LEGGE 30 giugno 2004, n. 187

Type Legge
Publication 2004-06-30
Ultimo aggiornamento 2004-07-30
State In force
Source Normattiva
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Allegato III

PROTOCOLLO N.6 ALLEGATO III CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E RICHIESTA DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 Istruzioni per la stampa 1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabesco di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e dell'Algeria possono riservarsi a stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR. 1 Parte di provvedimento in formato grafico DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo, DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato; PRECISA le circostanze che hanno permesso queste merci di soddisfare a queste condizioni:

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PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (1)





S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indi- spensabile da dette autorita' per il rilascio del cer- tificato allegato, come pure ad accettare qualunque con- trollo eventualmente richiesto da dette autorita' della sua contabilita' e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci. Luogo --------------, data ----------- -------------------------------------- (Firma) (1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazio- ne, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti utilizzati per la fabbricazione o alle merci riesporta- tate tali e quali.

Allegato IV

PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO IV DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pie' di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n..... (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.... (2) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V

PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO V MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Il sottoscritto dichiara che le merci descritte nella presente fat- tura sono state ottenute -------------------------------------------------------------------- e (a seconda dei casi): a) (1) sono conformi alle norme relative alla definizione di "pro- dotti interamente ottenuti" o b) (1) sono state prodotte utilizzando i prodotti seguenti Descrizione Paese di origine (2) Valore (1) ------------------- ------------------- ------------------- . . ------------------- ------------------- ------------------- . . ------------------- ------------------- ------------------- . . ------------------- ------------------- ------------------- e hanno subito le seguenti lavorazioni: ------------------------------------------ (indicare la lavorazione) in ---------------------- Fatto a ---------------------, addi' -------------- ------------- (firma) (1) da compilare all'occorrenza (2) da compilare all'occorrenza. In tal caso: - se le merci sono originarie di un paese oggetto dell'accordo o della convenzione corrispondenti: indicare il paese; - se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese terzo".

Allegato VI

PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VII

PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO VII DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra 1. L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino 1. L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo n. 6 si applica mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. Dichiarazione comune sul cumulo dell'origine La Comunita' e l'Algeria riconoscono il ruolo importante del cumulo dell'origine e ribadiscono l'impegno di istituire un sistema di cumulo diagonale dell'origine tra i partner che accetteranno di applicare norme di origine identiche. Il cumulo diagonale sara' introdotto tra tutti i partner mediterranei che partecipano al processo di Barcellona o tra questi ultimi e i partner del sistema di cumulo paneuropeo, a seconda dei risultati del gruppo di lavoro EURO-MED sulle norme di origine. La Comunita' e l'Algeria avvieranno quanto prima consultazioni a tal fine onde precisare le modalita' di adesione dell'Algeria al sistema di cumulo diagonale adottato. Il protocollo n. 6 sara' modificato di conseguenza.

Protocollo 7 - art. 1

PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni; a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Protocollo 7 - art. 2

ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1 Nei settori di loro competenza, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalita' e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' si applica alle informazioni ottenute in virtu' poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non e' coperta dal presente protocollo.

Protocollo 7 - art. 3

ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Protocollo 7 - art. 4

ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Protocollo 7 - art. 5

ARTICOLO 5 Comunicazione/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per - fornire tutti documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Protocollo 7 - art. 6

ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte. 3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Protocollo 7 - art. 7

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