DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398
5.La ridenominazione dei titoli risultanti delle operazioni "separazione cedolare" di cui all'articolo 40 avviene con le modalita' di cui al comma 1. I tagli minimi degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale (mantelli) sono rispettivamente pari a ire lire 1.250.000 (euro 645,57 ) e lire 5.000.000 (euro 2.582,28 ). (R).
6.I titoli ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari del valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro. (R).
Art. 54
(R) Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenomiati
1.Fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti, sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro. (R).
2.Per effetto della ridenominazione di cui al presente testo unico, gli importi in lire riportati sul mantello e le cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999. (R).
3.Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e' contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo. (R).
4.I tassi cedolari dei titoli ridenominati espressi in termini percentuali devono utilizzare un numero di cifre decimali non inferiore a sei. Il relativo calcolo degli interessi e' effettuato applicando detti tassi cedolari al valore unitario in euro (0,01) di cui all'articolo 53, comma 6. Il risultato che ne consegue, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il valore nominale dei titoli oggetto del pagamento, a sua volta moltiplicato per cento. (R).
5.Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita' di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire l'importo minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle societa' di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni e' quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile. (R).
Capo II Disciplina transitoria dei titoli dematerializzati
Art. 55
(L) Gestione
1.I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, trasmettendo i relativi documenti alla societa' di gestione accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L).
2.Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L)
Capo III Disciplina transitoria dei titoli non ancora dematerializzati
Art. 56
(R) Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti
1.E' disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28) di capitale nominale. (R).
2.Con le modalita' di cui al comma 1 si provvede altresi' al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) comprese nei titoli nominativi comunque intestati e vincolati di importo superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28). In tal caso l'intermediario provvede ad iscrivere il relativo ammontare nominale, originariamente pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28) o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la societa' di gestione e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli. (R).
3.I titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato previo accertamento dell'identita' dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalita'. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le procedure indicate all'articolo 58. (R).
4.I titoli da emettere in applicazione di norme vigenti per il rimborso dei crediti d'imposta sono assoggettati alla disciplina del presente testo unico. (R).
Art. 57
(L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
1.Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale. (R).
2.Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
4.Il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), e' rimborsato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 e, in base all'articolo 56, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R).
5.Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione ((...)). (L).
6.Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi. (L).
Art. 58
(L) Liberazione dei vincoli
Art. 59
(L) Cancellazione del vincolo di usufrutto
2.Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la prescrizione. (L).
Art. 60
(L) Prova del diritto a succedere
Art. 61
(L) Documenti integrativi
1.Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, deve essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. (L).
2.La Direzione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Puo' chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).
Art. 62
(L) Successione aperta all'estero
1.Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano o sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. (L).
2.Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli precedenti siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. (L).
3.Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, la Direzione puo' chiedere un certificato dell'autorita' consolare, che attesti la regolarita' formale e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).
Art. 63
(L) Provvedimento giudiziale
1.In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61, puo' essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione, determinando, qualora piu' siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
2.La Direzione puo' chiedere direttamente all'amministrazione giudiziaria che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).
Art. 64
(L) Successione di eredi del titolare
1.Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' indicata nell'articolo 60 puo' essere unica, purche' tutte le successioni si siano aperte nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
2.Qualora le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 63 puo' essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si e' aperta una delle successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia il tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).
Art. 65
(L) Legato di specie
1.Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione. (L).
2.Nel caso pero' di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi. (L).
Art. 66
Successione dell'avente causa
1.Se il capitale da rimborsare e' di importo pari o superiore a cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonche' nei casi di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
Art. 67
(L) Riscossione di capitali con reimpiego
1.Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacita' limitata sono considerate, a norma del Codice civile, atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).
2.Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonche' titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa puo' essere data dal pretore. (L).
Art. 68
(L) Titoli al portatore
1.I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. (L).
2.Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel territorio nazionale, o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di Stato o di provvedere al pagamento degli interessi, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore della Direzione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
3.Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).
4.In tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al tasso legale vigente. (L) -
5.In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L)
6.L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi. (L).
Art. 69
(L) Opposizione su iscrizioni nominative
2.L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
3.La Direzione prende nota negli appositi registri delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico. (L).
Art. 70
(L) Perdita di titoli nominativi
1.Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenerne il rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).
2.La Direzione fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o la dematerializzazione. (L).
Art. 71
(L) Esecuzione sui titoli nominativi
1.La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L).
2.Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).
Art. 72
(L) Pignoramento e sequestro di titoli
1.E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L).
Art. 73
(L) Comunicazione al giudice penale
1.Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).
Art. 74
(L) Schede per opposizioni
1.Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorita' e regolarmente notificati a norma del presente testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di fornire all'autorita' competente, nell'interesse della giustizia penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente alla data della notifica. (L).
Art. 75
(L) Rifiuto di eseguire operazioni
1.Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente puo' adire il tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).
2.Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo' anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. (L).
3.Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).
Art. 76
(L) Revoca tacita del mandato
1.Salva dichiarazione contraria, il mandato a richiedere il rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza necessita' di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o alla riscossione persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. (L).
2.In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dalla Direzione o dal dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
Art. 77
(L) Pubblicazioni
1.Le pubblicazioni di cui all'articolo 70 e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
Art. 78
(L) Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
1.E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L).
2.Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
3.Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti. (L).
Nota all'art. 78: - Il testo dell'art. 142 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 (Approvazione del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca), come, da ultimo, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e' il seguente: «Art. 142 (Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920; legge 5 luglio 1908, n. 388). - E' proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di banca, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita. Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti. I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.».
Capo IV Disciplina transitoria della prescrizione
Art. 79
(L) Decorrenza dei termini di prescrizione
1.I termini di prescrizione indicati nel presente testo unico decorrono, per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, art. 2, che ha integrato l'articolo 2948 del codice civile, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore. (L).
Note all'art. 79: - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.». - Il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 313 (Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti) e' il seguente: «Art. 2. - 1. Dopo il numero 1) dell'art. 2948 del codice civile e' inserito il seguente: "1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;".». - Il testo dell'art. 2948 del codice civile e' il seguente: «Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie; 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; 2) le annualita' delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; 5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.».
Art. 80
(R) Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
2.A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Tesoro e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti aperti presso la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantita' emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati. (R).
3.Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).
Capo V Disposizioni finali
Art. 81
((Tutela giurisdizionale.
1.La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L))).
Art. 82
(L) Abrogazione di norme
1.Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati l'articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33 al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68, l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79, l'articolo 81, gli articoli 83 e 84, dall'articolo 86 all'88, dall'articolo 90 al 95 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 gennaio 1995.
Note all'art. 82: - Gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 (Testo unico delle leggi in materia di debito pubblico), ora abrogato, recano le seguenti rubriche: art. 1 (Gran Libro del debito pubblico); art. 4 (Prestiti iscritti nel Gran Libro); art. 5 (Iscrizioni e titoli); art. 6 (Minimo iscrivibile); art. 7 (Iscrizioni nominative); art. 8 (Iscrizioni a favore di minori o di altri amministrati); art. 9 (Iscrizioni a favore di imprese commerciali); art. 10 (Titolari dei diritti sulle iscrizioni nominative); art. 12 (Segni caratteristici dei titoli); art. 13 (Operazioni a richiesta del possessore); art. 15 (Autenticazione delle firme); art. 16 (Onorario spettante ai notai e agli agenti di cambio accreditati); art. 17 (Impossibilita' di sottoscrivere); art. 18 (Trasferimento in base a decisione del giudice); art. 24 (Operazioni di importo limitato); art. 26 (Intervento degli aventi diritto); art. 33 (Agevolazioni per il rimborso dei titoli al portatore); art. 34 (Pagamento dei premi); art. 35 (Operazioni a mezzo di istituti di credito); art. 36 (Aziende di credito abilitate); art. 37 (Consegna di titoli e pagamento di somme); art. 38 (Oggetto dei vincoli); art. 39 (Costituzione del vincolo); art. 40 (Annotazione dell'ipoteca e del vincolo); art. 41 (Limitazione dei vincoli); art. 42 (Trasporto delle annotazioni); art. 43 (Modificazioni del vincolo); art. 44 (Vendita forzata); art. 45 (Usufrutto); art. 46 (Rinnovazione delle ipoteche); art. 47 (Ipoteche non soggette a rinnovazione); art. 59 (Notifica di opposizioni e diffide); art. 62 (Scadenza delle rate di interessi); art. 63 (Modalita' per il pagamento degli interessi); art. 64 (Ratei di interessi); art. 65 (Pagamento anticipato di interessi); art. 66 (Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli al portatore); art. 67 (Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli nominativi); art. 68 (Pagamento imposte dirette con cedole); art. 70 (Prescrizione dei premi); art. 72 (Ricevute e titoli provvisori); art. 74 (Divisione di rendite); art. 78 (Versamenti di titoli in sottoscrizione); art. 79 (Pagamenti o versamenti con facilitazioni); art. 81 (Consegna di titoli e valori tramite gli uffici postali); art. 83 (Cassiere e vice); art. 84 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta); art. 86 (Imposta di bollo); art. 87 (Tassa di concessione governativa); art. 88 (Esenzione da registrazione); art. 90 (Composizione); art. 91 (Relazione della Commissione); art. 92 (Facilitazioni in sede di rinnovazione); art. 93 (Termini di prescrizione e di decadenza); art. 94 (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 52 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359); art. 95 (Regolamento). - Il decreto ministeriale 27 maggio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1993, n. 129), gia' modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1995, ed ora abrogato, reca: «Disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.».
Art. 83
(L) Entrata in vigore del testo unico
1.Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° marzo 2004.
Tavola di corrispondenza
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO. TITOLO I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO Art. 1. Oggetto Art. 2. Definizioni Art. 3. Emissione (Legge 27 dicembre 1953, n. 941; Legge 30 marzo 1981, n. 119, articoli 38 e 39; Legge 7 agosto 1982, n. 526, articolo 43; Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 149, art. 9 convertito in Legge 19 luglio 1993, n. 237; Legge 26 novembre 1993, n. 483 artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 48, comma 1.) Art. 4. Strumenti finanziari (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 28, comma 1) Art. 5. Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia. (Legge 23 dicembre 1992, n. 501, art.3, comma 8; Legge 26 novembre 1993, n. 483; Legge 28 marzo 1991, n. 104, articolo 2) Art. 6. Denominazione del debito pubblico interno. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 5) Art. 7. Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 15) Art. 8. Pagamenti di debito pubblico. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 2 e 3; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2) CAPO I GESTIONE SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 9. Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 6; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 4) Art. 10. Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 14) Art. 11. Sistema di gestione accentrata. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articoli 29 e 40) Art. 12. Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 30) Art. 13. Compiti dell'intermediario (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 31) Art. 14. Diritti del titolare del conto (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 32) Art. 15. Costituzione di vincoli (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 34) Art. 16. Responsabilita' dell'intermediario (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 35) Art. 17. Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato. (Decreto Legge 8 gennaio 1996, n. 6, articolo 2, convertito con Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1) Art. 18. Prestazioni, depositi o rinvestimenti in titoli di Stato. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 73, Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 1) Art. 19. Conservazione dei documenti. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 77; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2.) Art. 20. Pagamento di valori. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 80; Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, articolo 1) SEZIONE II PRESCRIZIONE Art. 21. Prescrizione degli interessi e del capitale. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 69; Legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2; Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 54, comma 5) Art. 22. Interruzione della prescrizione. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 71) Art. 23. Termini di prescrizione. (Articolo 2948 C. C.) SEZIONE III GESTIONE ACCENTRATA Art. 24. Individuazione delle societa' di gestione accentrata (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 90; Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 2) Art. 25. Soggetti ammessi ai sistemi (Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 3) Art. 26. Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata (Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 4) Art. 27. Quadratura dei conti (Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 6) CAPO II MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO SEZIONE I AMMISSIONEA QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO Art. 28. Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali. (Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articoli 1 e 2) Art 29. Informazione al pubblico. (Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n 457, articolo 3) Art. 30. Cancellazione dal listino. (Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articolo 4) SEZIONE II REGOLAMENTO DEI MERCATI SECONDARI ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO Art. 31. Regolamento del mercato (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, art.61, comma 10 e articolo 63, comma 2;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 1) Art. 32. Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 61, comma 6;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 2) Art. 33. Specialisti in titoli di Stato (Decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n.385,articolo 23; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 3) Art. 34. Societa' di gestione (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, articolo 65; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 4) Art. 35. Vigilanza sui mercati (Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 5) Art. 36. Informativa alla CONSOB (Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 6) Art. 37. Vigilanza sulle societa' di gestione (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, articolo 61, comma 2;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 7) Art. 38. Compensazione e liquidazione (Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 8) Art. 39. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle societa' di gestione (Regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e successive modificazioni; Decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, articolo 70 commi 2, 3, 4, 5 e 6, articolo 72, eccettuati commi 2 e 8, articolo 75; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 9) SEZIONE III OPERAZIONI DI SEPARAZIONE CEDOLARE E RICOSTITUZIONE DI TITOLI DI STATO Art. 40. Oggetto delle operazioni di separazione cedolare (Decreto legislativo 1 ° aprile 1996, n.239, articolo 2, comma 1;Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 3) Art. 41. Modalita' delle operazioni (Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 5; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 3, comma 4) Art. 42. Caratteristiche dei titoli (Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 6) Art. 43. Lotti minimi di negoziazione (Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 7; Decreto Ministeriale 18 dicembre 1998, articolo 1, comma 3) CAPO III FONDO DI AMMORTAMENTO SEZIONE I NORME SOSTANZIALI Art. 44. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. (Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 2;Legge 24 dicembre 1993, n. 539, art. 3 comma 5; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3; Legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 56) Art. 45. Conferimenti al Fondo. (Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 3; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 181) Art. 46. Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n.3278, articolo ];Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 4; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 182; Legge 16 giugno 1998, n. 184, articolo 1) Art. 47. Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo. (Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 5) SEZIONE II NORME PROCEDURALI Art. 48. Utilizzi del Fondo. (Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articoli 1 e 2 ) Art. 49. Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati. (Decreto Ministeriale 29 maggio 2001; articolo 3) Art. 50. Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari (Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo. 4) Art. 51. Modalita' d'asta (Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 5) Art. 52. Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta. (Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 6) TITOLO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE CAPO I DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA RIDENONIINAZIONE Art. 53. Modalita' di ridenominazione (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 7; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 2) Art. 54. Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 8; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articoli 3 e 5) CAPO II DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI Art. 55. Gestione. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 38) CAPO III DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DI STATO NON ANCORA DEMATERIALIZZATI Art. 56. Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire appartenenti a prestiti vigenti. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 41; Decreto Ministeriale 21 settembre 1998; Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, articolo 1) Art. 57. Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 11, 14, 28, 29, 31 e 32; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998) Art. 58. Liberazione dei vincoli. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 48 e 49) Art. 59. Cancellazione del vincolo di usufrutto. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 50 e 69) Art. 60. Prova del diritto a succedere. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 19;Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) Art. 61. Documenti integrativi. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 20; Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) Art. 62. Successione aperta all'estero. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 21; Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) Art. 63. Provvedimento giudiziale. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 22) Art. 64. Successione di eredi del titolare. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 23;Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) Art. 65. Legato di specie. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 25; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998) Art. 66. Successione dell'avente causa. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 27;Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998) Art. 67. Riscossione di capitali con reimpiego. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 30) Art. 68. Titoli al portatore. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 51; Legge 12 agosto 1993, n.313) Art. 69. Opposizione su iscrizioni nominative. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 52 e 55) Art. 70. Perdita di titoli nominativi. (Decreto del Presidente della Repubblica I4 febbraio 1963, n. 1343, articolo 53) Art. 71. Esecuzione sui titoli nominativi. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 54) Art. 72. Pignoramento e sequestro di titoli. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 56) Art. 73. Comunicazione al giudice penale. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 57) Art. 74. Schede per opposizioni. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 58) Art. 75. Rifiuto di eseguire operazioni. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 60) Art. 76. Revoca tacita del mandato. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 75) Art. 77. Pubblicazioni. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 76 Art. 78. Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 82) CAPO IV DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA PRESCRIZIONE Art. 79. Decorrenza dei termini di prescrizione. ( Legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2; Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 54, comma 5) Art. 80. Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati (Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 5) CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 81. Giurisdizione (Testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 61; Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, articoli 7 e 28; Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, articolo 7) Art. 82. Abrogazione di norme Art. 83. Entrata in vigore del testo unico Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2003 CIAMPI BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: CASTELLI Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 82
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