LEGGE 30 giugno 2004, n. 187
ALLEGATO 4 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 4 ================================================================ Voce tariffaria (Tariffa doganale algerina) ================================================================ 0401.1000 1103.1120 2009.7000 4814.2000 6104.3100 6110.2000 ---------------------------------------------------------------- 0401.2010 1105.1000 2009.8090 4817.1000 6104.3200 6110.3000 ---------------------------------------------------------------- 0401.2020 1105.2000 2009.9000 4818.1000 6104.3300 6110.9000 ---------------------------------------------------------------- 0401.3010 1512.1900 2102.1000 4818.3000 6104.3900 6111.1000 ---------------------------------------------------------------- 0401.3020 1517.1000 2102.2000 4818.4020 6104.4100 6111.2000 ---------------------------------------------------------------- 0403.1000 1604.1300 2102.3000 4820.2000 6104.4200 6111.3000 ---------------------------------------------------------------- 0405.1000 1604.1400 2103.3090 5407.1000 6104.4300 6111.9000 ---------------------------------------------------------------- 0406.2000 1604.1600 2103.9010 5702.9200 6104.4400 6112.1100 ---------------------------------------------------------------- 0406.3000 1704.1000 2103.9090 5703.1000 6104.4900 6112.1200 ---------------------------------------------------------------- 0406.4000 1806.3100 2104.1000 5703.2000 6104.5100 6112.1900 ---------------------------------------------------------------- 0406.9090 1806.3200 2104.2000 5805.0000 6104.5200 6112.3100 ---------------------------------------------------------------- 0407.0020 1806.9000 2106.9090 6101.1000 6104.5300 6112.3900 ---------------------------------------------------------------- 0409.0000 1901.2000 2201.1000 6101.2000 6104.5900 6112.4100 ---------------------------------------------------------------- 0701.9000 1902.1900 2201.9000 6101.3000 6104.6100 6112.4900 ---------------------------------------------------------------- 0703.2000 1902.2000 2202.1000 6101.9000 6104.6200 6115.1100 ---------------------------------------------------------------- 0710.1000 1902.3000 2202.9000 6102.1000 6104.6300 6115.1200 ---------------------------------------------------------------- 0710.2100 1902.4000 2203.0000 6102.2000 6104.6900 6115.1900 ---------------------------------------------------------------- 0710.2200 1905.3100 2204.1000 6102.3000 6105.1000 6115.2000 ---------------------------------------------------------------- 0710.2900 1905.3900 2204.2100 6102.9010 6105.2000 6115.9100 ---------------------------------------------------------------- 0710.3000 1905.4010 2204.2900 6102.9090 6105.9000 6115.9200 ---------------------------------------------------------------- 0710.4000 1905.4090 2204.3000 6103.1100 6106.1000 6115.9300 ---------------------------------------------------------------- 0710.8000 1905.9090 2209.0000 6103.1200 6106.2000 6115.9900 ---------------------------------------------------------------- 0710.9000 2001.1000 2828.9030 6103.1900 6106.9000 6201.1100 ---------------------------------------------------------------- 0711.2000 2001.9010 3303.0010 6103.2100 6107.1100 6201.1200 ---------------------------------------------------------------- 0711.3000 2001.9020 3303.0020 6103.2200 6107.1200 6201.1300 ---------------------------------------------------------------- 0711.4000 2001.9090 3303.0030 6103.2300 6107.1900 6201.1900 ---------------------------------------------------------------- 0712.9010 2002.9010 3303.0040 6103.2900 6107.2100 6202.1100 ---------------------------------------------------------------- 0712.9090 2002.9020 3304.1000 6103.3100 6107.2200 6202.1200 ---------------------------------------------------------------- 0801.1100 2005.2000 3305.9000 6103.3200 6107.2900 6202.1300 ---------------------------------------------------------------- 0801.1900 2005.4000 3307.1000 6103.3300 6108.1100 6202.1900 ---------------------------------------------------------------- 0801.2100 2005.5100 3307.2000 6103.3900 6108.1900 6203.1100 ---------------------------------------------------------------- 0801.2200 2005.5900 3307.3000 6103.4100 6108.2100 6203.1200 ---------------------------------------------------------------- 0802.1200 2005.9000 3307.9000 6103.4200 6108.2200 6203.1900 ---------------------------------------------------------------- 0802.3100 2006.0000 3401.1100 6103.4300 6108.2900 6203.2100 ---------------------------------------------------------------- 0802.3200 2007.1000 3401.1990 6103.4900 6108.3100 6203.2200 ---------------------------------------------------------------- 0806.1000 2007.9100 3402.2000 6104.1100 6108.3200 6203.2300 ---------------------------------------------------------------- 0806.2000 2007.9900 3605.0000 6104.1200 6108.3910 6203.2900 ---------------------------------------------------------------- 0808.1000 2009.1900 3923.2100 6104.1300 6108.3990 6203.3100 ---------------------------------------------------------------- 0808.2000 2009.2000 3923.2900 6104.1900 6109.1000 6203.3200 ---------------------------------------------------------------- 0812.9000 2009.3000 3925.9000 6104.2100 6109.9000 6203.3300 ---------------------------------------------------------------- 0813.1000 2009.4000 3926.1000 6104.2200 6110.1100 6203.3900 ---------------------------------------------------------------- 0813.2000 2009.5000 4802.5600 6104.2300 6110.1200 6203.4100 ---------------------------------------------------------------- 1101.0000 2009.6000 4802.6200 6104.2900 6110.1900 6203.4200 ---------------------------------------------------------------- 6203.4300 6212.1000 7318.1600 8528.1390 ---------------------------------------------------------------- 6203.4900 6212.2000 7318.1900 8528.2190 ---------------------------------------------------------------- 6204.1100 6213.9000 7318.2100 8529.1060 ---------------------------------------------------------------- 6204.1200 6214.1000 7318.2200 8529.1070 ---------------------------------------------------------------- 6204.1300 6214.9000 7318.2300 8533.1000 ---------------------------------------------------------------- 6204.1900 6215.9000 7318.2900 8536.5010 ---------------------------------------------------------------- 6204.2100 6301.2000 7321.1119 8536.5090 ---------------------------------------------------------------- 6204.2200 6301.3000 7322.1100 8536.6190 ---------------------------------------------------------------- 6204.2300 6301.4000 7322.1900 8536.6910 ---------------------------------------------------------------- 6204.2900 6301.9000 7323.9100 8536.6990 ---------------------------------------------------------------- 6204.3100 6302.2100 7323.9200 8536.9020 ---------------------------------------------------------------- 6204.3200 6302.2200 7323.9300 8539.2200 ---------------------------------------------------------------- 6204.3300 6302.2900 7323.9400 8543.8900 ---------------------------------------------------------------- 6204.3900 6304.1900 7323.9900 8711.1090 ---------------------------------------------------------------- 6204.4100 6304.9900 7324.1000 9001.4000 ---------------------------------------------------------------- 6204.4200 6309.0000 7615.1900 9006.5200 ---------------------------------------------------------------- 6204.4300 6401.1000 8414.5110 9006.5300 ---------------------------------------------------------------- 6204.4400 6401.9900 8415.1090 9028.2010 ---------------------------------------------------------------- 6204.5100 6402.1900 8415.8190 9401.6100 ---------------------------------------------------------------- 6204.5200 6402.2000 8418.1019 9401.6900 ---------------------------------------------------------------- 6204.5300 6402.3000 8418.2119 9401.7100 ---------------------------------------------------------------- 6204.5900 6402.9900 8418.2219 9401.7900 ---------------------------------------------------------------- 6204.6100 6403.1900 8418.2919 9403.5000 ---------------------------------------------------------------- 6204.6200 6403.2000 8418.3000 9403.6000 ---------------------------------------------------------------- 6204.6300 6403.4000 8419.1190 9403.8000 ---------------------------------------------------------------- 6204.6900 6403.5100 8419.8119 9404.1000 ---------------------------------------------------------------- 6205.1000 6403.5900 8422.1190 9404.2900 ---------------------------------------------------------------- 6205.2000 6403.9100 8405.1190 9405.1000 ---------------------------------------------------------------- 6205.3000 6403.9900 8450.1290 9405.4000 ---------------------------------------------------------------- 6205.9000 6404.1100 8450.1919 9405.9100 ---------------------------------------------------------------- 6206.1000 6404.1900 8450.1999 9405.9900 ---------------------------------------------------------------- 6206.2000 6404.2000 8452.1090 9606.2100 ---------------------------------------------------------------- 6206.3000 6405.1000 8481.8010 9606.2200 ---------------------------------------------------------------- 6206.4000 6405.2000 8481.9000 9606.2900 ---------------------------------------------------------------- 6206.9000 6405.9000 8501.4000 9607.1100 ---------------------------------------------------------------- 6207.1100 6908.1000 8501.5100 9607.1900 ---------------------------------------------------------------- 6207.1900 6908.9000 8504.1010 9608.1000 ---------------------------------------------------------------- 6207.2100 6911.1000 8506.1000 9608.9900 ---------------------------------------------------------------- 6207.2200 6911.9000 8507.1000 9609.1000 ---------------------------------------------------------------- 6207.2900 7003.1200 8509.4000 9617.0000 ---------------------------------------------------------------- 6207.9100 7007.1110 8516.1000 ---------------------------------------------------------------- 6208.1100 7007.2110 8516.3100 ---------------------------------------------------------------- 6208.1900 7013.1000 8516.4000 ---------------------------------------------------------------- 6208.2100 7013.2900 8516.7100 ---------------------------------------------------------------- 6208.2200 7013.3200 8517.1100 ---------------------------------------------------------------- 6208.2900 7013.3900 8517.1990 ---------------------------------------------------------------- 6211.1100 7020.0010 8527.1300 ---------------------------------------------------------------- 6211.1200 7318.1100 8527.2100 ---------------------------------------------------------------- 6211.3210 7318.1200 8527.3130 ---------------------------------------------------------------- 6211.3900 7318.1500 8528.1290 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Allegato 5
ALLEGATO 5 Modalita' di applicazione dell'articolo 41 Capitolo I Disposizioni generali Obiettivi Alle pratiche incompatibili con l'articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b) del presente accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell'altra parte. Le competenze delle autorita' di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attivita' hanno un effetto su tali territori. Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell'applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunita' europee e l'Algeria. 2. Definizioni In tale contesto, valgono le seguenti definizioni: a) "norme di concorrenza": i) per la Comunita' europea ("la Comunita'"), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento CEE n. 4064/89 e il diritto de- rivato pertinente adottato dalla Comunita'; ii) per l'Algeria: l'ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25 gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di applicazione; iii) qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni suddette; b) "autorita' di concorrenza": i) per la Comunita': la Commissione delle Comunita' europee nel- l'esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunita', e ii) per l'Algeria: il Consiglio della Concorrenza;. c) "misure di applicazione": qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall'autorita' di concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive; d) "atti anticoncorrenziali" e "comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza", i comportamenti e le operazioni non autorizzati dalle norme di concorrenza di una parte, passibili di sanzioni o di misure correttive. Capitolo II Cooperazione e coordinamento 3. Notifica 3.1 L'autorita' di concorrenza di una parte notifica all'autorita' di concorrenza dell'altra parte le misure di applicazione adottate qualora: a) la parte all'origine della notifica ritenga che tali misure presentino un interesse per le misure di applicazione dell'altra parte; b) tali misure possano avere un'incidenza considerevole su interessi rilevanti dell'altra parte; c) riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell'altra parte; d) riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel territorio dell'altra parte; e e) vietino un'azione o la subordinino a determinate condizioni nel territorio dell'altra parte. 3.2 Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all'autorita' di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall'altra autorita' di concorrenza al momento di adottare le decisioni. 3.3 Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell'altra parte 3.4 Le parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono. 4. Scambi di informazioni e riservatezza 4.1 Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare l'efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici. 4.2 Lo scambio di informazioni e' soggetto alle norme di riservatezza vigenti ai sensi delle rispettive legislazioni delle parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l'esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorita' di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall'altra autorita' ai sensi delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione ditali informazioni presentata da un terzo senza l'autorizzazione dell'autorita' di concorrenza che le ha fornite. ~ 5. Coordinamento delle misure di applicazione 5.1 Ciascuna autorita' di concorrenza puo' notificare la propria disponibilita' a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorita' di concorrenza di prendere decisioni autonome. 5.2 Nel determinare il grado di coordinamento, le autorita' di concorrenza tengono conto: a) dei risultati che il coordinamento potrebbe dare; b) delle informazioni supplementari necessarie; c) della riduzione dei costi per le autorita' di concorrenza e per gli operatori economici coinvolti; d) dei termini applicabili nell'ambito delle rispettive legislazioni. 6. Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell'altra parte 6.1 Qualora un'autorita' di concorrenza ritenga che una o piu' imprese situate sul territorio di una delle parti compia(no) o abbia(no) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall'origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della parte che rappresenta, puo' chiedere l'avvio di consultazioni all'autorita' di concorrenza dell'altra parte, senza che cio' pregiudichi un'eventuale azione svolta nell'ambito delle sue norme di concorrenza e la sua piena liberta' quanto alla decisione finale. L'autorita' di concorrenza interpellata puo' adottare le misure correnive del caso a norma della legislazione in vigore. 6.2 Nell'attuare misure di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformita' della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell'altra parte. Qualora un'autorita' di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall'autorita' di concorrenza dell'altra parte ai sensi delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all'altra autorita' di concorrenza. Quest'ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena liberta' quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell'autorita' di concorrenza richiedente, in particolare, gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione 7. Cooperazione tecnica 7.1. Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le parti si prestano reciproca assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l'attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza. 7.2. La cooperazione comprende le seguenti attivita': a) formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un'esperienza pratica; b) seminari, destinati prevalentemente ai funzionari; c) studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo. 8. Modifica e aggiornamento delle norme Il Comitato di associazione puo' modificare le presenti modalita' di applicazione.
Allegato 6
ALLEGATO 6 PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e le Comunita' europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l'hanno gia' fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano: - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata "convenzione di Roma"; - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato "trattato di Budapest"; - accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (Marrakesh, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 65 dell'accordo; - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato "protocollo all'accordo di Madrid"; - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996). 2. Le parti continuano a garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato "accordo di Nizza"; - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967 - Unione di Parigi), denominata "convenzione di Parigi"; - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata "convenzione di Berna"; - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1969 - Unione di Madrid), denominato "accordo di Madrid". Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il Comitato di associazione puo' decidere di estendere l'applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo 3. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e la Comunita' europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l'hanno gia' fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata "UPOV", e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano. L'adesione a questa convenzione puo' essere sostituita, con l'accordo di entrambe le parti, dall'applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali.
Protocollo 1 - art. 1
PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'ALGERIA ARTICOLO 1 1. I prodotti elencati nell'allegato 1 del presente protocollo, originari dell'Algeria, sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a). Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b). Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune. 4. Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c). Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunita' puo' assoggettare il prodotto per l'anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di la' del contingente.
Protocollo 1 - art. 2
ARTICOLO 2 Nel primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore dei presente accordo.
Protocollo 1 - art. 3
ARTICOLO 3 1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale. 2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, e': a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem; o b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo in Eur nel caso di dazi specifici.
Protocollo 1 - art. 4
ARTICOLO 4 1. I vini di uve fresche originari dell'Algeria che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l'origine, conformemente al modello dell'allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1). 2. Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Medea, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.
Allegato 1
PROTOCOLLO N° 1 ALLEGATO 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
PROTOCOLLO N° 1 ALLEGATO 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2
PROTOCOLLO N° 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN ALGERIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3
PROTOCOLLO N° 3 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DEI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELL'ALGERIA Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4
PROTOCOLLO N° 4 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN ALGERIA DEI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA COMUNITA' Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 5
PROTOCOLLO N° 5 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA L'ALGERIA E LA COMUNITA' Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
PROTOCOLLO N° 5 ALLEGATO 1 - REGIME DELLA COMUNITA' Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
PROTOCOLLO N° 5 ALLEGATO 2 - REGIME DELL'ALGERIA Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 6 - Indice
PROTOCOLLO N° 6 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 6 - art. 1
ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato ai sensi dell'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Algeria - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Algeria; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti i prodotti; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.
Protocollo 6 - art. 2
ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 6; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria: a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell'articolo 6; b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7.
Protocollo 6 - art. 3
ARTICOLO 3 Cumulo bilaterale dell'origine 1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Algeria si considerano materiali originari dell'Algeria. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1. 2. I materiali originari dell'Algeria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1.
Protocollo 6 - art. 4
ARTICOLO 4 Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunita' e questi paesi sono considerati originari della Comunita', a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunita' e questi paesi sono considerati originari dell'Algeria, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunita' e la Tunisia e tra l'Algeria e la Tunisia sono disciplinati da norme di origine identiche. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunita' e il Marocco e tra l'Algeria e il Marocco sono disciplinati da norme di origine identiche.
Protocollo 6 - art. 5
ARTICOLO 5 Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunita' se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunita'. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunita', oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. 3. I prodotti originari ottenuti in uno o piu' Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 o nella Comunita' sono considerati prodotti originari dello Stato in questione o della Comunita', dove e' avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di la' di quelle contemplate dall'articolo 8.
Protocollo 6 - art. 6
ARTICOLO 6 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Algeria: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o dell'Algeria, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' la Comunita' o l'Algeria abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Algeria, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o dell'Algeria, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Algeria, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Algeria e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Algeria; e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Algeria.
Protocollo 6 - art. 7
ARTICOLO 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.
Protocollo 6 - art. 8
ARTICOLO 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi- zionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o dell'Algeria; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Algeria su quel prodotto.
Protocollo 6 - art. 9
ARTICOLO 9 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, ai sensi della regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Protocollo 6 - art. 10
ARTICOLO 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo 6 - art. 11
ARTICOLO 11 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Protocollo 6 - art. 12
ARTICOLO 12 Elementi neutri Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Protocollo 6 - art. 13
ARTICOLO 13 Principio della territorialita' 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell' esportazione.
Protocollo 6 - art. 14
ARTICOLO 14 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e l'Algeria o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'Algeria. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure, e) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo 6 - art. 15
ARTICOLO 15 Esposizioni 1. I prodotti originari diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Algeria beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dall'Algeria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunita' o in Algeria; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata ai sensi delle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Protocollo 6 - art. 16
ARTICOLO 16 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine ai sensi delle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Algeria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo I si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Algeria ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 10, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 11, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Algeria puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformita' delle seguenti disposizioni: a) ai prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria; b) ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria. Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.
Protocollo 6 - art. 17
ARTICOLO 17 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunita' importati in Algeria e i prodotti originari dell'Algeria importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III oppure b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in seguito denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Protocollo 6 - art. 18
ARTICOLO 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulano di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III del presente protocollo. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' o dell'Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Protocollo 6 - art. 19
ARTICOLO 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1 1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico IT "RILASCIATO A POSTERIORI" 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
Protocollo 6 - art. 20
ARTICOLO 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico IT "DUPLICATO" 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
Protocollo 6 - art. 21
ARTICOLO 21 Rilascio dei certificati EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Algeria, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Algeria. I certificati EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Protocollo 6 - art. 22
ARTICOLO 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite nel suddetto allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Protocollo 6 - art. 23
ARTICOLO 23 Esportatore autorizzato 1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Protocollo 6 - art. 24
ARTICOLO 24 Validita' della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo i possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Protocollo 6 - art. 25
ARTICOLO 25 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
Protocollo 6 - art. 26
ARTICOLO 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali deI paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Protocollo 6 - art. 27
ARTICOLO 27 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originai, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo 6 - art. 28
ARTICOLO 28 Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione 1. Allorche' viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in uno o piu' paesi di cui all'articolo 5 senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci a norma del presente articolo. L'esportatore dello Stato di provenienza deve inserire la dichiarazione suddetta, il cui modello figura all'allegato V, nella fattura commerciale relativa ai prodotti in questione o allegarla a tale fattura. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda di informazione di cui al paragrafo 3, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo, per controllare l'autenticita' delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni supplementari. 3. La scheda di informazione sui prodotti utilizzati viene fornita su richiesta dell'esportatore dei prodotti in questione, nel caso di cui al paragrafo 2 o su iniziativa dell'esportatore stesso, dall'ufficio doganale competente dello Stato in cui sono stati esportati i prodotti. La scheda viene redatta in due copie, una delle quali viene consegnata al richiedente che provvede a trasmetterla all'esportatore dei prodotti definitivamente ottenuti o all'ufficio doganale che richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per i prodotti in questione. La seconda copia viene conservata per almeno tre anni dall'ufficio doganale che l'ha rilasciata.
Protocollo 6 - art. 29
ARTICOLO 29 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Algeria, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Algeria ai sensi del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, in conformita' di norme d'origine identiche alle norme del presente protocollo; e) dichiarazioni del fornitore e schede di informazione da cui risultino la lavorazione o la trasformazione subita dai materiali utilizzati per la fabbricazione delle merci in questione, compilate nei paesi di cui all'articolo 4 ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 6 - art. 30
ARTICOLO 30 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Protocollo 6 - art. 31
ARTICOLO 31 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Protocollo 6 - art. 32
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