LEGGE 3 maggio 2004, n. 112

Type Legge
Publication 2004-05-03
Ultimo aggiornamento 2016-01-30
State In force
Source Normattiva
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8.L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui a ll'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni".

Note all'art. 15 - Per l'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 14. - L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, e' il seguente: «Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - (Omissis). 6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: (omissis); 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge; (Omissis).». - L'art. 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente: «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e' il seguente: «Art. 18 (Procedura per la definizione dei mercati) - 1. L'Autorita', tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorita' applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.». - Per l'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 14. L'art. 2359 del codice civile e' il seguente: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.». - L'art. 18 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e' il seguente: «Art. 18 - 1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre forme di pubblicita', ad eccezione delle finestre di televendita di cui all'art. 18-bis, non deve superare il 20 % del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15 % del tempo di trasmissione quotidiano. 2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 %; 3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di «pubblicita»: gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati; gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.». - Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano note all'art. 5. - La legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67.

Capo III PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

Art. 16

(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione)

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato "testo unico della radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunita' europee. ((1))

3.Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4.Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

Capo IV COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 220))

Art. 18

(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1.Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa' concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attivita', i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della societa' considerati includendo o escludendo le attivita' di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, e' trasmesso all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.

2.La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione nominata dalla societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attivita' della societa' di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3.Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovra' essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

4.E' fatto divieto alla societa' concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Note all'art. 18 - Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, reca: «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78; - L'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, e' il seguente: «Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.».

Art. 19

(Verifica dell'adempimento dei compiti)

1.In conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, e' affidato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della societa' concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

3.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

4.Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

5.I funzionari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6.Con provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7.Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla societa' concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, l'Autorita' dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

8.In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni.

9.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da' conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 220))

Art. 21

(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella societa' RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla societa' incorporante, senza necessita' di ulteriori provvedimenti.

2.Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la societa' RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di "RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e il consiglio di amministrazione della societa' incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della societa' risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla societa' risultante dall'operazione di fusione.

3.Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformita' al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o piu' deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalita' di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.

4.Una quota delle azioni alienate e' riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.

5.In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e' inserita nello statuto della societa' la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalita' di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della societa', non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.

6.Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.

7.I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota e' destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.

Note all'art. 21: - Gli articoli 2501-ter, 2501-septies e 2503 del Codice civile sono i seguenti: «Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle societa' partecipanti alla fusione. Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.». «Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile; 3) le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-quater. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.». «Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445.». - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., si vedano note all'art. 18. - Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, pubblicata Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177, e successive modificazioni, reca: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni.». - Per il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, si vedano note all'art. 18. - L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' il seguente: «1. Le societa' operanti nei settori di cui all'art. 2, nonche' le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le societa' di cui all'art. 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonche' le societa' collegate; il limite riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, societa' fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di societa' terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di societa' quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non quotate.». - La legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1993, n. 257.

Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI

Art. 22

(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)

1.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.

2.Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Nota all'art. 22: - L'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente: «11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.».

Art. 23

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)

1.Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi gia' diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

2.La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale puo' essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4.In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

5.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' di diffusione televisiva, in virtu' di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

6.I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.

7.La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale puo' essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonche' rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.

8.I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtu' di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di piu' emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' di operatore di rete locale.

9.Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

10.Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalita'.

11.Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

12.Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attivita' trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

13.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.

14.Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

15.Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.

Nota all'art. 23: - L'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001), recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», e' il seguente: «Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della societa' dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonche' sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di piu' di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e comunque almeno il quaranta per cento della capacita' trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico. 2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre armi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1. 3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico. 4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalita' e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi. 5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006. 6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione. 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'art. 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilita', anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione; b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione; c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione; d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi; e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico; f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale; h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro. 8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unita' abitative. 9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla societa' concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi'. 10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorita' adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni. 11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonche' delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. 12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorita' ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilita' sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea. 13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali. 14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale. 15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.». - L'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente: «7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001 n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.». - L'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario, alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113, e' il seguente: «Art. 195 (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni.) - 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. 2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. 3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 5. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. 6. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.» - L'art. 29 del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, recante: «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e' il seguente: «Art. 29 (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza). - 1. L'Autorita', ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettivita', della completezza e dell'imparzialita' dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle liberta' e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 66/2001: a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per: 1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualita' della programmazione e del pluralismo informativo; 2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualita' della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parita' di trattamento; c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto delle norme del presente regolamento; d) norme in materia di limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi criptati; e) le modalita' per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro; f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione, sentita l'Autorita' garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze; g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsita' delle risorse e della necessita' di promuovere l'innovazione.». - L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente: «Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). (Omissis). 6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: (Omissis). 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;». - L'art. 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'Allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, e' il seguente: «Art. 9 (Trasmissioni simultanee). - 1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica dell'Autorita', inclusiva anche dei dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite.»

Art. 24

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)

2.Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni puo' stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3.Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 23.

4.All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti".

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