LEGGE 19 luglio 2004, n. 201

Type Legge
Publication 2004-07-19
Ultimo aggiornamento 2004-08-10
State In force
Source Normattiva
articles 4
Reform history JSON API

Articolo 58 Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari I funzionari consolari sono altresi' autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che: a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza; b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.

Convenzione - art. 59

Articolo 59 Competenza territoriale I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorita' dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.

Convenzione - art. 60

Articolo 60 Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi 1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolai nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolai della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Georgia funzioni consolai a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.

Convenzione - art. 61

Articolo 61 Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in quest'ultimo Stato di esercitare funzioni consolari in un altro Stato terzo, a condizione che lo Stato di residenza non si opponga.

Convenzione - art. 62

Articolo 62 Agevolazioni, privilegi e immunita' 1. Gli articoli 8, 13, 14, 15, 16, 18, 31, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 57 della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' ditali Uffici consolari sono regolate dagli articoli 63, 64, 65 e 66 della presente Convenzione. 2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23, 30 e 31 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' ditali funzionari consolai vengono disciplinati dagli articoli 67, 68, 69, 70 e 71. 3. I privilegi e le immunita' previste dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari e' ammesso soltanto con il consenso dello Stato di residenza.

Convenzione - art. 63

Articolo 63 Protezione dei locali consolari Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusione o danneggiamento e di prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.

Convenzione - art. 64

Articolo 64 Esenzione fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio e' proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi. 2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.

Convenzione - art. 65

Articolo 65 Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari L'archivio ed i documenti di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purche' siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o commercio.

Convenzione - art. 66

Articolo 66 Esenzione dai diritti doganali Lo Stato di residenza, in conformita' delle sue leggi e regolamenti, autorizza l'importazione e concede l'esenzione da ogni tassa, imposta doganale ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, sui seguenti prodotti, purche' siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio, ed articoli simili forniti da o su richiesta dello Stato d'invio all'Ufficio consolare.

Convenzione - art. 67

Articolo 67 Procedimenti penali Se vengono istruiti procedimenti penali contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorita'. Tuttavia, tali procedimenti devono essere condotti con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando e' agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, i procedimenti contro di lui vengono instaurati nel periodo piu' breve.

Convenzione - art. 68

Articolo 68 Protezione dei funzionari consolari onorari Lo Stato di residenza e' tenuto ad accordare ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.

Convenzione - art. 69

Articolo 69 Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano un'attivita' professionale o commerciale a carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.

Convenzione - art. 70

Articolo 70 Esenzione fiscale Il funzionario consolare onorario e' esente da ogni tassa ed imposta sulla remunerazione e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.

Convenzione - art. 71

Articolo 71 Esenzione dai servizi personali Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e da tutti i pubblici servizi di qualunque natura essi siano, nonche' dagli oneri militari quali requisizioni, contribuzioni militari ed acquartieramento di militari.

Convenzione - art. 72

Articolo 72 Esercizio di funzioni consolari non menzionate nella presente Convenzione I funzionari consolari, in aggiunta alle funzioni indicate nella presente Convenzione, possono svolgere qualsiasi altra funzione consolare considerata dallo Stato di residenza come compatibile con il loro status.

Convenzione - art. 73

Articolo 73 Istituzione di una Commissione mista Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati si riunira' su richiesta di una delle Parti Contraenti per assicurare che le disposizioni di questa Convenzione siano eseguite nel miglior modo possibile.

Convenzione - art. 74

Articolo 74 Soluzione delle controversie Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica; le Parti contraenti concordano che, qualora tali controversie non siano risolte in tal modo, esse saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia.

Convenzione - art. 75

Articolo 75 Ratifica, durata e denuncia della Convenzione 1 - La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati prima possibile. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2 - La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica e' stata ricevuta dall'altro Stato. 3 - Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte la modifica, il completamento o l'interpretazione di uno o piu' articoli della presente Convenzione. Nel caso di accordo su tale modifica, completamento od integrazione questi saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione ed apposto i propri sigilli. Fatto a Tbilisi il 17 luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, georgiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Georgia Parte di provvedimento in formato grafico

Consular Convention

CONSULAR CONVENTION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND GEORGIA Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)