LEGGE 29 dicembre 2004, n. 324

Type Legge
Publication 2004-12-29
Ultimo aggiornamento 2005-01-24
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DEL LIBANO Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, l'applicabilita' del regime preferenziale e' determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilita' del regime preferenziale e' determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente. ELENCO 1 ==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Dazi applicabili % ==================================================================== 0501 00 00 Capelli greggi, anche lavati o sgras- sati; cascami di capelli 0% -------------------------------------------------------------------- 0502 Setole di maiale o di cinghiale; peli di di tasso ed altri peli per pennelli, spaz- zole e simili; cascami di queste setole o di questi peli: 0502 10 00 - Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole 0% 0502 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0503 00 00 Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto 0% -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume, o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifi- late), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assi- curarne la conservazione; polveri e cascanti di piume, penne e loro parti: 0505 10 - Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine: 0505 10 10 -- gregge 0% 0505 10 90 -- altre 0% 05 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quelle interne delle cor- na),gregge, sgrassate o semplicemente (preparate ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: 0506 10 00 - Osseina e ossa acidulate 0% 0506 90 10 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplice- mente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: 0507 10 00 - Avorio; polveri e cascami d'avorio 0% 0507 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0508 00 00 Corallo e materie simili, greggi o sempli- cemente preparati, ma non altrimenti lavo- rati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami 0% -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di origine animale: 0509 00 10 - gregge 0% 0509 00 90 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 0510 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e mu- schio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, re- frigerate, congelate o altrimenti con- servate in modo provvisorio 0% -------------------------------------------------------------------- 0903 00 00 Mate 0% -------------------------------------------------------------------- 1212 20 00 - Alghe 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed astratti vegetali, sostanze pec- tiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati - Succhi ed estratti vegetali: 1302 12 00 - di liquirizia 0% 1302 13 00 - di luppolo 0% 1302 14 00 - di piretro o di radici delle piante da rotenone 0% - altri 1302 19 30 - Miscugli di estratti vegetali, per la fab- bricazione di bevande o di preparazioni alimentari 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 19 91 --- altri, medicinali 0% 1302 20 - Sostanze pectiche, pedinati e pectati 0% 1302 20 10 -- allo stato secco 0% 1302 20 90 -- altri 0% 1302 31 00 -- Agar-agar 0% 1302 32 -- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: 0% 1302 32 10 -- di carrube o di semi di carrube 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali delle specie usate prin- cipalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambu', canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): 1401 10 00 - Bambu' 0% 1401 20 00 - Canna d'India 0% 1401 90 00 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 00 Materie vegetali delle specie usate prin- cipalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie 0% -------------------------------------------------------------------- 1403 00 00 Materie vegetali delle specie usate prin- cipalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torci- glioni o in fasci 0% -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali, non nominati ne' compresi altrove: 1404 10 00 - Materie prime vegetali delle specie prin- cipalmente usate per la tinta o la concia 0% 1404 20 00 - Linters di cotone 0% 1404 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: 1505 00 10 - Grasso di lana greggio 0% 1505 00 90 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 0% -------------------------------------------------------------------- 1515 Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1515 90 15 Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni 0% -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro fra- zioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidi- nizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: 1516 20 - Grassi e oli vegetali e loro frazioni: 1516 20 10 -- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" 0% -------------------------------------------------------------------- 1517 90 93 - Miscele o preparazioni culinarie utiliz- zate per la formatura 0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o al- tridenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o prepa- razioni non ali mentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nomi- nate ne' comprese altrove: 1518 00 10 - Linossina 0% - altri: 1518 00 91 -- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, sol- forati, soffiati, standolizzati o altri- menti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 0% -- altri: 1518 00 95 --- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni 0% 1518 00 99 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 00 Glicerolo (glicerina) greggia, acque e liscivie glicerinose 0% -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti anche raffinati o colorati: 1521 10 00 Cere vegetali 0% 1521 90 - altri: 1521 90 10 -- Spermaceti, anche raffinati o colorati 0% -- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate 1521 90 91 -- gregge 0% 1521 90 99 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: 1522 00 10 - Degras 0% -------------------------------------------------------------------- 1702 90 - altri, compreso lo zucchero invertito: 1702 90 10 -- Maltosio chimicamente puro 0% -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco: 1704 90 - altri: 1704 90 10 -- Estratti di liquirizia contenenti sacca- rosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie 0% -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata: 1803 10 00 - non sgrassata 0% 1803 20 00 - completamente o parzialmente sgrassata 0% -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao 0% -------------------------------------------------------------------- 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti 0% -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: 1806 10 - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 1806 10 15 -- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) o d'isoglucosio uricolato in sac- carosio 0% -------------------------------------------------------------------- 1901 90 91 - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o conte- nenti, in peso, meno di 1,5 % di materia grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero inver- tito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glu- cosio o di amido o fecola, escluse le pre- parazoni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 0% -------------------------------------------------------------------- 2001 90 60 -- Cuori di palma 0% -------------------------------------------------------------------- 2008 11 10 --- Burro di arachidi 0% - altri, compresi i miscugli, esclusi quel- li compresi nella sottovoce 2008 19: 2008 91 00 -- Cuori di palma 0% -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed altri succeda- nei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di caffe' e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe': 2101 11 -- Estratti, essenze e concentrati: 2101 11 11 --- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffe' uguale o superiore a 95% 0% 2101 11 19 --- altri 0% 2101 12 -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe': 2101 12 92 --- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffe' 0% 2101 20 - Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e preparazioni a base di questi estratti,essenze o concentrati, o a base di te' o di mate: 2101 20 20 -- Estratti, essenze e concentrati: 0% -- Preparazioni: 2101 20 92 --- a base di estratti, essenze o concen- trati di te' o di mate 0% 2101 30 - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, es- senze e concentrati: -- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe': 2101 30 11 --- Cicoria torrefatta 0% -- Estratti, essenze e concentrati di ci- coria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffe': 2101 30 91 --- di cicoria torrefatta 0% -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrga- nismi monocellulari morti (esclusi i vac- cini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: 2102 10 - Lieviti vivi: 2102 10 10 -- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) 0% -- Lieviti di panificazione 2102 10 31 ---secchi 0% 2102 10 39 --- altri 0% 2102 10 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2102 20 - Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti -- Lieviti morti: 2102 20 11 --- in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno 0% 2102 20 19 --- altri 0% 2102 20 90 -- altri 0% 2102 30 00 - Lieviti in polvere preparati 0% -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: 2103 10 00 - Salsa di soia 0% 2103 20 00 - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro 0% 2103 30 - Farina di senapa e senapa preparata: 2103 30 10 -- Farina di senapa 0% 2103 30 90 -- Senapa preparata 0% 2103 90 -- altri: 2103 90 10 - "Chutney" di mango liquido 0% 2103 90 30 -- Amari aromatici, con titolo alcolometri- co uguale o superiore a 44,2% vol e infe- riore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 0,50 litri 0% 2103 90 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppa, minestre o brodi; zuppa, minestre o brodi, preparati; prepa- razioni alimentati composte omogeneizzate: 2104 10 - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati 2104 10 10 -- secchi o disseccati 0% 2104 10 90 -- altri 0% 2104 20 00 - Preparazioni alimentari composte omogeneizzate 0% -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove: 2106 10 - Concentrati di proteine e sostanze pro- teiche tesaurizzate: 2106 10 20 -- non contenenti materie grasse prove- niente dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 0% - altre: 2106 90 -- altre: 2106 90 92 --- non contenenti materie grasse prove- niente dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 0% -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcini- canti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve 2201 10 - Acque minerali e acque gassate -- Acque minerali naturali 2201 10 11 --- senza diossido di carbonio 0% 2201 10 19 --- altre 0% 2201 10 90 -- altre 0% 2201 90 00 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le ac- que gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i suc- chi di frutta o di ortaggi della voce 2009: 2202 10 00 Acque, comprese le acque minerali e le ac- que gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 0% 2202 90 - altre: 2202 90 10 - non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai pro- dotti delle voci da 0401 a 0404 0% -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto: - in recipienti di capacita' uguale o infe- riore a 10 litri: 2203 00 01 -- presentata in bottiglie 0% 2203 00 09 -- altra 0% 2203 00 10 - in recipienti di capacita' superiore a 10 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: 2208 20 - Acquaviti di vino o di vinacce: -- presentate in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri: 2208 20 12 --- Cognac 0% 2208 20 14 --- Armagnac 0% 2208 20 26 --- Grappa 0% 2288 20 27 --- Brandy de Jerez 0% 2208 20 29 --- altri 0% -- presentate in recipienti di capacita' superiore a 2 litri: 2208 20 40 --- Distillato greggio 0% 2208 20 62 ---- Cagnac 0% 2208 20 64 ---- Armagnac 0% 2208 20 86 ---- Grappa 0% 2203 20 87 ---- Brandy de Jerez 0% 2208 20 89 ---- altri 0% 2208 30 Whisky: -- Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacita': 2208 30 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 30 19 - superiore a 2 litri 0% -- Whisky detto "Scotch" --- Whisky detto "malt", presentato in re- cipienti di capacita': 2208 30 32 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0% 2208 30 38 ---- superiore a 2 litri 0% --- Whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacita': 2208 30 52 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0% 2208 30 58 --- superiore a 2 litri 0% --- altri, presentati in recipienti di capacita': 2208 30 72 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0% 2208 30 78 ---- superiore a 2 litri 0% --- altri, presentati in recipienti di capacita': 2208 30 82 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0% 2208 30 88 ---- superiore a 2 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 50 Gin ed acquavite di ginepro (genievre): -- Gin, presentato in recipienti di capacita': 2208 50 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0% 2208 50 19 -- superiore a 2 litri 0% -- Acquavite di ginepro (genievre), presen- tata in recipienti di capacita' 2208 50 91 --- inferiore o uguale a 2 litri 0% 2208 50 99 --- superiore a 2 litri 0% 2208 60 - Vodka: -- con titolo alcolometrico volumico infe- riore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacita': 2208 60 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0% 2208 60 19 --- superiore a 2 litri 0% -- con titolo alcolometrico volumico supe- riore a 45,4 % vol, presentate in reci- pienti di capacita' 2208 60 91 --- inferiore o uguale a 2 litri 0% 2208 60 99 --- superiore a 2 litri 0% 2208 70 - Liquori: 2208 70 10 -- presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri 0% 2208 70 90 -- presentati in recipienti di capacita' superiore a 2 litri 0% 2208 90 - altri: -- Arak, presentato in recipienti di capacita': 2208 90 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0% 2208 90 19 --- superiore a 2 litri 0% -- Acquaviti di prugne, di pere o di cilie- gie, presentate in recipienti di capacita': 2208 90 33 --- inferiore o uguale a 2 litri: 0% 2208 90 38 --- superiore a 2 litri 0% 2208 90 41 ---- Orzo 0% 2208 90 45 ------- Calvados 0% 2208 90 48 ------- altre 0% 2208 90 52 --------- Korn 0% 2208 90 57 --------- altre 0% 2208 90 69 ------ altre bevande contenenti alcole di distillazione 0% 2208 90 71 ----- di frutta 0% 2208 90 74 ---- altre 0% 2208 90 78 ---- altre bevande contenenti alcole di distillazione -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), siga- retti e sigarette, di tabacco o di succeda- nel del tabacco: 2402 10 00 - Sigari (compresi i sigari spuntati) e si- garetti, contenenti tabacco 0% 2402 20 - Sigarette contenenti tabacco: 2402 20 10 -- contenenti garofano 0% 2402 20 90 -- altre 0% 2402 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco 2403 10 - Tabacco da fumo, anche contenente succe- danei del tabacco in qualsiasi proporzione 2403 10 10 -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 0% 2403 10 90 -- altri 0% 2403 91 00 -- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" 0% 2403 99 -- altri 2403 99 10 --- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 0% 2403 99 90 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2905 45 00 -- Glicerolo 0% -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resi- noidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o mace- razione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni ac- quose di oli essenziali: 3301 90 - altri: 3301 90 10 -- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali 0% -- Oleoresine d'estrazione 3301 90 21 --- di liquirizia e luppolo 0% 3301 90 30 --- altre 0% 3301 90 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi uti- lizzati come materie prime per l'industria altre preparazioni a base di sostanze odo- rifere dei tipi utilizzati per la fabbrica- zione delle bevande: 3302 10 - dei tipi utilizzati nelle industrie ali- mentari o delle bevande -- dei tipi utilizzati nelle industrie del- le bevande: 3302 10 10 -- con titolo alcolometrico effettivo supe- riore a 0,5 % vol 0% 3302 10 21 ---- non contenenti materie grasse prove- nienti dal latte, ne' saccarosio, ne' iso- glucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di mate- rie grasse provenienti dal latte, meno di 5 %, di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 0% -------------------------------------------------------------------- 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina 3501 10 - Caseine: 3501 10 10 -- destinate alla fabbricazione di fibre (1) tessili artificiali 0% 3501 10 50 -- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio 3501 10 90 - altre 0% 3501 90 -- altri 0% 3501 90 90 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: 3823 11 00 -- Acido stearico 0% 3823 1200 -- Acido oleico 0% 3823 13 00 -- Acidi grassi del tallolio 0% 3823 19 -- altri 3823 19 10 --- Acidi grassi distillati 0% 3823 19 30 --- Distillato d'acidi grassi 0% 3823 19 90 --- altri 0% 3823 70 00 - Alcoli grassi industriali 0% -------------------------------------------------------------------- 1) L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi artico- li da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissio- ne (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche] ELENCO 2 ==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Dazi applicabili % ==================================================================== 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: 0403 10 Iogurt -- non aromatizzati, ne' addizionati di frutta o di cacao: --- in polvere, in granuli o in altre for- me solide, aventi tenore, in peso, di mate- rie grasse provenienti dal latte: 0403 10 51 ---- inferiore o uguale a 1,5% 0% 0403 10 53 ---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 0% 0403 10 59 ---- superiore a 27% 0% --- altri, aventi tenore, in peso, di mate- rie grasse: 0403 10 91 ---- inferiore o uguale a 3% 0% 0403 10 93 ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0% 0403 10 99 ---- superiore a 6% 0% 0403 90 - altri: -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: --- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 0403 90 71 ---- inferiore o uguale a 1,5% 0% 0403 90 73 ---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 0% 0403 90 79 ---- superiore a 27% 0% --- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 90 91 ---- inferiore o uguale a 3% 0% 0403 90 93 ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0% 0403 90 99 ---- superiore a 6% 0% -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: 0405 20 Paste da spalmare lattiere: 0405 20 10 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed in- feriore a 60% 0% 0405 20 30 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% o ed in- feriore o uguale a 75% 0% -------------------------------------------------------------------- ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dai prodotti della sottovoce 1704 90 10 0% -------------------------------------------------------------------- ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse dai prodotti della sottovoce 1806 10 15 0% -------------------------------------------------------------------- 1904 90 10 0% altre preparazioni alimentari ottenute da cereali 1904 90 80 0% -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, della pastic- ceria o della biscotteria, anche con ag- giunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di fa- rina, di amido o di fecola e prodotti simili 0% -------------------------------------------------------------------- 2005 20 10 Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi 0% -------------------------------------------------------------------- 2008 99 85 Granturco, escluso il granturco dolce 0% 2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % 0% -------------------------------------------------------------------- 2106 10 80 0% 2106 90 20 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove 0% 2106 90 98 0% -------------------------------------------------------------------- ELENCO 3 ==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Dazi applicabili % ==================================================================== 0710 40 00 Granturco dolce, anche cono, in acqua o al vapore, congelato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 0711 90 30 Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tem- poraneamente la conservazione), ma non at- to per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimen- tari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: 1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % 0% + E.A. 1517 90 10 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % -------------------------------------------------------------------- 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o, estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgras- sata, non nominate ne' comprese altrove: preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgras- sata, non nominate ne' comprese altrove, esclusi quelli del codice NC 1901 90 91 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1902 Paste alimentari, escluse le paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a par- tire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti prepa- rati, non nominati ne' compresi altrove, di- versi dai prodotti del codice 1904 90 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conser- vati nell'aceto o nell'acido acetico 2003 90 - altri 0% + E.A. 2001 90 30 - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2001 90 40 -- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conser- vati ma non nell'aceto o acido acetico, con- gelati, diversi dai prodotti della voce 2006 2004 10 - Patate -- altre 2004 10 91 -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi 0% + E.A. 2004 90 - altri ortaggi e legumi e miscugli di or- taggi e di legumi 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti 2101 12 98 Preparazioni a base di caffe' 0% + E.A. 2101 20 98 Preparazioni a base di te' o di mate 2101 30 19 Altri succedanei torrefatti del caffe' 2101 30 99 --- altri -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2202 90 91 altre bevande non alcoliche, esclusi i suc- chi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 0% + E.A. 2202 90 95 2202 90 99 -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche pre- parati con piante o con sostanze aromatiche EA -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo EA -------------------------------------------------------------------- 2208 40 - Rum e tafia EA -------------------------------------------------------------------- 2208 90 91 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol EA 2208 90 99 -------------------------------------------------------------------- 2905 43 00 Mannitolo 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3302 10 29 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli; altre preparazioni a base di sostanze odorifere 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modifi- cati, esclusi gli amidi e le fecole este- rificati o eterificati del codice NC 3505 10 50 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, acce- leranti di tintura o di fissaggio di mate- rie coloranti e altri prodotti e prepara- zioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove, a base di sostanze amidacee 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3824 60 Sorbitolo, diverso da quello della sotto- voce 2905 44 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1) E.A.: elemento agricolo di cui al regolamento (CE) 3448/93.

Protocollo 3 - Allegato 2

ALLEGATO 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NEL LIBANO DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITA' ==================================================================== A B C Codice Designazione Dazi riduzione Disposizioni doganale delle merci doganale del dazio specifiche libanese (1) attualmente doganale applicato della colonna A (2) ==================================================================== 0403 Lanicello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di lat- te e creme fermen- tati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aroma- tizzanti, di frutta o cacao; -------------------------------------------------------------------- ex 0403 10 - Iogurt: 70% passa al Dazio minimo 40% 1000 LBP/kg -- aromatizzati o semilordi + addizionati di accisa 25 frutta o di cacao LBP/I -------------------------------------------------------------------- ex 0403 90 - altri: -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao -------------------------------------------------------------------- ex 0403 9090 --- altri 20% 30% accisa 25 LBP/I -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre mate- rie grasse prove- nienti dal latte; paste da spalmare lattiere; -------------------------------------------------------------------- 0405 20 - Paste da spalmare 5% 100% lattiere; -------------------------------------------------------------------- 0501 00 Capelli greggi, an- 5% 100% che lavati o sgras- sati; cascanti di capelli -------------------------------------------------------------------- 0502 Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascanti di queste setole o di questi peli: -------------------------------------------------------------------- 0502 10 - Setole di maiale 0% gia' allo o di cinghiale e 0% cascanti di queste setole -------------------------------------------------------------------- 0502 90 - altri 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 0503 00 Crini e cascanti di 0% gia' allo crini, anche in 0% strati, con o senza supporto -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifila- te), calugine, gregge o semplicemente puli- te, disinfettate o trattare per assicu- rarne la conserva- zione; polveri e ca- scanti di piume, penne e loro parti; -------------------------------------------------------------------- 0505 10 - Piume e penne dei 0% gia' allo tipi utilizzati per 0% l'imbottitura; calugine -------------------------------------------------------------------- 0505 90 - altri 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quel- le interne delle cor- na), gregge, sgras- sate o semplicemente preparate (ma non ta- gliate in una forma determinata), acidu- late o degelatinate; polveri e cascanti di queste materie; -------------------------------------------------------------------- 0506 10 - Osseina e ossa 0% gia' allo acidulate 0% -------------------------------------------------------------------- 0506 90 - altre 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, pal- chi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplice- mente preparati, ma non tagliati in una forma determinata: polveri e cascami di queste materie; -------------------------------------------------------------------- 0507 10 - Avorio: polveri e 5% 100% cascanti d'avorio -------------------------------------------------------------------- 0507 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 0508 00 Corallo e materie 5% 100% simili, greggi o semplicemente pre- parati, ma non altri- menti lavorati; con- chiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echi- nodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente pre- parati, ma non ta- gliati in una forma determinata, loro polveri e cascanti -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di 5% 100% origine animale -------------------------------------------------------------------- 0510 00 Ambra grigia, casto- 0% gia' allo reo, zibetto e mu- 0% schio; cantaridi; bile, anche essic- cata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale uti- lizzate per la pre- parazione di pro- dotti farmaceutici, fresche, refrige- rate, congelate o altrimenti conser- vate in modo prov- visorio -------------------------------------------------------------------- 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati; -------------------------------------------------------------------- 0710 40 - Granturco dolce 35% passa al 20% -------------------------------------------------------------------- 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addi- zionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempo- raneamente la con- servazione), ma non atti per l'alimenta- zione nello stato in cui sono presentati; -------------------------------------------------------------------- ex 0711 90 - altri ortaggi o 5% un'unica legumi; miscele di riduzione ortaggi o legumi: del 100% il quinto anno - Granturco dolce -------------------------------------------------------------------- 0903 00 Mate 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1212 Carrube, alghe, bar- babietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non tor- refatte della varie- ta' Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nel- l'alimentazione uma- na, non nominati ne' compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 1212 20 - Alghe 5% un'unica riduzione del 100% il quinto anno -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti deri- vati da vegetali, anche modificati: -------------------------------------------------------------------- - Succhi ed estratti vegetali; -------------------------------------------------------------------- 1302 12 -- di liquirizia 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1302 13 -- di luppolo 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 14 -- di piretro o di 5% 100% radici delle piante da rotenone -------------------------------------------------------------------- 1302 19 -- altri 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 20 - Sostanze pectiche, 0% gia' allo pectinati e pectati 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 31 -- Agar-agar 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1302 32 - Mucillagini ed 0% gia' allo ispessenti di car- 0% rube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esem- pio: bambu', canne d'India, canne, giunchi, vimini, ra- fia, paglia di ce- reali pulita, im- bianchita o tinta, cortecce di tiglio); -------------------------------------------------------------------- 1401 10 - Bambu' 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 20 - Canne d'India 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 90 10 -- Rafia 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 90 90 --- altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale; crine marino), anche in strati con o senza sup- porto di altre materie; -------------------------------------------------------------------- 1402 00 10 --- capoc 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 90 --- altre 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1403 00 Materie vegetali 0% gia' allo delle specie usate 0% principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: sag- gina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali, non nominati ne' com- presi altrove; -------------------------------------------------------------------- 1404 10 - Materie prime vegetali delle spe- cie principalmente usate per la tinta o la concia; -------------------------------------------------------------------- 1404 10 10 --- Foglie di henna 5% 100% o henna sono forma di polvere -------------------------------------------------------------------- 1404 10 90 --- altre 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1404 20 - Linters di cotone 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1404 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1505 00 Grasso di lana e 0% gia' allo sostanze grasse de- 0% rivate, compresa la lanolina -------------------------------------------------------------------- 1506 00 Altri grassi e oli 5% 100% animali e loro fra- zioni, anche raffi- nati, ma non modici- cati chimicamente -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzial- mente o totalmente idrogenati, intere- sterificati, rieste- rificati o elaidi- nizzati, anche raf- finati, ma non al- trimenti preparati; -------------------------------------------------------------------- ex 1516 20 - Grassi e oli vege- 15% 30% tali e loro frazioni: -- Oli di ricino idro- genato, detti "opalwax" -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimen- tari di grassi o di oli animali o vege- tali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capi- tolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 -------------------------------------------------------------------- 1517 10 - Margarina, esclusa 15% 30% la margarina liquida: -------------------------------------------------------------------- 1517 90 - altre 15% 30% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali cloro fra- zioni, cotti, ossi- dati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o al- trimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti gras- si o oli di questo capitolo, non nomi- nate ne' comprese altrove -------------------------------------------------------------------- 1518 00 10 --- Oli epossidati 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 90 --- altri: 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 Glicerolo (gliceri- 0% gia' allo na) greggia; acque e 0% liscivie glicerinose -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (di- verse dai triglice- ridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati; -------------------------------------------------------------------- 1521 10 - Cere vegetali 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1521 90 - altre 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; residui pro- 0% gia' allo venienti dal trat- 0% tamento delle so- stanze grasse o del- le cere animali o vegetali; -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri, com- presi il lattosio, il maltosio, il glu- cosio e il fruttosio (levulosio) chimica- mente puri, allo stato solido; sci- roppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succe- danei del miele, an- che mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; -------------------------------------------------------------------- 1702 50 - Fruttosio chimica- 5% un'unica mente puro del ridu- zione del 100% il quinto anno -------------------------------------------------------------------- 1702 90 10 - altri, compreso lo 25% passa al zucchero invertito: 15% -- Miele artificiale, anche misto con miele naturale -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non conte- nenti cacao (com- preso il cioccolato bianco; -------------------------------------------------------------------- 1704 10 - Gomme da masticare 20% 30% (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: -------------------------------------------------------------------- 1704 90 - altri 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata; -------------------------------------------------------------------- 1803 10 - non sgrassata 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1803 20 - completamente o 5% 100% parzialmente sgras- sata -------------------------------------------------------------------- 1804 00 Burro, grasso e olio 0% gia' allo di cacao 0% -------------------------------------------------------------------- 1805 00 Cacao in polvere, 5% 100% senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre pre- parazioni alimentari contenenti cacao: -------------------------------------------------------------------- 1806 10 - Cacao in polvere, 20% 30% con aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806 20 - altre preparazioni 20% 30% presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pa- stoso o in polveri, granuli o forme simi- li, in recipienti o in imballaggi imme- diati di contenuto superiore a 2 kg; -------------------------------------------------------------------- 1806 31 -- ripiene 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1806 32 -- non ripiene 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1806 90 - altri 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni ali- mentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti ca- cao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao cal- colato su una base completamente sgras- sata, non nominate ne' comprese altro- ve; preparazioni alimentari di pro- dotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completa- mente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; -------------------------------------------------------------------- 1901 10 - Preparazioni per 5% 100% l'alimentazione dei bambini, condizio- nate per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 1901 20 - Miscele e paste 10% 30% per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 -------------------------------------------------------------------- 1901 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1902 - Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure al- trimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, taglia- telle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni: cuscus, anche preparato: -------------------------------------------------------------------- - Paste alimentari non cotte ne' far- cite ne' altrimenti preparate: -------------------------------------------------------------------- 1902 11 -- contenenti uova 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1902 19 -- altre: -------------------------------------------------------------------- 1902 19 10 --- Pasta di patate 5% 100% modellata -------------------------------------------------------------------- 1902 19 90 --- altre 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1902 20 - Paste alimentari, 5% 100% anche non cotte o altrimenti preparate -------------------------------------------------------------------- 1902 30 - altre pasta 5% 100% alimentari -------------------------------------------------------------------- 1902 40 - Cuscus 5% 100% -------------------------------------------------------------------- l903 00 Tapioca e suoi suc- 5% 100% cedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli per- lacei, scarti di se- tacciature o forme simili -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tosta- tura (per esempio: "corn, flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semo- lini), precotti o altrimenti prepa- rati, non nominati ne' compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 1904 10 - Prodotti a base di 10% 30% cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: -------------------------------------------------------------------- 1904 20 - Preparazioni ali- 10% 30% mentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da mi- scugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: -------------------------------------------------------------------- 1904 90 - altri 10% 30% -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panet- teria, della pastic- ceria o della biscot- teria, anche con ag- giunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie es- siccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: -------------------------------------------------------------------- 1905 10 - Pane croccante 20% 30% detto "Knackebrot" -------------------------------------------------------------------- 1905 20 Pane con spezie 20% 30% (panpepato) -------------------------------------------------------------------- 1905 30 - Biscotti con ag- giunta di dolcifi- canti, cialde e cialdini: -------------------------------------------------------------------- 1905 31 -- Biscotti con ag- 20% 30% giunta di dolcificanti: -------------------------------------------------------------------- 1905 32 -- Cialde e cialdini 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1905 40 - Fette biscottate, 20% 30% pane tostato e pro- dotti simili tostati -------------------------------------------------------------------- 1905 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 1905 90 10 --- Capsule vuote dei 0% gia' allo tipi utilizzati per 0% medicamenti -------------------------------------------------------------------- 1905 90 90 --- altri 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, prepa- rati o conservati nell'aceto o nel- l'acido acetico: -------------------------------------------------------------------- 2001 90 - altri: ex 2001 90 90 -- Granturco dolce Dazio minimo Zea mays var. 1000 LBP/kg saccharata) lordi -- Ignami, patate 70% 30% dolci e pani com- mestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % -- Cuori di palma -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e le- gumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 -------------------------------------------------------------------- ex 2004 10 - Patate: 70% passa al Dazio minimo 40% 1200 LBP/kg lordi -- altre --- sotto forma di farina, semolino o fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2004 90 - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: -------------------------------------------------------------------- ex 2004 90 90 - Granturco dolce 35% passa al (Zea mays var. 20% saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e le- gumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non con- gelati, diversi dai prodotti della voce 2006 -------------------------------------------------------------------- ex 2005 20 - Patate: 70% passa al Dazio minimo 40% 1200 LBP/kg lordi - sotto forma di farina, semolino o fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2005 80 - Granturco dolce 35% passa al (Zea mays var. 20% saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2008 - Frutta ed altre parti commestibili di piante, altri- menti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove: -------------------------------------------------------------------- ex 2008 11 - Frutta a guscio, 30% passa al arachidi ed altri 15% semi, anche mesco- lati tra loro: --- Burro di arachidi -------------------------------------------------------------------- 2008 91 - Cuori di palma 30% passa al 15% -------------------------------------------------------------------- ex 2008 99 -- altri: 30% 30% ---- Granturco, escluso il gran- turco dolce (Zea mays var. sac- charata) ---- Ignami, patate dolci e parti comme- stibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caf- fe',di te' o di mate e preparazioni a base di questi pro- dotti o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, as- senze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di caffe' e prepara- zioni a base di que- sti estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe': 2101 11 -- Estratti, essenze 5% 100% e concentrati -------------------------------------------------------------------- 2101 12 -- Preparazioni a base 5% 100% di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe' -------------------------------------------------------------------- 2101 20 - Estratti,essenze e 5% 100% concentrati di te' o di mate e prepara- zioni a base di que- sti estratti, essenze o concentrati, o a base di te' o di mate -------------------------------------------------------------------- 2101 30 - Cicoria torrefatta 5% 100% ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, es- senze e concentrati -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti); altri mi- crorganismi monocel- lulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati -------------------------------------------------------------------- 2102 10 - Lieviti vivi 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2102 20 - Lieviti morti; altri 5% 100% microrganismi mono- cellulari morti -------------------------------------------------------------------- 2102 30 - Lieviti in polvere 5% 100% preparati -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse pre- parate; condimenti composti: farina di senapa e senapa preparata; -------------------------------------------------------------------- 2103 10 - Salsa di soia 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2103 20 - Salsa "Ketchup" ed 35% passa al altre salse al pomodoro 20% -------------------------------------------------------------------- 2103 30 - Farina di senapa e 5% 100% senapa preparata -------------------------------------------------------------------- 2103 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, mine- stre o brodi, pre- parati; preparazio- ni alimentari compo- ste omogeneizzate: -------------------------------------------------------------------- 2104 10 - Preparazioni per 5% 100% zuppe, minestre o brodi; zuppe, mine- stre o brodi, pre- parati -------------------------------------------------------------------- 2104 20 - Preparazioni ali- 5% 100% mentari composte omogeneizzate -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche conte- 40% passa al nenti cacao 2% -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimen- tari non nominate ne' comprese altrove: -------------------------------------------------------------------- 2106 10 - Concentrati di 5% 100% proteine e sostanze proteiche testurizzate -------------------------------------------------------------------- 2106 90 - altre: -------------------------------------------------------------------- 2106 90 10 --- Preparazioni non 5% 100% alcoliche dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande -------------------------------------------------------------------- 2106 90 20 --- Sciroppi di zuc- 5% 100% chero, aromatizzati o colorati -------------------------------------------------------------------- 2106 90 90 -- altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque minerali natu- rali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve: -------------------------------------------------------------------- 2201 10 - Acque minerali e 25% passa al accisa 25 acque gassate 15% LBP/l -------------------------------------------------------------------- 2201 90 - altre 25% passa al 15% -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcifi- canti o di aromatiz- zanti, ed altre be- vande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: -------------------------------------------------------------------- 2202 10 - Acque, comprese le 20% 30% accisa 25 acque minerali e le LBP/l acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcifi- canti o aromatizzanti -------------------------------------------------------------------- 2202 90 - altre 20% 30% accisa 25 LBP/l -------------------------------------------------------------------- 2203 Birra di malto 40% passa al accisa LBP 25% 60/l -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche prepa- rati con piante o con sostanze aromatiche: -------------------------------------------------------------------- 2205 10 - presentato in reci- 15% 100% accisa LBP pienti di capacita' 200/l inferiore o uguale a 2 litri -------------------------------------------------------------------- 2205 90 - altri 15% 100% accisa LBP 200/l -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole eti- lico ed acquaviti, denaturati, di qual- siasi titolo: -------------------------------------------------------------------- 2207 10 - Alcole etilico non 15% 100% accisa LBP denaturato con titolo 200/l alcolometrico volu- mico uguale o supe- riore a 80% vol -------------------------------------------------------------------- 2207 20 - Alcole etilico ed 15% 100% accisa LBP acquaviti, denatu- 150/l rati, di qualsiasi titolo -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volu- mico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre be- vande contenenti al- cole di distillazione: -------------------------------------------------------------------- 2208 20 - Acquaviti di vino o 15% 100% accisa LBP di vinacce 200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 30 - Whisky: -------------------------------------------------------------------- 2208 30 10 --- con titolo alcolo- 15% 100% accisa LBP metrico uguale o su- 400/l periore a 50 gradi, condizionato per la vendita al minuto in bottiglie, fiaschette e simili di capacita' non superiore a 5 litri -------------------------------------------------------------------- 2208 30 20 --- con titolo alcolo- 15% 100% accisa LBP metrico uguale o su- 400/l periore a 60 gradi o more, presentato in recipienti di capacita' uguale o superiore a 200 litri -------------------------------------------------------------------- 2208 30 90 --- altri 15% 100% accisa LBP 400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 40 - Rum e tafia 15% 100% accisa LBP 400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 50 - Gin ed acquavite 15% 100% accisa LBP di ginepro (genievre) 400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 60 - Vodka 15% 100% accisa LBP 400/1 -------------------------------------------------------------------- 2208 70 - Liquori 15% 100% accisa LBP 400/1 -------------------------------------------------------------------- 2208 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 2208 90 10 --- Alcole etilico 15% 100% accisa LBP 200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 90 20 --- Arak di uva 70% 30% accisa LBP 200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 90 90 --- altri 15% 100% accisa LBP 400/l -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e siga- rette, di tabacco o di succedanei del tabacco: -------------------------------------------------------------------- 2402 10 - Sigari (compresi i 8% 0% accisa 48% sigari spuntati) e sigaretti, conte- nenti tabacco -------------------------------------------------------------------- 2402 20 - Sigarette conte- 90% 0% accisa 48% nenti tabacco -------------------------------------------------------------------- 2402 90 - altri 90% 0% accisa 48% -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e suc- cedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco: -------------------------------------------------------------------- 2403 10 - Tabacco da fumo, 8% 0% accisa 48% anche contenente succedanei del ta- bacco in qualsiasi proporzione -------------------------------------------------------------------- 2403 91 -- altri tabacchi 90% 0% accisa 48% "omogeneizzati" o "ricostituiti" -------------------------------------------------------------------- 2403 99 -- altri 90% 0% accisa 48% -------------------------------------------------------------------- 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alo- genati, solfonati, nitrati o nitrosi: -------------------------------------------------------------------- - altri alcoli poliidrici: -------------------------------------------------------------------- 2905 43 -- Mannitolo 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2905 44 -- D-glucitolo 5% 100% (sorbitolo) o -------------------------------------------------------------------- 2905 45 -- Glicerolo 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resi- noidi; oleoresine d'estrazione; solu- zioni concentrare di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti ana- loghi, ottenute per "enfleurage" o mace- razione; sottopro- dotti terpenici resi- duali della deterpe- nazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: -------------------------------------------------------------------- 3301 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 3301 90 10 --- Sottoprodotti 0% e' gia' terpenici residuali dello 0% della deterpena- zione degli oli essenziali -------------------------------------------------------------------- 3301 90 20 --- Soluzioni con- 5% 100% centrare di oli es- senziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleu- rage" o macerazione -------------------------------------------------------------------- 3301 90 30 --- Acque distillare 70% 30% Dazio minimo di rose e di fiori 5000 LBP/l d'arancio -------------------------------------------------------------------- 3301 90 90 --- altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi utilizzati come ma- terie prime per l'in- dustria; altre prepa- razioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: -------------------------------------------------------------------- 3302 10 - dei tipi utilizzati 5% 100% nelle industrie alimentari -------------------------------------------------------------------- 3501 Caseina, caseinati ed altri derivati delle caseina; colle di caseina: -------------------------------------------------------------------- 3501 10 - Caseine: 0% gia' allo 0% 3501 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 3501 90 10 --- Colle di caseina 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3501 90 90 --- altri 0% e' gia' dello 0% -------------------------------------------------------------------- 3505 Destrina ed altri amidi e fecola modi- ficati (per esempio: amidi e fecole, pre- gelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecola, di destrina o di altri amidi a fecola modificati: -------------------------------------------------------------------- 3505 10 - Destrina ed altri 5% 100% amidi e fecola modi- ficati -------------------------------------------------------------------- 3505 20 - Colle 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, accele- ranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri pro- dotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e prepara- zioni per la mordenza- tura), dei tipi uti- lizzati nelle indu- strie tessili, dalla carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 3809 10 - a base di sostanze 0% e' gia' amidacee dello 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi monocar- bossilici industriali: oli acidi di raffina- zione; alcoli grassi industriali; -------------------------------------------------------------------- - Acidi grassi mono- carbossilici indu- striali; oli acidi di raffinazione: -------------------------------------------------------------------- 3823 11 - Acido stearico 0% e' gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 12 -- Acido oleico 0% e' gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 13 -- Acidi grassi del 0% e' gia' tallolio allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 19 -- altri: -------------------------------------------------------------------- 3823 19 10 --- altri acidi grassi 0% e' gia' contenenti, in peso, allo 0% 85% o piu' di acido -------------------------------------------------------------------- 3823 19 20 --- Oli acidi di raf- 0% e' gia' finazione, escluso allo 0% l'olio d'oliva -------------------------------------------------------------------- 3823 19 90 --- altri 0% e' gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia prodotti chimici e prepara- zioni delle industrie chimiche o delle in- dustrie connessa (comprese quelle co- stituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' com- presi altrove: -------------------------------------------------------------------- 3824 60 - Sorbitolo, diverso 5% 100% da quello della sotto- voce 2905 44 -------------------------------------------------------------------- (1) Fatte salve la regole di applicazione della nomenclatura dogana- le libanese, la designazione dei prodotti deve essere considera- ta puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l'ap- plicabilita' del regime preferenziale e' determinata dalla por- tata del codice doganale libanese. Qualora siano menzionati co- dici "ex", l'applicabilita' del regime preferenziale e' determi- nata in base al codice e alla designazione corrispondente, con- siderati congiuntamente. (2) La riduzione del dazio doganale A indicata nella colonna B non si applica ne' al dazio minimo ne' all'accisa della colonna C.

Protocollo 4 - art. 1

PROTOCOLLO 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti di carattere generale Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio della territorialita' Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti di carattere generale Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 22 Esportatore autorizzato Articolo 23 Validita' della prova dell'origine Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 27 Documenti giustificativi Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 29 Discordanze ed errori formali Articolo 30 Importi espressi in euro TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 31 Assistenza reciproca Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine Articolo 33 Composizione delle controversie Articolo 34 Sanzioni Articolo 35 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 36 Applicazione del protocollo Articolo 37 Condizioni particolari TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 Modifiche del protocollo Articolo 39 Attuazione del protocollo Articolo 40 Merci in transito o in deposito ALLEGATI ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegato II ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO IIa Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO III Elenco dei prodotti originari della Turchia a cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci SA ALLEGATO IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR. 1 e domanda di certificato EUR. 1 ALLEGATO V Dichiarazione su fattura ALLEGATO VI Dichiarazioni comuni ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); F) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagata per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Libano - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Libano; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sano ottenuti i prodotti; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.

Protocollo 4 - art. 2

ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano: a) i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Protocollo 4 - art. 3

ARTICOLO 3 Cumulo bilaterale dell'origine 1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Libano si considerano materiali originari del Libano, Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo. 2. I materiali originari del Libano incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.

Protocollo 4 - art. 4

ARTICOLO 4 Cumulo diagonale dell'origine 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari di uno dei paesi firmatari di un accordo euromediterraneo di associazione ai sensi degli accordi tra la Comunita' e il Libano e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Libano, si considerano originari della Comunita' o del Libano. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. Questo paragrafo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo. 2. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originali della Comunita' o del Libano unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Libano supera il valore dei materiali utilizzati originali di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1 - In caso contrario, detti prodotti si considerano originali del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originali i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originali degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Libano. 3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunita' e il Libano si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine. 4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.

Protocollo 4 - art. 5

ARTICOLO 5 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Libano: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o del Libano, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie rime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' la Comunita' o il Libano abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Libano; b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o del Libano; c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o del Libano, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno ditali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o del Libano e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o del Libano; e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunita' o del Libano.

Protocollo 4 - art. 6

ARTICOLO 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti elencati nell'allegato II(a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II(a). Il presente paragrafo si applica per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Protocollo 4 - art. 7

ARTICOLO 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, sele- zione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composi- zione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi- zionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distin- tivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati ori- ginali della Comunita' o del Libano; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un pro- dotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere a)-f); h) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo I, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' oin Libano su quel prodotto.

Protocollo 4 - art. 8

ARTICOLO 8 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato. nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Protocollo 4 - art. 9

ARTICOLO 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Protocollo 4 - art. 10

ARTICOLO 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originati a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originali. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originali e non originali e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Protocollo 4 - art. 11

ARTICOLO 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Protocollo 4 - art. 12

ARTICOLO 12 Principio della territorialita' 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Libano, fatto salvo l'articolo 4. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunita' o dal Libano verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' in Libano, fatto salvo l'articolo 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Protocollo 4 - art. 13

ARTICOLO 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e il Libano o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originali possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Libano. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Protocollo 4 - art. 14

ARTICOLO 14 Esposizioni 1. I prodotti originati diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Libano beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dal Libano nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunita' o in Libano; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali perla vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Protocollo 4 - art. 15

ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originati utilizzati nella fabbricazione di prodotti originali della Comunita' o del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Libano, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Libano ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo il Libano puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originali, in conformita' delle seguenti disposizioni: a) ai prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Libano; b) ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Libano. Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 del presente accordo.

Protocollo 4 - art. 16

ARTICOLO 16 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originali della Comunita' importati in Libano e i prodotti originali del Libano importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originali ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Protocollo 4 - art. 17

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