LEGGE 3 maggio 2004, n. 112

Type Legge
Publication 2004-05-03
Ultimo aggiornamento 2016-01-30
State In force
Source Normattiva
articles 29
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Nota all'art. 24: - L'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora). 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6 del regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra eminenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5. 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e i diritti del concessionario. 2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001: a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. 2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalita' definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001. 2-quater. Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. in caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.».

Art. 25

(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)

1.Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.

4.Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorita' invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorita' accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5.La societa' concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o piu' bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o piu' comuni situati in aree con difficolta' di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

6.Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la societa' concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

7.Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma puo' essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

8.Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

9.Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

10.Per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.

11.Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale e' prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda puo' essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo e' ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.

12.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101)).

Art. 26

(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1.Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.

Art. 27

(Sanatoria di impianti esistenti)

Nota all'art. 27: - L'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' il seguente: «Art. 32 (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio). - 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. 3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri.».

Art. 28

(Abrogazioni)

Note all'art. 28: - L'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 1 (Servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva). - Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681. Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sara' emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalita' per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti e' competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.». - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dalla legge qui recita: «1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo; a) giunga ad editare o a controllare societa' che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ovvero b) (Abrogata); c) giunga ad editare o a controllare societa' che editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero d) diventi titolare di collegamenti con societa' editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.». - Il testo dell'art. 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, cosi' come modificato dalla presente legge recita: «Art. 2 (Servizio pubblico e radiodiffusione). - 1. (Abrogato). 2. Ai fini dell'osservanza dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale. 3. (Abrogato). 4. (Abrogato)». - Per il testo dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano note all'art. 10. - L'art. 4 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297), recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata recita: «Art. 4. - 1. Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato fino al 1° ottobre 1994. 1-bis. (Abrogato).». - L'art. 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita: «Art. 3 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della societa'; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio. 2. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. 3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio. 4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all'art. 2, comma 7, lettera b); b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio; c) provvede alla gestione del personale dell'azienda; d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all'art. 2, comma 7, lettera b); firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della societa'; e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'art. 2, comma 6, e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale. 5. Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.». - L'art. 5 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita: «Art. 5 (Abrogazioni - Entrata in vigore). - 1. L'art. 9 della legge 14 aprile 1975. n. 103, gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984. n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985. n. 10, nonche' l'art. 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sono abrogati. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». - Per l'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 14. - Per l'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 7. - L'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433 recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 2 (Altre disposizioni). - 1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'art. 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorita' adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali. 2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il dieci per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento. 3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria e' formata per le domande di concessione a carattere comunitario. 4. (Abrogato). 5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale e' tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un milione per concessione a carattere comunitario. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta piu' domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. 6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e' aumentato del cinque per cento: la condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. 7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validita' sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.».

Art. 29

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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