LEGGE 29 luglio 2004, n. 219
ARTICOLO 66 1 Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione 2 Qualora uno o piu' Stati membri o la Croazia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti La Comunita' o la Croazia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte 3 Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante
Accordo-art. 67
ARTICOLO 67 Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)
Accordo-art. 68
ARTICOLO 68 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati
Accordo-art. 69
ARTICOLO 69 1 Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Croazia a quella della Comunita' La Croazia si adopera per rendere la propria legislazione presente e futura progressivamente compatibile con l'acquis comunitario 2 Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo di cui all'articolo 5 dello stesso Inizialmente, esso si concentrera' in particolare su alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonche' su altre questioni commerciali, secondo un programma che la Commissione delle Comunita' europee e la Croazia dovranno concordare La Croazia definisce inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunita' europee, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi
Accordo-art. 70
ARTICOLO 70 Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico 1 Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Croazia i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa- zioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o fal- sare il gioco della concorrenza, ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Croazia, o in una sua parte sostanziale, iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza 2 Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunita', in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie 3 Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) ed ii) per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di speciali diritti 4 La Croazia istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo Tale autorita' puo' tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' del paragrafo 2, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali 5 Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro presentando all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato 6 La Croazia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo 7 a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Croazia venga valutato tenendo conto del fatto che la Croazia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea b) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia presenta alla Commissione delle Comunita' europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II L'autorita' di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunita' europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni croate e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia 8 Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV - la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica, - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base 9 Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa
Accordo-art. 71
ARTICOLO 71 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1 A norma del presente articolo e dell'allegato VIII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 2 La Croazia prende le misure necessarie per garantire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti 3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Croazia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore 4 Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti
Accordo-art. 72
ARTICOLO 72 Appalti pubblici 1 Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito dell'OMC 2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' croate, stabilite o meno nella Comunita', possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo croato avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore La Comunita' esamina periodicamente se la Croazia abbia effettivamente introdotto tale normativa Entro e non oltre tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite in Croazia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Croazia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' croate A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Croazia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' croate Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Croazia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese 3 Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Croazia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 45-68
Accordo-art. 73
ARTICOLO 73 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita' 1 La Croazia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita', della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita' 2 A tal fine, le Parti incominciano in una fase iniziale a - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonche' dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformita', - concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformita', - promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita' standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita', - incoraggiare la partecipazione della Croazia ai lavori delle organizzazioni europee specializzate, in particolare CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET
Accordo-art. 74
ARTICOLO 74 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano per allineare le norme della Croazia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunita' Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato, essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono - l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalita' di tutela dei consumatori della Croazia con quelle in vigore nella Comunita', - una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti, - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate
Accordo-art. 75
ARTICOLO 75 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione in generale e dell'applicazione della legge e dell'apparato giudiziario in particolare La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza,, nonche' la formazione degli operatori del settore
Accordo-art. 76
ARTICOLO 76 Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione 1 Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori 2 La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta - lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche, - la redazione della normativa, - una maggiore efficienza delle istituzioni, - la formazione del personale, - la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi 3 La cooperazione si concentra in particolare - nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire cosi' il rispetto del principio di "non respingimento", - nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo
Accordo-art. 77
ARTICOLO 77 Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale, riammissione 1 Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale A tal fine - la Croazia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Croazia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita' Gli Stati membri dell'Unione europea e la Croazia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie 2 Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la Croazia e la Comunita' europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Croazia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi 3 In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunita' di cui al paragrafo 2, la Croazia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi 4 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani Cooperazione nel settore della lotta contro il riciclaggio del denaro e le droghe illecite
Accordo-art. 78
ARTICOLO 78 Lotta al riciclaggio del denaro 1 Le Parti convengono sulla necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare 2 La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali
Accordo-art. 79
ARTICOLO 79 Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite 1 Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti della lotta contro gli stupefacenti Le politiche e le azioni di controllo nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori 2 Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori - elaborazione delle normative e delle politiche nazionali, - creazione di enti e centri di informazione, - formazione di personale, - ricerca nel campo della droga, - prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori
Accordo-art. 80
ARTICOLO 80 Lotta alla criminalita' e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione 1 Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali - tratta di esseri umani, - attivita' economiche illecite, segnatamente corruzione, falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti, - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, - contrabbando, - traffico illecito di armi, - terrorismo La cooperazione in tali settori e' oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti 2 L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore puo' comprendere - l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale, - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalita', - la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative, - la definizione di misure volte a prevenire la criminalita'
Accordo-art. 81
ARTICOLO 81 1 La Comunita' e la Croazia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Croazia, consolidando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti 2 Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della Croazia L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso 3 Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Croazia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste
Accordo-art. 82
ARTICOLO 82 Politica economica 1 La Comunita' e la Croazia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e attuando la politica economica nelle economie di mercato 2 A tal fine, la Comunita' e la Croazia collaborano per procedere a - scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo, - un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione, - promozione di una cooperazione di piu' ampio respiro al fine di accelerare il flusso di knowhow e l'accesso a nuove tecnologie 3 Su richiesta delle autorita' croate, la Comunita' puo' fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle dell'Unione Economica e Monetaria La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria e del Sistema europeo di banche centrali
Accordo-art. 83
ARTICOLO 83 Cooperazione nel settore statistico 1 La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma in Croazia Essa deve consentire all'Ufficio statistico centrale nazionale di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all' acquis comunitario 2 A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per - favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace in Croazia, basato su un quadro istituzionale adeguato, - procedere all'armonizzazione con le norme e la classificazione europee e internazionali per consentire al sistema statistico nazionale di adottare l'acquis comunitario nel settore, - fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari, - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica, - garantire il carattere riservato dei dati personali, - potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo 3 La cooperazione nel settore comprende, in particolare, scambi di informazioni metodologiche, trasferimento di know-how e formazione
Accordo-art. 84
ARTICOLO 84 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari 1 Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Croazia La cooperazione si concentra sui seguenti settori - adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee, - potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari, - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari, - scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge, - traduzioni e compilazione di glossari terminologici 2 Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Croazia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunita' La cooperazione e' imperniata sui seguenti settori - assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili di Stato della Croazia, - creazione di unita' interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali, - scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile, - uniformazione dei documenti di revisione contabile, - formazione e consulenze
Accordo-art. 85
ARTICOLO 85 Promozione e tutela degli investimenti 1 La cooperazione tra le Parti mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri 2 Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge - il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Croazia, - all'occorrenza, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti, - una migliore tutela degli investimenti
Accordo-art. 86
ARTICOLO 86 Cooperazione industriale 1 La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della Croazia, nonche' la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente 2 Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese Particolare attenzione va rivolta alla realizzazione in Croazia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni
Accordo-art. 87
ARTICOLO 87 Piccole e medie imprese Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Croazia
Accordo-art. 88
ARTICOLO 88 Turismo 1 La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della Croazia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilita' di realizzare operazioni comuni 2 Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge - scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo e trasferimento di know-how, - lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo, - l'esame di progetti turistici regionali
Accordo-art. 89
ARTICOLO 89 Dogane 1 Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo 2 In particolare, la cooperazione comprende - la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Croazia, nonche' l'impiego del documento amministrativo unico (DAU), - il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci, - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti, - lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale, - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine - l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata, - la formazione dei funzionari doganali 3 Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 77, 78 e 80, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n 5
Accordo-art. 90
ARTICOLO 90 Fiscalita' Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi fiscali
Accordo-art. 91
ARTICOLO 91 Cooperazione nel settore sociale 1 In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione 2 Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime croato alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione 3 La cooperazione tra le Parti comporta l'adeguamento della legislazione croata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne 4 Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'
Accordo-art. 92
ARTICOLO 92 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale in conformita' delle norme e regole comunitarie, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale in Croazia
Accordo-art. 93
ARTICOLO 93 Pesca La Comunita' e la Croazia valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose
Accordo-art. 94
ARTICOLO 94 Istruzione e formazione 1 Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Croazia 2 Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonche' a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica 3 Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attivita' di formazione in Croazia
Accordo-art. 95
ARTICOLO 95 Cooperazione culturale Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunita' e popoli
Accordo-art. 96
ARTICOLO 96 Informazione e comunicazione La Comunita' e la Croazia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della Croazia informazioni piu' specialistiche
Accordo-art. 97
ARTICOLO 97 Cooperazione nel settore audiovisivo 1 Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo 2 La Croazia allinea le sue politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere con le politiche comunitarie, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo, e armonizza la propria normativa con l'acquis comunitario
Accordo-art. 98
ARTICOLO 98 Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi 1 Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonche' i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della Croazia, all'entrata in vigore dell'accordo 2 Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari - elaborazione di politiche, - aspetti giuridici e normativi, - potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato, - ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della Croazia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale, - cooperazione internazionale, - cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione, - coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali
Accordo-art. 99
ARTICOLO 99 Societa' dell'informazione Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Croazia Nel complesso, si intende preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi Le autorita' croate, con l'assistenza della Comunita', riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione Le autorita' croate elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della societa' dell'informazione
Accordo-art. 100
ARTICOLO 100 Trasporti 1 Parallelamente alle disposizioni dell'articolo 58 e del protocollo n 6 del presente accordo, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Croazia di - ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture, - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo, - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita', - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile, - migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento 2 I settori di cooperazione prioritari sono - lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonche' degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei, - la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita' nazionali, - il trasporto stradale, compresi pedaggi e altri oneri, gli aspetti sociali e quelli ambientali, - il trasporto combinato strada-ferrovia, - l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale, - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo, - la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni, - l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunita'
Accordo-art. 101
ARTICOLO 101 Energia 1 La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa. 2 La cooperazione prevede in particolare - formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricita' con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale, - gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how, promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili, esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia, - definizione di un contesto per la ristrutturazione delle societa' energetiche e cooperazione tra imprese del settore, - lo sviluppo di un quadro normativo nel settore energetico, conforme all'acquis comunitario
Accordo-art. 102
ARTICOLO 102 Sicurezza nucleare 1 Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza La cooperazione potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori - miglioramento della normativa della Croazia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di controllo e dei mezzi a loro disposizione, - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali, - gestione delle scorie radioattive e, all'occorrenza, smantellamento e decontaminazione delle centrali nucleari, - promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la Croazia, in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze e alla ricerca antisismica transfrontaliera nonche', all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale, - problemi inerenti al ciclo del combustibile, - salvaguardia del materiale radioattivo, - potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo, - responsabilita' di terzi nel settore dell'energia nucleare
Accordo-art. 103
ARTICOLO 103 Ambiente 1 Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilita' dell'ambiente 2 La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari - qualita' dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue, soprattutto dei corsi d'acqua transfrontalieri, - lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico (compresa l'acqua potabile) locale, regionale e transfrontaliero, - controllo efficace dei livelli di inquinamento e delle emissioni, - elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici, - produzione e impiego razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia, - classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche, - sicurezza degli impianti industriali, - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989), - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura, - tutela di flora e fauna, comprese le foreste, e salvaguardia della biodiversita', - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana, - impiego di strumenti economici e fiscali per migliorare l'ambiente, - realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, - ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie, - convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunita' aderisce, - cooperazione a livello regionale e internazionale, - istruzione e informazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile 3 Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, le Parti collaborano per assicurare la protezione di persone, animali, proprieta' e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti - scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo, - reciproca notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze, - esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe, - scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamita'
Accordo-art. 104
ARTICOLO 104 Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico 1 Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI) 2 La cooperazione riguarda - scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico e l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche, - attivita' comuni di ricerca e sviluppo tecnologico, - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico 3 Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI
Accordo-art. 105
ARTICOLO 105 Sviluppo regionale e locale Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale A tal fine, e' possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti
Accordo-art. 106
ARTICOLO 106 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 3, 107, e l09, la Croazia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti
Accordo-art. 107
ARTICOLO 107 L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Croazia L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della Croazia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione L'assistenza finanziaria puo' riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nel protocollo n 6
Accordo-art. 108
ARTICOLO 108 Su richiesta della Croazia e in casi eccezionali, la Comunita' puo' valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili
Accordo-art. 109
ARTICOLO 109 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza
Accordo-art. 110
ARTICOLO 110 E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse
Accordo-art. 111
ARTICOLO 111 1 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri del governo della Croazia 2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno 3 I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno 4 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Croazia in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno 5 Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione
Accordo-art. 112
ARTICOLO 112 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare altresi' adeguate raccomandazioni Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti
Accordo-art. 113
ARTICOLO 113 Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante
Accordo-art. 114
ARTICOLO 114 1 Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia 2 Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato 3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112
Accordo-art. 115
ARTICOLO 115 Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati
Accordo-art. 116
ARTICOLO 116 E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento croato e del Parlamento europeo Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento croato Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento croato, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno
Accordo-art. 117
ARTICOLO 117 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'
Accordo-art. 118
ARTICOLO 118 L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza, b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare, c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
Accordo-art. 119
ARTICOLO 119 1 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta - il regime applicato dalla Croazia nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o filiali, - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Croazia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, societa' e filiali croati 2 Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza
Accordo-art. 120
ARTICOLO 120 1 Le Parti adattano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo 2 Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti 3 Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo
Accordo-art. 121
ARTICOLO 121 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 31, 38, 39 e 43
Accordo-art. 122
ARTICOLO 122 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu Stati membri, da un lato, e la Croazia, dall'altro
Accordo-art. 123
ARTICOLO 123 I protocolli nn 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-VIII costituiscono parte integrante del presente accordo
Accordo-art. 124
ARTICOLO 124 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica
Accordo-art. 125
ARTICOLO 125 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Croazia, dall'altro
Accordo-art. 126
ARTICOLO 126 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Croazia
Accordo-art. 127
ARTICOLO 127 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositano dell'accordo
Accordo-art. 128
ARTICOLO 128 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede
Accordo-art. 129
ARTICOLO 129 Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate
Accordo-art. 130
ARTICOLO 130 Accordo interinale Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Croazia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn 1-5, nonche' delle disposizioni pertinenti in materia di trasporti del protocollo n 6, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni Fatto a Lussembourgo, addi' ventinove ottobre duemilauno
Accordo-Elenco degli allegati
ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato I Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunita' di cui all'ar- ticolo 18, paragrafo 2 Allegato II Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunita' di cui all'ar- ticolo 18, paragrafo 3 Allegato III Definizione CE di prodotti "baby beef' di cui al- l'articolo 27, paragrafo 2 Allegato IV a) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita- tivi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i) Allegato IV b) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii) Allegato IV c) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita- tivi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i) Allegato IV d) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i) Allegato IV e) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'artico- lo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii) Allegato IV f) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto iii) Allegato V a) Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1 Allegato V b) Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2 Allegato VI Stabilimento "Servizi finanziari" di cui all'arti- colo 50 Allegato VII Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE - Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, pa- ragrafo 2 Allegato VIII Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 71
Accordo-Allegato I
ALLEGATO I CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITA' di cui all'articolo 18, paragrafo 2 I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente - alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e' ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004, i dazi rimanenti sono aboliti
+=========+===========================================================+
| SA 6÷ | Designazione delle merci |
+=========+===========================================================+
|25 01 |Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale de |
| |denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione | | |acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di | | |agenti che assicurano una buona fluidita', acqua di mare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2501 001 | --- sale preparato da tavola e sale destinato |
| | all'industria alimentare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2501 002 | --- sale destinato ad altri usi industriali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2501 009 | --- altro |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|25 15 |Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre | | |calcaree da taglio o da costruzione con densita' apparente |
| |uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o |
| |semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o | | |in lastre di forma quadrata o rettangolare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2515 1 | - Marmi e travertini |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2515 11 | -- greggia o sgrossata |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2515 12 | -- semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi |
| | o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2515 20 | - Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da |
| | taglio o da costruzione, alabastro |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|27 10 |Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli |
| |oli greggi, preparazioni non nominate ne' comprese |
| |altrove, contenenti, in peso, 70% o piu' di oli di |
| |petrolio di minerali bituminosi e delle quali tali oli |
| |costituiscono il componente base |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 001 | --- oli per motore e altri oli leggeri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0014| ---- oli speciali (estraibili ed altri) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0015| ---- Acqua ragia minerale |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0017| ---- Carboturbi tipo benzina |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 002 | --- cherosene ed altri oli medi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0021| ---- cherosene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0022| ---- carboturbi tipo cherosene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0023| ---- alfa-olefine e olefine normali (miscele), paraffine | | | normali (C10 - C13) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 003 | --- oli pesanti, esclusi scarti, destinati a subire |
| | un'ulteriore trasformazione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0033| ---- oli combustibili leggeri, medi, pesanti e |
| | pesantissimi a basso tenore di solfo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0034| ---- altri oli combustibili leggeri, medi, pesanti e | | | pesantissimi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0035| ---- oli di base |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0039| ---- Altri oli pesanti e prodotti a base di oli pesanti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|27 11 |Gas di petrolio ed alti idrocarburi gassosi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 1 |Liquefatti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 12 | -- Propano |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 13 | -- Butani |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 19 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 191 | --- Miscele di propano e butani |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 199 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 29 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|27 12 |Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, |
| |«slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, | | |altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi |
| |o con alti procedimenti, anche colorati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2712 10 |Vaselina |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2712 20 | - Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|27 13 |Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui | | |degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2713 20 | - Bitume di petrolio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|27 15 |Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, | | |di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di | | |catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, | | |«cut-backs») |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2715 009 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2803 00 |Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non | | |nominate ne' comprese altrove) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2803 001 | --- nero di carbonio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|28 06 |Cloruro di idrogeno (acido cloridrico), | | |acido clorosolforico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2806 10 |Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2806 101 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2808 00 |Acido nitrico, acidi solfonitrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2808 002 | --- Altro acido nitrico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|28 14 |Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2814 20 | - Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2814 201 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|28 15 |Idrossido di sodio (soda caustica), idrossido di potassio | | |(potassa caustica), per ossidi di sodio o di potassio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2815 11 | -- Solido |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2815 111 | --- granulare, pro analyis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2815 20 |idrossido di potassio (potassa caustica), |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2815 201 | --- granulated, pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|29 02 |Idrocarburi ciclici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 4 | - Xileni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 41 | -- o-Xilene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 411 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 42 | -- m-Xilene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 421 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 43 | -- p-Xilene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 431 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 44 | -- Miscele di isomeri dello xilene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 441 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|29 05 |Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, | | |nitrati o nitrosi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2905 1 | - Monoalcoli saturi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2905 11 | -- Metanolo (alcole metilico) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2905 111 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2905 12 | -- Propan-1-olo (alcole propilico) | | | e propan-2-olo (alcole isopropilico) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2905 121 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|29 14 |Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni |
| |ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati |
| |o nitrosi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2914 1 | - Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni |
| | ossigenate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2914 11 | -- Acetone |
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|2914 111 | --- pro analysis |
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|29 15 |Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, | | |alogenuri, perossidi e perossiacidi, loro derivati | | |alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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|2915 3 | - Esteri dell'acido acetico |
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|2915 311 | --- pro analysis |
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|2933 |Composti eterociclici con uno o piu' eteroatomi | | |di solo azoto |
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|2933 6 | - Composti la cui struttura contiene un anello triazinico | | | (idrogenato o non), non condensati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2933 691 | --- atrazine |
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|30 02 |Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici | | |profilattici o diagnostici, sieri specifici, altre | | |frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, | | |anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici, | | |vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i | | |lieviti) e prodotti simili |
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|3002 30 | - Vaccini per la medicina veterinaria |
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