← Current text · History

LEGGE 13 dicembre 1903, n. 474

Current text a fecha 2008-12-22
Art. 1

Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 e all'articolo 14 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificamento e di miglioramenti agrarii, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883 e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali. Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e quelli che facendo parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati, ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono, e ferme sempre tutte le esenzioni stabilite dalle leggi esistenti.