annualmente i dati salienti del bilancio tecnico con riferimento alla gestione appena conclusasi.
Articolo 88
Bilancio tecnico-finanziario a ripartizione
1.L'organo di vertice degli enti previdenziali che adottano il sistema tecnico-finanziario a ripartizione dispone ogni tre anni, salvo diverso termine previsto da norme di legge, la verifica tecnico-attuariale della gestione impostata proiettando gli elementi attivi (contributi e redditi patrimoniali) e passivi (prestazioni) sulla scorta di ipotesi evolutive di ordine demografico, economico e finanziario.
2.Le risultanze di tale verifica vanno trasmesse al Ministero vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza, unitamente ad apposita relazione del direttore generale nell'ambito della quale saranno illustrate le misure da adottare per garantire l'equilibrio gestionale.
3.Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico-finanziario dell'ente, l'organo generale di vertice puo' disporre la verifica tecnica ancor prima della scadenza del triennio.
CAPO II GESTIONE DI FONDI DI DIVERSA PROVENIENZA
Articolo 89
Erogazione di spese su aperture di credito erariali
1.Le somme che, in base a particolari disposizioni, sono affidate in gestione all'ente per conto dello Stato mediante aperture di credito, sono erogate e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilita' generale dello Stato.
2.Gli eventuali fondi erogati da altri enti pubblici anche comunitari o sovranazionali devono essere gestiti e rendicontati osservando le norme in base alle quali l'erogazione viene effettuata e in carenza di esse devono essere osservate le disposizioni di cui al comma 1.
3.Il presidente dell'ente, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, vistati dal responsabile del servizio di ragioneria.
4.La contabilita' delle aperture di credito e dei fondi erogati ai sensi dei commi 1 e 2 e' distinta da quella della gestione del bilancio dell'ente.
5.E' vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'ente, per tutte le spese che devono per legge gravare sulle predette aperture di credito o essere imputate alla gestione dei fondi erogati ai sensi dei commi 1 e 2; e' vietato, altresi', utilizzare le somme in deroga, anche temporanea, al loro vincolo di destinazione.
6.Le gestioni disciplinate dal presente articolo sono evidenziate tra i conti d'ordine dello stato patrimoniale.
TITOLO IX DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI
Articolo 90
Obbligo di denunzia
1.Gli amministratori e i capi degli uffici degli enti che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che possano dar luogo a responsabilita' ai sensi della normativa vigente in materia, debbono darne comunicazione al collegio dei revisori dei conti e farne tempestiva denunzia alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, fornendo tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per il risarcimento dei danni subiti dall'ente.
2.Se il fatto e' imputabile al direttore generale, la denunzia e' fatta a cura dell'organo generale di vertice dell'ente; se esso e' imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denunzia incombe al direttore generale.
3.Se il danno e' accertato dal collegio dei revisori dei conti, questo invita l'organo competente, secondo le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, a provvedere alla relativa denuncia. Il collegio vi provvede direttamente nel caso di responsabilita' facenti capo al consiglio di amministrazione o organo analogo e nel caso di inerzia o inottemperanza degli organi che vi siano tenuti.
4.L'omessa denunzia da parte di chi ne aveva l'obbligo comporta l'assunzione della relativa responsabilita' qualora si prescriva il diritto al risarcimento derivante dal fatto non denunziato.
Articolo 91
Accensioni di mutui
1.Gli enti possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento.
Articolo 92
Spese di rappresentanza
1.Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettivita'.
2.Le spese di rappresentanza sono impegnate dal presidente o dal direttore generale dell'ente nell'ambito delle rispettive competenza.
3.L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo e' disposta in conformita' del regolamento all'uopo adottato da ciascun ente nel rispetto dei seguenti principi: - Iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente; - correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito; esclusione di ogni attivita' di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione: - esclusione dall'attivita' di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalita'.
Articolo 93
Allegati
1.Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
Articolo 94
Rinvio
1.L'attivita' amministrativo-contabile, per quanto non previsto dal presente regolamento, si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica e delle norme fiscali e civilistiche vigenti.
Articolo 95
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla predetta data e' abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003
Ufficio di controllo su Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 230
Nota all'art. 95: - Il titolo del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 e' riportato nelle premesse.
Allegato 1
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)