LEGGE 29 dicembre 2004, n. 324
8502 Gruppi elettro- Fabbricazione in Fabbricazione in geni e converti- cui: cui il valore di tori rotanti tutti i materia- elettrici - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e - entro il predetto limite, il valere di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fab- brica del prodotto ex 8504 Unita' di ali- Fabbricazione in cui mentazione elet- il valore di tutti trica del tipo i materiali utiliz- utilizzato con zati non superi il le macchine au- 40 % del prezzo franco tomatiche per fabbrica del prodotto l'elaborazione del'informazione ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in Fabbricazione in supporti; alto- cui: cui il valore di parlanti, anche tutti i materia- montati nelle - il valore di tutti li utilizzati loro casse acu- i materiali utiliz- non superi il stiche; ampli- zati non superi il 25 % del prezzo ficatori elet- 40 % del prezzo franco fabbrica trici ad audio- franco fabbrica del del prodotto frequenza; appa- prodotto, e recchi elettrici di amplificazio- - il valore di tutti ne del suono i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8519 Giradischi, Fabbricazione in Fabbricazione in elettrofoni, cui: cui il valore di lettori di cas- tutti i materia- sette ed altri - il valore di tutti li utilizzati apparecchi per i materiali utiliz- non superi il la riproduzione zati non superi il 30 % del prezzo del suono senza 40 % del prezzo franco fabbrica dispositivo in- franco fabbrica del del prodotto corporato per prodotto, e la registrazione del suono - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8320 Magnetofoni ed Fabbricazione in Fabbricazione in altri apparecchi cui: cui il valore di per la registra- tutti i materia- zione del suono, - il valore di tutti li utilizzati anche con dispo- i materiali utiliz- non superi il sitivo incorpo- zati non superi il 30 % del prezzo rato per la ri- 40 % del prezzo franco fabbrica produzione del franco fabbrica del del prodotto suono prodotto, e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8521 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in la videoregi- cui: cui il valore di strazione o la tutti i materia- videoriprodu- - il valore di tutti li utilizzati zione, anche i materiali utiliz- non superi il incorporanti un zati non superi il 30 % del prezzo ricevitore di 40 % del prezzo franco fabbrica segnali video- franco fabbrica del del prodotto fonici prodotto, e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8522 Parti ed acces- Fabbricazione in cui sori riconosci- il valore di tutti bili come desti- i materiali utiliz- nati, esclusiva- zati non superi il mente o princi- 40 % del prezzo palmente, agli franco fabbrica del apparecchi delle prodotto voci da 8519 a 8521 8523 Supporti prepa- Fabbricazione in cui rati per la re- il valore di tutti gistrazione del i materiali utiliz- suono o per si- zati non superi il mili registra- 40 % del prezzo zioni, ma non franco fabbrica del registrati, di- prodotto versi dai pro- dotti del capi- tolo 37 8524 Dischi, nastri ed altri suppor- ti per la regi- strazione del suono o per si- mili registra- zioni, registra- ti, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbrica- zione di dischi, esclusi i pro- dotti del capi- tolo 37: - matrici e for- Fabbricazione in cui me galvaniche il valore di tutti per la fabbri- i materiali utiliz- cazione di zati non superi il dischi 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 30% del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del prodotto del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fab- brica del prodotto 8525 Apparecchi tra- Fabbricazione in Fabbricazione in smittenti per la cui: cui il valore di radiotelefonia, tutti i materia- la radiotele- - il valore di tutti li utilizzati grafia la radio- i materiali utiliz- non superi il diffussione o la zati non superi il 25 % del prezzo televisione, an- 40 % del prezzo franco fabbrica che muniti di un franco fabbrica del prodotto apparecchio ri- del prodotto, e cevente o di un apparecchio per - il valore di tutti la registrazione i materiali non ori- o la riproduzio- ginari utilizzati ne del suono; non superi il valore telecamere; vi- di tutti i materiali deoapparecchi originari utilizzati per la presa di immagini fisse e altri "camesco- pes"; apparecchi fotografici nu- merici 8526 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in radiorilevamento cui: cui il valore di e di radioscan- tutti i materia- daglio (radar), - il valore di tutti li utilizzati apparecchi di i materiali utiliz- non superi il radionavigazione zati non superi il 25 % del prezzo ed apparecchi di 40 % del prezzo franco fabbrica radiotelecomando franco fabbrica del del prodotto prodotto, e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8527 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la ra- cui: cui il valore di diotelefonia, la tutti i materia- radiotelegrafia - il valore di tutti li utilizzati o la radiodiffu- i materiali utiliz- non superi il sione, anche zati non superi il 25 % del prezzo combinati, in 40 % del prezzo franco fabbrica uno stesso invo- franco fabbrica del del prodotto lucro, con un prodotto, e apparecchio per la registrazione - il valore di tutti o la riproduzio- i materiali non ori- ne del suono o ginari utilizzati con un apparec- non superi il valore chio orologeria di tutti i materiali originari utilizzati 8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la te- cui: cui il valore di levisione; anche tutti i materia- incorporanti un - il valore di tutti li utilizzati apparecchio ri- i materiali utiliz- non superi il cevente per la zati non superi il 25 % del prezzo radiodiffusione 40 % del prezzo franco fabbrica o la registra- franco fabbrica del del prodotto zione o la ri- prodotto, e produzione del suono o di im- - il valore di tutti magini; televi- i materiali non ori- sori a circuito ginari utilizzati chiuso (videomo- non superi il valore nitor e video- di tutti i materiali proiettori) originari utilizzati 8529 Parti riconosci- bili come desti- nate esclusiva- mente o princi- palmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - riconoscibili Fabbricazione in cui come destinate il valore di tutti i esclusivamente materiali utilizzati o principalmente non superi il 40 % agli apparecchi del prezzo franco per la registra- fabbrica del prodotto zione o la ripro- duzione video- fonici - altre Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 25 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in l'interruzione, cui: cui il valore di sezionamento, tutti i materia- la protezione, - il valore di tutti li utilizzati la diramazione, i materiali utiliz- non superi il l'allacciamento zati non superi il 30 % del prezzo o il superi col- 40 % del prezzo franco fabbrica legamento dei franco fabbrica del del prodotto circuiti elet- prodotto, e trici prodotto, - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 uti- lizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8537 Quadri, pannel- Fabbricazione in Fabbricazione in li, mensole, cui: cui il valore di banchi, armadi tutti i materia- ed altri suppor- - il valore di tutti li utilizzati ti provvisti di i materiali utiliz- non superi il vari apparecchi zati non superi il 30 % del prezzo delle voci 8535 40 % del prezzo franco fabbrica o 8536 per co- franco fabbrica del del prodotto mando o la di- prodotto, e stribuzione elettrica,anche - entro il predetto incorporanti limite, il valore di strumenti o ap- tutti i materiali parecchi del ca- della voce 8538 uti- pitolo 90, e ap- lizzati non superi parecchi di co- il 10 % del prezzo mando numerico, franco fabbrica del diversi dagli prodotto apparecchi di commutazione della voce 8517 ex 8541 Diodi, transi- Fabbricazione: Fabbricazione in stori e simili cui il valore di dispositivi a - a partire da mate- tutti i materia- semiconduttore, riali di qualsiasi li utilizzati esclusi i dischi voce, esclusi quelli non superi il (wafers) non an- della stessa voce 25 % del prezzo cora tagliati in del prodotto, e franco fabbrica microplacchette del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8542 Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici; - circuiti inte- Fabbricazione in Fabbricazione in grati monolitici cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 25 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fab- brica del prodotto o Operazione di - altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 25 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fab- brica del prodotto 8544 Fili, cavi (com- Fabbricazione in cui presi i cavi co- il valore di tutti assiali), ed al- i materiali utiliz- tri conduttori zati non superi il isolati per 40 % del prezzo l'elettricita' franco fabbrica del (anche laccati prodotto od ossidati ano- dicamente), mu- niti o meno di pezzi di congiun- zione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elet- trici o muniti di pezzi di congiun- zione 8545 Elettrodi di Fabbricazione in cui carbone, spaz- il valore di tutti zole di carbone, i materiali utiliz- carboni per lam- zati non superi il pade o per pile 40 % del prezzo ed altri oggetti franco fabbrica del di grafite o di prodotto altro carbonio, con o senza me- tallo, per usi elettrici 8546 Isolatori per Fabbricazione in cui l'elettricita', il valore di tutti di qualsiasi i materiali utiliz- maceria zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in cui interamente di il valore di tutti materie isolanti i materiali utiliz- o con semplici zati non superi il parti metalliche 40 % del prezzo di congiunzione franco fabbrica del (per esempio; prodotto boccole a vite) annegate nella massa, per mac- chine, apparecchi o impianti elet- trici, diversi dagli isolatori della voce 8546; rubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati interna- mente 8548 Cascami ed avan- Fabbricazione in cui zi di pile, di il valore di tutti batterie di pile i materiali utiliz- e di accumula- zati non superi il tori elettrici; 40 % del prezzo pile e batterie franco fabbrica del di pile elettri- prodotto che fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elet- triche di mac- chine o di appa- recchi, non no- minate ne' com- prese altrove in questo capitolo -------------------------------------------------------------------- ex Veicoli e mate- Fabbricazione in cui capitolo 86 riale per strade il valore di tutti ferrate o simili i materiali utiliz- e loro parti; zati non superi il apparecchi mec- 40 % del prezzo canici (compresi franco fabbrica del quelli elettro- prodotto meccanici) di segnalazione per vie di comunica- zione, esclusi; 8608 Materiale fisso Fabbricazione: Fabbricazione in per strade fer- cui il valore di rate o simili; - a partire da mate- tutti i materia- apparecchi mec- riali di qualsiasi li utilizzati canici (compresi voce, esclusi quelli non superi il quelli elettro- della stessa voce 30 % del prezzo meccanici) di del prodotto, e franco fabbrica segnalazione, di del prodotto sicurezza, di - in cui il valore controllo o di di tutti i materia- comando per li utilizzati non strade ferrate superi il 40 % del o simili, reti prezzo franco fab- stradali o flu- brica del prodotto viali, aree di parcheggio, in- stallazioni por- tuali o aerodro- mi; loro parti -------------------------------------------------------------------- ex Vetture automo- Fabbricazione in cui capitolo 87 bili, trattori, il valore di tutti velocipedi, mo- i materiali utiliz- tocicli ed altri zati non superi il veicoli terre- 40 % del prezzo stri, loro par- franco fabbrica del ti ed accessori, prodotto esclusi; 8709 Autocarrelli non Fabbricazione: Fabbricazione in muniti di un di- cui il valore di spositivo di - a partire da mate- tutti i materia- sollevamento, riali di qualsiasi li utilizzati dei tipi utiliz- voce, esclusi quelli non superi il zati negli sta- della stessa voce 30 % del prezzo bilimenti, nei del prodotto, e franco fabbrica depositi, nei del prodotto porti o negli - in cui il valore aeroporti, per di tutti i materia- il trasporto di li utilizzati non merci su brevi superi il 40 % del distanze; car- prezzo franco fab- relli-trattori brica del prodotto dei tipi utiliz- zati nelle sta- zioni; loro pasti 8710 Carri da combat- Fabbricazione: Fabbricazione in timento e auto- cui il valore di blinde, anche - a partire da mate- tutti i materia- armati; loro riali di qualsiasi li utilizzati parti voce, esclusi quelli non superi il della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non su- peri il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto 8711 Motocicli (com- presi i ciclomo- tori) e veloci- pedi con motore ausiliario, an- che con carroz- zini laterali; carrozzini late- rali ("side car"); - con motore a pistone alterna- tivo di cilin- drata: - inferiore o Fabbricazione in Fabbricazione in uguale a 50 cm3 cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 20 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati - superiore a Fabbricazione in Fabbricazione in 50 cmc cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 25 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati - altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a par- Fabbricazione in cuscinetti a tire da materiali cui il valore di sfere di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli della li utilizzati voce 8714 non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8715 Carrozzine, pas- Fabbricazione: Fabbricazione in seggini e veico- cui il valore di li simili per il - a partire da mate- tutti i materia- trasporto dei riali di qualsiasi li utilizzati bambini, e loro voce, esclusi quelli non superi il parti della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non su- peri il 40 % del prezzo franco fab- brica del prodotto 8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione: Fabbricazione in rimorchi per cui il valore di qualsiasi veico- - a partire da mate- tutti i materia- lo; altri veico- riali di qualsiasi li utilizzati li non automobi- voce, esclusi quelli non superi il li; loro parti della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non su- peri il 40 % del prezzo franco fab- brica del prodotto ------------------------------------------------------------------- ex Navigazione ae- Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 88 rea o spaziale, tire da materiali cui il valore di esclusi; di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli del- li utilizzati la stessa voce del non superi il prodotto 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a par- Fabbricazione in tire da materiali di cui il valore di qualsiasi voce, com- tutti i materia- presi gli altri ma- li utilizzati teriali della voce non superi il 8804 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8805 Apparecchi e di- Fabbricazione a par- Fabbricazione in spositivi per il tire da materiali cui il valore di lancio di veico- di qualsiasi voce, tutti i materia- li aerei; appa- esclusi quelli del- li utilizzati recchi e dispo- la stessa voce del non superi il sitivi per l'ap- prodotto 30 % del prezzo pontaggio di franco fabbrica veicoli aerei del prodotto e apparecchi e dispositivi si- mili; apparecchi al suolo di al- lenamento al vo- lo; loro parti -------------------------------------------------------------------- capitolo 89 Navigazione ma- Fabbricazione a par- Fabbricazione in rittima o flu- tire da materiali cui il valore di viale di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli del- li utilizzati la stessa voce del non superi il prodotto. Tuttavia, 40 % del prezzo gli scafi della voce franco fabbrica 8906 non possono del prodotto essere utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex Strumenti ed ap- Fabbricazione: Fabbricazione in capitolo 90 parecchi di ot- cui il valore di tica, per foto- - a partire da mate- tutti i materia- grafia e per ci- riali di qualsiasi li utilizzati nematografia, voce, esclusi quelli non superi il di misura, di della stessa voce 30 % del prezzo controllo o di del prodotto, e franco fabbrica precisione; del prodotto strumenti ed - in cui il valore apparecchi medi- di tutti i materiali chirurgici; par- utilizzati non superi ti ed accessori il 40 % del prezzo di questi stru- franco fabbrica del menti o apparec- prodotto chi, esclusi: 9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in cui fasci di fibre il valore di tutti ottiche; cavi i materiali utiliz- di fibre ottiche zati non superi il diversi da quel- 40 % del prezzo li della voce franco fabbrica del 8544; materie prodotto polarizzanti in fogli o in la- stre; lenti (comprese le lenti oftalmi- che a contatto), prismi, specchi od altri elemen- ti di ottica, di qualsiasi mate- ria, non montati, diversi da quelli di vetro non la- vorato ottica- mente 9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in cui specchi ed altri il valore di tutti elementi di ot- i materiali utiliz- tica di qualsia- zati non superi il si materia, mon- 40 % del prezzo tati, per stru- franco fabbrica del menti o apparec- prodotto chi, diversi da quelli di vetro non lavorato ot- ticamente 9004 Occhiali (cor- Fabbricazione in cui rettivi, protet- il valore di tutti tivi a altri) ed i materiali utiliz- oggetti simili zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9005 Binocoli, can- Fabbricazione: Fabbricazione in nocchiali, tele- cui il valore di scopi ottici e - a partire da mate- tutti i materia- loro sostegni riali di qualsiasi li utilizzati voce, esclusi quelli non superi il della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materia- li non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione: Fabbricazione in grafici; appa- cui il valore di recchi e dispo- - a partire da mate- tutti i materia- sitivi, compresi riali di qualsiasi li utilizzati le lampade e tu- voce, esclusi quelli non superi il bi, per la pro- della stessa voce 30 % del prezzo duzione di lampi del prodotto, e franco fabbrica di luce in foto- del prodotto grafia, esclusi - in cui il valore le lampade e tu- di tutti i materiali bi a sistema utilizzati non superi elettrico di ac- il 40 % del prezzo censione franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materia- li non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 9007 Cineprese e pro- Fabbricazione: Fabbricazione in iettori cinema- cui il valore di tografici, an- - a partire da mate- tutti i materia- che muniti di riali di qualsiasi li utilizzati dispositivi per voce, esclusi quelli non superi il la registrazione della stessa voce 30 % del prezzo o la riproduzio- del prodotto, franco fabbrica ne del suono del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materia- li non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 9011 Microscopi ot- Fabbricazione: Fabbricazione in tici, compresi cui il valore di quelli per la - a partire da mate- tutti i materia- fotomicrografia, riali di qualsiasi li utilizzati la cinefotomi- voce, esclusi quelli non superi il crografia o la della stessa voce 30 % del prezzo microproiezione del prodotto, franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materia- li non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati ex 9014 Altri strumenti Fabricazione in cui ed apparecchi di il valore di tutti navigazione i materiali utiliz- zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9015 Strumenti ed ap- Fabricazione in cui parecchi di geo- il valore di tutti desia, topogra- i materiali utiliz- fia, agrimensu- zati non superi il ra, livellazio- 40 % del prezzo ne, fotogramme- franco fabbrica del tria, idrogra- prodotto fia, oceanogra- fia, idrologia, meteorologia o geofisica, esclu- se le bussole; telemetri 9016 Bilance sensi- Fabbricazione in cui bili ad un peso il valore di tutti di 5 cg o meno, i materiali utitiz- con o senza pesi zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9017 Strumenti da di- Fabbricazione in cui segno, per trac- il valore di tutti ciare o per cal- i materiali utitiz- colo (per esem- zati non superi il pio; macchine 40 % del prezzo per disegnare, franco fabbrica del pantografi, rap- prodotto portatori, sca- tole di compas- si, regoli e cerchi calcola- tori); strumenti di misura di lun- ghezze, per l'im- piego manuale (per esempio: metri, microme- tri, noni e ca- libri) non nomi- nati ne' compresi altrove in questo capitolo 9018 Strumenti ed ap- parecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli ap- parecchi di scin- tigrafia ed altri apparecchi elet- tromedicali, non- che' gli apparec- chi per controlli oftalmici: - poltrone per Fabbricazione a par- Fabbricazione in gabinetti da tire da materiali cui il valore di dentista, muni- di qualsiasi voce, tutti i materia- nite di strumen- compresi gli altri li utilizzati ti o di sputac- materiali della non superi il chiera voce 9018 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di - a partire da mate- tutti i materia- riali di qualsiasi li utilizzati voce, esclusi quel- non superi il li della stessa vo- 25 % del prezzo ce del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9019 Apparecchi di Fabbricazione: Fabbricazione in meccanoterapia, cui il valore di apparecchi per - a partire da mate- tutti i materia- massaggio; ap- riali di qualsiasi li utilizzati parecchi di psi- voce, esclusi quel- non superi il cotecnica, ap- li della stessa vo- 25 % del prezzo parecchi di ozo- ce del prodotto, e franco fabbrica noterapia, di del prodotto ossigenoterapia, - in cui il valore di aerosoltera- di tutti i materiali pia, apparecchi utilizzati non superi respiratori di il 40 % del prezzo rianimazione ed franco fabbrica del altri apparecchi prodotto di terapia re- spiratoria 9020 Altri apparecchi Fabbricazione: Fabbricazione in respiratori e cui il valore di maschere anti- - a partire da mate- tutti i materia- gas, escluse le riali di qualsiasi li utilizzati maschere di pro- voce, esclusi quel- non superi il tezione prive li della stessa vo- 25 % del prezzo del meccanismo ce del prodotto, e franco fabbrica e dell'elemento del prodotto filtrante amo- - in cui il valore vibile di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9024 Macchine ed ap- Fabbricazione in cui parecchi per il valore di tutti prove di durez- i materiali utitiz- za, di trazione, zati non superi il di compressione, 40 % del prezzo di elasticita' franco fabbrica del o di altre pro- prodotto prieta' meccani- che dei mate- riali (per esem- pio; metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) 9025 Densimetri, ae- Fabbricazione in cui rometri, pesa- il valore di tutti liquidi e stru- i materiali utitiz- menti simili a zati non superi il galleggiamento, 40 % del prezzo termometri, pi- franco fabbrica del rometri, barome- prodotto tri, igrometri e psicometri, regittratori o non, anche com- binati fra loro 9026 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui parecchi di mi- il valore di tutti sura o di con- i materiali utitiz- trollo della zati non superi il portata, del li- 40 % del prezzo vello, della franco fabbrica del pressione o di prodotto altre caratteri- stiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio; misuratori di portata, indica- tori di livello, manometri, con- tatori di calore) esclusi gli stru- menti ed apparec- chi delle voci 9014, 9015, 9022 o 9032 9027 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui parecchi per il valore di tutti analisi fisiche i materiali utitiz- o chimiche (per zati non superi il esempio; polari- 40 % del prezzo metri, rifratto- franco fabbrica del metri, spettro- prodotto metri, analiz- zatori di gas o di fumi); stru- menti ed appa- recchi per prove di viscosita', di porosita', di dilatazione, di tensione super- ficiale o simili, o per misure ca- lorimetriche, acustiche o foto- metriche (compre- si gli indicatori dei tempi di po- sa); microtomi 9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricita', compresi i con- tatori per la loro taratura: - parti ed Fabbricazione in cui accessori il valore di tutti i materiali utitiz- zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 9029 Altri contatori Fabbricazione in cui (per esempio: il valore di tutti contagiri, con- i materiali utitiz- tatori di produ- zati non superi il zione, tassame- 40 % del prezzo tri totalizza- franco fabbrica del tore del cammino prodotto percorso (conta- chilometri), pe- dometri); indi- catori di velo- cita' e tachime- tri, divrirsi da quelli delle vo- ci 9014 o 9015; stroboscopi 9030 Oscilloscopi, Fabbricazione in cui analizzatori di il valore di tutti spettro ed altri i materiali utitiz- strumenti ed ap- zati non superi il parecchi per la 40 % del prezzo misura o il con- franco fabbrica del trollo di gran- prodotto dezze elettri- che; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gam- ma, x, cosmiche o di altre ra- diazioni ioniz- zanti 9031 Strumenti, appa- Fabbricazione in cui recchi e macchi- il valore di tutti ne di misura o i materiali utitiz- di controllo, zati non superi il non nominati ne' 40 % del prezzo compresi altrove franco fabbrica del in questo capi- prodotto tolo; proiettori di profili 9032 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui parecchi di re- il valore di tutti golazione o di i materiali utitiz- controllo auto- zati non superi il matici 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9033 Parti ed acces- Fabbricazione in cui sori non nomi- il valore di tutti nati ne' compre- i materiali utitiz- si altrove in zati non superi il questo capitolo, 40 % del prezzo di macchine, ap- franco fabbrica del parecchi, stru- prodotto menti od oggetti del capitolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex Articoli di Fabbricazione in cui capitolo 91 orologeria, il valore di tutti esclusi: i materiali utitiz- zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9105 Sveglie, pendo- Fabbricazione in Fabbricazione in le, orologi e cui: cui il valore di simili apparec- tutti i materia- chi di orologe- - il valore di tutti li utilizzati ria, con movi- i materiali utiliz- non superi il mento diverso zati non superi il 30 % del prezzo da quello degli 40 % del prezzo franco fabbrica orologi tasta- franco fabbrica del del prodotto bili prodotto, e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 9109 Movimenti di Fabbricazione in Fabbricazione in orologeria, com- cui: cui il valore di pleti e montati, tutti i materia- diversi da quel- - il valore di tutti li utilizzati li degli orologi i materiali utiliz- non superi il tascabili zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 9110 Movimenti di Fabbricazione in Fabbricazione in orologeria com- cui: cui il valore di pleti, non mon- tutti i materia- tati o parzial- - il valore di tutti li utilizzati mente montati i materiali utiliz- non superi il (chablons); mo- zati non superi il 30 % del prezzo vimenti di oro- 40 % del prezzo franco fabbrica logeria incom- franco fabbrica del del prodotto pleti, montati, prodotto, e sbozzi di movi- menti di orolo- - entro il predetto geria limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 uti- lizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9111 Casse per oro- Fabbricazione: Fabbricazione in logi delle voci cui il valore di 9101 o 9102 e - a partire da mate- tutti i materia- loro parti riali di qualsiasi li utilizzati voce, esclusi quel- non superi il li della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supe- ri il 40 % del prez- zo franco fabbrica del prodotto 9112 Casse e gabbie Fabbricazione: Fabbricazione in e simili, per cui il valore di apparecchi di - a partire da mate- tutti i materia- orologeria e riali di qualsiasi li utilizzati loro parti voce, esclusi quel- non superi il li della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supe- ri il 40 % del prez- zo franco fabbrica del prodotto 9113 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metalli co- Fabbricazione in cui muni, anche do- il valore di tutti rati o argen- i materiali utitiz- tati, o di me- zati non superi il talli placcati 40 % del prezzo o ricoperti di franco fabbrica del metalli preziosi prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utitiz- zati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 92 Strumenti musi- Fabbricazione in cui cali; parti ed il valore di tutti accessori di i materiali utitiz- questi strumenti zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 93 Armi, munizioni Fabbricazione in cui e loro parti ed il valore di tutti accessori i materiali utitiz- zati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Mobili; mobili Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 94 medico-chirurgi- tire da materiali cui il valore di ci; oggetti let- di qualsiasi voce, tutti i materia- terecci e simi- esclusi quelli del- li utilizzati li; apparecchi la stessa voce del non superi il per l'illumina- prodotto 40 % del prezzo zione non nomi- franco fabbrica nati ne' com- del prodotto presi altrove; insegne pubbli- citarie, insegne luminose, tar- ghette indica- trici luminose ed oggetti simi- li; costruzioni prefabbricate, esclusi: ex 9401 e Mobili di metal- Fabbricazione a par- Fabbricazione in ex 9403 lo, muniti di tire da materiali cui il valore tessuto in coto- di qualsiasi voce, di tutti i mate- ne, non imbotti- esclusi quelli del- riali utilizzati to, di peso non la stessa voce del non superi il superiore ai prodotto 40 % del prezzo 300 g/mq franco fabbrica o del prodotto Fabbricazione a par- tire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: - il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fab- brica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 9405 Apparecchi per Fabbricazione in cui l'illuminazione il valore di tutti i (compresi i pro- materiali non utiliz- iettori) e loro zati superi il 50 % parti, non nomi- del prezzo franco nati ne' compre- fabbrica del prodotto si altrove; in- segne pubblici- tarie, insegne luminose, tar- ghette indica- trici luminose ed oggetti si- mili, muniti di una fonte di il- luminazione fis- sata in modo de- finitivo, e loro parti non nomi- nate ne' compre- se altrove 9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in cui fabbricate il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Giocattoli, gio- Fabbricazione a par- capitolo 95 chi, oggetti per tire da materiali di divertimenti o qualsiasi voce, sport; loro par- esclusi quelli della ti ed accessori, stessa voce prodotto esclusi; 9503 Altri giocatto- Fabbricazioni: li; modelli ri- dotti e modelli - a partire da mate- simili per il riali di qualsiasi divertimento, voce, esclusi quelli anche animati; della stessa voce del puzzle di ogni prodotto, e specie - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9506 Bastoni per golf Fabbricazione a par- e parti dei ba- tire da materiali stoni di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del pro- dotto. Tuttavia, pos- sono essere utiliz- zati sbozzi per la fabbricazione di te- ste di mazze da golf -------------------------------------------------------------------- ex Lavori diversi, Fabbricazione a par- capitolo 96 esclusi: tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 9601 e Lavori in mate- Fabbricazione a par- ex 9602 rie animali, ve- tire da materie da getali o mine- intaglio lavorate, rali da intaglio della medesima voce ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in cui (escluse le gra- il valore di tutti i nate ed articoli materiali utilizzati analoghi, le non superi il 50 % spazzole di pelo del prezzo franco di martora o di fabbrica del prodotto scoiattolo), sco- pe meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gom- ma o di simili materie flessibili 9605 Assortimenti da Ciascun articolo in- viaggio per la corporato nell'as- toletta persona- sortimento deve ris- le, per il cuci- pettare le regole ap- to o la pulizia plicabili qualora non delle calzature fosse presentato in o degli indu- assortimento. Tutta- menti via, articoli non originari possono es- sere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assor- timento 9606 Bottoni e bot- Fabbricazione: toni a pressio- ne; dischetti - a partire da mate- per bottoni ed riali di qualsiasi altre parti di voce, esclusi quelli bottoni o di della stessa voce del bottoni a pres- prodotto, e sione; sbozzi di bottoni - in cui il valore di tutti i materiali uti- lizzati non superi il 50 % del prezzo franco del prodotto 9608 Penne e matite a Fabbricazione a par- sfera; penne e tire da materiali stilografi con di qualsiasi voce, punta di feltro esclusi quelli della o con altre pun- stessa voce del pro- te porose; penne dotto. Tuttavia, pos- stilografiche sono essere utiliz- ed altre penne; zati pennini o punte stili per dupli- di pennini della catori; porta- stessa voce mine; portapen- ne, portamatite ed oggetti simi- li; parti (com- presi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 9612 Nastri inchio- Fabbricazione: stratori per macchine da - a partire da mate- scrivere e na- riali di qualsiasi stri inchiostra- voce, esclusi quelli tori simili, della stessa voce del inchiostrati o prodotto, e altrimenti pre- parati per la- - in cui il valore di sciare impronte, tutti i materiali uti- anche montati lizzati non superi il su bobine o in 50 % del prezzo franco cartucce; cusci- fabbrica del prodotto netti per tim- bri, anche im- pregnati, con o senza scatola ex 9613 Accenditori ed Fabbricazione in cui accendini ad ac- il valore di tutti i censione piezo- materiali della voce elettrica 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbri- ca del prodotto ex 9614 Pipe, comprese Fabbricazione a par- le teste di pipe tire da sbozzi -------------------------------------------------------------------- capitolo 97 Oggetti d'arte, Fabbricazione a par- da collezione o tire da materiali di antichita' di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto --------------------------------------------------------------------
Protocollo 4 - Allegato IIa
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO TRASFORMATO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO ==================================================================== Voce S.A. Designazione Lavorazione o trasformazione alla delle merci quale devono essere sottoposti i materiali non originari per otte- nere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) -------------------------------------------------------------------- ex 0904, Spezie miste Fabbricazione in cui ex 0905, il valore di tutti i ex 0906, materiali utilizzati ex 0907, non superi il 55 % ex 0908, del prezzo franco ex 0909 e fabbrica del prodotto 0910 -------------------------------------------------------------------- ex 1552 Olio di girasole Fabbricazione in cui tutti i materiali uti- lizzati sono classifi- cati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 1904 Preparazioni alimen- Fabbricazione in cui il tari ottenute per valore di tutti i mate- soffiatura o tosta- riali utilizzati non su- tura del granturco peri il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2005 Ortaggi e legumi e Fabbricazione in cui tut- miscugli di ortaggi ti i materiali utilizzati e legumi preparati sono classificati in una o conservati ma non voce diversa da quella nell'aceto o acido del prodotto acetico, non conge- lati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi gli ortaggi e i legumi omogeneizzati, le patate, i fagioli, gli asparagi e le olive -------------------------------------------------------------------- ex 2008 Arachidi, nocciole, Fabbricazione in cui pistacchi, noci di il valore di tutti i acagiu' e altre no- materiali utilizzati ci, tostati, com- non superi il 60 % presi i miscugli del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 3924 Vasellame, altri og- Fabbricazione in cui getti per uso dome- il valore di tutti i stico, ed oggetti di materiali utilizzati igiene o da toletta, non superi il 60 % di materie plastiche del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7214 Barre di ferro o di Fabbricazione a partire acciai non legati, da semiprodotti di ferro semplicemente fuci- o di acciai non legati nate, laminate o della voce 7207 estruse a caldo, nonche' quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione -------------------------------------------------------------------- ex 8504 Ballast per lampade Fabbricazione in cui o tubi a scarica il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8506 Pile e batterie di Fabbricazione in cui pile elettriche di- il valore di tutti i verse da quelle al materiali utilizzati diossido di manga- non superi il 50 % del nese, all'ossido di prezzo franco fabbrica mercurio, all'ossido del prodotto di argento, al litio e a zinco-aria -------------------------------------------------------------------- ex 8507 Accumulatori elet- Fabbricazione in cui trici al piombo, il valore di tutti i compresi i loro se- materiali utilizzati paratori, anche di non superi il 50 % del forma quadrata ret- prezzo franco fabbrica tangolare del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9032 Strumenti ed appa- Fabbricazione in cui recchi di regola- il valore di tutti i zione o di controllo materiali utilizzati automatici diversi non superi il 60 % del dai termostati e dai prezzo franco fabbrica manostati; stabiliz- del prodotto zatori --------------------------------------------------------------------
Protocollo 4 - Allegato III
ALLEGATO III PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA A CUI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4, ELENCATI PER CAPITOLI E VOCI SA Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 da 0401 a 0402 ex 0403 - Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, che- fir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao da 0404 a 0410 0504 0511 Capitolo 6 da 0701 a 0709 ex 0710 - Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al va- pore, congelati ex 0711 - Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce del- la sottovoce 0711 90 30, temporaneamente conser- vati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati da 0712 a 0714 Capitolo 8 ex Capitolo 9 - Caffe', te' e spezie, escluso il mate della voce 0903 Capitolo 10 Capitolo 11 Capitolo 12 ex 1302 - Sostanze pectiche da 1501 a 1514 ex 1515 - Altri grassi ed oli vegetali (esclusi l'olio di jojoba e le sue frazioni) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 1516 - Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, intereste- rificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi gli oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" ex 1517 e ex 1518 - Margarina, margarina burrificata e altri grassi commestibili preparati ex 1522 - Residui provenienti dal trattamento delle sostan- ze grasse o delle cere animali o vegetali, esclu- so il degras Capitolo 16 1701 ex 1702 - Altri zuccheri, compresi il lattosio, il malto- sio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chi- micamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di co- loranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramella- ti, esclusi quelli delle sottovoci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10 1703 1801 e 1802 ex 1902 - Paste alimentari ripiene contenenti, in peso, piu' di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine ex 2001 - Cetrioli e cetriolini, cipolle, "Chutney" di man- ghi, frutta del genere Capsicum diverse dai pepe- roni, funghi e olive, preparati o conservati nel- l'aceto o nell'acido acetico 2002 e 2003 ex 2004 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diver- si dai prodotti della voce 2006, escluse le pata- te sotto forma di farina o semolino e i fiocchi di granturco dolce ex 2005 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi i prodotti a base di patate e di granturco dolce 2006 e 2007 ex 2008 - Frutta ed altre parti commestibili di piante, al- trimenti preparate o conservate, con o senza ag- giunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove, esclu- si il burro di arachidi, i cuori di palma, il granturco, gli ignami, le patate dolci e le parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, le foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre parti commestibili simili di piante 2009 ex 2106 - Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o colo- rati 2204 2206 ex 2207 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- metrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto utilizzando i prodotti agricoli indicati nel presente elenco ex 2208 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- metrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto utilizzando i prodotti agricoli indicati nel pre- sente elenco 2209 Capitolo 23 2401 4501 5301 e 5302
Protocollo 4 - Allegato IV
ALLEGATO IV CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1 Istruzioni per la stampa Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorita' pubbliche degli Stati membri della CE e [xxx] possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un seguo che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI -------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000 completo, paese) ---------------------------------- Prima di compilare il formulario consultare le note al retro ---------------------------------- 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) e (indi- .................................. cazione facoltativa) e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) ---------------------------------- 4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo di paesi o di paesi o territorio di territorio di cui i prodotti destinazione sono conside- rati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informaziani riguardanti il 7. Osservazioni trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche, 9. Massa 10. Fatture numeri, numero e natura dei lorda (kg) (indicazione colli (1) designazione delle altra misura facoltativa) merci (l, mc, ecc.) -------------------------------------------------------------------- 11. VISTO DELLA DOGANA 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Dichiarazione certi- Io sottoscritto dichiaro che le ficata conforme merci di cui sopra soddisfano Documento d'espor- Timbro alle condizioni richieste per tazione (2) ottenere il presente certifi- modello ............ n. ...... cato del ......................... Ufficio doganale: ........... Paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato Fatto a ........., addi' ...... ............................. A ............., addi' ...... ............................. ............................... (Firma) (Firma) -------------------------------------------------------------------- 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da 14. RISULTATO DEL CONTROLLO inviare a: ------------------------------- Il controllo effettuato ha per- messo di constatare che il pre- sente certificato (1) [] e' stato effettivamente ri- lasciato dall'ufficio doga- nale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. [] non risponde alle condizioni di autenticita' e di regola- rita' richieste (cfr. osser- vazioni allegate) ----------------------------------- E' richiesto il controllo dell'au- tenticita' e della regolarita' del presente certificato Fatto a......., addi' ......... Fatto a......., addi' ......... Timbro Timbro ........................ .................. (Firma) (Firma) (1)Segnare con una X la menzio- ne applicabile -------------------------------------------------------------------- 1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa" 2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI -------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000 completo, paese) ---------------------------------- Prima di compilare il formulario consultare le note al retro ---------------------------------- 2. Domanda per ottenere un certi- ficato da utilizzare negli scambi preferenziali tra 3. Destinatario (nome, indiriz- zo completo, paese) e (indi- cazione facoltativa) .................................. e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) ---------------------------------- 4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo di paesi o di paesi o territorio di territorio di cui i prodotti destinazione sono conside- rati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informaziani riguardanti il 7. Osservazioni trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche, 9. Massa 10. Fatture numeri, numero e natura dei lorda (kg) (indicazione colli (1) designazione delle altra misura facoltativa) merci (l, mc, ecc.) -------------------------------------------------------------------- 1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa" DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato; PRECISO le circonstanze che hanno permesso a queste merci di sod- disfare a queste condizioni: .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1): .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autori- ta' ritenessero indispensabile per il rilascio del certi- ficato qui allegato, come pure ad accettare qualunque con- trollo eventualmente richiesto da parte di dette autorita' della mia contabilita' e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci. Fatto a ..............., addi' ......... ........................................ (Firma) 1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazio- ne, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.
Protocollo 4 - Allegato V
ALLEGATO V DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pie' di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (Se la dichiarazione su fattura e' compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicata in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non e' compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale. (Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore e' tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".) Parte di provvedimento in formato grafico ...................... (3) (Luogo e data) ...................... (4) (Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la di- chiarazione dev'essere scritto in modo leggibile)
Protocollo 4 - Allegato VI
ALLEGATO VI DICHIARAZIONI COMUNI DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE 1. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le competenti autorita' doganali della Comunita' e del Libano accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 3 maggio 1977. 2. Le competenti autorita' della Comunita' e del Libano accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformita' del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo.
Protocollo 4 - Dichiarazioni
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA 1. Il Libano accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. Il Libano accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
Protocollo 5 - art. 1
PROTOCOLLO 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative adottate dalla Comunita' o dal Libano che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
Protocollo 5 - art. 2
ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nei settori di loro competenza, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalita' e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' si applica alle informazioni ottenute in virtu' poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non e' coperta dal presente protocollo.
Protocollo 5 - art. 3
ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione dalla legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del casa, il regime doganale applicato alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte precisando, se del casa, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Protocollo 5 - art. 4
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale. - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
Protocollo 5 - art. 5
ARTICOLO 5 Comunicazione/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per - fornire tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Protocollo 5 - art. 6
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte. 3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Protocollo 5 - art. 7
ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Protocollo 5 - art. 8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate a altro materiale pertinente. 2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Protocollo 5 - art. 9
ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza nell'ambito del presente accordo: (a) possa pregiudicare la sovranita' del Libano o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; (b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; (c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' esigere. 3. Qualora dovesse sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorita' richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
Protocollo 5 - art. 10
ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'. 3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
Protocollo 5 - art. 11
ARTICOLO 11 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa, a quale titolo e in quale veste sara' ascoltato.
Protocollo 5 - art. 12
ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Protocollo 5 - art. 13
ARTICOLO 13 Attuazione 1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali del Libano e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 5 - art. 14
ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Le Parti contraenti si consultano nell'ambito del (Comitato ad hoc) istituito dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 12 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.
Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata "Libano", dall'altra, riuniti a Lussemburgo addi' 17/06/2002 per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", hanno adottato, al momento della firma, i testi seguenti: l'accordo, gli allegati 1 e 2: ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agrico- li trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 12 ALLEGATO 2 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 38 e i protocolli nn. 1-5: PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all'art. 14, paragrafo 1 PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Libano dei prodotti agricoli originari della Comu- nita' di cui all'art. 14, paragrafo 2 PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunita' di cui all'art. 14, para- grafo 3 ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile all'im- portazione nella Comunita' dei prodot- ti agricoli trasformati originari del Libano ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile all'im- portazione in Libano dei prodotti agri- coli trasformati originari della Comu- nita' PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodot- ti originari" e ai metodi di cooperazione ammini- strativa PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Dichiarazioni comuni
I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunita' e del Libano hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale: DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa al preambolo dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 47 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo Dichiarazione comune relativa ai lavoratori (articolo 65 dell'accordo) Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 86 dell'accordo Dichiarazione comune relativa ai visti DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 35 dell'accordo DICHIARAZIONI COMUNI DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PREAMBOLO DELL'ACCORDO Le Parti riconoscono che le misure di adeguamento e di ristrutturazione dell'economia libanese prese nell'ambito della liberalizzazione degli scambi tra di esse possono incidere sulle risorse di bilancio e sul ritmo della ricostruzione del Libano. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO Le Parti ribadiscono l'intenzione di contribuire ad una soluzione equa, globale e duratura del conflitto in Medio Oriente. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche entro e non oltre due anni dalla firma del presente accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 27 DELL'ACCORDO Le Parti ribadiscono l'intenzione di vietare le esportazioni di rifiuti tossici; la Comunita' europea conferma inoltre che intende aiutare il Libano a risolvere i problemi legati a detti rifiuti. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO Considerati i tempi necessari per creare zone di libero scambio tra il Libano e gli altri paesi mediterranei, la Comunita' s'impegna ad esaminare con favore le eventuali richieste di applicazione anticipata del cumulo diagonale con questi paesi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO L'avvio della cooperazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2 e' subordinata all'entrata in vigore di una legge libanese sulla concorrenza e all'entrata in funzione dell'autorita' responsabile della sua applicazione. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 38 DELL'ACCORDO Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how. Le disposizioni dell'articolo 38 non possono essere interpretate come un obbligo per le Parti di aderire a convenzioni internazionali non elencate all'allegato 2. La Comunita' fornisce alla Repubblica libanese l'assistenza tecnica necessaria per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 38. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 47 DELL'ACCORDO Le Parti riconoscono la necessita' di modernizzare il settore produttivo libanese per adeguarlo maggiormente alla situazione dell'economia internazionale ed europea. La Comunita' potra' aiutare il Libano ad attuare un programma di sostegno nei settori industriali che devono essere ristrutturati e ammodernati onde sormontare le difficolta' che potrebbe comportare la liberalizzazione degli scambi, in particolare lo smantellamento tariffario. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 60 DELL'ACCORDO Le Parti convengono che le norme stabilite dalla task force Azione finanziaria (FATF) rientrano nelle norme internazionali di cui al paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI LAVORATORI (ARTICOLO 65 DELL'ACCORDO) Le Parti riaffermano l'importanza che attribuiscono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente occupati sul loro territorio. Gli Stati membri si dichiarano disposti a negoziare, qualora il Libano ne faccia richiesta, accordi bilaterali relativi alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, al licenziamento e ai diritti previdenziali dei lavoratori libanesi legalmente occupati nei loro territori. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 67 DELL'ACCORDO Le Parti dichiarano che riserveranno particolare attenzione alla protezione, alla conservazione e al restauro di siti e monumenti. Esse decidono di collaborare per riportare in Libano gli elementi del suo patrimonio culturale usciti illegalmente dal paese dal 1974 in poi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 86 DELL'ACCORDO (a) Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 86 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo adopera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: - in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure - nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 2. (b) Le parti convengono che per "misure appropriate" di cui all'articolo 86 si intendono le misure prese in conformita' del diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 86, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI VISTI Le Parti decidono di agevolare e di accelerare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione dell'accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello' Stato; questa disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte. DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA La Comunita' fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunita' e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunita', alla tariffa doganale comune nonche', progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunita', prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunita' invita pertanto il Libano ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO La Comunita' dichiara che, nell'ambito dell'articolo 35, paragrafo 1, valutera' tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunita' europea, compreso il diritto derivato. Parte di provvedimento in formato grafico Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette giugno duemiladue. Per la Repubblica italiana Per la Comunita' europea
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