LEGGE 24 ottobre 2003, n. 323

Type Legge
Publication 2003-10-24
Ultimo aggiornamento 2003-11-22
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO V Convenzioni sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 40 1. L'articolo 40, paragrafo 2 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche l'atto di Parigi, 1971); - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991). 2. Il consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 40. In caso di problemi di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono tempestivamente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Turkmenistan concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dal Turkmenistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorita' interpellata" l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazioni contrarie alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame di operazioni contrarie a tale normativa. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in nodo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che vengano utilizzate per operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti si prestano assistenza reciproca, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni che risultino, o appaiano, contrarie a tale legislazione e che possano interessare le altre Parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti documenti e - notificare tutte le decisioni .sp, che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al dipartimento amministrativo cui e' pervenuta la domanda dell'autorita' richiedente quando quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. 3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita' del Turkmenistan o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure; d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. 3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che le ha fornite. Tale impiego e' soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali del Turkmenistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi imposti alle Parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Turkmenistan; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunita'. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Turkmenistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato di cooperazione istituito all'articolo 79 del presente accordo.

Atto finale - Atto finale

ATTO FINALE IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "La Comunita", da una Parte, e i plenipotenziari del TURKMENISTAN, dall'altra, riuniti a Bruxelles, il 25/5/98 per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, in appresso denominato "accordo" hanno adottato i testi seguenti: l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo: Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari del Turkmenistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e allegati al presente Atto finale: Dichiarazione comune relativa ai dati personali Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 13 dell'accordo Dichiarazione comune relativa alla nozione di "controllo" di cui all'articolo 23, lettera b) e all'articolo 34 Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 40 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 94 dell'accordo I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i Plenipotenziari del Turkmenistan hanno inoltre preso nota del seguente scambio di lettere allegato al presente Atto finale: Scambio di lettere tra la Comunita' e il Turkmenistan in relazione allo stabilimento delle societa' I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari del Turkmenistan hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione allegata al presente Atto finale: Dichiarazione del Governo francese

Atto finale - Dichiarazioni

DICHIARAZIONE COMUNE Nell'applicare l'accordo, le Parti sono consapevoli della necessita' di tutelare adeguatamente i privati cittadini per quanto riguarda l'elaborazione e la libera circolazione dei dati personali. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 Le Parti possono indire riunioni ad hoc al massimo livello se ritengono che le circostanze lo giustifichino. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 13 Fintanto che il Turkmenistan non sara' entrato a far parte dell'OMC, le Parti si consulteranno in seno al comitato di cooperazione sulle politiche tariffarie all'importazione del Turkmenistan, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni verranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI AGLI ARTICOLI 23, LETTERA b) E 34 1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una societa' verra' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua consociata, se: - l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata. 3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 33 Non si puo' considerare che il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcune Parti e non di altre vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 40 Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 94 1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi particolarmente urgenti' di cui all'articolo 95 dell'accordo s'intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle Parti, La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o b) nell'inosservanza degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2. 2. Le Parti convengono che per "misure del caso" ai sensi dell'articolo 94 s'intendono le misure prese in conformita' del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 94, l'altra Parte puo' ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

Atto finale - Scambio Lettere

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E IL TURKMENISTAN SULLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA' A. Lettera del Governo del Turkmenistan Signor Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il...... Come e' stato sottolineato durante i negoziati, il Turkmenistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nel Turkmenistan. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', il Turkmenistan non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' turkmene o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera, Voglia accettare, Sig......., l'espressione della mia profonda stima. Per il Governo del Turkmenistan B. Lettera delle Comunita' europea Signor La ringrazio della Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il........... Come e' stato sottolineato durante i negoziati, il Turkmenistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nel Turkmenistan. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', il Turkmenistan non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' turkmene o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera." Mi pregio confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera, Voglia accettare, Sig. ......., l'espressione della mia profonda stima. A nome della Comunita' europea DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FRANCESE La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con il Turkmenistan non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea in virtu' del trattato che istituisce la Comunita' europea. Fatto a Bruxelles, addi' venticinque maggio millenovecentonovantotto.

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