DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104
3.Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti: i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni; il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale ((o dall'ufficio decentrato)) per la circoscrizione Estero; il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate; i risultati elettorali o referendari; il numero dei votanti; gli atti relativi allo scrutinio; le eventuali proteste e reclami presentati nonche' le modalita' di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.
4.Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonche' per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica: delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei votanti; dei voti validi; delle schede nulle; delle schede bianche; dei voti dichiarati nulli; delle schede annullate senza procedere allo scrutinio; delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruita' dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.
5.Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.
6.Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalita' di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.
Art. 21
Uffici provinciali per il referendum
1.Le funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero di cui all'articolo 7 della legge.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352: «Art. 21. - Presso il tribunale, nella cui circoscrizione e' compreso il capoluogo della provincia, e' costituito l'ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il piu' anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum da' atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Di tutte le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facolta' di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «Art. 7. - 1. Presso la Corte di Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello».
Art. 22
Agevolazioni di viaggio
1.Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio e' riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'art. 19, comma 1, nonche' negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio».
Art. 23
Spedizione della cartolina avviso
1.In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e' spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.
2.In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione e' spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.
3.Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non e' spedita la cartolina avviso.
Nota all'art 23: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero): «Art. 6. - Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale piu' rapido».
Art. 24
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Frattini, Ministro degli affari esteri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 247
Tabelle
Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B Parte di provvedimento in formato grafico Tabella C Parte di provvedimento in formato grafico Tabella D Parte di provvedimento in formato grafico
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