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LEGGE 29 dicembre 1904, n. 678

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare un accordo con la Società delle strade ferrate meridionali allo scopo di prorogare fino al 30 aprile 1905 il termine utile per il diffidamento da notificarsi, in caso di riscatto delle linee concesse, qualora lo Stato intenda valersi della facoltà di cui al primo comma dell'art. 8 del contratto approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) per l'esercizio della rete Adriatica.