LEGGE 19 agosto 2003, n. 260

Type Legge
Publication 2003-08-19
Ultimo aggiornamento 2003-09-16
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 61 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Accordo-art. 62

ARTICOLO 62 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62.

Accordo-art. 63

ARTICOLO 63 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' congiunta di societa' o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e societa' o cittadini della Comunita'.

Accordo-art. 64

ARTICOLO 64 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo-art. 65

ARTICOLO 65 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o piu' Stati membri o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Accordo-art. 66

ARTICOLO 66 Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Accordo-art. 67

ARTICOLO 67 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

Accordo-art. 68

ARTICOLO 68 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione presente e futura della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quella della Comunita'. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria. 2. Il graduale ravvicinamento delle legislazioni avverra' in due fasi. 3. Il ravvicinamento delle legislazioni, che ha inizio con la firma dell'accordo e la cui durata e' indicata all'articolo 5, si estende ad alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonche' ad altre questioni commerciali, secondo un programma da definire insieme alla Commissione delle Comunita' europee. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia definisce inoltre, insieme alla Commissione delle Comunita' europee, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi, compresa la riforma del settore giudiziario. Vengono fissate scadenze per le legislazioni in materia di concorrenza, proprieta' intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti pubblici e protezione dei dati. Negli altri settori del mercato interno il ravvicinamento legislativo va completato alla fine del periodo transitorio. 4. Durante la seconda fase del periodo transitorio di cui all'articolo 5, il ravvicinamento delle legislazioni si estende agli elementi dell'acquis non contemplati dal precedente paragrafo.

Accordo-art. 69

ARTICOLO 69 Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 3.a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia venga valutato tenendo conto del fatto che la ex Repubblica jugoslava di Macedonia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato. Ciascuna delle Parti garantisce che le disposizioni del presente articolo vengano applicate entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo. 4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV: - la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base. 5. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e - qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure adeguate possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo OMC, soltanto in base alle procedure e alle condizioni stabilite da detto accordo o in conformita' della pertinente normativa interna della Comunita'. 6. Le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

Accordo-art. 70

ARTICOLO 70 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 86.

Accordo-art. 71

ARTICOLO 71 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti. 3. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Accordo-art. 72

ARTICOLO 72 Appalti pubblici 1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, stabilite o meno nella Comunita', possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie. Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunita' esamina periodicamente se la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbia effettivamente introdotto tale normativa. Entro e non oltre cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 44-67.

Accordo-art. 73

ARTICOLO 73 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita' 1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita' della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, le Parti si adoperano per: - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle nomine europee, nonche' dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformita'; - concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformita'; - promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita': standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'; - incoraggiare la partecipazione ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, ecc.).

Accordo-art. 74

ARTICOLO 74 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorita' incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonche' la formazione degli operatori del settore.

Accordo-art. 75

ARTICOLO 75 Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione 1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta: - lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche; - la redazione della normativa; - una maggiore efficienza delle istituzioni; - la formazione del personale; - la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi. 3. La cooperazione si concentra in particolare: - nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e garantire con il rispetto del principio di "non respingimento"; - nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.

Accordo-art. 76

ARTICOLO 76 Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione 1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine: - la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali; - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali. Gli Stati membri dell'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie. 2. Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunita' europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. 3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunita' di cui al paragrafo 2, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

Accordo-art. 77

ARTICOLO 77 Lotta al riciclaggio del denaro 1. Le Parti convengono sulla necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consensi internazionali.

Accordo-art. 78

ARTICOLO 78 Lotta alla criminalita' e alle altre attivita', illecite e azioni di prevenzione 1. Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali: - tratta di esseri umani; - attivita' economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti; - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; - contrabbando; - traffico illecito di armi; - terrorismo. La cooperazione in tali settori e' oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti. 2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore puo' comprendere: - l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalita'; - la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative; - la definizione di misure volte a prevenire la criminalita'.

Accordo-art. 79

ARTICOLO 79 Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga. 3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le Parti possono concordare l'inclusione di alti settori.

Accordo-art. 80

ARTICOLO 80 1. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consolidando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione vanno integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

Accordo-art. 81

ARTICOLO 81 Politica economica 1. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e dell'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia collaborano per procedere a: - scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomiche nonche' sulle strategie di sviluppo; - un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione. 3. Su richiesta delle autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunita' puo' fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese ad introdurre la piena convertibilita' del denar e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.

Accordo-art. 82

ARTICOLO 82 Cooperazione nel settore statistico 1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Essa deve consentire al sistema statistico nazionale, coordinato dall'Ufficio statistico nazionale, di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario nel settore. 2. A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per: - favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, basato su un quadro istituzionale adeguato; - sviluppare e mantenere la capacita' nazionale di raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni statistiche di ottima qualita', utilizzando con la massima efficienza tecnologie moderne; - fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari per controllare l'andamento delle riforme dello Stato; - consentire al sistema statistico nazionale di adottare i principi e le norme del sistema statistico europeo; - garantire il carattere riservato dei dati personali. 3. La cooperazione nel settore comprende, ma non esclusivamente, scambi di informazioni metodologiche, la partecipazione a gruppi di lavoro selezionati di Eurostat e lo scambio di dati statistici.

Accordo-art. 83

ARTICOLO 83 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari 1. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La cooperazione si concentra sui seguenti settori: - adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee; potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari; - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari; - scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge; - traduzioni e compilazione di glossari terminologici. 2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunita'. La cooperazione e' imperniata sui seguenti settori: - assistenza tecnica all'ufficio dei revisori contabili della ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - creazione di unita' interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali; - scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile; - uniformazione dei documenti di revisione contabile; - formazione e consulenze.

Accordo-art. 84

ARTICOLO 84 Promozione e tutela degli investimenti 1. La cooperazione mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri. 2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge: - il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - l'applicazione di disposizioni adeguate per i trasferimenti di capitale; - una migliore tutela degli investimenti.

Accordo-art. 85

ARTICOLO 85 Cooperazione industriale 1. La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente. 2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese.

Accordo-art. 86

ARTICOLO 86 Piccole e medie imprese Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Accordo-art. 87

ARTICOLO 87 Turismo La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilita' di realizzare operazioni comuni, segnatamente per progetti turistici regionali.

Accordo-art. 88

ARTICOLO 88 Dogane 1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti; - la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico (DAU); - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 76, 77 e 78, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Accordo-art. 89

ARTICOLO 89 Fiscalita' Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale, all'ammodernamento dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi.

Accordo-art. 90

ARTICOLO 90 Cooperazione nel settore sociale 1. In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione. 2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime della ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione. 3. La cooperazione tra le parti comporta l'adeguamento della legislazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne. 4. Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'.

Accordo-art. 91

ARTICOLO 91 Istruzione e formazione 1. Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tenendo conto delle sue priorita'. 2. Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonche' a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica. 3. Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attivita' di formazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Accordo-art. 92

ARTICOLO 92 Cooperazione culturale Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunita' e popoli.

Accordo-art. 93

ARTICOLO 93 Informazione e comunicazione La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della ex Repubblica jugoslava di Macedonia informazioni piu' specialistiche.

Accordo-art. 94

ARTICOLO 94 Cooperazione nel settore audiovisivo Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo.

Accordo-art. 95

ARTICOLO 95 Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonche' i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari: - elaborazione di politiche; - aspetti giuridici e normativi; - potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato; - ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale; - cooperazione internazionale; - cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione; - coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.

Accordo-art. 96

ARTICOLO 96 Societa' dell'informazione Le Parti decidono di intensificare la cooperazione per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Nel complesso, si intende preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi. Le autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con l'assistenza della Comunita', riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione. Le autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della societa' dell'informazione.

Accordo-art. 97

ARTICOLO 97 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano per allineare le norme della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunita'. Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono: - l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalita' di tutela dei consumatori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia con quelle in vigore nella Comunita'; - una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.

Accordo-art. 98

ARTICOLO 98 Trasporti 1. Parallelamente all'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di: - ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita'; - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile; - migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento. 2. I settori di cooperazione prioritari sono: - lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali, nonche' degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei; - la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita' nazionali; - il trasporto stradale, compresi l'imposizione fiscale, gli aspetti sociali e quelli ambientali; - il trasporto combinato strada-ferrovia; - l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale; - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo; - la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni; - l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunita'.

Accordo-art. 99

ARTICOLO 99 Energia 1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa. 2. La cooperazione prevede in particolare: - formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito; - gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - definizione di un contesto per la ristrutturazione dei servizi energetici di pubblica utilita' e cooperazione tra imprese del settore.

Accordo-art. 100

ARTICOLO 100 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale e del settore della pesca della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Accordo-art. 101

ARTICOLO 101 Sviluppo regionale e locale Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, e' possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

Accordo-art. 102

ARTICOLO 102 Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico 1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda: - scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico; - organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche; - attivita' comuni di ricerca e sviluppo tecnologico; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico; 3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Accordo-art. 103

ARTICOLO 103 Ambiente e sicurezza nucleare 1. Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilita' dell'ambiente. 2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari: - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria, qualita' dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue e l'inquinamento dell'acqua potabile) e realizzazione di controlli efficaci; - elaborazione di strategie relative al problemi globali e climatici; - produzione e consumo razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia; sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche; - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989); - impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura; - tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversita'; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica; - ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie; - convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunita' aderisce; - cooperazione a livello regionale, anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente; - istruzione e informazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi del settore. 3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprieta' e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti: - scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo; - controllo reciproco, notifica rapida e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze; - esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe; - scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamita'. 4. La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori: - miglioramento della normativa della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di controllo e dei mezzi a loro disposizione; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - gestione delle scorie radioattive: la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna a fornire al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni in merito a qualsiasi intenzione di importare o depositare scorie radioattive; - promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in merito allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari e su questioni di sicurezza nucleare in generale, se del caso; - potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo.

Accordo-art. 104

ARTICOLO 104 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 3, 108, e 109, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

Accordo-art. 105

ARTICOLO 105 L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria puo' riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni. Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nell'accordo nel settore dei trasporti.

Accordo-art. 106

ARTICOLO 106 Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali, la Comunita' puo' valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

Accordo-art. 107

ARTICOLO 107 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

Accordo-art. 108

ARTICOLO 108 E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo-art. 109

ARTICOLO 109 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri del governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, al lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Accordo-art. 110

ARTICOLO 110 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Al momento della decisione relativa al passaggio alla seconda fase il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, anche gli eventuali cambiamenti da apportare al contenuto delle disposizioni che disciplinano tale fase. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare altresi' adeguate raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.

Accordo-art. 111

ARTICOLO 111 Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Accordo-art. 112

ARTICOLO 112 Nell'esercizio delle sue finzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Accordo-art. 113

ARTICOLO 113 Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati. Il comitato dei trasporti istituito dall'accordo nel settore dei trasporti assiste il comitato di stabilizzazione e di associazione.

Accordo-art. 114

ARTICOLO 114 E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Accordo-art. 115

ARTICOLO 115 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.

Accordo-art. 116

ARTICOLO 116 L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo-art. 117

ARTICOLO 117 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o tra societa' e filiali di tale paese. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo-art. 118

ARTICOLO 118 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Accordo-art. 119

ARTICOLO 119 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 37, 38 e 42.

Accordo-art. 120

ARTICOLO 120 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

Accordo-art. 121

ARTICOLO 121 I protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli allegati I-VII costituiscono parte integrante del presente accordo.

Accordo-art. 122

ARTICOLO 122 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Accordo-art. 123

ARTICOLO 123 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

Accordo-art. 124

ARTICOLO 124 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Accordo-art. 125

ARTICOLO 125 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario dell'accordo.

Accordo-art. 126

ARTICOLO 126 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo-art. 127

ARTICOLO 127 Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere.

Accordo-art. 128

ARTICOLO 128 Accordo interinale Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo IV, articoli 69, 70 e 72 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli e a tali protocolli.

Accordo-Allegato I

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