DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. 395
2.Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24 della legge e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio avente sede in Roma. La procedura di composizione in via amministrativa prevista dall'articolo 24 della legge deve essere esperita preliminarmente.
Nota all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «Art. 2 (Soluzione delle controversie). - 1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorita' consolare, il segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il comitato».
Art. 34
Esenzione dai diritti consolari
1.Gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Nota all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari): «Art. 59 (Adeguamento di voci della tariffa). - I diritti stabiliti in una o piu' voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocita', con decreto del Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro. Il Ministro per gli affari esteri puo', con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino un piu' diretto interesse per i lavoratori residenti all'estero e per i loro familiari. Il Ministro per gli affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la opportunita' di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, puo' disporre che alcuni atti o vidimazioni consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi».
Art. 35
Assenza di oneri
1.Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 36
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Frattini, Ministro degli affari esteri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2004
Registro n. 2, Ministeri istituzionali, foglio n. 83
Tabella A
Tabella A (prevista dall'art. 17, comma 1) MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE COMUNITA' FINO A 100.000 CITTADINI ITALIANI Parte interna della scheda Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
Tabella B (prevista dall'art. 17, comma 1) MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE COMUNITA' COMPOSTE DA PIU' DI 100.000 CITTADINI ITALIANI Parte interna della scheda Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C
Tabella C (prevista dall'art. 17, comma 1) MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO Parte esterna della scheda Parte di provvedimento in formato grafico
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