LEGGE 30 giugno 2004, n. 187
ARTICOLO 63 Cooperazione nel settore doganale 1. La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali; b) l'introduzione di un documento amministrativo unico analogo a quello comunitario e la possibilita' di collegare i regimi di transito della Comunita' e dell'Algeria. Sara' fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria. 2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7.
Accordo - art. 64
ARTICOLO 64 Cooperazione nel settore statistico Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore e' l'armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilita' e l'utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l'altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonche', piu' in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sara' fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.
Accordo - art. 65
ARTICOLO 65 Cooperazione per la tutela dei consumatori 1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori. 2. La cooperazione in questo settore vertera' sui seguenti aspetti principali: a) scambi di informazioni sulle attivita' legislative e sull'operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori; b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione; c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioe' quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori; d) migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti; e) riforme istituzionali; f) assistenza tecnica; g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l'organizzazione e l'entrata in funzione di un sistema d'informazione decentrato ad uso dei consumatori; h) contributo all'organizzazione e all'entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.
Accordo - art. 66
ARTICOLO 66 Considerate le specificita' dell'economia algerina, le parti definiscono le modalita' e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell'economia di questo paese e agevolare l'instaurazione della zona di libero scambio. Si istituira', a norma dell'articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalita' di attuazione della cooperazione economica. Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell'ambito del dispositivo suddetto.
Accordo - art. 67
ARTICOLO 67 1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalita' algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un'attivita' professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Accordo - art. 68
ARTICOLO 68 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalita' algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati. L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia, di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennita' in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari. La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all'articolo 70 del presente accordo. 2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunita' 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonche' di invalidita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. 5. L'Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Accordo - art. 69
ARTICOLO 69 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite.
Accordo - art. 70
ARTICOLO 70 1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 68. 2. Il Consiglio di associazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo - art. 71
ARTICOLO 71 Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l'Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.
Accordo - art. 72
ARTICOLO 72 1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse. 2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Algeria e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione eirregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato ospite; d) alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parita' di trattamento tra cittadini dell'Algeria e della Comunita', la conoscenza delle reciproche culture e civilta', lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.
Accordo - art. 73
ARTICOLO 73 Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalita' di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che puo' anche essere utilizzato come quadro di riferimento.
Accordo - art. 74
ARTICOLO 74 1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorita' al rispetto dei diritti sociali fondamentali. 2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse. In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a: a) migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione; b) reinserire le persone rimpatriate perche' in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato; c) incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera, di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunita'; d) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione, nell'ambito della politica algerina in questo settore; e) sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; f) migliorare il regime previdenziale e sanitario; g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza; h) migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere; i) promuovere il dialogo socioprofessionale; j) promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in ambito socioprofessionale; k) contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari; l) attenuare le ripercussioni negative dell'adeguamento delle strutture economiche e sociali; m) migliorare il sistema di formazione professionale.
Accordo - art. 75
ARTICOLO 75 Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.
Accordo - art. 76
ARTICOLO 76 Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3.
Accordo - art. 77
ARTICOLO 77 Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale. Si puntera' pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture. Si sosterranno in particolare le attivita' congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani. La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori: - traduzioni letterarie; - conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali; - formazione degli operatori culturali; - scambi di artisti e di opere d'arte; - organizzazione di manifestazioni culturali; - sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti; - cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni; - diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.
Accordo - art. 78
ARTICOLO 78 La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di: a) contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione, compresa la formazione professionale; b) agevolare in particolare l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale; c) migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e privato; d) favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti affinche' mettano in comune l'esperienza e i mezzi di cui dispongono.
Accordo - art. 79
ARTICOLO 79 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalita' adeguate e con le risorse finanziarie richieste. Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalita' in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti piu' adatti. Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione puo' riguardare i seguenti aspetti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia, compreso lo sviluppo rurale; - ammodernamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle ripercussioni sull'economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l'industria; - accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.
Accordo - art. 80
ARTICOLO 80 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunita' e l'Algeria individueranno gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell'economia algerina.
Accordo - art. 81
ARTICOLO 81 Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e l'Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
Accordo - art. 82
ARTICOLO 82 Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto Nell'ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto e il funzionamento dell'apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell'altra parte. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'.
Accordo - art. 83
ARTICOLO 83 Circolazione delle persone Nell'intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformita' delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalita' per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all'attuazione del presente accordo. Il Comitato di associazione esaminera' periodicamente l'applicazione del presente articolo.
Accordo - art. 84
ARTICOLO 84 Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione 1. Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: - l'Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunita', dall'altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione; - l'Algeria e gli Stati membri della Comunita' forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'. 2. Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l'immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All'occorrenza, le parti definiscono le modalita' pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc. 3. Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, compresa l'individuazione dei documenti falsi.
Accordo - art. 85
ARTICOLO 85 Cooperazione giuridica e giudiziaria 1. Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un'importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo. 2. All'occorrenza, nell'ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti. 3. La cooperazione giudiziaria civile riguardera' in particolare: - il miglioramento dell'assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare; - gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell'amministrazione della giustizia civile. 4. La cooperazione giudiziaria penale mirera' a: - rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione; - lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle liberta' individuali, la lotta contro la criminalita' organizzata e il miglioramento dell'efficienza della giustizia penale. 5. Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.
Accordo - art. 86
ARTICOLO 86 Prevenzione e lotta contro la criminalita' organizzata 1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalita' informatica; traffico di beni culturali. Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate. 2. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartira' la necessaria formazione e si migliorera' l'efficienza delle autorita' e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalita', nonche' di definire misure di prevenzione.
Accordo - art. 87
ARTICOLO 87 Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco 1. Le parti riconoscono la necessita' di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). 3. La cooperazione prevede: a) la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell'individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonche' degli esponenti del settore giudiziario; b) un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle gia' esistenti;
Accordo - art. 88
ARTICOLO 88 Lotta contro il razzismo e la xenofobia Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l'origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione, la formazione e l'alloggio. Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione. In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l'accessibilita' delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'.
Accordo - art. 89
ARTICOLO 89 Lotta contro la droga e la tossicomania 1. La cooperazione intende: a) rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l'offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti. 2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell'Algeria e con gli organi competenti della Comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione consiste in particolare: a) nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti; b) nell'attuazione di progetti di prevenzione, d'informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica; c) nella definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organi internazionali competenti; d) nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti 4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.
Accordo - art. 90
ARTICOLO 90 Lotta contro il terrorismo Le parti decidono di collaborare, in conformita' delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo: - nell'ambito dell'applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti; - mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale; - attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.
Accordo - art. 91
ARTICOLO 91 Lotta contro la corruzione 1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali: - adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali; - prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione. 2. Si fornira' inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalita'.
Accordo - art. 92
ARTICOLO 92 E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo - art. 93
ARTICOLO 93 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
Accordo - art. 94
ARTICOLO 94 Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.
Accordo - art. 95
ARTICOLO 95 1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
Accordo - art. 96
ARTICOLO 96 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti dell'Algeria, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione si riunisce nella Comunita' o in Algeria.
Accordo - art. 97
ARTICOLO 97 Il Comitato di associazione e' abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
Accordo - art. 98
ARTICOLO 98 Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione del presente accordo.
Accordo - art. 99
ARTICOLO 99 Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell'Algeria, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e la controparte algerina.
Accordo - art. 100
ARTICOLO 100 1. Ciascuna delle parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle parti e' tenuta a adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
Accordo - art. 101
ARTICOLO 101 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo - art. 102
ARTICOLO 102 Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dall'Algeria nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Algeria non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' dell'Algeria.
Accordo - art. 103
ARTICOLO 103 Nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti nell'ambito di qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
Accordo - art. 104
ARTICOLO 104 1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede
Accordo - art. 105
ARTICOLO 105 I protocolli 1-7 e gli allegati 1-6 costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo - art. 106
ARTICOLO 106 Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono, da una parte, la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l'Algeria, dall'altra.
Accordo - art. 107
ARTICOLO 107 L'accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data ditale notifica.
Accordo - art. 108
ARTICOLO 108 Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Algeria, dall'altra.
Accordo - art. 109
ARTICOLO 109 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sara' depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Accordo - art. 110
ARTICOLO 110 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976. Fatto a Valenza, addi' ventidue aprile duemiladue. Per la Repubblica italiana Per la Comunita' europea Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
ALLEGATO 1 ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI CONTEMPLATI DAI CAPITOLI 25-97 DEL SISTEMA ARMONIZZATO, DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 14 Codice SA 2905.43 (mannitolo) Codice SA 2905.44 (sorbitolo) Codice SA 2905.45 (glicerolo) Voce SA 3301 (oli essenziali) Codice SA 3302.10 (sostanze odorifere) Voci SA da 3501 a 3505 (sostanze albuminoidi, amidi modifica- ti, colle) Codice SA 3809.10 (agenti d'apprettatura o di finitura) Voce SA 3823 (alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi indu- striali) Codice SA 3824.60 (sorbitolo, diverso da quello della vo- ce 29.05.44) Voci SA da 4101 a 4103 (cuoio e pelli) Voce SA 4301 (pelli da pellicceria gregge) Voci SA da 5001 a 5003 (seta greggia e cascami di seta) Voci SA da 5101 a 5103 (lana e peli di animali) Voci SA da 5201 a 5203 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato) Voce SA 5301 (lino greggio) Voce SA 5302 (canapa greggia)
Allegato 2
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